Dichiarata incostituzionale la disciplina di revisione dei parametri ISEE

Redazione 03/01/13
Scarica PDF Stampa

Lilla Laperuta

Con sentenza n. 297 del 19 dicembre  la Corte costituzionale ha dichiarato incostituzionale l’art. 5 del D.L. 201/2011, conv. dalla L. 214/2011, a seguito della questione di legittimità che era stata sollevata dalla Regione Veneto. L’impugnato art. 5 riguarda la disciplina statale dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), cioè di un indicatore idoneo a costruire un reddito utilizzabile come soglia per l’accesso a prestazioni agevolate di assistenza sociale.

In base a tale articolo  con un apposito decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, si sarebbe dovuto, talaltro, provvedere ad individuare:

a) le agevolazioni fiscali e tariffarie;

b) le provvidenze di natura assistenziale che a decorrere dal 1° gennaio 2013, non sarebbero state più riconosciute in caso di ISEE superiore al limite fissato dal Decreto stesso.

Ebbene la Regione Veneto, con l’impugnazione del citato articolo, ha contestato il mancato coinvolgimento della Conferenza Unificata nella predisposizione del decreto destinato a modificare i parametri ISEE.

Ad avviso della Regione Veneto, la norma impugnata, prevedendo la modificazione unilaterale da parte dello Stato della determinazione dell’ISEE (cioè di criteri strumentali alla definizione dei requisiti di accesso a prestazioni che ineriscono alla competenza regionale «anche residuale»), restringe senza giustificazione gli spazi di autonomia regionale attribuiti dalla normativa statale anteriore alla riforma del Titolo V della Parte II della Costituzione; riforma che, pure, ha ampliato le attribuzioni regionali in tema di servizi sociali, ora di competenza legislativa residuale.

La Regione deduce, infatti, che la normativa relativa all’ISEE, pur inquadrandosi, tendenzialmente, nella competenza legislativa esclusiva dello Stato relativa alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti sociali (viene citata, in tal senso, la pronuncia del Consiglio di Stato n. 1607 del 2011), incide fortemente nell’esercizio di funzioni ascrivibili a materie assegnate alle competenze legislative ed amministrative delle Regioni, anche di tipo “residuale”.

La questione è stata dichiarata fondata dalla Consulta che ha così proclamato l’illegittimità costituzionale del primo e secondo periodo dell’unico comma dell’art. 5 del D.L. 201 del 2011, nella parte in cui non prevedono che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ivi menzionato sia emanato «d’intesa con la Conferenza unificata di cui all’art. 8 D.Lgs. 281/1997».

Redazione

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento