Diritto di accesso, legittimo il diniego se non sussiste l’attualità dell’interesse

Redazione 06/12/12
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Lilla Laperuta

Con la sentenza n. 6162 del 3 dicembre la IV sezione del Consiglio di Stato ha respinto l’appello proposto dal ricorrente, un maggiore dell’Aeronautica, per la riforma della sentenza pronunciata dal TAR Lazio in quanto non aveva riconosciuto il suo diritto ad accedere alla documentazione, relativa ad una procedura di avanzamento risalente al 1993 alla quale egli (allora Sottotenente) aveva partecipato. L’appello è stato ritenuto infondato confermando l’inattualità dell’interesse ad accedere rilevata dal giudice di merito.

In particolare, nell’occasione i giudici di Palazzo Spada, sulla scorta delle affermazioni rese da Adunanza Plenaria, 18 aprile 2006, ribadiscono che il diritto di accesso si presenta, come «posizione strumentale riconosciuta ad un soggetto che sia già titolare di una diversa situazione giuridicamente tutelata, (diritto soggettivo o interesse legittimo, e, nei casi ammessi, esponenzialità di interessi collettivi o diffusi) e che abbia, in collegamento a quest’ultima, un interesse diretto, concreto ed attuale ad acquisire mediante accesso uno o più documenti amministrativi». La strumentalità del diritto di accesso nega, a tutta evidenza, la sostenibilità di una pur sostenuta autonomia” della posizione, laddove l’inerenza del documento alla posizione giuridica sostanziale preesistente fonda l’interesse concreto e differenziato della parte che richiede i documenti.

Ebbene, nel caso di specie, i documenti per i quali è stato negato l’accesso (oggetto di istanza, del dicembre 2011) sono relativi ad un procedimento del 1993, dunque – ad avviso del collegio – estremamente risalenti nel tempo. A fronte di tale elemento obiettivo, l’attualizzazione dell’interesse (collegato ad una odierna esigenza di tutela in giudizio di posizioni giuridiche sostanziali) appare, nell’istanza proposta, estremamente generico, in modo, cioè, da non evidenziare fondati profili di attualità.

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