Disastro ambientale e inquinamento: gli Ecoreati sul campo applicativo

Redazione 13/04/17
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Quali sono i c.d. Ecoreati? Perché rappresentano una rivoluzione nel sistema penalistico italiano?

Per rispondere a tali quesiti, è necessario inquadrare le singole nuove fattispecie di reato, apprendendone gli aspetti maggiormente innovativi e la portata applicativa. Il tema, infatti, già caldo all’epoca dell’emanazione della normativa a riguardo, avvenuta con la L. n. 68/ 2015, è tornato all’attenzione della cronaca a seguito delle prime due sentenze della Corte di Cassazione in merito ad uno di questi, il delitto di inquinamento ambientale.

Ciò che fa discutere, è la tendenza interpretativa che ha avuto la Corte nelle due pronunce, al fine di rendere la norma ragionevolmente applicabile alla realtà, vista la sua nota imperfetta scrittura.

Inquinamento ambientale art. 452-bis c.p.

È stata introdotta la pena del carcere, dai 2 ai 6 anni, con un multa da 10mila a 100mila euro per chiunque abusivamente provochi una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili: delle acque o dell’aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Sono previste aggravanti in caso di lesioni o morte a una o più persone: da 2 anni e 6 mesi fino a 7 anni per lesioni che comportino più di 20 giorni di malattia; da 3 a 8 anni per lesioni gravi; da 4 a 9 per lesioni gravissime; da 5 a 10 in caso di morte.

Disastro ambientale art. 452-ter c.p.

Chiunque abusivamente provoca un disastro ambientale è punito con la reclusione da 5 a 15 anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente: l’alterazione irreversibile dell’equilibrio di un ecosistema; l’alterazione dell’equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; l’offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l’estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolò.

Nel caso in cui i reati suddetti vengano commessi in un’area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, o nel caso in cui vengano danneggiate specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata. È diminuita, invece, di un terzo, qualora siano commessi con colpa.

La stessa messa in pericolo dell’ambiente, tramite le condotte descritte nelle suddette fattispecie criminose, è punita con le medesime pene ridotte di un terzo.

 

Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività 452-sexies c.p.

Ancora la pena del carcere, dai 2 ai 6 anni, e multa da 10mila a 50mila euro per  “Chiunque, abusivamente, cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività”. Le pene vengono aumentate qualora dal fatto derivi il pericolo di compromissione o deterioramento di: acque o aria, o porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;  un ecosistema, biodiversità, anche agraria, flora o fauna. Infine, sono aumentate fino alla metà qualora abbiano causato pericolo per la vita e l’incolumità delle persone.

Impedimento del controllo 452-septies c.p.

È stata introdotta la pena della reclusione da 6 mesi a 3 anni per chiunque, negando l’accesso, predisponendo ostacoli o mutando artificiosamente lo stato dei luoghi, impedisce, intralci o eluda l’attività di vigilanza e controllo ambientali e di sicurezza e igiene del lavoro, ovvero ne comprometta gli esiti. In particolare, costituisce un’aggravante l’associazione a delinquere di stampo mafioso. Inoltre, le pene sono aumentate da un terzo fino alla metà qualora siano coinvolti pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio che esercitino funzioni o svolgano servizi in materia ambientale.

All’art. 452-novies c.p. è prevista la c.d. Aggravante Ambientale. In particolare, laddove uno dei reati previsti sia commesso con lo scopo esplicito di danneggiare l’ambiente, le pene possono aumentarsi fino alla metà, mentre sono ridotte in caso di ravvedimento operoso volto al ripristino dello stato dei luoghi, o in collaborazione con l’autorità giudiziaria (art.452-decies c.p.). Inoltre, è punito con la reclusione da 1 a 4 anni e con la multa da 20mila a 80mila euro chi pur essendo obbligato per legge, per ordine del giudice ovvero di un autorità pubblica, non provvede alla bonifica, al ripristino o al recupero dello stato dei luoghi (art. 452-terdecies c.p.).

Infine, è sempre applicata la pena della confisca del prodotto o del profitto del reato o di ciò che servì a commettere il reato, a meno che non appartenga a persona estranea al reato. Altra eccezione è fatta nel caso in cui l’autore si sia ravveduto operosamente (art. 452-undecies c.p.). I termini dopo il quale la prescrizione estingue il reato vengono raddoppiati per i nuovi delitti contro l’ambiente.

Sabina Grossi

Redazione

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