Direttiva UE sul rafforzamento della presunzione di innocenza e rapporti con gli organi di informazione

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Indice:

  1. Linee introduttive. L’oggetto del d.lgs.188/2021 e le dichiarazioni di autorità pubbliche sulla colpevolezza delle persone fisiche sottoposte a procedimento penale
  2. I rapporti della P.G. con gli organi di informazione nel quadro del nuovo art. 5 del d.lgs. 106/2006
  3. La garanzia della presunzione di innocenza nel codice di procedura penale
  4. Le altre modifiche al codice di rito
  5. Osservazioni conclusive

1. Linee introduttive. L’oggetto del d.lgs.188/2021 e le dichiarazioni di autorità pubbliche sulla colpevolezza delle persone fisiche sottoposte a procedimento penale

Col decreto legislativo 8 novembre 2021, nr. 188 – entrato in vigore il 14 dicembre del 2021 – il sistema giuridico italiano si è dato disposizioni per il compiuto adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della direttiva UE 2016/343 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali[i].

L’iter di approvazione del d.lgs. nr.188 in parola ha visto una prima deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del 5 agosto 2021; sono quindi stati acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. La deliberazione del Consiglio dei ministri è stata adottata nella riunione del 4 novembre 2021.

Il testo del d.lgs. nr.188/2021 – firmato dal presidente del Consiglio dei ministri, dal guardasigilli, dal ministro degli Affari esteri e della Cooperazione Internazionale e dal ministro dell’Economia e delle Finanze – si compone di sei articoli, l’ultimo dei quali reca la ormai consueta clausola di invarianza finanziaria.

A mente dell’art.6 cit. dall’attuazione del decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività previste dal decreto in questione mediante le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Leggi l’articolo
“Il Governo interviene in materia di presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo”
di Di Tullio D’Elisiis Antonio, Diritto.it 2 dicembre 2021.

Il decreto legislativo 8 novembre 2021, nr.188 fonda la sua ragione giuridica sulla Direttiva Unionale del Parlamento Europeo e del Consiglio datata 9 marzo 2016, la nr.343, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali.

In questa sede non indugeremo sulla Direttiva Unionale 343 se non che per rammentare che l’art.11 della medesima contempla un meccanismo di rilevazione, analisi e trasmissione dei dati statistici destinati alla Commissione europea. Orbene all’indicata attività provvede, ai sensi dell’art.5 comma 1 d.lgs. nr.188 cit. il ministero della Giustizia.

Agl’indicati fini di attività di rilevazione, analisi e trasmissione dati, viene normativamente puntualizzato che sono oggetto di rilevazione i dati relativi al numero e all’esito dei procedimenti, anche disciplinari, connessi alle violazioni inerenti le fattispecie normative prefigurate dal decreto, nonché i procedimenti sospesi per irreperibilità dell’imputato ovvero nei confronti di imputati latitanti e quelli per rescissione del giudicato ex art.629-bis[ii] c.p.p.

Quanto si è or ora detto delinea in maniera sufficientemente compiuta l’oggetto del d. lgs 188 del 2021. Si tratta della stesura di talune disposizioni integrative per il rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza delle persone fisiche sottoposte a indagini o imputate in un procedimento penale, in attuazione dell’indicata direttiva 343 del 2016 inerente al rafforzamento di alcuni aspetti ritenuti in sede europea essenziali della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali. Gli effetti che la direttiva 343 del 9 marzo 2016 ha sortito nel nostro ordinamento giuridico ha comportato, sin dal primo mese di entrata in vigore del decreto legislativo 188 che la attua – vigente, come anticipato, dal 14 dicembre 2021 –, plurime ricadute in termini di comprensibilità e andamento funzionale.

La direttiva nel suo rivolgersi, come vedremo, alle pubbliche autorità ha indotto il legislatore del d.lgs. nr.188 ad un vero e proprio rifacimento novellistico di talune disposizioni ed all’inserimento nel sistema di altre che hanno creato non pochi problemi applicativi sul versante operativo in particolare, per ciò che attiene al presente lavoro, agli organi di polizia giudiziaria.

Uno dei primi aspetti preso inconsiderazione dal decreto legislativo in rassegna è quello relativo alle dichiarazioni di autorità pubbliche sulla colpevolezza delle persone fisiche sottoposte a procedimento penale. Ai sensi dell’art.2 del d.lgs. in parola è fatto divieto alle autorità pubbliche di indicare pubblicamente come colpevole la persona sottoposta a indagini o l’imputato fino a quando la colpevolezza non è stata accertata con sentenza o decreto penale di condanna irrevocabili[iii].

Liddove tale divieto venga violato l’interessato ha il diritto di richiedere alla pubblica autorità la rettifica della dichiarazione resa. Ciò fermo restando l’applicazione delle eventuali sanzioni penali e disciplinari unitamente all’obbligo in capo all’autorità pubblica che ha violato il divieto suindicato di risarcimento del danno.

Allorquando l’autorità ritiene fondata la richiesta di rettifica della dichiarazione resa. procede immediatamente alla stessa e comunque non oltre 48 ore dalla ricezione della richiesta dandone avviso all’interessato.

