Deve escludersi la ricorribilità per Cassazione delle pronunce giudiziali di natura interlocutoria si limitano a trasmettere gli atti ad altra autorità

Scarica PDF Stampa
Deve escludersi la ricorribilità per Cassazione delle pronunce giudiziali di natura interlocutoria che, senza assumere determinazioni conclusive del procedimento e senza esaminare la fondatezza o meno della questione controversa, si limitano a trasmettere gli atti ad altra autorità, oppure ad impartire indicazioni di impulso per il suo ulteriore corso

(Ricorso dichiarato inammissibile)

(Riferimento normativo: Cod. proc. pen., art. 568)

Il fatto

Il Tribunale di Treviso, sezione per il riesame, investita della richiesta di restituzione delle somme di denaro presenti sui conti correnti e sui depositi, eccedenti il limite del triplo della pensione, non oggetto di sequestro preventivo, secondo quanto disposto con ordinanza dello stesso Tribunale, disponeva la restituzione degli atti al pubblico ministero.

In particolare, a fondamento di tale decisione, veniva rilevato come il Tribunale del riesame non avesse competenze in ordine all’esecuzione delle proprie decisioni che si limitano a vagliare la fondatezza o meno delle impugnazioni proposte avverso i provvedimenti applicativi di misure cautelari per cui, sulla richiesta degli indagati, avrebbe dovuto pronunciarsi il giudice per le indagini preliminari con la procedura degli incidenti di esecuzione.

Compendio di Procedura penale

I motivi addotti nel ricorso per Cassazione

Ricorrevano per cassazione gli indagati, a mezzo del loro difensore, il quale aveva chiesto l’annullamento del provvedimento impugnato per violazione di legge e di norme processuali, nonché per vizio di motivazione in relazione agli artt. 321, 665 e 666 cod. proc. pen..

Secondo la difesa, il pubblico ministero, cui era stata inizialmente indirizzata l’istanza di restituzione dei ricorrenti, l’aveva trasmessa al g.i.p. del Tribunale di Treviso che con ordinanza aveva dichiarato non luogo a provvedere, ravvisando la competenza del Tribunale del riesame a decidere sull’esecuzione del provvedimento che lo stesso organo aveva emesso.

Il Tribunale del riesame, dal canto suo, così interpellato, aveva restituito gli atti al pubblico ministero rilevando correttamente che le modalità di esecuzione del sequestro preventivo avrebbero dovute essere proposte in sede di incidente di esecuzione non avendo però considerato che, in tema di giudicato cautelare, le questioni connesse con l’esecuzione del provvedimento divenuto definitivo non possono che essere conosciute, ai sensi dell’art. 665, comma 1, cod. proc. pen., che dal giudice che lo ha emesso, situazione che nel caso di specie interpellava il tribunale del riesame.

Orbene, operando in tal guisa, ad avviso del ricorrente, il Tribunale era incorso in errore nell’applicare l’art. 665 cod. proc. pen. in quanto era stato il pubblico ministero a qualificare l’istanza dei ricorrenti quale incidente di esecuzione.

Sotto diverso profilo, veniva censurata la motivazione dell’ordinanza in quanto il p.m. aveva ritenuto legittimo il sequestro preventivo delle somme presenti sui conti correnti degli indagati anche oltre i limiti stabiliti dal tribunale del riesame poiché il sequestro sarebbe stato imposto nella forma per equivalente. In realtà, secondo quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. U., n. 10561 del 30/01/2014) ove il prezzo o il profitto c.d. accrescitivo derivante dal reato sia costituito da denaro, la confisca delle somme depositate su un conto corrente bancario deve essere qualificata come confisca diretta, non per equivalente perché la natura fungibile del ben fa sì che esso si confonda con le altre disponibilità economiche del soggetto.

Era, dunque, per la difesa, illegittima ed erronea la motivazione resa dal p.m. in ordine al rigetto della richiesta di dissequestro laddove qualificava il sequestro come per equivalente mentre, al contrario, costui avrebbe dovuto curare l’esecuzione senza ampliare il contenuto dell’ordinanza del tribunale del riesame che non aveva impugnato.

Le valutazioni giuridiche formulate dalla Cassazione

Il ricorso veniva dichiarato inammissibile perché proposto per contestare una decisione non impugnabile.

Si osservava a tal proposito come debba escludersi la ricorribilità per Cassazione delle pronunce giudiziali di natura interlocutoria che, senza assumere determinazioni conclusive del procedimento e senza esaminare la fondatezza o meno della questione controversa, si limitano a trasmettere gli atti ad altra autorità, oppure ad impartire indicazioni di impulso per il suo ulteriore corso trattandosi di provvedimenti con mero rilievo endoprocessuale e non suscettibili di autonoma impugnazione e militando in tal senso la previsione generale di cui all’art. 568 cod. proc. pen. che stabilisce precisi limiti all’impugnabilità soggettiva ed oggettiva e sancisce il principio di tassatività delle impugnazioni senza prevedere alcun mezzo di contestazione immediata, esperibile contro i provvedimenti interlocutori.

Ciò posto, la Suprema Corte osservava come in tal senso si fossero pronunciate anche le Sezioni Unite che, con la sentenza n. 3 del 03/02/1995; (in senso conforme anche sez. 3, n. 43329 del 12/11/2008), hanno affermato quanto segue: «A norma dell’art. 311, comma primo, cod. proc. pen., è soggetta a ricorso per cassazione la decisione sulla richiesta di riesame, mentre non è prevista l’impugnazione separata di eventuali provvedimenti interlocutori emessi prima della decisione conclusiva del procedimento di riesame».

Oltre a ciò, sempre le Sezioni Unite hanno altresì rilevato che, con specifico riferimento alle pronunce del Tribunale del riesame, l’art. 311, comma 1, cod. proc. pen. consente il ricorso per cassazione unicamente in ordine alle «decisioni emesse a norma degli artt. 309 e 310» mentre eventuali provvedimenti diversi e tali da non definire il subprocedimento cautelare, quindi di tenore interlocutorio, non possono essere impugnati con ricorso per cassazione.

Detto questo, per le medesime ragioni, il Supremo Consesso stimava non possibile contestare, diversamente da quanto si leggeva nell’impugnazione, le argomentazioni con le quali il pubblico ministero aveva espresso il proprio parere in ordine alla richiesta di dissequestro avanzata dai ricorrenti in quanto, a prescindere dalla correttezza in punto di diritto dei relativi rilievi, le osservazioni di una parte del procedimento non hanno valore decisorio e non vincolano il giudizio che è rimesso all’Autorità giudiziaria competente sicchè non possono essere oggetto di autonoma impugnazione.

Conclusioni

La decisione in esame è assai interessante essendo ivi chiarito che deve escludersi la ricorribilità per Cassazione delle pronunce giudiziali di natura interlocutoria che, senza assumere determinazioni conclusive del procedimento e senza esaminare la fondatezza o meno della questione controversa, si limitano a trasmettere gli atti ad altra autorità, oppure ad impartire indicazioni di impulso per il suo ulteriore corso.

E’ dunque sconsigliabile ricorrere per Cassazione avverso un provvedimento di questo genere, perlomeno alla stregua di questo orientamento nomofilattico.

Il giudizio in ordine a quanto statuito in siffatta pronuncia, proprio perché contribuisce a fare chiarezza su cotale tematica procedurale, dunque, non può che essere positivo.

Volume consigliato

Compendio di Procedura penale

Il presente testo affronta in modo completo e approfondito la disciplina del processo penale, permettendo uno studio organico e sistematico della materia. L’opera è aggiornata alla L. n. 7 del 2020 di riforma della disciplina delle intercettazioni, al D.L. n. 28 del 2020 in tema di processo penale da remoto, ordinamento penitenziario e tracciamento di contatti e contagi da Covid-19 e alla più recente giurisprudenza costituzionale e di legittimità.   Giorgio SpangherProfessore emerito di procedura penale presso l’Università di Roma “La Sapienza”.Marco ZincaniAvvocato patrocinatore in Cassazione, presidente e fondatore di Formazione Giuridica, scuola d’eccellenza nella preparazione all’esame forense presente su tutto il territorio nazionale. Docente e formatore in venti città italiane, Ph.D., autore di oltre quattrocento contributi diretti alla preparazione dell’Esame di Stato. È l’ideatore del sito wikilaw.it e del gestionale Desiderio, il più evoluto sistema di formazione a distanza per esami e concorsi pubblici. È Autore della collana Esame Forense.

Marco Zincani, Giorgio Spangher | 2021 Maggioli Editore

38.00 €  36.10 €

 

 

Sentenza collegata

109773-1.pdf 267kB

Iscriviti alla newsletter per poter scaricare gli allegati

Grazie per esserti iscritto alla newsletter. Ora puoi scaricare il tuo contenuto.

Avv. Di Tullio D’Elisiis Antonio

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento