Diffamazione a mezzo stampa e diritto di critica / Diffamazione a mezzo stampa in caso di persona identificabile – Recenti pronunce della Corte di Cassazione (Cass. pen. 34849/2007, Cass. Civ. 17172/2007, Cass. Civ. 17180/2007).

sentenza 08/11/07
Scarica PDF Stampa
1. Diffamazione a mezzo stampa e critica politicaCorte di Cassazione, Sezione V Penale, Sentenza 08 maggio 2007 (dep. 14 settembre 2007), n. 34849
Testo:
 
Corte di cassazione
 
Sezione V penale
 
Sentenza 8 maggio 2007, n. 34849
 
(dep. 14 settembre 2007)
 
F.G., consigliere di opposizione presso il comune di …, nel corso di una intervista pubblicata dal quotidiano (OMISSIS) del  (OMISSIS), facendo riferimento ad una denuncia da lui stesso sporta contro il sindaco della citta’ P.N., formulava giudizi – presenza di tangentopoli (OMISSIS) e di clientelismo come conseguenza del voto di scambio – nei confronti di quest’ultimo ritenuti offensivi.

Per tale fatto il F., con sentenza emessa dal Tribunale di Bari il 3 maggio 2005, veniva condannato alle pene di giustizia oltre al risarcimento dei danni in favore del P. costituitosi parte civile.

Con sentenza del 31 marzo 2006 la Corte di Appello di Bari, dopo avere rigettato una eccezione di incompetenza territoriale, ravvisava, ricorrendone i presupposti, nei fatti l’esercizio del diritto di critica politica ed assolveva il F. dal reato ascrittogli perche’ il fatto non sussiste.

Con il ricorso per cassazione la parte civile P.N. deduceva i seguenti motivi di impugnazione:

1) la inosservanza ed erronea applicazione della legge penale per la mancanza dei presupposti – verita’ dei fatti, continenza ed interesse pubblico – per ritenere l’esercizio del diritto di critica, dal momento che per il P. vi era stata soltanto la richiesta di rinvio a giudizio per alcune ipotesi di falso ideologico;

2) la mancanza e manifesta illogicita’ della motivazione anche con riferimento a specifici atti del processo, dal momento che, a tutto voler concedere, nella denuncia del F. non si parlava di voto di scambio ne’ di fatti corruttivi che potessero essere ricompresi nel termine tangentopoli.

La Corte non aveva compiuto una analisi per verificare per quali reati vi era stata iscrizione e per quali ragioni per altre ipotesi di reato prospettate dal F. vi fosse stata archiviazione. Infine il vizio di motivazione sarebbe ravvisabile anche con riferimento alla ritenuta continenza espressiva ed all’interesse pubblico alla notizia.

I motivi posti a sostegno del ricorso non sono fondati perche’ la Corte di merito ha valutato i fatti ed ha ritenuto sussistenti i presupposti per riconoscere l’esercizio del diritto di critica politica di cui all’art. 51 c.p., con motivazione non incongrua e non manifestamente illogica.

Da quanto e’ dato desumere dalle due sentenze di merito il F. rilascio’ una intervista telefonica al giornale (OMISSIS) in merito alla pubblicazione di un manifesto murale con il quale aveva criticato il sindaco di (OMISSIS) in carica ricordando di averlo denunciato un anno prima per la c.d. tangentopoli (OMISSIS).

Il F. era all’epoca capo della opposizione nel consiglio comunale di (OMISSIS).

Orbene la decisione censurata appare del tutto corretta.

Non vi e’ dubbio che la notizia che il capo della opposizione avesse denunciato il sindaco della citta’ per vari reati attinenti al funzionamento della pubblica amministrazione era di interesse pubblico, essendo interesse della cittadinanza conoscere la valutazione della opposizione sull’operato di un pubblico amministratore.

E’ altrettanto fuori dubbio che quando un uomo politico assuma una iniziativa cosi’ grave, come certamente e’ la denuncia di un amministratore in carica, abbia il diritto – dovere di comunicare alla pubblica opinione la sua iniziativa, che ha una indubbia valenza politica, dal momento che gli elettori anche su tali fatti e comportamenti dovranno poi giudicarlo. Quanto al requisito della c.d. continenza la Corte territoriale ha spiegato che il tenore della intervista era sostanzialmente corretto.

Sono stati usati toni certamente aspri e forti per raccontare i fatti, ma mai il F. si e’ abbandonato a gratuiti attacchi alla persona del P., avendo sempre censurato in modo assai chiaro il comportamento del sindaco della citta’, e si e’ limitato a censurare i comportamenti politici ed amministrativi dello stesso.

Quello sullo continenza delle espressioni usate e’ un giudizio di merito, che per essere sorretto da una motivazione logica e congrua e’ esente da censure di legittimita’.

Del resto il linguaggio di molti politici di livello nazionale, ed in alcuni casi addirittura dei leaders, si e’ talmente involgarito ed e’ divenuto cosi’ aggressivo, che non deve meravigliare se poi rappresentanti politici locali imitino i propri capi.

In ogni caso nella presente situazione, come e’ stato correttamente stabilito dalla Corte di merito, non sono ravvisabili espressioni volgari o argumenta ad hominem, ma semplicemente giudizi duri ed aspri, che sono pienamente giustificati dal contenzioso politico esistente sfociato addirittura in una denuncia penale.
Anche sul terzo necessario presupposto della verita’ della notizia le critiche della parte civile ricorrente non colgono nel segno.

In primo luogo e’ opportuno chiarire che a ben leggere l’articolo incriminato sembra che il F. avesse piu’ che altro interesse a censurare la lentezza della giustizia, dal momento che a distanza di oltre un anno dalla presentazione della denuncia non era stato adottato alcun provvedimento dell’Autorita’ Giudiziaria. Si tratta di lentezza per cosi’ dire normale per gli addetti del settore, ma che stupisce un normale cittadino, perche’ appare del tutto ragionevole ritenere che i procedimenti a carico di pubblici amministratori si svolgano celermente nell’interesse del denunciante e del denunciato, ma principalmente nell’interesse dei cittadini – elettori, che hanno il diritto di sapere in breve tempo se il loro sindaco sia persona che commetta reati o se l’uomo politico denunciante sia un calunniatore. Le considerazioni sul punto dei giudici di secondo grado sono, pertanto, da condividere.

