Art. 1 Art. 610bis c.p.c..
1. Dopo l’articolo 610 del codice penale è inserito il seguente: art. 610-bis. (Violenza morale in ambito lavorativo). Chiunque, nel luogo o nell’ambiente di lavoro, con condotte anche omissive protratte nel tempo, sottopone altri a pratiche vessatorie al fine di danneggiarlo, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione sino a sei mesi o con la multa sino ad euro 15.000.
2. Se dal fatto deriva una malattia nel corpo o nella mente si procede d’ufficio e si applica la reclusione sino ad un anno.
3. Se la malattia pone in pericolo la vita della persona offesa, o cagiona l’indebolimento permanente di una funzione organica o intellettiva, la reclusione è da quattro ad otto anni; è da sette a quindici anni se la malattia è certamente o probabilmente insanabile, ovvero produce la perdita di una funzione organica o intellettiva.
4. Se dal fatto deriva la morte della persona offesa, si applica la reclusione da dodici a venti anni.
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