Diritto d’autore nell’era digitale: l’uso dei link

Scarica PDF Stampa
con l’avv. Crippa

Il diritto d’autore dei siti web, che nasce con la creazione dello stesso, è tutelato dall’articolo 2575 del Libro V del Codice Civile.

Il diritto d’autore ovviamente non tutela l’opera in sé, ma l’opera innovativa e creativa.

Se l’opera ha tali requisiti, innovatività e creatività, il suo “creatore” è titolare del diritto d’autore che si articola in diritto morale e diritto patrimoniale, disciplinati entrambi disciplinati dalla l. n. 633/1941 e successive modifiche e integrazioni.

  • Il diritto patrimoniale d’autore consiste nel diritto esclusivo di utilizzare economicamente l’opera in ogni forma e modo originale o derivati, nei limiti fissati dalla legge. L’autore, tuttavia, può cedere o concedere in licenza a soggetti terzi uno o più diritti di utilizzazione dell’opera, dietro pagamento di un compenso o gratuitamente.
  • Il diritto morale d’autore consiste nella tutela la personalità dell’autore in relazione al processo creativo che poi ha portato alla creazione dell’opera. Tali diritti, al contrario dei diritti di utilizzazione economica, sono intrasmissibili e inalienabili.

L’avvento di internet ha reso sicuramente più complessa la tutela del diritto d’autore. Per garantire tutela agli autori del mondo digitale sono intervenute recenti modifiche legislative in applicazione di direttive europee, nonostante questo manca ancora, però, una disciplina unitaria del diritto d’autore “telematico”.

Molto discusso è l’utilizzo  dei link e la violazione del diritto d’autore , oltre che sulla correlazione dell’uso di contenuti di altri siti web e la violazione del diritto d’autore. Occorre distinguere diversi tipi di utilizzo dei link e precisamente:

Surface-linking

Si tratta di un linking «superficiale», ovvero quello col quale si rimanda alla home page di un altro sito. Questo è il modo più «legittimo» e «corretto» per fare riferimento alle pagine di un altro sito web. L’attività di surface-linking solo raramente ha generato problemi legali fra i soggetti «linkante» e «linkato» e cioè in casi di abuso di marchi o di segni distintivi altrui. In generale si può affermare che, se un sito non vieta espressamente di essere linkato, ci si trova in una situazione di «licenza implicita», per cui chiunque è autorizzato a inserire link dalla propria pagina web.

Deep-linking

Quando il link rimanda direttamente a una pagina interna del sito linkato, siamo di fronte al fenomeno del deep-linking. Si tratta del più comune, ma insidioso, sistema per collegare due siti, che può generare seri problemi giuridici, legati ai contenuti ospitati dal sito linkato.

Framing

Un tipo particolare di link è il framing, che si realizza attraverso un collegamento a una pagina di un altro sito che viene poi visualizzata all’interno di una cornice del proprio sito, come se fosse parte integrante dello stesso. Solitamente, in alto e ai lati rimangono elementi grafici del sito «iniziale», mentre la parte centrale (quella che contiene i maggiori contenuti) è quella del sito linkato. Questo tipo di linking genera nell’utente l’apparenza di essere rimasto all’interno del primo sito, mentre non si accorge che vi è un rimando a tutt’altra opera.

Le diverse tipologie di linking, a seconda del caso specifico e della categoria di appartenenza, possono, quindi, generare numerosi problemi.
In primo luogo, si possono verificare violazioni del diritto d’autore, poiché le pagine linkate non sono liberamente riproducibili, oppure perché vi sono contenuti marchi protetti, oppure perché a seconda del contesto in cui è inserito il link può configurare una diffamazione, oppure si possono realizzare casi di concorrenza sleale, ecc.

Occorrerà una valutazione caso per caso.

Volume consigliato