La medesima autorità è tenuta a rendere pubblica la rettifica con le medesime modalità della dichiarazione; se ciò non si dovesse rivelare possibile, comunque, per il tramite di modalità idonee a garantire il medesimo rilievo e grado di diffusione della dichiarazione oggetto di rettifica.

È previsto un meccanismo di tutela giurisdizionale dinnanzi alla situazione di non accoglimento dell’istanza di rettifica da parte della pubblica autorità. Quando questa non è accolta, ovvero quando la rettifica non rispetta le disposizioni su richiamate, l’interessato può chiedere al tribunale, ai sensi dell’art.700[iv] del Codice di procedura civile che sia pubblicata la pubblicazione della rettifica secondo le modalità in precedenza indicate.

In uno a tale fondamentale disposizione prescrittiva – l’art.2 del d.lgs. 188 del 2021 – il sistema di garanzia adottato dallo Stato italiano è andato oltre. Ha infatti inciso sulle leggi di ordinamento giudiziario e sul sistema processuale penale vigente nei termini che passiamo senz’altro ad esaminare.

2. I rapporti della P.G. con gli organi di informazione nel quadro del nuovo art. 5 del d.lgs. 106/2006

Il primo provvedimento normativo novellato dal d.lgs. nr.188 attiene alle norme di ordinamento giudiziario e precisamente alle disposizioni in materia di ufficio del pubblico ministero. Ci si riferisce al decreto legislativo 20 febbraio 2006, nr.106 e segnatamente all’art.5 dell’indicato testo normativo avente ad oggetto i rapporti con gli organi di informazione.

Per il nostro sistema giuridico il procuratore della Repubblica mantiene personalmente, ovvero tramite un magistrato dell’ufficio appositamente delegato, i rapporti con gli organi di informazione. Dopo il decreto legislativo 188 in commento, ciò lo potrà fare esclusivamente tramite comunicati ufficiali oppure, nei casi di particolare rilevanza pubblica dei fatti, tramite conferenze stampa.

La determinazione di procedere a conferenza stampa è assunta con atto motivato in ordine alle specifiche ragioni di pubblico interesse che la giustificano.

Ogni informazione inerente alle attività della procura della Repubblica continuerà ad essere fornita attribuendola in modo impersonale all’ufficio ed escludendo ogni riferimento ai magistrati assegnatari del procedimento.

La diffusione di informazioni sui procedimenti penali è consentita solo quando è strettamente necessaria per la prosecuzione delle indagini o ricorrono altre specifiche ragioni di pubblico interesse.

Le informazioni sui procedimenti in corso sono fornite in modo da chiarire la fase in cui il procedimento pende è da assicurare, in ogni caso, il diritto della persona indagata e dell’imputato a non essere indicati come colpevoli fino a quando la colpevolezza non è stata accertata con sentenza o decreto penale di condanna irrevocabili[v].

Punto di contatto tra la norma dell’art.5 in materia di rapporti con l’organo di informazione e la norma di cui all’art.6 del decreto legislativo nr.106 del 2006 è data dalla novella di tale ultima disposizione avente ad oggetto l’attività di vigilanza del procuratore generale presso la Corte di appello.

Questi al fine di verificare il corretto ed uniforme esercizio dell’azione penale, l’osservanza delle disposizioni relative all’iscrizione delle notizie di reato ed il rispetto delle norme sul giusto processo nonché il puntuale esercizio da parte dei procuratori della Repubblica dei poteri di direzione, controllo e organizzazione degli uffici ai quali sono preposti, oltre che dei doveri di cui all’art.5 citato sui rapporti con gli organi di informazione, acquisisce dati e notizie del distretto ed invia al procuratore generale presso la Corte di Cassazione una relazione annuale.

Punctum pruriens del provvedimento in commento è dato dalla disposizione in virtù della quale nei casi in precedenza indicati inerenti a ragione di interesse pubblico e/o di stretta necessità investigativa, il procuratore della Repubblica può autorizzare gli ufficiali di polizia giudiziaria a fornire, tramite comunicati ufficiali oppure tramite conferenze stampa, informazioni sugli atti di indagine compiuti o ai quali hanno partecipato.

L’autorizzazione è rilasciata con atto motivato in ordine alle specifiche ragioni di pubblico interesse che la giustificano. Cionondimeno nei comunicati e nelle conferenze stampa è fatto divieto di assegnare ai procedimenti pendenti denominazioni lesive della presunzione di innocenza[vi].

La funzione di polizia giudiziaria trova la sua definizione nell’art.55[vii] del Codice di procedura penale, dall’indicato testo definitorio deriva la differenza tra polizia di sicurezza e giudiziaria basandosi essa sulla dicotomia tra prevenzione dei reati e repressione di un reato, con l’indicata ultima locuzione intendendosi indicare la raccolta di tutti gli elementi necessari per accertare il reato e per rendere possibile lo svolgersi del processo penale.

La distinzione tra polizia giudiziaria e di sicurezza ha finalità strettamente garantistiche. Allorquando la polizia svolge la funzione preventiva per i reati normalmente non gode di poteri coercitivi, ossia non può limitare le libertà fondamentali. Viceversa, non appena giunge la notizia che è stato commesso un reato viene esercitata la funzione di polizia giudiziaria con l’uso dei poteri coercitivi.

Ordunque la polizia che agisce in presenza di un reato ed al fine di reprimerlo, in situazioni di necessità ed urgenza procede all’arresto in flagranza o al fermo di una persona gravemente indiziata ai sensi e per gli effetti degli artt.380/384[viii] c.p.p.; inoltre in caso di flagranza può perquisire persone o luoghi ex artt.352[ix] c.p.p.

L’esercizio di poteri coercitivi avviene in relazione al successivo svolgersi di un procedimento penale con la garanzia del diritto di difesa e sotto il controllo del pubblico ministero e del giudice[x].

Fermo restando quanto evidenziato, fondamentale ai fini del presente discorso, in materia di forze di polizia e di distinzione tra polizia giudiziaria e di sicurezza, richiamata la nota dipendenza funzionale della polizia giudiziaria dal pubblico ministero, va qui rammentato che la polizia di Stato è incardinata presso il ministero degli Interni, l’arma dei carabinieri presso il ministero della Difesa, la guardia di finanza presso il ministero dell’Economia e delle Finanze e la polizia penitenziaria presso il ministero della Giustizia.

Il corpo forestale dello Stato era incardinato presso il ministero delle Politiche Agricole e Forestali e, come anticipato in precedenza, dal 1° gennaio 2017 è inserito nell’arma dei carabinieri ai sensi dell’art.18 del decreto legislativo nr.177 del 2016 cit..

Orbene a fronte di un’indicazione di pubblica autorità e in virtù della trama normativa tracciata dai rapporti con gli organi di informazione negli artt. 5 e 6 del decreto legislativo 106 del 2006, così come novellato dal decreto legislativo nr.188 in rassegna, parrebbe che le pubbliche dichiarazioni attinenti la cosiddetta presunzione di innocenza ineriscano esclusivamente le attività poste in essere dalla polizia nella sua azione giudiziaria restando eccentriche rispetto al testo normativo le attività poste in essere dalla polizia amministrativa e di sicurezza.

Conseguenza di tale fondamentale assunto è quella che eventuali dichiarazioni di pubbliche autorità sulla responsabilità non penale di una persona fisica, ad esempio perché colpita da provvedimento amministrativo o amministrativamente sanzionata rientrano nell’alveo delle responsabilità ministeriali di riferimento per cui attività amministrative e/o di sicurezza della polizia di Stato saranno oggetto di dichiarazioni valutate autonomamente dal ministro degli Interni, così come quelle dell’arma dei carabinieri dal ministro della Difesa, quelle della guardia di finanza dal Ministro dell’Economia e delle Finanze e quelle della polizia penitenziaria dal ministro della Giustizia.

Questo a significare ulteriormente che le disposizioni sulle autorità pubbliche inerenti alle dichiarazioni sulla colpevolezza delle persone fisiche sottoposte a procedimento penale ineriscono esclusivamente la funzione di polizia giudiziaria nel senso che ogni qualvolta si transita dalla funzione di polizia di sicurezza o amministrativa a quella di polizia giudiziaria quest’ultima, nella persona dei suoi ufficiali, dovrà essere autorizzata espressamente e per iscritto con atto motivato dal procuratore della Repubblica per fornire tramite comunicati ufficiali oppure tramite conferenze stampa informazioni sugli atti di indagine compiute o ai quali hanno partecipato.

Ciò parrebbe a tutta prima significare che dal 14 dicembre del 2021 alcuna attività di polizia giudiziaria può essere pubblicizzata – mediaticamente comunicata – dall’organo di P.G. che l’ha posta in essere. Questo inerirebbe tutte le attività che dall’amministrazione/sicurezza transitano nel giudiziario: ad esempio proprio le attività su citate di arresto in flagranza o fermo di P.G. ovvero di perquisizione personale o locale. Cionondimeno proprio con riferimento a tali attività, ad avviso di chi scrive, parlando il testo normativo di atti di indagine compiuti o ai quali hanno partecipato, non può dirsi come dato pacificamente acquisito giacchè se è corretto inquadrare ad esempio la perquisizione come atto di indagine e, se di iniziativa di P.G. come atto di investigazione ad iniziativa della polizia giudiziaria lo stesso non può dirsi per l’arresto in flagranza – obbligatorio o facoltativo che sia – e il fermo di polizia giudiziaria, in quanto essi situati sul crinale di passaggio tra la polizia di prevenzione e quella di repressione non paiono assolutamente catalogabili quali atti di indagine compiuti.

Riteniamo pertanto che proprie le indicate attività di polizia giudiziaria possano essere oggetto di comunicazione mediatica senza transitare per il percorso autorizzativo di cui all’art.5 ancorchè nel rispetto dei canoni che presidiano le dichiarazioni delle pubbliche autorità sulla colpevolezza delle persone fisiche che, comunque, già da quell’atto sono sottoposte a procedimento penale.