Ma anche a volere considerare l’intervista del F. una critica al sindaco, va detto che la verita’ della notizia appare sussistente.

Intanto vi e’ da chiedersi quale sia la vera notizia riportata nel testo, introducendo cosi’ un argomento non approfonditamente considerato ne’ dalla Corte di merito ne’ dal ricorrente.

In effetti la vera notizia sembra essere che il F., nella sua qualita’ di capogruppo della minoranza in consiglio comunale, aveva presentato una denuncia per gravi fatti, denominati genericamente tangentopoli (OMISSIS), contro il sindaco della citta’, assumendosi in tal modo pesanti responsabilita’, ivi compresa anche una eventuale denuncia per calunnia.
Se e’ questa la notizia, unita a quella della inerzia, ritenuta dal denunciante, della competente magistratura, non vi e’ dubbio che essa sia vera perche’ effettivamente la denuncia era stata presentata e davvero il denunciante si era lamentato per la lentezza del corso della giustizia.
Ma anche a non volere ritenere questa la vera notizia fornita ai cittadini con la intervista incriminata, si deve ritenere che il requisito della verita’ della notizia sia soddisfatto anche con riferimento alle accuse mosse al sindaco, come ritenuto dalla Corte di merito.

Risulta, infatti, che dalla denuncia indicata sia scaturita, anche se a distanza di alcuni anni, una richiesta di rinvio a giudizio del P. per delitti di falso in atto pubblico.

Per altri fatti, invece, venne disposta l’archiviazione degli atti; non e’ dato sapere se l’archiviazione venne disposta per insussistenza dei fatti o per prescrizione dei reati, come sembra ipotizzare la Corte territoriale.

E’ certo, pero’, che per i fatti denunciati come tangentopoli (OMISSIS) vi e’ stata una richiesta di rinvio a giudizio del P. con un primo vaglio da parte di un magistrato che ha ritenuto sostenibile l’accusa in dibattimento ed ha ritenuto necessaria una verifica dibattimentale della vicenda.

Cio’ dimostra che i relativi fatti meritavano di essere portati alla attenzione della Magistratura, indipendentemente dall’esito finale del processo e fatta salva, ovviamente, la presunzione di innocenza dell’imputato fino alla sentenza definitiva.

La parte ricorrente ha, pero’, sostenuto che i reati per i quali era stato chiesto il rinvio a giudizio non avevano niente a che fare con la denunciata tangentopoli (OMISSIS), che evoca ben altri reati.

Siffatta tesi non puo’ essere accolta perche’ nel linguaggio comune ed anche giornalistico il termine tangentopoli sta ad indicare un modo di amministrare disinvolto e non rispettoso delle regole legali; con tale termine in effetti si vogliono indicare vari reati commessi da pubblici amministratori, che vanno da casi di vera e propria corruzione, ad ipotesi di illecito finanziamento dei partiti ed a fatti di ricettazione e di falso.

Interpretato in tal senso il termine usato nella intervista, i reati di falso in questione contestati al capo di una amministrazione sono certamente espressione di un uso disinvolto dei propri poteri ; ci si puo’ lamentare che il termine sia troppo enfatico e che per la situazione data era forse un po’ eccessivo, ma argomentare dall’uso di tale parola che l’imputato abbia dato una notizia falsa, o meglio non vera, non e’ possibile perche’ sarebbe contro ogni logica.

Anche su tale punto la sentenza impugnata non merita, quindi, censure sotto il profilo della legittimita’.

Ma il ricorrente ha sostenuto che il termine voto di scambio usato nell’intervista evocava il reato di cui al D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, art. 96, reato per il quale non vi era stata alcuna denuncia del P. e per il quale, quindi, non era stato disposto alcun rinvio a giudizio.

Anche tale prospettazione non coglie nel segno.

In effetti il F. nell’intervista ha sostenuto che si era in presenza di un clientelismo esasperato che connoterebbe ogni decisione amministrativa e che cio’ sarebbe conseguenza del voto di scambio.

L’accusa, quindi, era tutta politica, nel senso che il P. accusava il sindaco di fare una politica clientelare.

Cosa questa, peraltro, per nulla originale perche’ del c.d. clientelismo sarebbe permeata tutta la politica nazionale, specialmente quella meridionale, se si vuole prestare fede ai nostri politici che si accusano l’un l’altro di favorire, sia a livello locale che nazionale, i propri elettori e le proprie clientele.

Il termine voto di scambio in tale contesto politico all’evidenza non e’ stato utilizzato dal P. nel senso tecnico proprio del legislatore e della giurisprudenza penale, ma come espressione sintetica ed icastica per affermare che venivano favorite dalla politica del sindaco le sue clientele.

Si tratta di critica politica, dunque, forte ed aspra, ma non di attribuzione di un fatto reato specifico come erroneamente pretende il ricorrente.

In conclusione ricorrevano tutti i presupposti per ritenere sussistente nel caso di specie, come ha fatto la Corte di merito, la esimente dell’esercizio del diritto di critica.

Per le ragioni indicate il ricorso deve, pertanto, essere rigettato ed il ricorrente condannato a pagare le spese del procedimento.

 
P.Q.M.
 
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a pagare le spese del procedimento.
Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 8 maggio 2007.
Depositato in Cancelleria il 14 settembre 2007
 
 
2. Diffamazione a mezzo stampa e diritto di critica – Corte di Cassazione, Sezione III Civile, Sentenza 23 maggio 2007 (dep. 6 agosto 2007) n. 17172.
 
Massima:
 
La Corte ha confermato la condanna al risarcimento dei danni per diffamazione nei confronti di un quotidiano che aveva pubblicato vari articoli contenenti una aspra critica nei confronti degli organizzatori dell’attentato di via Rasella del 23 aprile 1944. Ha ricordato la Corte che solo, nella verità dei fatti oggettivi, si sarebbero potute esprimere “dure critiche sulla scelta dell’attentato, l’organizzazione, i suoi scopi”, ma “quando la critica si fonda su episodi non veri o rievocati attraverso l’arbitrario inserimento di circostanze qualificanti non vere, essa diviene un mero pretesto per offendere la reputazione altrui”. Secondo la Corte, legittimamente i giudici di merito, che aveva definito l’attentato un “legittimo atto di guerra rivolto contro un esercito straniero occupante e diretto a colpire unicamente dei militari”, avevano ritenuto “lesiva dell’onorabilità politica e personale” di uno dei partecipi dell’attentato “la non rispondenza a verità di circostanze non marginali come l’ulteriore parificazione tra partigiani e nazisti con riferimento all’attentato di Via Rasella e l’assimilazione tra *************” e la parte offesa. Va rammentato che nel 1999, la prima Sezione penale della Corte (sent. n. 1560/99, rv. 213881) aveva collocato il suddetto attentato nelle azioni di guerra non punibili, “ai sensi del D.L.G.T.12 aprile 1945 n. 194”.
 
 
Testo:
 
 
Corte di cassazione
 
Sezione III civile
 
Sentenza 6 agosto 2007, n. 17172
 
  
 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
 
Con atto di citazione notificato in data 14 giugno 1996, il prof. ****************** chiedeva il risarcimento dei danni causati da alcune dichiarazioni espresse nell’ambito di una campagna di stampa, ritenuta diffamatoria nei suoi confronti, da una testata giornalistica, dal suo direttore e da un giornalista.

Il ********** rilevava preliminarmente che la celebrazione del "processo Priebke" aveva comportato l’attenzione della stampa sull’eccidio delle Fosse Ardeatine e quindi sull’attacco partigiano di via Rasella che l’aveva preceduto.

Mentre la stampa "più seria" aveva commentato i fatti in modo corretto, "Il Giornale" si era distinto per una vera e propria campagna diffamatoria che aveva trascurato la versione dei fatti "storicamente e giuridicamente accertati" per abbandonarsi ad una arbitraria e gratuita denigrazione dell’attività dei partigiani ed in particolare dell’attore.

La falsità delle notizie riportate, ad avviso del prof. **********, escludeva – in ogni modo – la ravvisabilità di un legittimo esercizio dei diritti di cronaca e di critica.

I convenuti si costituivano in giudizio contestando la fondatezza delle domande avversarie e chiedendone il rigetto.

Al termine dell’istruttoria, nel corso della quale venivano scambiate memorie, dedotte prove orali e prodotti documenti, con sentenza 14 giugno-24 giugno 1999, il Tribunale di Milano rigettava le domande proposte dal **********.

Con successiva decisione del 14 maggio-20 giugno 2003 la Corte di Appello di Milano accoglieva l’appello proposto dal ********** e condannava in via solidale Francobaldo Chiocci, *************** e la società Europea di Edizioni s.p.a., al pagamento della somma di euro 45.000,00 comprensiva di rivalutazione ed interessi.

Rigettate alcune eccezioni preliminari di carattere processuale, i giudici di appello sottolineavano che il nucleo centrale della motivazione della sentenza del Tribunale consisteva nell’osservazione secondo cui "i requisiti di verità, continenza e interesse pubblico (richiesti per l’esimente) si atteggiano in modo del tutto particolare quando trattasi di critica, posto che non viene in rilievo la narrazione ma l’espressione di opinioni e di apprezzamenti soggettivi circa fatti ed azioni, per cui non ha senso esigere il rispetto di un canone di verità obiettiva".

Dopo aver posto in evidenza l’irrilevanza di determinate circostanze di fatto e di alcuni particolari (ritenuti secondari), il Tribunale aveva inscritto gli articoli e le frasi incriminate nell’ambito della libertà di espressione del proprio pensiero.

Pur condividendo alcune affermazioni di principio svolte dal primo giudice, la Corte territoriale sottolineava che le conclusioni cui lo stesso era pervenuto non potevano dirsi in alcun modo appaganti.

Nessun dubbio poteva sussistere, innanzi tutto, sull’interesse pubblico della vicenda che, a distanza di oltre cinquanta anni dai fatti, era ancora in grado di provocare discussioni e dibattito.

Diverso e più articolato era invece il discorso in ordine al requisito della "verità" che pure deve sussistere ai fini della scriminante.

Sotto tale profilo, la Corte territoriale precisava che nel caso in cui il diritto di critica si configuri come semplice e pura espressione di valutazione e di apprezzamento soggettivo non v’è spazio per una applicazione della dicotomia "vero-falso", essendo apprezzamento soggettivo per sua natura parziale ed orientato".

"Al contrario, quando, come nella maggior parte dei casi, alla valutazione soggettiva è compresente il richiamo a circostanze e fatti oggettivi ed anzi questi ultimi vengono proposti come fondamento del giudizio critico, anche essi non possono essere sottratti al sindacato dì veridicità".

Il Tribunale, secondo i giudici di appello, sembrava aver trascurato alcuni principi giurisprudenziali, necessari per fornire all’interprete un corretto quadro di riferimento giuridico, idoneo ad individuare il giusto punto di equilibrio in una materia nella quale confliggono diritti costituzionali di pari livello e nella quale l’interprete deve compiere una delicata opera di individuazione dei confini.

Secondo la giurisprudenza oramai consolidata di questa Corte, la libertà di critica ha valore scriminante solo quando "rispetti la verità dei fatti dai quali trae occasione e forza per manifestarsi con la precisazione che, allorquando la critica si fonda su episodi non veri o rievocati attraversi l’arbitrario inserimento di circostanze qualificanti non vere, essa diviene un mero pretesto per offendere l’altrui reputazione".

Tanto premesso, e rilevato che l’onere della prova circa l’esistenza dell’esimente incombe su colui che la invoca, i giudici di appello rilevavano che numerose circostanze esposte dal giornalista (e considerate erroneamente marginali dal primo giudice) non erano rispondenti al vero.

Tra questi elementi, la Corte individuava:

1. la falsificazione della fotografia della testa (staccata dal tronco) dell’adolescente tredicenne, la cui morte in conseguenza dell’attentato di via Rasella nessuno poneva più in discussione.

La rappresentazione fotografica della testa del ragazzo era stata molto sottolineata nell’articolo del *******, ove, sia pure a mezzo delle dichiarazioni rese dal fratello, si argomentava (prospettando anche la cosa come vera) che gli attentatori ed in particolare proprio il ********** avevano preferito non spegnere la miccia, pur avendo visto il ragazzo che necessariamente – dati gli effetti della esplosione sul suo corpo – doveva essere appoggiato o seduto sopra la carretta della spazzatura dove erano collocati gli ordigni esplosivi.

Accertata la falsificazione della fotografia, non vi era più alcuna possibilità di accertare in quale punto si trovasse il ragazzo ed in quale preciso momento egli fosse comparso nel "teatro" dell’esplosione (rispetto al momento in cui era stata accesa la miccia);

2. inoltre, secondo quanto riferito nel giornale, la compagnia del reparto Bozen sarebbe stata composta da vecchi militari, disarmati. Al contrario non era in alcun modo stata contrastata la affermazione del ********** che si trattava di soggetti pienamente atti alle armi, di età ricompressa tra i 26 ed i 43 anni e che gli stessi erano dotati di sei bombe e di "machine­pistolen" con le quali i sopravvissuti all’esplosione avevano rivolto il fuoco verso gli edifici della strada;

3. il giornalista aveva sottolineato che il battaglione era formato interamente da cittadini italiani, mentre facendo parte dell’esercito tedesco, i suoi componenti erano sicuramente altoatesini che avevano optato per la cittadinanza germanica;

4. nella triste contabilità dei morti, secondo il giornale erano sette i civili italiani deceduti nell’attentato.

Al contrario, ora nessuno più metteva in discussione che essi furono in tutto due: un adulto ed il ragazzo del quale si era già parlato;

5. subito dopo l’attentato – secondo quanto riportato nel giornale – erano stati affissi manifesti e comunicati Eiar che invitavano gli attentatori a consegnarsi per evitare la rappresaglia nei confronti della cittadinanza.

Tale asserzione trovava puntuale smentita nella circostanza che la rappresaglia delle Fosse Ardeatine era iniziata circa 21 ore dopo l’attentato e soprattutto nella direttiva del Ministero della Cultura Popolare la quale disponeva che si sottacesse la notizia dell’attentato, che venne effettivamente data a consumazione della rappresaglia già avvenuta.

A questo quadro di vere e proprie false affermazioni (anche nel caso delle fotografie – sottolineano i giudici di appello – sarebbe stato doveroso compiere almeno elementari accertamenti per verificarne la autenticità), secondo la Corte territoriale, doveva aggiungersi il rilievo che organi giurisdizionali di diverso livello e competenza avevano oramai statuito che l’attentato in oggetto costituiva un legittimo atto di guerra contro un esercito straniero occupante, mentre la rappresaglia delle Fosse Ardeatine era stato un atto privo di qualsiasi connotato di legittimità.

Alla luce di tali circostanze, conclude la stessa Corte, non poteva condividersi l’affermazione del primo giudice secondo cui "non sembra rilevante l’eventuale non verità di circostanze più o meno marginali" sopra analiticamente individuate.

Non avrebbe avuto alcun senso condurre una vera e propria campagna di stampa per limitarsi a ribadire non più discusse verità storiche e cioè che in via Rasella vi era stato un attentato (organizzato dal Gruppo di Azione Patriottica del quale faceva parte il **********) in cui avevano trovato la morte più di trenta militari tedeschi e due civili italiani e che a tale attentato aveva fatto seguito la rappresaglia delle Fosse Ardeatine.

Ciascuna delle circostanze non vere sopra riportate considerate da sole, ed ancor più nel loro complesso, erano chiaramente (per non dire dichiaratamente) ed univocamente dirette a qualificare negativamente sotto il profilo morale i partigiani organizzatori dell’attentato.

L’avere indirizzato l’attentato nei confronti di militari anziani e disarmati, la sottolineatura del numero elevato di civili italiani morti a seguito dell’esplosione avrebbero indicato, secondo le intenzioni degli articolisti, da un lato scarsa umanità e scarso coraggio e dall’altro impreparazione e dilettantismo e soprattutto scarsa considerazione della vita anche dei propri concittadini.

Analoghe considerazioni valevano poi per l’indicazione (evidentemente erronea) della cittadinanza italiana dei componenti del battaglione "Bozen" ed ancora a scarsa umanità e sensibilità rimandava inevitabilmente l’episodio del giovane rimasto ucciso nell’esplosione.

La codardia era, infine, richiamata dalla mancata consegna degli attentatori ai tedeschi al fine di evitare la rappresaglia nei confronti di cittadini innocenti.

Le osservazioni non veritiere ora richiamate, individualmente e nel loro complesso, erano idonee a ledere il patrimonio morale del **********, comunque coinvolto, come e più degli altri partigiani che avevano preso parte all’attentato, nel giudizio sprezzante moralmente negativo evocato dagli articoli in questione.

Lo stesso direttore della testata, ******, aveva nell’editoriale del 6 aprile 1996 affermato che Priebke condannato per la strage delle Fosse Ardeatine non era certo peggiore di ****************** e di *************, anche essa partecipe all’attentato, in quanto questi avevano agito al solo scopo di provocare la rappresaglia tedesca e la sollevazione popolare.

Per questo motivo il Feltri aveva posto sullo stesso piano i nazisti ed i partigiani.

Tanto premesso, i giudici di appello osservavano che non vi era dubbio che i giornalisti convenuti avrebbero ben potuto (nel rispetto della verità oggettiva dei fatti) esprimere anche dure critiche in ordine alla scelta dell’attentato, alla sua organizzazione, ai suoi scopi (del resto tale vicenda era stata spesso oggetto di critica anche nell’ambito della stessa area politica che aveva organizzato l’attentato).

Ma sicuramente la parificazione tra partigiani e nazisti con riferimento all’attentato di via Rasella e più in particolare l’equiparazione tra Priebke e ********** appariva gravemente lesiva dell’onorabilità personale e politica di quest’ultimo.

Tale equiparazione non poteva neppure essere contemplata in modo neutrale, vale a dire partendo da una visione caratterizzata da una aprioristica radicale condanna della violenza in quanto tale.

Tale neutralità era resa insostenibile dalla considerazione che il binomio antinomico non si limitava ad evocare un qualsiasi confronto tra diverse ideologie e scelte politiche ma sollecitava immediatamente "un giudizio sul nazismo che ancor prima che politico era semplicemente morale".

Si era trattato, indiscutibilmente, di una vera e propria compagna diffamatoria iniziata con un articolo del direttore ****** e continuata con una serie di articoli a firma del Chiocci nei quali erano rievocate nell’ottica indicata le vicende già richiamate (diffamazione il cui elemento soggettivo era costituito dalla mera consapevolezza del carattere offensivo delle espressioni usate).

Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione la società Editrice Europea di Edizioni s.p.a. e ***************.

Resistono con distinti controricorsi ********** e *******, il quale propone a sua volta ricorso incidentale cui resiste il ********** con controricorso illustrato da memoria.

 
MOTIVI DELLA DECISIONE
 
Con il primo motivo i due ricorrenti principali denunciano violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto e di norme sul procedimento in relazione all’art. 2697 c.c. e 75 c.p.c. (art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c.).

Bentivegna aveva proposto l’azione per il risarcimento dei danni davanti al giudice civile per poi riproporre – inammissibilmente – la stessa domanda al giudice penale, costituendosi in detta sede parte civile.

Il giudice penale aveva già condannato sia il direttore responsabile che il giornalista ******* al risarcimento dei danni in favore della parte lesa (con sentenza confermata in sede di appello).

Data l’identità dei giudizi (le domande risarcitorie si basavano sui medesimi articoli apparsi sul quotidiano "Il Giornale") il trasferimento dell’azione civile dal processo civile a quello penale doveva considerarsi un fatto impeditivo del proseguimento del primo.

Osserva il Collegio:

La Corte deve pronunciarsi su un motivo di violazione di norme che disciplinano il procedimento (art. 360, n. 4, c.p.c.).

I suoi poteri comprendono quindi anche la valutazione dei fatti del processo rilevanti per la decisione.

Le censure sono inammissibili, in quanto proposte per la prima volta in questa sede.

L’estinzione del giudizio, derivante dal trasferimento dell’azione civile nel processo penale, non si produce automaticamente, ma in tanto opera in quanto l’effetto estintivo sia eccepito ai sensi dell’art. 307 c.p.c. (Cass. n. 8737 del 1997).

L’art. 75 c.p.p. stabilisce che: "1. L’azione civile proposta davanti al giudice civile può essere trasferita nel processo penale fino a quando in sede civile non sia stata pronunciata sentenza di merito anche non passata in giudicato. L’esercizio di tale facoltà comporta rinuncia agli atti del giudizio; il giudice penale provvede anche sulle spese del procedimento civile".

Ove tali condizioni non si verifichino, l’azione legittimamente esercitata in sede civile può essere proseguita e decisa in tale sede (Cass. nn. 5224 del 2006, 20823 del 2005, 1654 del 2005).

Anche ad ammettere che nel caso di specie un trasferimento dell’azione civile nel processo penale vi sia stato (tale ipotesi è contestata dal controricorrente il quale solleva dubbi in ordine alla completa identità di parti nei due giudizi, oltre che alla diversità di petitum e di causa petendi), esso è certamente avvenuto dopo che il processo civile s’era già chiuso in primo grado e in pendenza del processo di appello.

Deve pertanto escludersi che fosse intervenuta preclusione al proseguimento del giudizio civile per effetto della costituzione di parte civile nel processo penale.

Può procedersi all’esame del secondo motivo del ricorso principale.

Con esso i ricorrenti principali denunciano violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ed in particolare dell’art. 348 c.p.c., nonché contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c.).

Alla prima udienza, i giudici di appello, disattendendo il dettato normativo dell’art. 348, secondo comma, c.p.c., nonostante avessero rilevato l’assenza dell’appellante, avevano provveduto in ordine alle istanze istruttorie formulate dall’appellante.

In base alla disposizione del codice di rito richiamata, essi avrebbero, invece, dovuto limitarsi a disporre un mero differimento dell’udienza.

La ratio sottesa alla norma in esame è quella di consentire di sanare l’irregolare costituzione del contraddittorio mediante fissazione di una ulteriore udienza ad hoc, ordinandone la comunicazione alla sola parte assente.

La Corte territoriale – ad avviso dei ricorrenti principali – avrebbe assunto provvedimenti istruttori del tutto illegittimi, in assenza dell’appellante, pronunciando una ordinanza all’esito della prima udienza. Il provvedimento era stato comunicato come una qualsiasi ordinanza ad entrambe le parti.

I giudici di appello avevano rigettato le richieste di revoca di tale ordinanza (del 1° febbraio 2000), sottolineando che l’errore compiuto era rimasto privo di qualsiasi riflesso reale nell’ambito del procedimento, considerato che l’appellante era comunque comparso alla seconda udienza e che l’ordinanza che disponeva l’esibizione dell’originale delle fotografie pubblicate a corredo degli articoli e delle copie delle fotografie 1.30 serie 312 del 1998, era stata ratificata successivamente dal collegio giudicante (con reiezione della istanza di revoca formulata dalla difesa degli appellati).

Anche questa seconda censura è priva di fondamento.

Con motivazione che sfugge a qualsiasi censura di violazione di norme di legge e di vizi della motivazione, i giudici di appello hanno rilevato che nel caso di specie non vi era stata alcuna violazione del principio del contraddittorio.

I giudici di appello hanno spiegato l’assoluta irrilevanza della assenza del procuratore dell’appellante alla prima udienza, atteso che, ritualmente già avvenuta la costituzione in giudizio, la presenza dello stesso alla udienza successiva faceva sì che comunque non si configurava la pretesa improcedibilità del giudizio di appello.

La Corte ha conseguentemente ratificato la prima ordinanza ammissiva delle prove, perché l’errore nel quale era incorso lo stesso giudice non aveva avuto alcuna pratica influenza nello svolgimento del processo.

Le conclusioni cui è pervenuta la sentenza impugnata appaiono del tutto corrette ed in linea con i principi più volte affermati da questa Corte.

Con il terzo motivo i ricorrenti principali deducono violazione e falsa applicazione di norme di diritto in particolare dell’art. 345 c.p.c., insufficiente e contraddittoria motivazione su di un punto decisivo della controversia (art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c.).

La disposta acquisizione delle fotografie doveva considerarsi prova nuova, come tale inammissibile in appello.

La produzione delle fotografie non era avvenuta ad impulso di parte nei termini di legge. L’attore, in difetto di prova contraria, ben avrebbe potuto produrli in primo grado, chiedendone tempestivamente l’acquisizione ai sensi dell’art. 210 c.p.c.

L’ordine di esibizione di alcune fotografie relative alla strage di via Rasella – rivolto all’archivio di Stato tedesco – costituiva un vero e proprio mezzo di prova nuovo, come tale inammissibile perché richiesto per la prima volta in appello.

La Corte territoriale, tra l’altro, non aveva motivato neppure in merito all’indispensabilità della prova ammessa.

Con il quarto motivo si deduce, sotto altro profilo, violazione e falsa applicazione di norme di diritto, in particolare dell’art. 345 c.p.c., nonché omessa motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c.).

Il nuovo testo dell’art. 345, secondo comma, c.p.c., nel vietare la proposizione di nuove eccezioni in appello, configura uno schema procedimentale improntato al principio della revisio prioris istantiae, con la conseguenza che la violazione di tale regola deve essere rilevata anche d’ufficio, senza che possa spiegare rilevanza alcuna l’accettazione del contraddittorio.

Il nuovo mezzo di prova ammesso riguardava una circostanza nuova, eccepita tardivamente per la prima volta in grado di appello, ossia la contestazione circa la veridicità delle fotografie pubblicate su "Il Giornale" a corredo degli articoli pubblicati.

Anche sotto questo profilo, sul quale peraltro la Corte territoriale non aveva affatto motivato, la sentenza – ad avviso dei ricorrenti – doveva essere annullata.

Il terzo e quarto motivo devono essere esaminati congiuntamente in quanto connessi tra di loro.

Essi non sono fondati.

Si richiama il consolidato insegnamento di questa Corte secondo il quale l’istanza di esibizione di documenti ex art. 210 c.p.c. può essere proposta per la prima volta in appello, in quanto strumentale rispetto all’acquisizione di prove precostituite alle quali risulta inapplicabile il divieto stabilito dall’art. 345 c.p.c. (Cass. n. 12611 del 2003, 60 del 2003).

La giurisprudenza di questa Corte ammette del resto in alcuni casi la produzione in appello di documenti nuovi, ritenendo che il divieto di nuovi mezzi di prova di cui all’art. 345 c.p.c., secondo comma, non si riferisca alle prove precostituite, come quelle documentali, nel caso in cui queste siano ritenute dal giudice indispensabili (Cass., sez. un., n. 8203 del 2005).

Sotto altro profilo, va rilevato che sin dal primo grado il ********** aveva contestato la autenticità delle fotografie pubblicate sul quotidiano. Sicché sarebbe stato preciso onere delle originarie parti convenute richiedere l’esibizione degli originali delle stesse, per confermarne la corrispondenza alle immagini riprodotte.

Nulla di tutto ciò è stato fatto nel giudizio di primo grado.

Sicché nessuna violazione ha compiuto il giudice di appello disponendo la acquisizione delle fotografie originali depositate presso l’archivio di Stato tedesco, ritenute indispensabili ai fini della decisione da adottare.

Con il quinto motivo i due ricorrenti principali denunciano, infine, violazione e falsa applicazione di norme di diritto ed in particolare dell’art. 595 c.p. in relazione alla scriminante, ai sensi dell’art. 51 c.p., dell’esercizio della libera manifestazione del pensiero ex art. 21 Cost., nonché contraddittoria motivazione su di un punto decisivo della controversia (art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c.).

In particolare i ricorrenti censurano l’asserita rilevanza di alcune circostanze riportate negli articoli in contestazione e l’asserito difetto di continenza nelle espressioni usate dal direttore ****** e dal giornalista *******************.

Il legittimo esercizio del diritto di critica da parte dei giornalisti era stato escluso dai giudici di appello sul rilievo della asserita inveridicità di talune circostanze poste a base e ad ispirazione degli articoli in contestazione.

Contrariamente a quanto ritenuto nella sentenza impugnata, sottolineano i ricorrenti principali, il giornale non aveva mai affermato che l’attentato di via Rasella sarebbe stato seguito dalla affissione di manifesti che annunciavano rappresaglie.

Il passo censurato dal ********** si riferiva, infatti, ad altro episodio avvenuto in via Crispi.

In quella occasione era stata fatta saltare in aria una camionetta ed a seguito di esso erano stati affissi su tutti i muri del quartiere le ordinanze del comando tedesco che annunciavano rappresaglie in caso di atti terroristici.

Ciò che rilevava, peraltro, era solo la consapevolezza – da parte degli attentatori di Via Rasella – che il loro atto avrebbe certamente provocato una rappresaglia tedesca secondo il rapporto di "un tedesco/dieci italiani".

Su questo punto i giudici di appello avevano motivato in maniera palesemente contraddittoria ed illogica.

Tutte le circostanze ora richiamate (oltre al fatto di avere visto il giovane *********** seduto sul carretto della immondizia e di avere agito contro un plotone di militari anziani e disarmati, di nazionalità italiana) costituivano, a ben vedere, elementi del tutto marginali rispetto alle argomentazioni svolte dai giornalisti.

Si trattava, del resto, di osservazioni integralmente basate su fonti storiografiche e testimoniali – che esprimevano legittimamente valutazioni critiche in ordine alle modalità ed alla opportunità stessa dell’attentato cui era seguita la strage delle Fosse Ardeatine – determinate anche dal contestuale svolgimento del processo a Priebke e motivate proprio con l’esigenza di commentare tale avvenimento.

