Dimostrazione del reddito ai fini del permesso di soggiorno

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Non è necessaria, in modo assoluto ed ininterrotto, la dimostrazione, da parte dell’extracomunitario, di un determinato livello di reddito ai fini del rilascio o del rinnovo del permesso di soggiorno, potendo esservi periodi nei quali tali requisiti possano in tutto o in parte mancare, purché tali periodi siano limitati nel tempo e non determinino una definitiva perdita della capacità di produrre reddito (vedi ex multis Cons.Stato Sez. Terza n. 4352/205 e 2645/2015).

La valutazione favorevole da parte delle competenti autorità sulla capacità dell’immigrato di produrre un reddito sufficiente per vivere autonomamente, non può essere esclusa da difficoltà pregresse, ma deve avere ad oggetto la ragionevole prospettiva della attuale ed immediatamente prossima capacità di reddito dell’immigrato (giurisprudenza consolidata, vedi ex multis Cons.Stato, Sez. Terza, n. 3880/2016 e n. 2730/2016).

Ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, in ordine al possesso del requisito del reddito minimo per il sostentamento, la valutazione della Pubblica Amministrazione, più che limitarsi ad una mera ricognizione della sussistenza di redditi adeguati nei periodi pregressi, deve consistere soprattutto in un giudizio prognostico, che tenga conto anche delle occasioni lavorative favorevoli sopravvenute nelle more dell’adozione del rigetto e, quindi, consenta una adeguata valutazione delle prospettive di integrazione del lavoratore straniero nel tessuto socio economico dell’area in cui risiede (Cons. Stato Sez. Terza, n. 4694/2017).

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