Disegno di legge n. 986, d’iniziativa del senatore D’Ippolito, comunicato alla Presidenza il 21 dicembre 2004 ed intitolato “Introduzione nel codice penale del reato di violenza morale in ambito lavorativo”

Scarica PDF Stampa
Art. 1 Art. 610bis c.p.c..
1. Dopo l’articolo 610 del codice penale è inserito il seguente: art. 610-bis. (Violenza morale in ambito lavorativo). Chiunque, nel luogo o nell’ambiente di lavoro, con condotte anche omissive protratte nel tempo, sottopone altri a pratiche vessatorie al fine di danneggiarlo, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione sino a sei mesi o con la multa sino ad euro 15.000.
2. Se dal fatto deriva una malattia nel corpo o nella mente si procede d’ufficio e si applica la reclusione sino ad un anno.
3. Se la malattia pone in pericolo la vita della persona offesa, o cagiona l’indebolimento permanente di una funzione organica o intellettiva, la reclusione è da quattro ad otto anni; è da sette a quindici anni se la malattia è certamente o probabilmente insanabile, ovvero produce la perdita di una funzione organica o intellettiva.
4. Se dal fatto deriva la morte della persona offesa, si applica la reclusione da dodici a venti anni.

disegno di legge

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento