Diniego richiesta rimborso irap per l’anno 2000

sentenza 26/07/07
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SENTENZA CTR Perugia   li, 29 Giugno   2006
                     RGA 84/05 – SEDUTA PUBBLICA
 
IMPOSTA  :      IRAP PER STUDIO ASSOCIATO CON CONTRATTO DI OUTSOURCING
 
CONTROVERSIA :     DINIEGO RICHIESTA RIMBORSO IRAP PER L’ANNO 2000
 
 
NUM. SENT.1°GR. :          N° 148/4/03 del 14 /Nov /03
 
APPELLO    DI        :          AGENZIA ENTRATE
 
 DITTA                     :         STUDIO ASSOCIATO +++ +++  
 
 
 
COLLEGIO :    Presidente                     ************************
                           Giudice Relatore-Estensore   ******************
                           Giudice                               Rag. **************
 
 
 
 
MASSIMAIl contratto registratodi unoStudio Associato professionale di                   “ outsourcing ” cioè di esternalizzazione , con affidamento all’esterno a  società specializzata e quindi a terzi , di specifiche attività e  servizi , quali le prestazioni  sia di personale di segreteria,  sia di tipo strumentali ( computers, fotocopiatrice) , sia dei servizi (consumi di energiaelettrica, acqua, affittolocali e quant’altro necessario) , lasciando invece   ai professionisti dello studio associato, solamente l’attività intellettuale, rende lo Studio Associato , privo di qualsiasi organizzazione,cosi come intesa nella sentenza n°156/2001 della Corte Costituzionale , facendo mancare  il presupposto dell’imposta IRAP con la conseguente sua inapplicabilità e quindi non soggetto passivo di imposta Irap .
 
 
 
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
 
FATTI.
Lo Studio Associato +++ & +++ ,(ora studio Associato+++) costituito da  professionisti esercenti  l’attività  nel settore legale e dei tributi societari , revisione contabile,in persona degli associati Avv.ti  +++ +++ +++, abilitati alla difesa 
Ricorre   
avverso il mancato accoglimento relativo alla istanza di rimborso IRAP versata nell’anno 2000 da parte della Agenzia delle Entrate – Ufficio di  Terni  , per un totale complessivo di  € 10.521,26      
Chiede, in base della recente sentenza della Corte Costituzionale , di voler riconoscere il diritto alla esclusione dell’imposta regionale sulle attività produttive , versata a titolo cautelativo, per mancanza di una qualsiasi struttura organizzata autonoma e di voler riconoscere al ricorrente il diritto al rimborso dell’IRAP pagata oltre interessi, con vittoria di spese del giudizio.
Riferisce che nella fattispecie per lo Studio Associato istante non sussiste alcuna “ organizzazione “  in quanto lo Studio medesimo non possiede alcuna attrezzatura, né personale dipendente, poiché con il contratto registrato a Terni, il 15/1/1997 , circa un anno prima dell’istituzione dell’IRAP, tutta l’organizzazione dei servizi e delle attrezzature è stata commessa ad una  società esterna e che sul corrispettivo relativo, la società incaricata è tenuta al pagamento dell’IRAP.
Pertanto, i professionisti associati si sono privati di ogni e qualsiasi strumento organizzativo della loro attività, affidando l’espletamento di tutto quanto necessario per l’esercizio materiale della professione intellettuale, a società di servizi specializzata, la quale, in virtù di specifiche clausole contrattuali, ha assunto l’onere di fornire ai professionisti le prestazioni di personale, (segreteria), strumenti (computers, fotocopiatrice, abbonamenti a riviste, banche dati professionali, consumi di energiaelettrica, acqua, affittolocali e quant’altro necessario per materializzare l’attività puramente intellettuale svolta dagli associati.
L’Agenzia delle Entrate  , pur condividendo la precisazione della Corte Costituzionale, nel senso che nel caso di un’attività professionale svolta in assenza di elementi di organizzazione risulta mancante il presupposto dell’imposta con la conseguente sua inapplicabilità, non condivide l’Ufficio la conseguenza che ne trae il ricorrente ovvero che tale ipotesi si attagli al caso di specie.
Nel caso prospettato, essendo l’attività professionale comunque esercitata con l’ausilio di beni strumentali , cosi come si evince dal quadro "RE" della dichiarazione dei redditi presentata per il periodo d’imposta relativo al rimborso richiesto, è stata di fatto posta in essere un’attività professionale autonomamente organizzata che ha realizzato il presupposto per l’applicazione dell’IRAP.
Con memoria,  la parte controdeducesui costi riportati nel modello UNICO 2001 e richiamati dall’Agenzia delle Entrate , chiarendo che per quanto riguarda  le quote di ammortamento di L. 5.270.000 ,come facilmente si evince dalla fotocopia del "registro dei cespiti ammortizzabili" (allegati n. 11 e 12 ) , trattasi di ammortamento di cespiti costituiti da n.2 autovetture, di cui una acquistata usata , che costituiscono  gli unici beni strumentali impiegati.
Per quanto riguarda invece le somme corrisposte per prestazioni di lavoro dipendente di L. 4.223.000 , trattasi  del costo di una ragazza attribuita dall’Ordine Professionale in applicazione del Piano di Inserimento Professionale, come rilevasi dall’allegato n.15 al ricorso.
Suddetta spesa  è stata inserita alla voce "spese per prestazioni di lavoro dipendente" del rigo RE 10 del modello Unico, in quanto non esiste un rigo specifico alternativo , con in cui chiamare nel modo giusto e indicarla.
        I giudici di primo grado, accolgono il ricorso, compensandone  le spese, cosi come fatto nel giudizio,  relativa allo stesso ricorrente per l’Imposta versata nel 1999 con la sentenza n. 248.04.02.
        Sottolineano il fatto che le spese indicate nella casella RE 12, per un’importo di £ 112.444.000, dichiarate nell’Unico 2001, dallo studio associato  in questione, sono costituite dai corrispettivi versati allo studio +++ Service S.r.L. in forza di un contratto di outsourcing del 28.12.1996 registrato il 15.1.1997, contratto che prevede la fornitura di personale proprio per i  servizi di. segreteria , per  copie, fax, telefono, posta elettronica, internet, disbrigo adempimenti amministrativi, di fattorino, di elaborazione dati dello studio, della organizzazione degli archivi.
        Tale articolata ed estesa fornitura di servizi fa si che tutta l’organizzazione dello Studio sia stata conferita dalla società "Studio +++ Service" ******, che é un soggetto giuridicamente ed economicamente autonomo e non alle dipendenze dello Studio Associato ricorrente, talché non può afferrarsi che i professionisti associati nell’espletamento della propria attività di natura intellettuale , si siano avvalsi di una "propria" autonoma organizzazione.
        Si appella l’Agenzia delle Entrate , insistendo sui motivi di doglianza già rappresentati nel ricorso. Infatti, se è vero che sono oramai numerose le sentenze di merito che riconoscono possibile l’esercizio abituale di attività professionale senza organizzazione "eteronoma" di capitali e lavoro altrui, appare quantomeno discutibile esprimere le stesse considerazioni con riferimento ad un’associazione di professionisti  in cui necessariamente scatta una organizzazione per il fatto di essere associati.A sostegno di tale tesi , riporta per riferimento una serie di sentenze favorevoli alle tesi(  CTP di  Trento Sez. I n. 7 parte 2 del 14/02/2002;  CTP di Terni, Sez. I  Sentenza del 31/01/03 e del 6/03/2003).
        Controdeduce la parte ,osservando,   che la questione una volta chiarita l’assenza di mezzi impiegati per l’attività professionale esercitata , come non diversamente oppugnato dall’Ufficio nell’appello, diventa solo questione di diritto echiede la conferma di quanto sentenziato dai primi giudici.
 
            MOTIVI DELLA DECISIONE – DIRITTO
        Il Collegio giudicante, esaminata la documentazione agli atti , sentito entrambi le parti presenti all’udienza pubblica , ritiene non meritevoli di accoglimento le osservazioni e le richieste esposte nell’appello dell’ Agenzia delle Entrate.
Occorre rilevare preliminarmente che diversamente da quanto avviene in associazioni di professionisti che in generale condividono in modo comune , l’organizzazione e tutte le risorse, quali mezzi strumentali , personale di segreteria e quant’altro ai fini di una economicità di gestione , i professionisti in questione ( avvocato e commercialista )   dello Studio Associato +++ & +++, in epoca non sospetta, cioè prima della legge istituitiva dell’IRAP , si sono privati  di ogni e qualsiasi strumento organizzativo della loro attività, affidando l’espletamento di tutto quanto necessario per l’esercizio materiale della professione intellettuale, a società esterna allo studio e specializzata in tali servizi.
Suddetta società +++ Service" ***** , esterna ed autonoma dallo studio associato , in virtù di specifiche clausole contrattuali, ha assunto l’onere di materializzare l’attività dello Studio Associato ,  fornendo  ai professionisti le prestazioni  sia di personale di segreteria,  sia quelle strumentali  ,quali computers, fotocopiatrice e  sia dei servizi,  quali i consumi di energiaelettrica di  acqua, affittolocali e quant’altro necessario , lasciando ai professionisti dello studio associato puramente l’attività intellettuale.
E tutto questo è stato fattoin forza di un  contratto di outsourcing stipulato in data  28.12.1996, prima cioè dell’avvento legislativo dell’IRAP ,  registrato il 15.1.1997, con il quale  lo studio associato, ha appaltato ed esternalizzato alla +++ Service S.r.L,  tutta una serie di specifiche funzioni e servizi  sopra descritte ,  dietro un corrispettivo di £ 112.444.000, dichiarate dallo studio in questione nell’Unico 2001 nella casella RE 12 , cifra sulla quale la società +++ Service S.r.l , incaricata del servizio organizzativo, versa regolarmente l’imposta essendo soggetto passivo IRAP.
 Se poi si vuole anche entrare nel merito specifico della questione , facendo  una ulteriore controprova attraverso un esame della documentazione e libri contabile, relativamente all’anno di cui si richiede il rimborso IRAP,  finalizzata alla verifica e alla giustificazione dell’esistenza di una “ organizzazione” per lo Studio Associato di che trattasi , emerge  in armonia di quanto asserito dal contribuente   che effettivamente le voci di spesa riportate dell’esame UNICO 2001, rivelano e dimostrano “l’assenza di organizzazione” , cosi come intesa nella sentenza n°156/2001 della Corte Costituzionale e demandata all’analisi e alla questione di mero fatto da parte dei giudici di merito.
 Infatti dai dati contabili riportati sull’UNICO 2001 , che non sono stati smentiti in fase di appello dall’Agenzia delle Entrate , pur avendone dato una lettura generica sfavorevole senza riscontri , in occasione del ricorso del contribuente , dimostrano che le uniche voci strumentali riportate nella dichiarazione Unico , sono quelle delle quote di ammortamento per  L. 5.270.000 , relative a  cespiti costituiti da n.2 autovetture di cui una acquistata usata, che costituiscono gli unici beni strumentali impiegati dallo studio ,riportate nel registro dei cespiti ammortizzabili" -allegati n. 11 e 12 al ricorso.
 Per quanto riguarda invece la  somma corrisposta sotto la voce “ prestazioni lavoro dipendente “ per  L. 4.223.000, trattasi più che di lavoro dipendente,  (la voce nel modello Unico non ne prevede in alternativa altra voce ,cosi  come anche osservato dal contribuente) del costo di una ragazza “attribuita ,  cioè assegnata dall’Ordine Professionale”  in applicazione del Piano di Inserimento Professionale,  (vedi allegato n.15 al ricorso ) e che pertanto non si tratta di lavoro dipendente o di instaurazionedi rapporto di lavoro , evincibile facilmente  dallo stesso importo di spesa corrisposto.
 Se pertanto , si fa riferimento alla  stessa Corte Costituzionale , con la succitata sentenza del 21 maggio 2001 n°156, che ,mentre ha dato per scontato l’applicazione dell’imposta IRAP che colpisce il valore aggiunto prodotto dalle attività autonomamente organizzate quali le attività imprenditoriali in generale,non altrettanto ha dato per scontato l’applicazione dell’imposta alle attività di lavoro autonomo e professionale , come anche si raffigura uno studio associato di professionisti, lasciando ai giudici di merito , “ la questione di mero fatto” per l’accertamento degli “ elementi organizzativi   .
Si deve concludere che nel caso di specie dello  Studio Associato +++ & +++,(ora studio Associato+++, mancando tale organizzazione , l’imposta IRAP non è dovuta.
Anche sul fronte della fungibilità dei professionisti nell’ambito dello studio e sulla quale l’Agenzia delle Entrate, ipotizza la reciproca sostituibilità del singolo professionista ai fini della prestazione professionale, facendo venir meno il presupposto essenziale per l’esenzione dall’IRAP, occorre rilevare che tale ipotesi pur se condivisibile sul piano generale, non altrettanto la si condivide per ogni e qualsiasi Studio associato , prescindendo dall’analisi della fattispecie e dal caso specifico.           
L’assunto dell’Ufficio è condivisibile nei casi in cui l’attività dei professionisti dello studio associato sia svolta in forma di impresa , quando viene cioè svolta attraverso l’utilizzo di un centro di elaborazione dati esercitato come S.r.l. , quando viene esercitata l’attività di tenuta della contabilità per conto di clienti, servendosi unicamente di  dipendenti o delegati e non dal diretto professionista e comunque in tutti quei casi in cui il reddito è direttamente riconducibile all’organizzazione, indipendentemente dal lavoro dei diretti professionisti.
Non è altrettanto condivisibile , in tutti quei casi in cui l’organizzazione dello studio associato o è inesistente per mancanza di consistenza strumentale,di capitale, di personale dipendente o è demandata materialmente e ufficialmente senza o con contratto scritto , come nel caso in questione , all’esterno dello studio ad altra società autonoma. 
L’associazione dei professionisti di che trattasi e costituita da soggetti  che solitamente possiedono in virtù delle diversificate lauree e specializzazioni , conoscenze professionali diverse,  esplicando attività ed esperienze conoscitive professionali diverse e destinate generalmente  clientela diversa.
 Nella stragrande maggioranza dei casi, non  è pertanto immaginabile e possibile una intercambiabilità tra gli stessi professionisti dello studio in questione , dovendosi ricorrere indispensabilmente “ all’intuitus personae” e quindi senza poter  svincolare praticamente , l’attività diretta del professionista nel produrre reddito, presupposto indispensabili per l’assoggettabilità  dell’attività al tributo di che trattasi.
Su tale aspetto della fungibilità  ipotizzata teoricamente , non sembra che l’Agenzia delle Entrate , pur avendone la possibilità e la facoltà., abbia prodotto per lo specifico studio associato in questione , prove di natura fiscale contrastanti che  attraverso riscontri incrociati  tra i dati relativi agli incassi dello studio associato , le fatturazione emesse e i redditi denunciati dai singoli professionisti , potessero mettere in evidenza tale fungibilità.
Dal quadro complessivo del caso in questione , non sembra pertanto esistere una autonoma organizzazione, per l’attività svolte dai  professionisti dello studio associato in questione e comunque l’esistenza di una componente strumentale costituita da fattori materiali e di persone tale da svincolare , almeno potenzialmente , l’attività diretta del professionista nel produrre reddito, facendo venir meno i requisiti per l’assoggettamento del contribuente all’IRAP e conseguentemente l’esistenza per il medesimo del diritto al rimborso di quanto pagato a tale titolo.
La non completa uniformità giurisprudenziale sull’argomento , giustifica la compensazione delle spese
                                                                     P.Q.M.
                                               Respinge l’appello ; spese compensate
 
Perugia   li, 29  Giugno   2006
 
Il Presidente                                                     Il Relatore  
            Dott. ************* *****                                  ************************
 
 

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