La disponibilità continuativa a cedere stupefacenti è traffico di sostanze?

La stabile disponibilità alla cessione di sostanze stupefacenti integra la partecipazione nel delitto di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990?

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La stabile disponibilità alla cessione di sostanze stupefacenti integra la partecipazione nel delitto di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990? Per approfondire ulteriormente il tema della legislazione in materia di stupefacenti, consigliamo il volume Stupefacenti – Manuale pratico operativo
(Riferimento normativo: d.P.R., 9 ottobre 1990, n. 309, art. 74)

Corte di Cassazione -sez. VI pen.- sentenza n. 47537 del 18-12-2024

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Indice

1. La questione: violazione di legge e vizio di motivazione, con particolar riguardo all’art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990


Il Tribunale di Catanzaro, in sede di riesame, confermava un’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale della medesima città, con la quale era stata applicata all’indagato la misura cautelare carceraria in relazione ai reati di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 (capo 1) e all’art. 73 stesso d.P.R. (capi 35, 36, 37 e 47).
Ciò posto, avverso questa decisione ricorreva per Cassazione l’accusato, per il tramite del suo difensore, che, tra i motivi ivi addotti, deduceva violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 273, 274, 192 cod. proc. pen. e alle contestazioni ex artt. 74 e 80 d.P.R. n. 309 del 1990, 416-bis.1. cod. pen.. Per approfondire ulteriormente il tema della legislazione in materia di stupefacenti, consigliamo il volume Stupefacenti – Manuale pratico operativo

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Stupefacenti – Manuale pratico operativo

Il presente manuale vuole offrire una panoramica della disciplina giuridica degli stupefacenti che, partendo dalla ricostruzione dell’iter normativo e giurisprudenziale segnato dalle molteplici riforme e decisioni della Corte costituzionale, affronta le problematiche più attuali all’attenzione delle aule giudiziarie.Il richiamo continuo alla giurisprudenza e alla dottrina consente di avere chiari punti di riferimento per un approccio critico e, nello stesso tempo, pratico alla disamina delle questioni trattate. L’analisi delle fattispecie incriminatrici – tra cui ampio spazio è dedicato, tra gli altri, al reato associativo, alla coltivazione e detenzione di sostanza stupefacente, al fatto lieve – ripercorre i principali arresti di legittimità e spunti di riflessione utili all’operatore del diritto.Un particolare focus è stato riservato alle misure cautelari reali, con specifico riferimento ai sequestri di canapa industriale, per via delle problematiche ancora irrisolte nella giurisprudenza, tra cui il tema dell’efficacia drogante e della commercializzazione delle infiorescenze e dei preparati a base di cannabidiolo (CBD).Claudio Miglio e Lorenzo Simonetti,Avvocati cassazionisti del Foro di Roma, titolari dell’omonimo Studio legale che da anni ha una particolare attenzione al fenomeno degli stupefacenti e al mercato della canapa industriale. Relatori in convegni e corsi di formazione.

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2. La soluzione adottata dalla Cassazione


Il Supremo Consesso riteneva il ricorso suesposto fondato.
In particolare, tra le argomentazioni che inducevano i giudici di piazza Cavour ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo cui integra la partecipazione nel delitto di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990[1] anche la stabile disponibilità alla cessione di sostanze stupefacenti di cui l’illecito sodalizio fa traffico, perché agevolando lo svolgimento dell’attività assicura la realizzazione del suo programma delittuoso, sempre che si accerti che la condotta dell’agente sia posta in essere avvalendosi delle risorse dell’organizzazione e vi siano la coscienza e la volontà di farne parte e di contribuire al suo mantenimento (per tutte, Sez. 4, n. 19272 del 12/06/2020).
Difatti, per gli Ermellini, difettava nel caso di specie la dimostrazione della costituzione di un vincolo reciproco durevole tra il ricorrente e il sodalizio criminale che avesse superato la soglia del rapporto sinallagmatico contrattuale delle singole operazioni e che si fosse trasformato nell’adesione consapevole dell’acquirente al programma criminoso (Sez. 5, n. 33139 del 28/09/2020).

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3. Conclusioni: la stabile disponibilità alla cessione di sostanze stupefacenti può integrare la partecipazione nel delitto di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990


La decisione in esame desta un certo interesse essendo ivi chiarito se la stabile disponibilità alla cessione di sostanze stupefacenti integra la partecipazione nel delitto di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990.
Si afferma difatti una risposta positiva a siffatto quesito sulla scorta di un indirizzo interpretativo secondo il quale la partecipazione al delitto previsto dall’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 comprende anche la disponibilità stabile alla cessione di sostanze stupefacenti, qualora tale condotta agevoli l’attività dell’illecito sodalizio, contribuendo alla realizzazione del suo programma criminoso, fermo restando che, per integrare siffatta partecipazione, è necessario che l’agente agisca utilizzando le risorse dell’organizzazione, mostrando consapevolezza e volontà di farne parte e contribuire al suo mantenimento.
Ove si verifichi una situazione di questo genere, è dunque configurabile siffatta fattispecie delittuosa.
Ad ogni modo, il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, poiché prova a fare chiarezza su tale tematica giuridica sotto il versante giurisprudenziale, non può che essere positivo.

Note


[1] Ai sensi del quale: “1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall’articolo 70, commi 4, 6 e 10, escluse le operazioni relative alle sostanze di cui alla categoria III dell’allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell’allegato al regolamento n. 111/2005, ovvero dall’articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l’associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni. 2. Chi partecipa all’associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni. 3. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all’uso di sostanze stupefacenti o psicotrope. 4. Se l’associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L’associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. 5. La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell’articolo 80. 6. Se l’associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell’articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell’articolo 416 del codice penale. 7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all’associazione risorse decisive per la commissione dei delitti. 7-bis. Nei confronti del condannato è ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e dei beni che ne sono il profitto o il prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto. 8. Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall’articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall’articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo”.

Avv. Di Tullio D’Elisiis Antonio

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