Diplomati ITP, accesso al concorso docenti: il Tar Lazio dice no

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Decisione inaspettata per migliaia di ricorrenti ITP aspiranti a partecipare al concorso per docenti abilitati indetto con Decreto del Direttore generale del MIUR dell’1.2.2018 pubblicato in G.U. del 9.2.2018, per il reclutamento a tempi indeterminato di personale docente nella scuola secondaria di I e II grado. Come ben si sa si tratta di un concorso che non prevede una fase preselettiva né una prova scritta ma solo un colloquio di natura didattico – metodologico, durante il quale sarà accertato anche la conoscenza della lingua al livello almeno B2.

A detta procedura concorsuale possono partecipare solo i diplomati ITP già inseriti nelle graduatorie ad esaurimento o nella seconda fascia delle graduatorie d’istituto alla data del 31.05.2017. Siffatti limiti hanno escluso la quasi totalità dei possessori di diploma ITP che con ormai consolidata giurisprudenza del TAR LAZIO hanno avuto dichiarato il diritto all’inserimento nella seconda fascia delle graduatorie d’istituto del triennio 2017/2020 e, dunque, in data successiva al 31.05.2017.

Ebbene, dopo che centinaia di ricorrenti sono stati ammessi in forza di ordinanza cautelare al concorso di cui trattasi (vedasi Ordinanze TAR LAZIO nn. 2646/2018, 2571/2018, 2601/2018, 2647/2018, 2568/2018, 2595/2018, 2566/2018) il TAR con sentenza pubblicata il 26 maggio 2018 e recante il numero 3877 ha, motivando punto per punto, rigettato il ricorso.

La sentenza, come dicevamo, appare – non sempre accade di recente – ben argomentata rispetto a tutte le questioni che avevano portato lo stesso TAR LAZIO ad accogliere in via cautelare analoghi ricorsi.

Illegittimità della procedura concorsuale

Riporto appresso le principali ragioni di illegittimità della procedura concorsuale accolte nelle citate ordinanze cautelari:

“Ritenuto che la preclusione operata nei riguardi dei docenti ITP collocati nella III fascia delle graduatorie appare, prima facie, illegittima atteso che con riferimento a tale categoria di soggetti il D.Lgs. n. 59/2017, all’art.22, confermando l’orientamento anche giurisprudenziale in materia, ha previsto che i requisiti sopra riportati non sono richiesti per i concorsi banditi dal 2018 e sino all’anno 2024/2025, precisando che <<sino ad allora, per i posti di insegnante tecnico pratico, rimangono fermi i requisiti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19.>> e ciò data la peculiarità che i diplomi di scuola secondaria superiore indicati nella Tabella C annessa al D.M. 30 gennaio 1998, n. 39 erano stati ritenuti dal legislatore “abilitanti all’insegnamento” e che per tali classi di concorso, anche dopo il DM n. 249/2010, non risultano essere stati attivati percorsi ordinari di TFA;” (ordinanza 2571/2018 – estensore Loria);

“ritenuto che, sulla base della giurisprudenza della Sezione, il ricorso appare fornito del prescritto fumus limitatamente ai docenti ITP c.d.”vecchio ordinamento”, cioè ai ricorrenti che abbiano acquisito il titolo prima del D.M. n. 249/2010 che anche per tale categoria di docenti ha specificamente previsto il conseguimento di una specifica abilitazione all’insegnamento (malgrado poi i TFA non siano stati attivati);

ritenuto, pertanto, che l’istanza cautelare possa essere accolta al fine della partecipazione con riserva al concorso esclusivamente per i docenti che abbiano conseguito il titolo ITP nel cd. vecchio ordinamento , nei limiti in cui abbiano presentato domanda cartacea di partecipazione e previa verifica della conformità del titolo alla classe per cui è stata presentata la domanda;” (ordinanza 2646 – estensore Pisano);

