Diritto d’autore online: novità (penali) della l.93/2023

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È stata pubblicata il 24 luglio del 2023 sulla Gazzetta ufficiale la legge, 14 luglio 2023, n. 93, intitolata “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d’autore mediante le reti di comunicazione elettronica”.
Ebbene, in questa normativa, il legislatore ha previsto delle misure, anche di natura penale, volte a contrastare siffatto fenomeno criminale.
In particolare, proprio per quanto attiene l’ambito penale, l’art. 3 di questa legge ha provveduto a modificare la norma incriminatrice preveduta dall’articolio171-ter della legge n. 633/1941, nonché ad emendare l’art. 131-bis cod. pen. che, come è noto, prevede la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto.
Orbene, scopo del presente scritto è quello di vedere in cosa consistono siffatte modificazioni, anche alla luce degli ultimi sviluppi del diritto d’autore, per l’approfondimento dei quali consigliamo il volume:
“Il nuovo diritto d’autore -La tutela della proprietà intellettuale nell’era dell’intelligenza artificiale”

Testo completo della legge

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Indice

1. La modifica apportata all’art. 171-ter della legge n. 633/1941


L’art. 3, co. 1, legge n. 93/2023 è intervenuto sull’art. 171-ter della legge, 22/04/1941, n. 633 nei seguenti termini: “Al comma 1 dell’articolo 171-ter della legge 22 aprile 1941, n.633, è aggiunta, in fine, la seguente lettera: «h-bis) abusivamente, anche con le modalità indicate al comma 1 dell’articolo 85-bis del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, esegue la fissazione su supporto digitale, audio, video o audiovideo, in tutto o in parte, di un’opera cinematografica, audiovisiva o editoriale ovvero effettua la riproduzione, l’esecuzione o la comunicazione al pubblico della fissazione abusivamente eseguita»”.
Dunque, per effetto di codesto innesto legislativo, è adesso stabilito che è punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da cinque a trenta milioni di lire chiunque a fini di lucro, abusivamente, anche con le modalità indicate al comma 1 dell’articolo 85-bis del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (ossia: mediante l’introduzione, l’installazione o comunque l’utilizzo abusivo nei luoghi di pubblico spettacolo, di dispositivi od apparati che consentono la registrazione, la riproduzione, la trasmissione o comunque la fissazione su supporto audio, video od audiovideo, in tutto od in parte, delle opere dell’ingegno che vengono ivi realizzate o diffuse) esegue la fissazione su supporto digitale, audio, video o audiovideo, in tutto o in parte, di un’opera cinematografica, audiovisiva o editoriale ovvero effettua la riproduzione, l’esecuzione o la comunicazione al pubblico della fissazione abusivamente eseguita. Per approfondire il tema delle sfide sul diritto d’autore consigliamo il volume: “Il nuovo diritto d’autore -La tutela della proprietà intellettuale nell’era dell’intelligenza artificiale”

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Andrea Sirotti Gaudenzi | Maggioli Editore 2024

2. La modifica apportata all’art. 131-bis cod. pen.


L’art. 3, co. 2, legge n. 93/2023, a sua volta, è intervenuto sull’art. 131-bis cod. pen. nel seguente modo: “Dopo il numero 4) del terzo comma dell’articolo 131-bis del codice penale è aggiunto il seguente: «4-bis) per i delitti previsti dalla sezione II del capo III del titolo III della legge 22 aprile 1941 n. 633, salvo che per i delitti di cui all’articolo 171 della medesima legge».”.
Quindi, per effetto di questo precetto normativo, l’offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità quando si procede per i delitti previsti dalla sezione II del capo III del titolo III della legge 22 aprile 1941 n. 633, salvo che per i delitti di cui all’articolo 171 della medesima legge[1].
Di conseguenza, per gli illeciti penali previsti dalla legge n. 633 del 1941 (dall’art. 171-bis in poi) non può essere riconosciuta la causa di non punibilità preveduta dall’art. 131-bis cod. pen..

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Note

  1. [1]

    Ai sensi del quale: “Salvo quanto previsto dall’art. 171- bis e dall’articolo 171-ter, è punito con la multa da lire 100.000 a lire 4.000.000 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma: a) riproduce, trascrive, recita in pubblico, diffonde, vende o mette in vendita o pone altrimenti in commercio un’opera altrui o ne rivela il contenuto prima che sia reso pubblico, o introduce e mette in circolazione nel regno esemplari prodotti all’estero contrariamente alla legge italiana; a-bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un’opera dell’ingegno protetta, o parte di essa; b) rappresenta, esegue o recita in pubblico o diffonde con o senza variazioni od aggiunte, un’opera altrui adatta a pubblico spettacolo od una composizione musicale. La rappresentazione o esecuzione comprende la proiezione pubblica dell’opera cinematografica, l’esecuzione in pubblico delle composizioni musicali inserite nelle opere cinematografiche e la radiodiffusione mediante altoparlante in pubblico; c) compie i fatti indicati nelle precedenti lettere mediante una delle forme di elaborazione previste da questa legge; d) riproduce un numero di esemplari o esegue o rappresenta un numero di esecuzioni o di rappresentazioni maggiore di quello che aveva il diritto rispettivamente di riprodurre o di rappresentare; f) in violazione dell’art. 79 ritrasmette su filo o per radio o registra in dischi fonografici o altri apparecchi analoghi le trasmissioni o ritrasmissioni radiofoniche o smercia i dischi fonografici o altri apparecchi indebitamente registrati. Chiunque commette la violazione di cui al primo comma, lettera a-bis), è ammesso a pagare, prima dell’apertura del dibattimento, ovvero prima dell’emissione del decreto penale di condanna, una somma corrispondente alla metà del massimo della pena stabilita dal primo comma per il reato commesso, oltre le spese del procedimento. Il pagamento estingue il reato. La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a lire 1.000.000 se i reati di cui sopra sono commessi sopra un’opera altrui non destinata alla pubblicazione, ovvero con usurpazione della paternità dell’opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell’opera medesima, qualora ne risulti offesa all’onore od alla reputazione dell’autore. La violazione delle disposizioni di cui al terzo ed al quarto comma dell’articolo 68 comporta la sospensione della attività di fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione da sei mesi ad un anno nonché la sanzione amministrativa pecuniaria da due a dieci milioni di lire”.

Avv. Di Tullio D’Elisiis Antonio

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