Diritto di cronaca e minorenni: richiamo del Garante

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Il garante sulla privacy ha ritenuto opportuno rivolgere un richiamo al rispetto delle regole deontologiche e della Carta di Treviso in relazione all’attività giornalistica.

Indice

1. I motivi del richiamo del Garante Privacy

Il Garante per la protezione delle informazioni personali ha ritenuto opportuno procedere a fermare la diffusione su Internet di un video che faceva vedere una bambina in tenera età, figlia dell’ex vicepresidente del Parlamento Europeo,  accusata di corruzione che, accompagnata dal nonno, stava per entrare nel carcere dove è detenuta la madre, protagonista della relativa vicenda che da qualche tempo fa parte delle cronache giornalistiche.
Il video in questione, non è più presente in rete, perché il Garante con un recente comunicato ha voluto invitare gli organi di stampa, i siti di informazione e i social media a non diffondere il contenuto dello stesso, richiamando “l’attenzione al rispetto delle regole deontologiche nell’esercizio dell’attività giornalistica e della Carta di Treviso, che impongono una tutela rafforzata per i più piccoli e di non pubblicare dettagli che, anche indirettamente, consentano di identificare un minorenne”, riservandosi di agire di conseguenza contro le testate che hanno violato le regole deontologiche.
Secondo il Garante, una simile rappresentazione, non ha nessun interesse pubblico ed evidenzia una lesione della riservatezza che caratterizza l’anonimato della piccola, ledendo la sua personalità e il suo sviluppo psichico e fisico.
Nonostante la sua tenera età non consenta alla bambina di comprendere il tenore degli eventi che la vedono coinvolta e, di conseguenza, di non cogliere l’interesse mediatico degli stessi, questo non deve avere un impatto negativo sull’efficacia della sua tutela, in particolare modo in relazione alla Carta di Treviso, che ha il compito di assicurarla.
Il Garante sostiene che il video non contribuisca all’arricchimento dell’informazione offerta al pubblico, se viene diffusa la notizia che la parlamentare europea, sia madre di una bambina piccola, e la detenzione in carcere non le consenta di svolgere il suo ruolo di madre.
Non si tratta di una limitazione al dritto di cronaca, ma della tutela di una minorenne estranea alle vicende giudiziarie della madre sulle quali indaga la procura belga.
Rimuovere dalla rete video e qualunque altro contenuto non è molto agevole e a volte è impossibile, nonostante si possano eliminare i contenuti ritenuti lesivi dalle pagine delle testate giornalistiche più note e diffuse che possono cancellare dal loro sito le notizie su indicazione del Garante o dell’autorità giurisdizionale, oppure, dietro un’espressa richiesta del privato che si senta leso dalla diffusione delle stesse, dove il Provider ritenga l’istanza sia fondata.
La persona interessata, potrebbe anche richiedere la cosiddetta “deindicizzazione” dai più noti motori di ricerca, in modo che la chiave di ricerca digitata non porti a determinati risultati.
In simili casi si è davanti all’applicazione del cosiddetto “diritto all’oblio”, previsto all’articolo 17 GDPR , per il quale l’’interessato ha il diritto di ottenere dal motore di ricerca la cancellazione delle sue informazioni personali, rendendo molto arduo reperire notizie sul suo conto.

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2. I minorenni e la tutela della loro privacy

Nella vicenda in questione, il Garante ha voluto richiamare gli organi di stampa al rispetto della Carta di Treviso e delle relative regole deontologiche delle quali si permea l’attività giornalistica.
Uno dei “Principi” adottati da parte della stessa, è che “fermo restando il diritto-dovere di informare, deve prevalere comunque il superiore interesse dei bambini e degli adolescenti.
Le trasformazioni in atto nel mondo dei media non comportano un’attenuazione della tutela dei loro diritti.
Espressione di tale tutela è l’anonimato del minorenne”.
Precisa anche che “vanno garantiti l’anonimato, la riservatezza, la protezione dei dati personali e dell’immagine del minorenne in qualsiasi veste coinvolto in fatti di cronaca, anche non aventi rilevanza penale ma lesivi della sua personalità”, dovendo quindi evitare la “pubblicazione di tutti gli elementi che possano portare alla sua identificazione”, tra i quali le generalità dei genitori, foto e filmati del minorenne, anche se schermati.
Sempre secondo la Carta di Treviso è “irrilevante l’eventuale consenso alla pubblicazione da parte di chi esercita la responsabilità genitoriale” (art. 2).
In relazione a una vicenda di cronaca che veda coinvolto un minorenne, resta al giornalista la responsabilità di decidere in che modo divulgare i fatti, anche dovesse ricevere l’autorizzazione da parte di un genitore alla diffusione della notizia, essendo consapevole del fatto che un errato racconto degli eventi potrebbe avere delle ripercussioni nei confronti dei protagonisti.
I principi che guidano l’attività giornalistica sono la verità, l’interesse pubblico e la continenza.
Negli anni ‘80 ha la Suprema Corte di Cassazione ha provveduto a individuarli enunciando il cosiddetto “decalogo del giornalista”.
Se in un evento di cronaca fosse coinvolto un minorenne, se ne deve aggiungere un altro, al fine di tutelare la personalità dello stesso.