“che, in particolare, tale illegittimità – senza necessità di sollevare apposita questione di legittimità costituzionale – discende dalla necessaria interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 17, comma 3, del d.lgs. n. 59 del 2017 il quale, nella parte in cui impone solo per gli insegnanti tecnico-pratici il requisito dell’iscrizione nelle graduatorie ad esaurimento oppure nella II fascia delle graduatorie di istituto alla data del 31 maggio 2017, deve essere inteso (in combinato disposto con l’art. 402, comma 1, del d.lgs. n. 297 del 1994) nel senso di consentire interinalmente e transitoriamente la partecipazione al concorso pure a coloro che ne siano sprovvisti, purché ovviamente muniti del prescritto titolo di studio, e fintanto che non sia stato almeno astrattamente possibile conseguire il predetto titolo abilitante (e la conseguente iscrizione nelle graduatorie citate) all’esito di un percorso aperto all’accesso da parte di ogni interessato, nei sensi e nei modi già precisati in giurisprudenza (cfr. Cons. Stato, sez. VI, ord. n. 1836 del 2016);” (ordinanza 2601 estensore Savoia).

Perché l’esclusione dei diplomati ITP

Così, invece, l’estensore (Graziano) della sentenza in commento, individuato nell’art. 17, co. 3 del d.lgs. n. 59/2017 la norma primaria ostativa, motiva la legittimità dell’esclusione dalla procedura concorsuale dei predetti docenti.

“Mentre infatti deve ribadirsi che a norma dell’art. 2 del D.M. n. 39/1998 e dell’art. 3 del d.P.R. n. 19/2016 va riconosciuta natura abilitante ai diplomi ITP compresi nelle declaratorie delle classi concorsuali contenute nella Tabella C allegata al primo decreto, conseguendone che il possesso di tali diplomi è titolo per la partecipazione ai concorsi per l’insegnamento in classi di concorso confluite nella tabella B di cui al d.P.R. n. 19/2016 ferma la riserva alla P.A. della valutazione di corrispondenza delle classi del D.M. n. 39/1998 con le nuove classi di cui alla tabella C del D.P.R. del 2016 (TAR Lazio, Sez. III Bis, n. 9234/2017), tale equiparazione vige unicamente per i concorsi ordinari.

Ed è solo in relazione a questi ultimi che si applica il principio enunciato dal Consiglio di Stato con l’Ordinanza della Sesta Sezione n. 1836 del 2016, secondo la quale anche allorché sia richiesta l’abilitazione per la partecipazione al concorso, l’art. 402 del d.lgs. n. 297/1994 va interpretato costituzionalmente, consentendo la partecipazione interinalmente anche a chi ne è privo, almeno fin tanto che non sia stato almeno astrattamente possibile conseguirla nei modi ordinari senza imporre la necessità di un periodo di precariato.

Viceversa, rimarca la Sezione, rispetto al combinato disposto degli artt. 2, D.M. n. 39/1998 e 3, d.P.R. n. 19/2016, la disposizione di cui all’art. 17, co. 3 del d.lgs. n. 59/2017 nella parte in cui fissa quale imprescindibile requisito aggiuntivo di partecipazione al relativo concorso, l’abilitazione all’insegnamento conseguita entro il 31.5.2017 ovvero, per gli insegnanti ITP l’inserimento nelle graduatorie di istituto di seconda fascia, va ritenuta prevalente in ossequio al criterio della gerarchia formale delle fonti del diritto in forza del quale una norma contenuta in un decreto legislativo prevale su una norma recata da un decreto ministeriale o presidenziale.

Oltretutto, conviene porre in luce, il principio di interinale attribuzione della facoltà di partecipazione ai concorsi ex art. 402 del testo unico sull’istruzione, riconosciuto dal Consiglio di Stato a chi è privo dell’abilitazione fino a che non sia almeno astrattamente possibile conseguirla, è a predicarsi per i concorsi ordinari ma non certo per quello riservato di cui è controversia. (…)”.

Ancora, relativamente alla richiesta di interpretazione costituzionalmente orientata della norma ostativa:

“La questione di costituzionalità dell’art. 17 co. 3, d.lgs. n. 59 del 2017 nella parte in cui prescrive quale requisito aggiuntivo per l’ammissione alla speciale e semplificata procedura concorsuale in argomento, l’aver conseguito entro il 31.5.2017 l’abilitazione all’insegnamento ovvero per i diplomati ITP, l’iscrizione nelle graduatorie di seconda fascia, appare alla Sezione manifestamente infondata per le ragioni che si vengono sinteticamente ad esporre.

Anzitutto va denotato che alcun vulnus al diritto costituzionalmente garantito di accedere ai posti di pubblico impiego mediante concorso è inferto ai docenti privi dei predetti requisiti, atteso che gli stessi possono ben partecipare ai concorsi ordinari che verranno banditi ai sensi delle lettere c) e d) del comma 2 dell’art. 17 in analisi.

(…)

6.2. In conclusione giova soggiungere che non appare irragionevole ed illogico ovvero frutto di violazione del principio di uguaglianza di cui all’art. 3 della Costituzione il limitare, come consegue all’applicazione dell’art. 17, co. 3, d.lgs. n. 59/2017, la partecipazione allo speciale ed agevolato concorso de quo, ai soli insegnanti che si siano abilitati entro il 31.5.2017 o che abbiano conseguito l’iscrizione nelle graduatorie di istituto di seconda fascia entro la predetta data, atteso che siffatto concorso si connota per gli evidenti e marcati tratti di specialità delineati più sopra poiché consiste in una sola prova orale, oltretutto assai semplificata (consistendo in una lezione su uno degli argomenti già resi noti alcuni giorni prima ai candidati) e non si articola in una procedura selettiva per merito comparativo, come d’ordinario avviene nei concorsi pubblici, bensì in una valutazione non selettiva, che immette alla frequenza di un percorso abilitativo di un solo anno, al termine dei quale il candidato viene immesso nei ruoli dello Stato.

A voler accedere alla tesi del ricorrente in ordine all’illegittimità costituzionale della previsione della limitazione dell’accesso al concorso ai soli docenti ITP che abbiano ottenuto l’iscrizione nelle graduatorie di seconda fascia entro il 31.5.2017 ovvero ai docenti abilitati entro quella data, dovrebbe concludersi per la generale incostituzionalità di tutti i concorsi riservati.

Per contro la stessa Corte Costituzionale ha statuito che “la facoltà del legislatore di introdurre deroghe al principio del concorso pubblico è rigorosamente limitata, potendo tali deroghe essere considerate legittime solo quando siano funzionali esse stesse alle esigenze di buon andamento dell’amministrazione e ove ricorrano peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico idonee a giustificarle” (Corte Cost., 10 novembre 2011 n. 299).

Questa stessa Sezione ha più di recente sposato siffatta linea interpretativa, avendo precisato che “compete al legislatore, nel rispetto dei limiti di non arbitrarietà e ragionevolezza, individuare i casi eccezionali in cui il principio del concorso può essere derogato, come avvenuto nel caso di specie, in cui il legislatore ha disegnato un piano di reclutamento straordinario, riservato a una peculiare categoria di destinatari, parallelamente al canale di reclutamento ordinario. Naturalmente, la facoltà del legislatore di introdurre deroghe al principio del pubblico concorso, di cui all’art. 97 Cost., deve essere delimitata in modo rigoroso, potendo tali deroghe essere considerate legittime solo quando siano funzionali esse stesse al buon andamento dell’Amministrazione e ove ricorrano peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico idonee a giustificarle” (T.A.R. Lazio – Roma, Sez. III Bis, 4/4/2017, n. 4192).

Per altro verso giova precisare che siffatto pseudo concorso sarebbe stato, al contrario, incostituzionale ove ad esso avesse potuto accedere qualunque insegnante, non fatto oggetto aliunde di una previa selezione, come invece è avvenuto per coloro che abbiano già conseguito l’abilitazione su base concorsuale o l’inserimento in graduatorie di seconda fascia, che – al di là dei casi dei diplomati ITP – postulano comunque l’avvenuto conseguimento per via concorsuale di un’abilitazione.”.

Come si può notare i giudici – o meglio il giudice – romani pongono come ostacolo logico-argomentativo e giuridico l’attribuita natura di concorso riservato alla procedura concorsuale in oggetto definita, addirittura, nella sentenza in commento “pseudo concorso”.

A questo punto non rimane che attendere il pronunciamento sulla questione da parte del Consiglio di Stato cui non mancheranno di rivolgersi le migliaia di diplomati ITP che, col patrocinio dei legali di tutte le organizzazioni sindacali di settore e delle associazioni di categoria, hanno presentato ricorso al TAR LAZIO.

 

Sentenza collegata

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Avv. Siviglia Pietro

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