Il diritto d’autore nella sistemazione privatistica

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Il mondo del diritto si occupa, generalmente, di diritti che hanno la loro esternazione in oggetti materiali o in posizioni collegate alla sfera individuale della persona. Accanto a queste, possono anche esistere, però, altre formazioni giuridiche più complesse e legate alla oggettiva immaterialità del bene da tutelare. Queste sono rappresentate, ad esempio, dal  diritto di autore. Per approfondire il tema delle sfide sul diritto d’autore consigliamo il volume: “Il nuovo diritto d’autore -La tutela della proprietà intellettuale nell’era dell’intelligenza artificiale”

Indice

1. Le fonti del diritto d’autore


Per questo, infatti si fa espresso riferimento ad una posizione di vantaggio soggettivo, appartenente alla sfera giuridica privata, per la realizzazione di un’opera di ingegno appartenente, in forma esclusiva, al suo creatore. L’articolo 2575 c.c recita che: “Formano oggetto del diritto di autore le opere di ingegno di carattere creativo che appartengono alle scienze, alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all’architettura, al teatro e alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione [2424, n. 4,2579, 2580]”. L’insieme di tali opere, che possono essere brevetti, marchi o quanto altro, rientra nel concetto più ampio di proprietà intellettuale. Secondo Andrea Torrente, queste “sono creazioni della nostra mente concepibili solo astrattamente”[1] ma tutelate dall’ordinamento giuridico, con specifiche azioni. I requisiti, che compongono il diritto di cui si discute, sono: l’esclusività sull’uso; la creatività dell’opera; la tipicità dell’invenzione. Alla luce di quanto esposto, si osserva come il comma 1 dell’articolo 2577 c. c, stabilisce che :”L’autore ha il diritto esclusivo di pubblicare l’opera e di utilizzarla economicamente in ogni forma e modo, nei limiti e per gli effetti fissati dalla legge “. In collegamento funzionale, l’articolo 12 della L.633/1941 conferma, che: “L’autore ha il diritto esclusivo di pubblicare l’opera. Ha altresì il diritto esclusivo di utilizzare economicamente l’opera in ogni forma e modo originale, o derivato, nei limiti fissati da questa legge, ed in particolare con l’esercizio dei diritti esclusivi indicati negli articoli seguenti. È considerata come prima pubblicazione la prima forma di esercizio del diritto di utilizzazione”. Storicamente, il diritto della proprietà intellettuale è presente, anche grazie al concetto di impresa, nella vigente compilazione. Il legislatore del 1942, difatti, intese rafforzare il settore sui beni immateriali, affiancandolo al diritto di proprietà. Ciò in quanto queste formazioni giuridiche rappresentano dei beni suscettibili di rappresentare un particolare interesse, per la funzione sociale e culturale, che svolgono nella collettività organizzata. Dunque proprietà intellettuale, diritti reali, società e lavoro sono i pilastri sui quali si fonda l’azione economica e giuridica. Tale impostazione è presente negli articoli 2 e 4 dell’attuale dettato costituzionale, il quale fissa su carta, principi sui quali si fonda l’attuale ordinamento costituzionale. Per approfondire il tema delle sfide sul diritto d’autore consigliamo il volume: “Il nuovo diritto d’autore -La tutela della proprietà intellettuale nell’era dell’intelligenza artificiale”

FORMATO CARTACEO

Il nuovo diritto d’autore

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2. La natura giuridica


La natura giuridica di questo è quella di un diritto assoluto. Ciò in quanto, secondo la comune dottrina civilistica, esso è un diritto reale su di un bene, al pari di quello contenuto nell’articolo 832 c.c.. Tale impostazione[2], collega  funzionalmente il bene ad una tutela, per sua stessa vocazione afferente ad un diritto assoluto, il quale se leso produce un abuso del diritto. Il diritto di autore rappresenta una forma tipica che si riferisce al diritto di proprietà. Pertanto, questo configura un diritto soggettivo, pieno, effettivo e reale, anche se non legato all’oggettiva tangibilità del proprio essere. Un’ altra impostazione, al contrario,  inserisce il diritto di autore, in una forma differente e speciale, rispetto alla cennata impostazione. Ciò in quanto, il diritto fatto valere appare originale ed alternativo, ad un vero e proprio, diritto reale. Orbene, chiarito quanto premesso, è bene osservare che qualsiasi atto che viene a ledere questo configura un illecito Aquiliano (art.2043 c.c.)e soggetto al risarcimento del danno (art.1223 c.c;2056 c.c). L’impostazione che vede affermarsi la tutela Aquiliana, per la difesa di tale diritto, ben si attanaglia alla effettiva natura dell’istituto. Ciò in quanto questo rappresenta un diritto di proprietà su di un bene specifico ed poi inoltre la stessa consentirebbe un risarcimento del danno da valutare, sotto differenti profili, lesi dall’eventuale abuso del nome o di quanto altro contenuto nello specifico diritto d’autore. Sul punto è opportuno osservare che, il soggetto leso ha diritto a vedersi risarcito in un duplice modo: affermando la cessazione del fatto lesivo con una autonoma misura cautelare e richiedendo il risarcimento del danno[3]. Questa, difatti, si applica a tutte le forme di lesione sull’uso del nome dell’invenzione, consentendo, a chiunque si vedesse spogliato del proprio diritto, ad avere una tutela sommaria, alle proprie istanze, in attesa di una pronuncia nel merito.

3. Il diritto di autore delle opere musicali


Chiarito ciò, il diritto di autore si esterna anche in tema di composizioni musicali. Difatti, questa forma artistica configura un diritto che nasce dalla propensione intellettuale dell’autore. Sul punto e per tutelare questo, la Seconda sezione della Suprema Corte di cassazione, con l’ordinanza numero 29811 del 12 dicembre 2017 ha affermato che :”La sincronizzazione di un’opera musicale integra un abbinamento della stessa ad immagini, attività che rientra nell’ambito delle facoltà esclusive dell’autore della composizione stessa, ai sensi dell’art 12, comma 2, l. n. 633 del 1941 e qualora effettuata in difetto di preventivo consenso, costituisce violazione anche degli artt. 18 e 61 della l. cit.”.Pertanto l’uso non autorizzato del predetto diritto, dà luogo ad un abuso del diritto, violando le citate disposizioni normative.

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4. Le conclusioni finali


Alla luce di quanto esposto è interessante osservare come anche il diritto di autore, rientra, appieno, nelle categorie ontologiche, presenti nel nostro codice. Tale impostazione si mostra assai utile, nella comprensione delle nuove forme di proprietà, presenti nel nostro sistema civile, di cui quella intellettuale rappresenta un aspetto, particolarmente, importante nelle dinamiche commerciali. Ciò in virtù del fatto che le nuove tecnologie, dimostrano sempre più  l’importanza dello schema giuridico per un’appropriata tutela verso i nuovi apporti, in termini di progresso, che tali nuove invenzioni, possono portare alla collettività.

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Note

  1. [1]

    ANDREA TORRENTE, Manuale di diritto privato,Giuffrè, Milano, pg.59

  2. [2]

    AA.VV. A cura di MARIO BESSONE, Istituzione di diritto privato,  Giappicchelli, Torino, 1996,  pg.1032

  3. [3]

    ANDREA TORRENTE, Manuale di diritto privato, Giuffrè, Milano, pg.246.

Dott. Giorgio Gianluca

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