3. Che cos’è la Carta di Treviso

La Carta di Treviso è un protocollo firmato il 5 ottobre 1990 da Ordine dei giornalisti, Federazione nazionale della stampa italiana e Telefono azzurro con l’intento di disciplinare i rapporti tra informazione e infanzia.
La Carta, da una parte salvaguarda il diritto di cronaca, dall’altra mette l’accento sulla responsabilità che i mezzi d’informazione hanno nella costruzione di una società che rispetti l’immagine di bambini e adolescenti.
Alla base c’è il principio di difendere l’identità, la personalità e i diritti dei minorenni vittime o colpevoli di reati o coinvolti in situazioni che potrebbero comprometterne l’armonioso sviluppo psichico. Stesse garanzie sono assicurate anche ai soggetti marginali nella società.
Il documento è stato approfondito e integrato dal Vademecum del 25 novembre 1995 e il 30 marzo 2006 la Carta di Treviso è stata aggiornata estendendo la tutela dei minori ai mezzi di comunicazione digitali. Il 25 luglio 2012 i tre firmatari hanno sottoscritto un protocollo d’intesa per la promozione e la diffusione dei principi contenuti nella Carta.
Dal 3 febbraio 2016 è parte integrante del “Testo unico dei doveri del giornalista”.
La Carta di Treviso ha fissato alcune norme vincolanti di autoregolamentazione per i giornalisti italiani e, in senso lato, per tutti gli operatori di informazione:
I giornalisti sono tenuti ad osservare la normativa penale, civile ed amministrativa che regola la corretta informazione in materia di minorenni.
 I giornalisti sono tenuti a garantire l’anonimato del minorenne coinvolto in fatti di cronaca giudiziaria e in fatti di cronaca potenzialmente lesivi della sua personalità.
 I giornalisti devono evitare di pubblicare qualsiasi elemento che possa portare ad identificare un minore coinvolto in procedimenti giudiziari, sia esso un dato (generalità dei genitori, indirizzo di casa, scuola) sia esso una fotografia o un filmato. Analogo comportamento deve essere osservato per episodi di pedofilia e abusi di ogni genere.
Nei casi di separazione dei genitori con figli minorenni, di adozioni o di affidamento, il giornalista è tenuto a non enfatizzare o spettacolarizzare la rappresentazione dei fatti e deve garantire anche in questi casi l’anonimato dei minorenni coinvolti.
Il minore non va intervistato o impegnato in trasmissioni televisive o radiofoniche che possano lederne la dignità o turbare il suo equilibrio psicologico, e ciò a prescindere dall’eventuale consenso dei genitori.
Nei casi di minorenni malati, svantaggiati o in difficoltà, occorre porre particolare attenzione nella diffusione delle immagini e nella narrazione delle vicende, allo scopo di non scivolare nel sensazionalismo e/o nel pietismo, che potrebbero divenire sfruttamento della persona.
Le precauzioni sinora elencate vanno applicate anche al giornalismo online, multimediale e ad altre forme di attività giornalistica che utilizzino innovativi strumenti tecnologici.
I giornalisti sono tenuti all’osservanza di tali regole per non incorrere nelle sanzioni previste dalla legge istitutiva dell’Ordine.

