Determinazione dei canoni demaniali: la corrispettività garanzia di una corretta utilizzazione del bene pubblico ( Relazione al convegno “Il modello italiano della portualità turistica: prospettive di sviluppo”, organizzato da Assonat-Federnautica il 12 e

Redazione 08/01/09
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 La determinazione dei canoni demaniali in una misura ragionevole che si iscriva in  un regime di effettiva corrispettività è questione centrale nella costruzione di un modello efficiente di portualità turistica, ed è una questione complessa.
Ed infatti, una volta stabilito che il porto è un bene demaniale e che si realizza, di norma, su beni (demaniali) affidati in concessione ci si avvede che la relativa problematica è strettamente connessa con (e fortemente condizionata da) due più generali questioni – di grande rilievo qualitativo e quantitativo – che in questi anni hanno affaticato la riflessione del giurista e sollecitato (anche)      approfondimenti di analisi economica del diritto.
Questioni tutt’ora irrisolte. Esse sono:
 
i)  l’insufficienza dell’attuale, vigente, disciplina normativa a garantire/consentire una gestione dei beni pubblici rispondente a principi di efficienza e buon andamento (art. 97 Cost.);
ii) l’inefficienza della disciplina delle concessioni, caratterizzata da disfunzioni e criticità in numero e di gravità tali da far addirittura pensare ad una sopravvenuta insufficienza della nozione stessa di concessione quale momento espressivo di autoritatività
 
            Partiamo dal dato quantitativo, iniziando dai beni pubblici.
 
            L’Italia non ha un Conto patrimoniale pubblico, se non come progetto sperimentale avviato dal Ministero dell’economia e delle finanze nel 2002, finalizzato a produrre un documento contabile in grado di rappresentare il complesso della proprietà pubblica a valori di mercato secondo i criteri della contabilità internazionale.
 
            Sono tuttavia noti alcuni dati che assumono, nel discorso attuale, grande rilievo:
 
  l’Italia ha un rapporto attivo patrimoniale/Pil pari al 140% del Pil. Rapporto ampiamente superiore a quello, p.es., dell’Inghilterra (39,8%), della Francia (58,8%),degli Stati Uniti (60,8%), della Germania (66,4%);
  la gestione dell’attivo dei conti dello Stato registra un rendimento nullo: per l’esattezza un +2%, compensato da un -2% dovuto al costo delle manutenzioni del patrimonio immobiliare pubblico.
Ed il patrimonio immobiliare pubblico considerato esclude gli immobili del patrimonio storico e culturale.
            Poiché la stima del valore del patrimonio immobiliare pubblico varia tra i 500 e gli 800 miliardi di euro ci si avvede facilmente che un rendimento netto del solo 1% avrebbe consentito ai governi succedutisi negli anni di ridurre al minimo la manovra economica annuale.
Si tratta di un dato impressionante. Come è stato osservato –  da Mattei Reviglio e Rodotà (Invertire la rotta. Idee per una riforma della proprietà pubblica. Il Mulino, 2007) cui debbo le informazioni quantitative cui ho sin qui fatto riferimento – tale dato, se adeguatamente valutato, consentirebbe di ripensare addirittura la natura della proprietà pubblica e di ridisegnare, di conseguenza, le attività economiche dello Stato facendo recuperare a quest’ultimo ampi spazi di sovranità politica ed economica, oggi perduti. In questo momento, tuttavia, il demanio costituisce una sorta di “manomorta pubblica”. Di qui la necessità della riforma (Invertire la rotta!).
            Osserva Cassese, in un saggio contenuto nel volume collettaneo appena citato (saggio dal titolo, significativo: Le teorie della demanialità e la trasformazione dei beni pubblici), che le direttrici della riforma debbono essere:
 
         riportare il patrimonio nella finanza
         inserire i beni pubblici nel calcolo economico e nell’auspicato stato patrimoniale pubblico
         tenere separati la destinazione e gli usi del bene dalla sua appartenenza.
 
            Un primo tentativo di incisiva riforma è stato fatto con la legge 15 giugno 2002, n.112, istitutiva di “Patrimonio dello Stato s.p.a.”.
La società è stata costituita "per la valorizzazione, gestione ed alienazione del patrimonio dello Stato e nel rispetto dei requisiti e delle finalità propri dei beni pubblici". Essa è tenuta ad operare "secondo gli indirizzi strategici stabiliti dal Ministero, previa definizione da parte del CIPE delle direttive di massima". Il punto è rilevante ai fini del discorso che segue così come è importante rilevare che la nuova norma stabilisce il principio che per i beni immobili trasferiti a "Patrimonio s.p.a." ma utilizzati dalle Amministrazioni dello Stato il Ministero con proprio decreto "avente natura non regolamentare" identifica il canone dovuto "con riferimento  ai fitti di mercato dei beni medesimi", così introducendo nella determinazione dei canoni concessori il riferimento ad una, almeno tendenziale, corrispettività.
La società, inoltre, può effettuare operazioni di cartolarizzazione.
In realtà, questo primo tentativo di riforma è rimasto privo di contenuto concreto per la resistenza dell’Amministrazione (Agenzia del Demanio) che avrebbe dovuto cedere a “Patrimonio s.p.a.” i beni da diversamente amministrare,  gestire ed eventualmente vendere, e non lo ha fatto: così dando un bell’esempio di soggezione dell’Amministrazione alla legge.
 