L’accostamento di ********** a personaggi come quello di ************* non poteva dirsi dettato da un capriccio del quotidiano, o, peggio, dall’intento doloso di gettare fango sulla figura di un partigiano.

Le conclusioni cui erano giunti i giudici di appello avrebbero potuto avere un senso solo qualora l’accostamento dei Gruppi di Azione Patriottica (GAP) ai nazisti fosse avvenuto al di fuori del contesto storico, poiché, in tal caso, si sarebbe potuto arguire che il termine "nazista" era stato impiegato come un comodo aggettivo in grado di esprimere l’idea della violenza e della prevaricazione.

Ma non era questo il caso.

Le espressioni pubblicate su "Il Giornale" – anche se polemiche – restavano pertanto del tutto lecite.

Anche quest’ultimo motivo del ricorso principale è destituito di fondamento.

Deva quindi ben distinguersi la cronaca dalla critica, riconoscendo che con quest’ultima si manifesta la propria opinione, che non può pertanto pretendersi assolutamente obiettiva e che può essere esternata anche con l’uso di un linguaggio colorito e pungente ma non può mai ledere la integrità morale del soggetto (Cass. n. 8734 del 2000).

La valutazione del superamento dei limiti del diritto di critica e di informazione (costituiti dall’interesse pubblico, dalla rispondenza a verità dei fatti esposti e della continenza formale), con conseguente attribuzione di rilevanza diffamatoria ad espressioni usate in articoli di stampa, si risolve in giudizio di fatto, incensurabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione corretta, congrua e coerente (Cass. 15510 del 2006, 3284 del 2006, 11455 del 2003, 11420 del 2002, 11060 del 2002, 673 del 1976).

Ha considerato la Corte Territoriale, preliminarmente, che la libertà di critica ha valore scriminante solo quando rispetti la verità dei fatti dai quali trae occasione e forza per manifestarsi, con la precisazione che, allorquando la critica si fonda su episodi non veri o rievocati attraverso l’arbitrario inserimento di circostanze qualificanti non vere, essa diviene un mero pretesto per offendere l’altrui reputazione, di esprimere la propria visione della vita e della società.

Tanto premesso, i giudici di appello hanno elencato una serie di circostanze non rispondenti al vero – ampiamente riportate negli articoli in contestazione – che non potevano essere considerate come di carattere marginale.

La considerazione che le stesse si inserivano in una "campagna diffamatoria" intesa a porre in cattiva luce la figura morale del ********** e in genere di tutti coloro che avevano preso parte all’attentato di Via Rasella costituisce accertamento di merito, come tale incensurabile in sede di legittimità.

Come ha rilevato più volte questa Corte (Cass. n. 9746 del 2000): "In tema di azione di risarcimento dei danni da diffamazione a mezzo della stampa… presupposto per l’applicabilità della esimente dell’esercizio del diritto di cronaca è la continenza del fatto in esso, intesa in senso sostanziale e formale. Sotto il primo profilo, i fatti narrati debbono corrispondere alla verità, sia pure non assoluta, ma soggettiva; sotto il secondo, la esposizione dei fatti deve avvenire in modo misurato, deve, cioè, essere contenuta negli spazi strettamente necessari.

Peraltro, quando, come accade frequentemente, la narrazione di determinati fatti sia esposta insieme alle opinioni dell’autore dello scritto, in modo da costituire nel contempo esercizio di cronaca e di critica, la valutazione della continenza non può essere condotta, sulla base dei soli criteri indicati, essenzialmente formali, avendo, invece, lasciare spazio alla interpretazione soggettiva dei fatti esposti.

Infatti, la critica mira non già ad informare, ma a fornire giudizi e valutazioni personali, e, se è vero che, come ogni diritto, anche quello in questione non può essere esercitato se non entro limiti oggettivi fissati dalla logica concettuale e dall’ordinamento positivo, da ciò non può inferirsi che la critica sia sempre vietata quando sia idonea ad offendere la reputazione individuale, richiedendosi, invece, un bilanciamento dell’interesse individuale alla reputazione con quello alla libera manifestazione del pensiero, costituzionalmente garantita.

Siffatto bilanciamento è ravvisabile nella pertinenza della critica di cui si tratta all’interesse pubblico, cioè nell’interesse dell’opinione pubblica alla conoscenza non del fatto oggetto di critica, che è presupposto dalla stessa, e, quindi, fuori di essa, ma di quella interpretazione del fatto, interesse che costituisce, assieme alla correttezza formale (continenza), requisito per la invocabilità della esimente dell’esercizio del diritto di critica (cfr. Cass. n. 9746 del 2000, 465 del 1996).

Nel caso dì specie la Corte territoriale ha motivatamente concluso che non vi era alcun dubbio che i giornalisti convenuti avrebbero potuto, nel rispetto della verità dei fatti oggettivi, esprimere dure critiche in ordine alla scelta dell’attentato, alla sua organizzazione, ai suoi scopi.

Come già rilevato, del resto, tale vicenda era stata spesso oggetto di vivace critica anche nell’ambito della stessa area politica.

Tuttavia, la rilevata non rispondenza alla verità di circostanze non marginali come l’ulteriore parificazione tra partigiani e nazisti con riferimento all’attentato di via Rasella e l’assimilazione tra Priebke e ********** era lesiva della onorabilità personale e politica di quest’ultimo.

L’attentato, ricorda conclusivamente la Corte territoriale, costituiva un legittimo atto di guerra (così era stato definito in numerose decisioni in sede civile e penale) rivolto contro un esercito straniero occupante e diretto a colpire unicamente dei militari.

I ricorrenti principali osservano che il giornale si era limitato a riportare le dichiarazioni rese dal fratello gemello del giovane ***********, morto nell’attentato, e l’opinione dello stesso che il fratello fosse stato visto dai partigiani, i quali, ciò nonostante, non avrebbero desistito dal compiere l’attentato.

Le dichiarazioni rese da ********************, oltre a costituire una fondamentale testimonianza storica, erano altresì scriminate dall’essere state rilasciate in sede di intervista.