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Il volume si propone di offrire una panoramica della normativa nel particolare settore che riguarda il diritto minorile, con approfondimenti in ordine alle problematiche delle scelte dei genitori che si ripercuotono sulla vita dei figli. Nel manuale vengono affrontate le tematiche afferenti a quei diritti che affondano le radici nei principi della Convenzione Onu sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. Tali diritti vengono messi in serio pericolo quando padri e madri affrontano la fine del loro rapporto e dovrebbero mantenere un costruttivo rapporto genitoriale; purtroppo, invece, la realtà ci mostra quanto sia difficile preservare le relazioni familiari. Tale difficoltà è stata recepita anche dall’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza che nella neonata “Carta dei diritti dei figli nella separazione dei genitori” prevede in apertura il diritto dei figli di continuare ad amare ed essere amati da entrambi i genitori e di mantenere i loro affetti. Secondo tale documento, bambini e adolescenti hanno il diritto di essere informati e aiutati a comprendere la separazione (o fine del rapporto) dei genitori, il diritto di essere ascoltati e quello di ricevere spiegazioni sulle decisioni che li riguardano, per giungere poi all’individuazione dei diritti come quello all’ascolto e alla partecipazione, del diritto a preservare le relazioni familiari, a non essere separati dai genitori contro la propria volontà, a meno che la separazione non sia necessaria nell’interesse preminente del minorenne. Ciò premesso, è doveroso evidenziare che i principi che regolano il diritto minorile sono materia d’interpretazione da parte dei magistrati, ma la loro conoscenza è necessaria anche nella formazione degli avvocati e in coloro che operano in questo settore.Cristina Cerrai, Avvocato in Livorno, patrocinante in Cassazione, ha una formazione specifica nell’ambito del diritto di famiglia e dei mi- nori. Ha ricoperto il ruolo di Coordinatore Nazionale dell’Osservatorio di Diritto di Famiglia e dei Minori della Giunta A.I.G.A. Attualmente, in qualità di Consigliera di Parità della Provincia di Livorno, è responsabile del centro di ascolto antiviolenza “Sportello VIS”.Stefania Ciocchetti, Avvocata formata nel diritto di famiglia, si occupa di mediazione familiare dal 1995; componente Comitato degli Esperti della Scuola di Aggiornamento c/o Fondazione Scuola Forense Barese; componente Commissione Famiglia c/o COA Bari, nomina a componente Consiglio Distrettuale di Disciplina (distretto di Corte Appello Bari) per il prossimo quadriennio.Patrizia La Vecchia, è avvocato in Siracusa con una formazione specifica nell’ambito del diritto civile ed in particolare del diritto di famiglia e dei minori; già relatrice in numerosi convegni e corsi di formazione in materia di tutela dei minori e violenza alle donne; già componente dell’osservatorio del Diritto di famiglia dell’AIGA, autrice e curatrice di diverse pubblicazioni in materia di diritto di famiglia e minorile. Oggi Vicepresidente della Sezione di Siracusa.Ivana Enrica Pipponzi, Avvocata cassazionista, ha una formazione specifica nell’ambito del diritto di famiglia e dei minori. A seguito della sua provata esperienza specifica, ha ricoperto le cariche di componente dell’Osservatorio Nazionale di Diritto di Famiglia e dei Minori di AIGA, di responsabile nazionale del Dipartimento “Diritto di Famiglia e Persone” e di coordinatrice del Dipartimento “Persona e Tutela dei Diritti Umani” della Fondazione AIGA “Tommaso Bucciarelli. Già Commissaria Regionale per le Pari Opportunità della Regione Basilicata, è l’attuale Consigliera Regionale di Parità per la Basilicata. Coautrice di numerosi volumi editi dalla Maggioli Editore in materia di Diritto di famiglia, dei minori e Successioni.Emanuela Vargiu, Avvocato cassazionista, formata nel diritto civile ed amministrativo; da dieci anni patrocinatore di cause innanzi alle Magistrature Superiori, esercita la professione a Cagliari. È autrice di diverse pubblicazioni giuridiche in materia di Diritto di famiglia e successioni.Contenuti on line L’acquisto del volume include la possibilità di accedere al sito https://www.maggiolieditore.it/approfondimenti, dove sono presenti significative risorse integrative, ovvero il formulario, in formato editabile e stampabile, la giurisprudenza e la normativa di riferimento. Le indicazioni per effettuare l’accesso sono all’interno del volume.

Cristina Cerrai, Stefania Ciocchetti, Patrizia La Vecchia, Ivana Enrica Pipponzi, Emanuela Vargiu | Maggioli Editore 2019

Dott.ssa Concas Alessandra

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