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3. La garanzia della presunzione di innocenza nel Codice di procedura penale

Il sistema novellistico delineato dal testo normativo in rassegna si caratterizza per l’inserimento nel corpo codicistico di procedura penale di una norma rubricata garanzia della presunzione di innocenza. Tale norma è contenuta oggi, dal 14 dicembre dell’anno scorso, nel nuovo art.115-bis c.p.p. L’indicata disposizione è inserita, non certo a caso, dopo la norma sulla violazione del divieto di pubblicazione contemplata dal Codice di procedura penale del 1989 nell’art.115[xi] c.p.p.

Nei provvedimenti diversi da quelli svolti alla decisione in merito alla responsabilità penale dell’imputato, l’indagato o l’imputato medesimo non possono essere indicati come colpevoli fino a quando la colpevolezza non è stata accertata con sentenza o decreto penale di condanna irrevocabili[xii].

Nei provvedimenti diversi da quelli volti alla decisione in merito alla responsabilità penale dell’imputato che presuppongono la valutazione di prove, elementi di prova o indizi di colpevolezza, l’autorità giudiziaria limita i riferimenti alla colpevolezza della persona indagata o imputata alle sole indicazioni necessarie a soddisfare i presupposti, i requisiti e le altre condizioni richieste dalla legge per l’adozione del provvedimento.

In caso di violazione della disposizione inerente alla garanzia in parola l’interessato può, a pena di decadenza, nei dieci giorni successivi alla conoscenza del provvedimento richiederne la correzione quando è necessario per salvaguardare la presunzione di innocenza nel processo.

Sull’istanza di correzione il giudice che procede provvede con decreto motivato; ciò farà entro 48 ore dal deposito dell’istanza medesima. Nel corso delle indagini preliminari il giudice competente è il G.I.P. Il decreto di correzione è notificato all’interessato e alle altre parti nonché comunicato al pubblico ministero.

I soggetti indicati, a pena di decadenza, nei 10 giorni successivi possono proporre opposizione al presidente del tribunale o della corte il quale decide con decreto senza formalità di procedura.

Quando l’opposizione riguarda un provvedimento emesso dal presidente del tribunale o dalla Corte di appello si applicano le disposizioni di cui all’art.36, comma 4[xiii] c.p.p.

4. Le altre modifiche al Codice di rito

Il decreto legislativo nr.188/2021 in rassegna nel presente lavoro, al fine di dare compiuta attuazione alla direttiva UE che lo ha originato ha inciso altresì su talune disposizioni del Codice di rito penale in un’ottica rafforzativa dell’indagato/imputato nell’ambito del procedimento penale.

In particolare, e assai speditamente, le fattispecie processuali interessate dalla novella sono tre: l’art.314 c.p.p., relativo ai presupposti e alle modalità della decisione in materia di equa riparazione per l’ingiusta custodia cautelare subita; l’art.329 c.p.p. sul segreto investigativo e segnatamente sull’obbligo del medesimo; l’art.474 c.p.p. sull’assistenza dell’imputato all’udienza.

In ordine al primo dei profili normativi indicati nella fattispecie processuale di cui all’art.314 c.p.p. è stato inserito un inciso a mente del quale l’esercizio da parte dell’imputato della facoltà di cui all’art.64, comma 3, lett. b)[xiv] c.p.p. non incide sul diritto alla riparazione per ingiusta detenzione.

Il profilo relativo all’obbligo del segreto gravante sugli atti di indagine compiuti dal P.M. e dalla P.G. è stato novellato nel senso di inserire l’avverbio strettamente nel capoverso dell’art.329 c.p.p. In virtù di tale inserimento novellistico dal 14 dicembre 2021, quando è strettamente necessario per la prosecuzione delle indagini il P.M. può consentire con decreto motivato la pubblicazione di singoli atti o di parti di essi.

Relativamente al profilo normativo di stretta inerenza processuale concernente l’assistenza dell’imputato all’udienza ex art.474 c.p.p. viene previsto che il giudice, sentite le parti, dispone con ordinanza l’impiego delle cautele che si rivelano necessarie per prevenire il pericolo di fuga o di violenza. Infatti, l’imputato, ai sensi dell’indicata disposizione, assista all’udienza libero nella persona, anche se detenuto, salvo che in questo caso siano necessarie cautele per prevenire il pericolo di fuga o di violenza.

Ordunque fino al 14 dicembre 2021, fino ad un mese fa o poco più, non erano previsti nel sistema normativo i modi coi quali dovessero essere adottate le indicate necessarie cautele. Dall’indicata data, ormai da un mese o poco più, i modi sono indicati dal nuovo comma 1-bis dell’art.474 c.p.p. e sono quelli dell’ordinanza, previo ascolto delle parti processuali con la quale vanne definite le forme di impiego delle indicate cautele[xv]. È comunque garantito il diritto dell’imputato e del difensore di consultarsi riservatamente, anche attraverso l’impiego di strumenti tecnici idonei, laddove disponibili.

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5. Osservazioni conclusive

Quanto si è venuto dicendo nelle pagine che precedono riveste una duplice funzione scientifica. Da un lato illustrare quella che è la disciplina normativa introdotta dal decreto legislativo 8 novembre 2021, nr.188, entrato in vigore il 14 dicembre 2021 recante le disposizioni per il compiuto adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della direttiva UE 2016/343, dall’altro evidenziare taluni profili di criticità già emersi nel precorso mese di vigenza della normativa in questione con particolare riguardo all’informazione della polizia giudiziaria circa le attività da questa compiute nell’espletamento delle proprie funzioni.

Abbiamo voluto evidenziare – nel par. 2 del presente lavoro – che a prescindere dalla funzione che svolge la polizia – parola da intendersi nel senso ampio e omnicomprensivo delle forze di polizia in precedenza indicate – resta sotto la dipendenza organica del potere esecutivo. Ciò vuol dire, ad esempio, che le promozioni e la carriera del singolo ufficiale o agente dipende dal corpo di appartenenza e per il tramite di questo dal ministro presso cui è incardinato il corpo medesimo.

In definitiva, vale la pena qui rammentarlo, colui che svolge funzioni di polizia giudiziaria dipende funzionalmente dal pubblico ministero e organicamente dal potere esecutivo.

Aldilà delle dietrologie che su tale problematica differenziazione si sono da sempre appuntate, ciò che il presente lavoro ha voluto evidenziare è la difficoltà che può verificarsi – e in pratica si è già in talune occasioni verificata – con riguardo all’attività pubblica di polizia giudiziaria nel passaggio tra l’una e l’altra attività – amministrativa e/o di sicurezza in direzione giudiziaria – ai fini della normativa oggi vigente in materia di presunzione di innocenza.

Appare evidente, ad avviso dello scrivente che la normativa contenuta in sede di attuazione della volontà europea, dal decreto legislativo 188 qui scrutinato non possa che concernere l’attività di polizia quale attività di polizia giudiziaria.

Depongono in tal senso i riferimenti alla colpevolezza delle persone tipiche sottoposte a procedimento penale, all’autorizzazione agli ufficiali di polizia giudiziaria a fornire, tramite comunicati ufficiali oppure tramite conferenze stampa, informazioni sugli atti di indagine compiuti o ai quali hanno partecipato. Militano ancora in tal senso le novelle normative che accompagnano la nuova disposizione introdotta dal decreto legislativo nr.188/2021 in esame tutte caratterizzate per uno stretto riferimento alla funzione giudiziale.

Tale dato in uno alle problematiche su evidenziate circa le notizie comunicabili per gli atti non di indagine compiuti dalla P.G. non può che essere ricondotta nell’alveo del valore che si vuole attribuire alla presunzione di non colpevolezza figurata dalla Costituzione repubblicana e della presunzione di innocenza di cui è parola nella normativa internazionale e soprattutto, per i fini che qui interessano, europea.

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Note:

[i] Il decreto legislativo nr.188/2021 è stato pubblicato sulla gazzetta ufficiale nr.284 del 29 novembre 2021 nel supplemento ordinario nr.40; esso è stato adottato ai sensi degli artt. 76 e 87 quinto comma della Costituzione, dell’art.14 della legge 23 agosto 1988, nr.400 e delle leggi 22 aprile 2021 nr.53 e 24 dicembre 2012 nr.234. Quest’ultima recante le norme generali sulla partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche unionali.

[ii] Art. 629-bis c.p.p., Rescissione del giudicato: 1. Il condannato o il sottoposto a misura di sicurezza con sentenza passata in giudicato, nei cui confronti si sia proceduto in assenza per tutta la durata del processo, può ottenere la rescissione del giudicato qualora provi che l’assenza è stata dovuta ad una incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo. 2. La richiesta è presentata alla corte di appello nel cui distretto ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento, a pena di inammissibilità, personalmente dall’interessato o da un difensore munito di procura speciale autenticata nelle forme previste dall’articolo 583, comma 3, entro trenta giorni dal momento dell’avvenuta conoscenza del procedimento. 3. La corte di appello provvede ai sensi dell’articolo 127 e, se accoglie la richiesta, revoca la sentenza e dispone la trasmissione degli atti al giudice di primo grado. Si applica l’articolo 489, comma 2. 4. Si applicano gli articoli 635 e 640.

[iii] Art.27 Cost., La responsabilità penale è personale: L’imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte [, se non nei casi previsti dalle leggi militari di guerra]. 

[iv] Art.700, c.p.c., Condizioni per la concessione: Fuori dei casi regolati nelle precedenti sezioni di questo capo, chi ha fondato motivo di temere che durante il tempo occorrente per far valere il suo diritto in via ordinaria, questo sia minacciato da un pregiudizio imminente e irreparabile, può chiedere con ricorso al giudice i provvedimenti di urgenza, che appaiono, secondo le circostanze, più idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito.

[v] È fatto divieto ai magistrati della procura della Repubblica di rilasciare interazioni o fornire notizie agli organi di informazione circa l’attività giudiziaria dell’ufficio. Il procuratore della Repubblica ha l’obbligo di segnalare al Consiglio giudiziario, per l’esercizio del potere di vigilanza e di sollecitazione dell’azione disciplinare, le condotte dei magistrati del suo ufficio che si rivelino in contrasto col divieto indicato.

[vi] Diviene peculiare a questo punto rammentare la fondamentale differenza intercorrente tra la polizia giudiziaria e quella di sicurezza. Tendenzialmente lo Stato tutela ordine e legalità a tutt’oggi per il tramite di quattro corpi di polizia: la polizia di Stato, l’arma dei carabinieri, la guardia di finanza e il corpo di polizia penitenziaria. Il corpo forestale dello Stato dal 1° gennaio 2017 – art.18 decreto legislativo 19 agosto 2016, nr.177 – è stato inserito nell’arma dei carabinieri. I già menzionati corpi di polizia svolgono in presenza di determinati presupposti funzioni che sono definite di polizia giudiziaria e di polizia di sicurezza. È tal distinzione che rileva ai fini del processo penale e perciò ai fini dell’applicabilità della normativa di cui è parola nel testo.

[vii] Art. 55 c.p.p., Funzioni della polizia giudiziaria: 1. La polizia giudiziaria deve, anche di propria iniziativa, prendere notizia dei reati, impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori, ricercarne gli autori, compiere gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant’altro possa servire per l’applicazione della legge penale. 2. Svolge ogni indagine e attività disposta o delegata dall’autorità giudiziaria. 3. Le funzioni indicate nei commi 1 e 2 sono svolte dagli ufficiali e dagli agenti di polizia giudiziaria

[viii] Art.380 c.p.p., Arresto obbligatorio in flagranza: 1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono all’arresto di chiunque è colto in flagranza di un delitto non colposo, consumato o tentato, per il quale la legge stabilisce la pena dell’ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni e nel massimo a venti anni. 2. Anche fuori dei casi previsti dal comma 1, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono all’arresto di chiunque è colto in flagranza di uno dei seguenti delitti non colposi, consumati o tentati: a) delitti contro la personalità dello Stato previsti nel titolo I del libro II del codice penale per i quali è stabilita la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni; a-bis) delitto di violenza o minaccia ad un Corpo politico, amministrativo o giudiziario o ai suoi singoli componenti previsto dall’articolo 338 del codice penale; b) delitto di devastazione e saccheggio previsto dall’articolo 419 del codice penale; c) delitti contro l’incolumità pubblica previsti nel titolo VI del libro II del codice penale per i quali è stabilita la pena della reclusione non inferiore nel minimo a tre anni o nel massimo a dieci anni; d) delitto di riduzione in schiavitù previsto dall’articolo 600, delitto di prostituzione minorile previsto dall’articolo 600-bis, primo comma, delitto di pornografia minorile previsto dall’articolo 600-ter, commi primo e secondo, anche se relativo al materiale pornografico di cui all’articolo 600-quater.1, e delitto di iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile previsto dall’articolo 600-quinquies del codice penale; d.1) delitti di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro previsti dall’articolo 603-bis, secondo comma, del codice penale; d-bis) delitto di violenza sessuale previsto dall’articolo 609-bis, escluso il caso previsto dal terzo comma, e delitto di violenza sessuale di gruppo previsto dall’articolo 609-octies del codice penale; d-ter) delitto di atti sessuali con minorenne di cui all’articolo 609-quater, primo e secondo comma, del codice penale; e) delitto di furto quando ricorre la circostanza aggravante prevista dall’articolo 4 della legge 8 agosto 1977, n. 533, o taluna delle circostanze aggravanti previste dall’articolo 625, primo comma, numeri 2), prima ipotesi, 3) e 5), nonché 7-bis), del codice penale, salvo che ricorra, in questi ultimi casi, la circostanza attenuante di cui all’articolo 62, primo comma, numero 4), del codice penale; e-bis) delitti di furto previsti dall’articolo 624-bis del codice penale, salvo che ricorra la circostanza attenuante di cui all’articolo 62, primo comma, numero 4), del codice penale; f) delitto di rapina previsto dall’articolo 628 del codice penale e di estorsione previsto dall’articolo 629 del codice penale; f-bis) delitto di ricettazione, nell’ipotesi aggravata di cui all’articolo 648, primo comma, secondo periodo, del codice penale; g) delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall’articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110; h) delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope puniti a norma dell’art. 73 del testo unico approvato con D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, salvo che per i delitti di cui al comma 5 del medesimo articolo; i) delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine costituzionale per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a quattro anni o nel massimo a dieci anni; l) delitti di promozione, costituzione, direzione e organizzazione delle associazioni segrete previste dall’articolo 1 della legge 25 gennaio 1982, n. 17 [della associazione di tipo mafioso prevista dall’articolo 416-bis comma 2 del codice penale], delle associazioni di carattere militare previste dall’articolo 1 della legge 17 aprile 1956, n. 561, delle associazioni, dei movimenti o dei gruppi previsti dagli articoli 1 e 2, della legge 20 giugno 1952, n. 645, delle organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi di cui all’art. 3, comma 3, della L. 13 ottobre 1975, n. 654; l-bis) delitti di partecipazione, promozione, direzione e organizzazione della associazione di tipo mafioso prevista dall’articolo 416-bis del codice penale; l-ter) delitti di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, di maltrattamenti contro familiari e conviventi e di atti persecutori, previsti dagli articoli 387-bis, 572 e 612-bis del codice penale; m) delitti di promozione, direzione, costituzione e organizzazione della associazione per delinquere prevista dall’articolo 416 commi 1 e 3 del codice penale, se l’associazione è diretta alla commissione di più delitti fra quelli previsti dal comma 1 o dalle lettere a), b), c), d), f), g), i) del presente comma; m-bis) delitti di fabbricazione, detenzione o uso di documento di identificazione falso previsti dall’articolo 497-bis del codice penale (16); m-ter) delitti di promozione, direzione, organizzazione, finanziamento o effettuazione di trasporto di persone ai fini dell’ingresso illegale nel territorio dello Stato, di cui all’articolo 12, commi 1 e 3, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni; m-quater) delitto di omicidio colposo stradale previsto dall’articolo 589-bis, secondo e terzo comma, del codice penale; m-quinquies) delitto di resistenza o di violenza contro una nave da guerra, previsto dall’articolo 1100 del codice della navigazione. 3. Se si tratta di delitto perseguibile a querela, l’arresto in flagranza è eseguito se la querela viene proposta, anche con dichiarazione resa oralmente all’ufficiale o all’agente di polizia giudiziaria presente nel luogo. Se l’avente diritto dichiara di rimettere la querela, l’arrestato è posto immediatamente in libertà.

Art.381 c.p.p., Arresto facoltativo in flagranza: 1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria hanno facoltà di arrestare chiunque è colto in flagranza (1) di un delitto non colposo, consumato o tentato, per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione superiore nel massimo a tre anni ovvero di un delitto colposo per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni. 2. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria hanno altresì facoltà di arrestare chiunque è colto in flagranza di uno dei seguenti delitti: a) peculato mediante profitto dell’errore altrui previsto dall’articolo 316 del codice penale; b) corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio prevista dagli articoli 319 comma 4 e 321 del codice penale; c) violenza o minaccia a un pubblico ufficiale prevista dall’articolo 336 comma 2 del codice penale; d) commercio e somministrazione di medicinali guasti e di sostanze alimentari nocive previsti dagli articoli 443 e 444 del codice penale; e) corruzione di minorenni prevista dall’articolo 530 del codice penale; f) lesione personale prevista dall’articolo 582 del codice penale; f-bis) violazione di domicilio prevista dall’articolo 614 , primo e secondo comma, del codice penale; g) furto previsto dall’articolo 624 del codice penale; h) danneggiamento aggravato a norma dell’articolo 635 comma 2 del codice penale; i) truffa prevista dall’articolo 640 del codice penale; l) appropriazione indebita prevista dall’articolo 646 del codice penale; l-bis) offerta, cessione o detenzione di materiale pornografico previste dagli articoli 600-ter, quarto comma, e 600-quater del codice penale, anche se relative al materiale pornografico di cui all’articolo 600-quater.1 del medesimo codice; m) alterazione di armi e fabbricazione di esplosivi non riconosciuti previste dagli articoli 3 e 24 comma 1 della legge 18 aprile 1975, n. 110; m-bis) [fabbricazione, detenzione o uso di documento di identificazione falso previsti dall’articolo 497-bis del codice penale]; m-ter) falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri, prevista dall’articolo 495 del codice penale; m-quater) fraudolente alterazioni per impedire l’identificazione o l’accertamento di qualità personali, previste dall’articolo 495-ter del codice penale; m-quinquies) delitto di lesioni colpose stradali gravi o gravissime previsto dall’articolo 590-bis, secondo, terzo, quarto e quinto comma, del codice penale. 3. Se si tratta di delitto perseguibile a querela, l’arresto in flagranza può essere eseguito se la querela viene proposta, anche con dichiarazione resa oralmente all’ufficiale o all’agente di polizia giudiziaria presente nel luogo. Se l’avente diritto dichiara di rimettere la querela, l’arrestato è posto immediatamente in libertà. 4. Nelle ipotesi previste dal presente articolo si procede all’arresto in flagranza soltanto se la misura è giustificata dalla gravità del fatto ovvero dalla pericolosità del soggetto desunta dalla sua personalità o dalle circostanze del fatto. 4-bis. Non è consentito l’arresto della persona richiesta di fornire informazioni dalla polizia giudiziaria o dal pubblico ministero per reati concernenti il contenuto delle informazioni o il rifiuto di fornirle.

Art.382 c.p.p., Stato di flagranza: 1. È in stato di flagranza chi viene colto nell’atto di commettere il reato ovvero chi, subito dopo il reato, è inseguito dalla polizia giudiziaria, dalla persona offesa o da altre persone ovvero è sorpreso con cose o tracce dalle quali appaia che egli abbia commesso il reato immediatamente prima. 2. Nel reato permanente lo stato di flagranza dura fino a quando non è cessata la permanenza.

Art.383 c.p.p., Facoltà di arresto da parte dei privati:1. Nei casi previsti dall’articolo 380 ogni persona è autorizzata a procedere all’arresto in flagranza, quando si tratta di delitti perseguibili di ufficio.2. La persona che ha eseguito l’arresto deve senza ritardo consegnare l’arrestato e le cose costituenti il corpo del reato alla polizia giudiziaria la quale redige il verbale della consegna e ne rilascia copia.

Art.384 c.p.p., Fermo di indiziato di delitto: 1. Anche fuori dei casi di flagranza, quando sussistono specifici elementi che, anche in relazione alla impossibilità di identificare l’indiziato, fanno ritenere fondato il pericolo di fuga, il pubblico ministero dispone il fermo della persona gravemente indiziata di un delitto per il quale la legge stabilisce la pena dell’ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a due anni e superiore nel massimo a sei anni ovvero di un delitto concernente le armi da guerra e gli esplosivi o di un delitto commesso per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell’ordine democratico. 2. Nei casi previsti dal comma 1 e prima che il pubblico ministero abbia assunto la direzione delle indagini, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono al fermo di propria iniziativa. 3. La polizia giudiziaria procede inoltre al fermo di propria iniziativa qualora sia successivamente individuato l’indiziato ovvero sopravvengono specifici elementi, quali il possesso di documenti falsi, che rendano fondato il pericolo che l’indiziato sia per darsi alla fuga e non sia possibile, per la situazione di urgenza, attendere il provvedimento del pubblico ministero.

[ix] Art.352 c.p.p., Perquisizioni: 1. Nella flagranza del reato o nel caso di evasione, gli ufficiali di polizia giudiziaria procedono a perquisizione personale o locale quando hanno fondato motivo di ritenere che sulla persona si trovino occultate cose o tracce pertinenti al reato che possono essere cancellate o disperse ovvero che tali cose o tracce si trovino in un determinato luogo o che ivi si trovi la persona sottoposta alle indagini o l’evaso. 1-bis. Nella flagranza del reato, ovvero nei casi di cui al comma 2 quando sussistono i presupposti e le altre condizioni ivi previsti, gli ufficiali di polizia giudiziaria, adottando misure tecniche dirette ad assicurare la conservazione dei dati originali e ad impedirne l’alterazione, procedono altresì alla perquisizione di sistemi informatici o telematici, ancorché protetti da misure di sicurezza, quando hanno fondato motivo di ritenere che in questi si trovino occultati dati, informazioni, programmi informatici o tracce comunque pertinenti al reato che possono essere cancellati o dispersi. 2. Quando si deve procedere alla esecuzione di un’ordinanza che dispone la custodia cautelare o di un ordine che dispone la carcerazione nei confronti di persona imputata o condannata per uno dei delitti previsti dall’articolo 380 ovvero al fermo di una persona indiziata di delitto, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono altresì procedere a perquisizione personale o locale se ricorrono i presupposti indicati nel comma 1 e sussistono particolari motivi di urgenza che non consentono la emissione di un tempestivo decreto di perquisizione. 3. La perquisizione domiciliare può essere eseguita anche fuori dei limiti temporali dell’articolo 251 quando il ritardo potrebbe pregiudicarne l’esito. 4. La polizia giudiziaria trasmette senza ritardo, e comunque non oltre le quarantotto ore, al pubblico ministero del luogo dove la perquisizione è stata eseguita il verbale delle operazioni compiute. Il pubblico ministero, se ne ricorrono i presupposti, nelle quarantotto ore successive, convalida la perquisizione.

[x] Per ulteriori considerazioni, si veda P. TONINI, Polizia giudiziaria e magistratura. Profili storici e sistematici, Giuffrè, Milano, 1979

[xi] Art.115 c.p.p., Violazione del divieto di pubblicazione: 1. Salve, le sanzioni previste dalla legge penale, la violazione del divieto di pubblicazione previsto dagli articoli 114 e 329 comma 3 lettera b) costituisce illecito disciplinare quando il fatto è commesso da impiegati dello Stato o di altri enti pubblici ovvero da persone esercenti una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato. 2. Di ogni violazione del divieto di pubblicazione commessa dalle persone indicate nel comma 1 il pubblico ministero informa l’organo titolare del potere disciplinare.

[xii] Tale disposizione non si applica agli atti del pubblico ministero volti a dimostrare la colpevolezza della persona sottoposto ad indagini o dell’imputato.

[xiii] Art.36 c.p.p., Astensione: […] 4. Sulla dichiarazione di astensione del presidente del tribunale decide il presidente della Corte di appello; su quella del presidente della corte di appello decide il presidente della Corte di Cassazione.

[xiv] Art.64, co.3, lett. b) c.p.p., Regole generali per l’interrogatorio: […] 3. Prima che abbia inizio l’interrogatorio, la persona deve essere avvertita che: […] b) salvo quanto disposto dall’articolo 66, comma 1, ha facoltà di non rispondere ad alcuna domanda, ma comunque il procedimento seguirà il suo corso; […].

[xv] L’ordinanza è revocata con le medesime forme quando sono cessati i motivi del provvedimento.

Prof. Sergio Ricchitelli

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