I giudici di appello avrebbero omesso di motivare sul punto, anche se il primo giudice aveva avuto modo di precisare come le circostanze riferite nell’articolo non fossero riferibili direttamente al ********** e trovassero comunque ampia giustificazione nella testimonianza resa dal fratello della vittima nell’ambito di una intervista.

Contrariamente a quanto dedotto dai ricorrenti principali, i giudici di appello hanno rilevato in proposito che il direttore del quotidiano ed il giornalista avrebbero dovuto, quanto meno, procedere ad un esame della fotografia che raffigurava la testa dello *********** staccata dal corpo.

Si tratta, anche in questo caso, di un giudizio di merito, come tale insindacabile in sede di legittimità. Così come costituisce accertamento di merito quello che ritiene non già marginali – ma addirittura "centrali" nell’economia degli articoli in questione – le circostanze non veritiere ampiamente riportate da "Il Giornale" sottolineando che proprio queste circostanze erano state la "ragione ispiratrice" dei vari articoli che si erano interessati dell’argomento, e che i giudici di appello qualificano come una vera e propria campagna diffamatoria rivolta essenzialmente contro la persona del **********, oltre che contro i partigiani organizzatori dell’attentato.

Le considerazioni che precedono, riferite al ricorso principale, valgono a far ritenere prive di qualsiasi fondamento anche le analoghe censure formulate dal ricorrente incidentale *******************.

I motivi primo, secondo, quarto, quinto costituiscono, infatti, mera ripetizione di analoghe censure formulate dai ricorrenti principali.

Quanto al terzo motivo, con il quale il ******* denuncia violazione dell’art. 2043 c.c., 595 c.p.c., art. 11 della l. n. 47 del 1948 e 57 c.p., è sufficiente ricordare che la Corte territoriale ha ritenuto il ******* responsabile, assieme al direttore responsabile della testata, della campagna diffamatoria portata avanti dal quotidiano. In questa prospettiva, appare del tutto irrilevante la ricerca dei singoli giudizi o espressioni imputabili all’uno od all’altro giornalista, essendosi verificato – secondo l’accertamento incensurabile del giudice di appello (sia pur solo ai fini civili) – il concorso di più soggetti nel medesimo reato di diffamazione.

Infondato appare anche il sesto motivo del ricorso incidentale con il quale si deduce la mancata ammissione di alcune prove testimoniali richieste dallo stesso *******.

I giudici di appello avrebbero, da un lato, correttamente, posto l’onere della prova circa la ricorrenza della esimente su colui che l’aveva invocata, dall’altro, avrebbero contraddittoriamente impedito alla stessa parte di fornire la prova delle circostanze dedotte, motivando la mancata ammissione con la formula che i fatti erano "incontestabilmente accertati in via ufficiale".

La Corte territoriale aveva persino ignorato la circostanza, pure regolarmente dedotta dal *******, della partecipazione del ********** ad altro, successivo, attentato in Palestrina, al quale era seguita una sanguinosa rappresaglia da parte dei tedeschi.

Tale fatto era di indubbia rilevanza e tale, comunque, da poter bilanciare molte di quelle altre circostanze che la stessa Corte aveva ritenuto rilevanti per affermare la diffamazione.

Le censure sono inammissibili poiché il ricorrente incidentale non riporta integralmente il contenuto dei capitoli di prova testimoniale dei quali lamenta la mancata ammissione.

La Corte territoriale, peraltro, ha spiegato le ragioni per le quali aveva ritenuto in parte irrilevanti le circostanze indicate nei capitoli di prova ed in parte contraddette definitivamente dai dati della storiografia ufficiale (pag. 4 della sentenza impugnata).

Si tratta di motivazione di merito, logicamente motivata, che sfugge a qualsiasi censura in questa sede di legittimità.

Il settimo motivo del ricorso incidentale si appalesa, infine, del tutto inammissibile.

Con esso il ******* deduce violazione di norme di diritto (artt. 2043, 2959 e 1226 c.c.) nonché vizi della motivazione, censurando la quantificazione del danno morale operata dal giudice di appello.

Nel caso di specie, ad avviso del ricorrente incidentale, mancherebbe nella sentenza impugnata qualsiasi riferimento alle circostanze di fatto che avevano portato i giudici di appello alla liquidazione del risarcimento.

La semplice elencazione degli elementi assunti quali parametri della liquidazione non consentiva sicuramente di ricostruire l’iter logico attraverso il quale il giudice era pervenuto alla quantificazione del danno.

La valutazione della entità del danno derivante dalla diffamazione non può avvenire che in via equitativa, tenendo conto della gravità delle offese e della diffusione della pubblicazione.

I giudici di appello hanno tenuto conto di tali elementi ai fini della liquidazione del danno morale ed alla vita di relazione.

La motivazione adottata dalla Corte territoriale è corretta, adeguata e coerente.

Conclusivamente i ricorsi devono essere rigettati, con la condanna dei ricorrenti principali e del ricorrente incidentale ******************* – in solido – al pagamento delle spese in favore del resistente **********, che liquida come in dispositivo.

 
P.Q.M.
 
La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta. Condanna in solido i ricorrenti principali ed il ricorrente incidentale ******* al pagamento – in favore del resistente ********** – delle spese che liquida in euro 9.100,00 (novemilacento/00) di cui euro 9.000,00 (novemila/00) per onorari di avvocato, oltre spese generali ed accessori di legge.
 
 
 
3. Diffamazione a mezzo stampa anche se il nome della persona diffamata non è espressamente menzionato nell’articolo – Corte di Cassazione, Sezione III Civile, Sentenza 6 agosto 2007 n. 17180.
 
Massima:
 
La diffamazione a mezzo stampa di una persona può ritenersi sussistente anche se il suo nome non è esplicitamente menzionato nell’articolo. La sua individuazione si verifica, in assenza di un esplicito e nominativo richiamo, attraverso gli elementi della fattispecie concreta, quali la natura e portata dell’offesa, le circostanze narrate, oggettive e soggettive, i riferimenti personali e temporali e simili, i quali devono, unitamente gli altri elementi che la vicenda offre, essere valutati complessivamente, di guisa che possa desumersi, con ragionevole certezza, l’inequivoca individuazione dell’offeso.

 

sentenza

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento