Differenze tra militari volontari in ferma annuale (VFA) e militari volontari in ferma prefissata (VFP). Profili di possibile disparità di trattamento

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Tutti i concorsi pubblici degli ultimi anni per il reclutamento di allievi agenti di Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza ed Esercito sono riservati ai soli “volontari in ferma prefissata di un anno ovvero in rafferma annuale” (VFP1). Tali bandi non menzionano, nemmeno incidentalmente, i volontari in ferma annuale (VFA) di cui alla disciplina previgente alla L. n. 226/04 (norma che, come è noto, ha sospeso la leva e reso volontario il servizio militare), oppure li menzionano per prevederne l’esplicita esclusione.

In altre parole, sembra essere esclusa, per i militari VFA (in dell’ordine, non potendo nemmeno partecipare al relativo concorso. servizio o in congedo), la possibilità di carriera nelle forze

Questi alcuni esempi dei recenti bandi riservati ai soli VFP1, con esclusione dei VFA:

  • Concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di 3953 volontari in ferma prefissata quadriennale (VFP4) nell’Esercito, nella Marina, compreso il Corpo delle Capitanerie di Porto, e nell’Aeronautica (G.U. n. 74 del 29.09.2006).
  • Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 1507 Allievi Agenti della Polizia di Stato riservato ai volontari in ferma prefissata di un anno ovvero in rafferma annuale, in servizio o in congedo (G.U. del 12.12.2006).
  • Concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di 700 Carabinieri effettivi in ferma quadriennale , riservato ai volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1) o in rafferma annuale delle F.A., in servizio o in congedo (G.U. 8 gennaio 2008 e G.U. 4 aprile 2008)
  • Concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di 197 Allievi Finanzieri del contingente ordinario della Guardia di finanza, riservato ai volontari delle Forze armate in ferma prefissata di un anno (VFP1) ovvero in rafferma annuale (VFP1T), in servizio o in congedo ai sensi dell’art. 16 della legge 23 agosto 2004, n. 226 (G.U. 28.11.2008).
  • Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 907 Allievi Agenti della Polizia di Stato riservato, ai sensi dell’art. 16 della legge 23 agosto 2004, n. 226, ai volontari in ferma prefissata di un anno (G.U. 28.11.2008).

Questi solo alcuni esempi, l’elencazione, infatti, potrebbe continuare a lungo.

Preliminarmente, si rilevi, piuttosto, la sostanziale identità delle due figure militari professionali (VFA e VFP) in quanto entrambe inerenti alla progressiva trasformazione dello strumento militare in professionale, dopo due secoli di coscrizione obbligatoria.

I VFA, volontari in ferma annuale, furono istituiti con la legge di conversione del DL relativo alla partecipazione italiana alle operazioni NATO in Macedonia ed in Albania (L. 186/99, art. 2, comma 4-bis). Tale figura professionale (la cui consistenza annua veniva determinata sulla base delle carenze che si verificavano nelle incorporazioni dei militari di leva e dei volontari) ha costituito un mezzo indispensabile per consentire il passaggio dello strumento militare dalla configurazione mista a quella interamente professionale. Si individuava così un sistema di reclutamento che rispondesse a criteri di estrema semplicità, volto ad assicurare al cittadino, se idoneo, l’espletamento del servizio militare nel momento e nella sede richiesti (nel limite dei posti disponibili). Da notare che l’art. 16 del D.Lgs. 8 maggio 2001, n. 215, prevede che fino al 31 dicembre 2006 l’Esercito, la Marina e l’Aeronautica possono continuare a reclutare volontari di truppa in ferma annuale di cui all’articolo 2, comma 4-bis, del decreto-legge 21 aprile 1999. n. 110, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 giugno 1999, n. 186 (ossia: possono continuare a reclutare i militari VFA…).

I VFP1, volontari in ferma prefissata annuale, furono istituiti invece dall’art. 3 della legge 226/04, a decorrere dal 1 gennaio 2005, contestualmente prevedendo la fine della chiamata alle armi per il 31 dicembre 2004: la ratio della norma è quella di compensare le carenze che si creerebbero nel contingente alle armi, all’atto della sospensione della leva, con personale in ferma volontaria di un anno, che si ritiene di poter reclutare, nella presunzione che sia l’unico destinatario della possibilità di partecipare ai concorsi successivi per le ferme pluriennali nelle Forze armate e per le carriere iniziali delle Forze di polizia” (Indagine conoscitiva della Commissione Difesa del Senato, 14 ottobre 2003).

La Legge n. 226/04 non prevede alcuna disciplina transitoria, introducendo de plano, due nuove (ma tali solo sulla carta) figure professionali (VFP1 e VFP4) e tace sulle preesistenti figure dei VFA e VFB.

A parte, comunque, la differenza di nomen juris, le due figure (VFA e VFP1) sono assolutamente identitiche nella ratio (progressiva trasformazione dello strumento militare in volontario-professionale), nei contenuti e nella sostanza (entrambi ricevono il medesimo addestramento nei medesimi luoghi, possono essere utilizzati in missioni all’estero, utilizzano gli stessi armamenti  e dotazioni militari, addirittura condividono gli stessi spazi, etc).

Solo incidentalmente si rilevi che, con riferimento alla disciplina dei VFB (D.Lgs. 196/95), continuano ad applicarsi le disposizioni dell’articolo 3, comma 65, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e del relativo regolamento di attuazione (art. 7, co. 3, D.Lgs. 196/05); tale comma 65 – mai abrogato – riserva ai volontari congedati senza demerito l’accesso alle carriere iniziali nella Difesa, nei Corpi armati e nel Corpo militare della Croce rossa. Nell’Arma dei carabinieri, nella Guardia di finanza e nel Corpo forestale dello Stato, l’accesso alle carriere iniziali è assicurato in misura non superiore al 60 per cento dei posti disponibili (cfr. DPR 332/97, mai abrogato).

E’ chiaro dunque, che l’art. 16 della L. 226/04, che riserva le assunzioni in Polizia ai “volontari in ferma prefissata di un anno ovvero in rafferma annuale, di cui al capo II della presente legge, in servizio o in congedo, in possesso dei requisiti previsti dai rispettivi ordinamenti per l’accesso alle predette carriere”, vada letto e interpretato nel senso più conforme ai precetti costituzionali di eguaglianza e di imparzialità dell’azione amministrativa, ovvero come riserva dei posti a chi ha già svolto attività militare da volontario: ivi inclusi i VFB ed i VFA.

L’interpretazione che invece, finora, pare avere adottato la P.A., è quella per cui, aderendo in senso acritico e di stampo fortemente kelseniano al non certo chiaro tenore letterale dell’art. 16 summenzionato, vengono esclusi, implicitamente non contemplandoli nel bando, i militari VFA.

Tale errata interpretazione – invero generata da una non certo cristallina formulazione dell’art. 16 della L. n. 226/04 – comporterebbe un’assurda discriminazione, su base meramente anagrafica, di molte migliaia di giovani che, per ragioni di età, avevano già optato per l’arruolamento come VFA (prorogato, si è detto, ex art. 18 del D.Lgs. 165/01, fino al 31 dicembre 2006, con possibile ulteriore rafferma) e che oggi si trovano preclusa ogni possibilità di inserimento nell’ambito delle forze di Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza, etc…, frustando così le proprie legittime aspettative di carriera e di vita, già consapevolmente intraprese con l’arruolamento come VFA (assieme ai VFB, unico arruolamento di tipo volontario fino al 31 dicembre 2004…).

La grave situazione che ne deriva, anche in termini di allarme sociale, ha già peraltro destato i primi clamori con la sottoposizione al Ministro dell’Interno, nella seduta della Camera del 20.12.2006, della seguente interrogazione a risposta orale: “da molteplici fonti si apprende che tutti i nuovi concorsi banditi dai diversi Ministeri per l’arruolamento in Marina, Esercito, Aeronautica, Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Corpo Forestale dello Stato, Polizia Penitenziaria e Vigili del Fuoco sembrerebbero riservati alle sole figure VFP1 e VFP4 inibendone, di contro, la partecipazione alle precedenti figure VFA che hanno già prestato servizio in tempi anche recenti […] se non si ritenga che tale “selezione preventiva” non rappresenti una palese disparità di trattamento; quali iniziative si intendono adottare al fine di garantire, già nell’immediato futuro, le giuste condizioni di pari opportunità nel poter aspirare e concorrere a ricoprire ruoli e funzioni all’interno delle diverse Forze di polizia del nostro Paese”.

In realtà, senza scomodare ulteriormente il Legislatore, né il Governo, che con un atto di interpretazione autentica potrebbe risolvere la questione, già la giurisprudenza amministrativa, con operazione ermeneutica di interpretazione costituzionalmente orientata, potrebbe con celerità risolvere la quaestio juris in esame; ammettendo, in via interlocutoria e a parziale annullamento dei bandi, l’ammissione ai concorsi anche dei militari VFA in congedo senza demerito.

Attendiamo speranzosi il responso dei Giudici.

 

 

Lo Gerfo Francesco

Lo Gerfo Francesco

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