            Quanto alle concessioni, anche se il problema della loro valorizzazione nell’ambito del patrimonio pubblico non è mai stato organicamente affrontato, esiste una stima attendibile (D’Alberti, Per la riforma e la valorizzazione delle concessioni, in Invertire la rotta etc.) secondo la quale il valore di mercato del complesso delle concessioni in essere si aggira attorno al 5% del Pil: e non è poco.
A fronte di questo dato sta il fatto che anche nel caso delle concessioni la redditività è, per lo Stato, sostanzialmente nulla. La ragione viene identificata (D’Alberti, cit.) nel fatto che nella determinazione del canone manca qualsiasi nesso con l’effettiva redditività dell’attività di impresa che viene esercitata dal concessionario sul (o grazie al) bene pubblico dato in uso;  manca cioè la corrispettività.
La conclusione che se ne trae, e che è ampiamente condivisa (Tonoletti, Beni pubblici e concessioni, Cedam 2008), è che la normativa vigente che regola la determinazione dei canoni concessori va funditus  riveduta e modificata. Con vigore Mattei Reviglio e Rodotà (loco cit.) affermano che: “La riorganizzazione del regime delle concessioni e la loro messa a gara non può più attendere”.
            La direzione che la riorganizzazione delle concessioni deve prendere è indicata dal fatto che la concessione consente al concessionario l’utilizzazione di risorse o l’esercizio di attività in principio riservate ai pubblici poteri o, comunque, indisponibili da parte di soggetti privati. Ne deriva che la determinazione dei canoni va commisurata alla redditività – attuale e potenziale – dell’impresa che grazie alla concessione, ed esclusivamente grazie ad essa, può essere esercitata; va ancorata al principio di corrispettività, trasformando i canoni in veri e propri corrispettivi.
A questo fine si sollecita che le concessioni vengano assentite all’esito di apposite gare, nel rispetto della disciplina della concorrenza e di quella sull’evidenza pubblica; che ogni eventuale eccezione sia adeguatamente e dettagliatamente motivata dall’amministrazione  e che nei disciplinari di gara siano contenute regole – uniformi sul territorio nazionale – che elevino a criterio di scelta del concessionario la valorizzazione del canone secondo effettiva corrispondenza alla redditività dell’impresa: la messa in concorrenza certamente contribuirà alla migliore valorizzazione delle concessioni e, così, a portarle al giusto livello di redditività trasformando i canoni in veri e propri corrispettivi.
 
            Modifiche e riforme dell’attuale situazione, e così la riorganizzazione della gestione dei beni pubblici e dei relativi rapporti concessori, richiedono organici interventi normativi: è evidente.
La stessa esigenza vi è per la costruzione di un modello efficiente di portualità turistica. Si tratta, però, di interventi di là da venire.
Il rilievo quantitativo del fenomeno – pur tenendo conto del fatto che i porti sono soltanto una porzione, e certo non la maggiore, del complesso dei beni pubblici italiani – è comunque talmente elevato da giustificare un forte impegno interpretativo, prima, e risolutore, poi, dei soggetti (innanzi tutto pubblici) coinvolti.
Il punto, allora, diviene: nell’attesa delle auspicate riforme si può fare qualcosa? E se si, cosa?
 
Il discorso non può che partire dalla ricognizione della situazione esistente.
 
i) Le vigenti modalità di determinazione del canone concessorio dei beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale aventi ad oggetto la realizzazione e la gestione di porti turistici sono,dal 1° gennaio 2007 ed in applicazione del comma 252 dell’art.1 della legge finanziaria 2007 (l. 27 dicembre 2006, n.296), le stesse delle concessioni di demanio marittimo per finalità turistico-ricreative.
Si tratta di un canone consistente in una cifra fissa per metro quadro di superficie del bene concesso.
I beni concedibili sono divisi in due categorie (A e B) in ragione del loro pregio. La misura unitaria del canone per i beni classificati in categoria A è doppia rispetto a quella dei beni di categoria B.
La misura unitaria del canone varia in aumento dalle aree scoperte a quelle occupate da impianti di facile rimozione ovvero di difficile rimozione.
Per le pertinenze destinate ad attività commerciali o produttive di beni o servizi il calcolo è fatto secondo una formula complessa che fa centro sulla media dei valori mensili unitari minimi e massimi indicati dall’Osservatorio del mercato immobiliare per la zona di riferimento.
Per le concessioni assentite a società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro il canone è ridotto del 50%; per le concessioni ad enti pubblici ovvero a privati per fini di beneficienza o comunque per fini di interesse pubblico il canone assume natura meramente ricognitiva in quanto è assoggettato ad una riduzione del 90%.
 
ii) Si tratta, all’evidenza, di un sistema irrazionale: solo casualmente il canone determinato in base agli indicati criteri potrebbe coincidere con l’effettiva redditività che il bene esprime per il concessionario. Il canone così determinato sarà sempre “sbagliato”, se per difetto (come statisticamente è nella stragrande maggioranza dei casi) o per eccesso (caso della rivalutazione dei canoni per gli stabilimenti balneari in Versilia più volte aggiornati ma sempre “bloccati” per la loro ritenuta irragionevolezza) non importa. Del resto la Corte Costituzionale nella sentenza n.
65 del 2001 ha già chiaramente avvertito che il criterio che commisura il canone alla superficie concessa è del tutto insoddisfacente ed è criterio sproporzionato per difetto rispetto al beneficio economico che il concessionario trae dallo sfruttamento della risorsa pubblica.
            S’è già detto, lo ribadisce Napolitano (in I beni pubblici e le “tragedie dell’interesse comune”, in Invertire la rotta, cit.), e qui va definitivamente confermato: (a) che, per ricondurre a razionalità la determinazione dei canoni di concessione, bisogna guardare non al valore del bene in sé ma al rendimento che il gestore privato è in grado di estrarne, dunque alla capacità reddituale dell’attività economica che si impianta sul bene concesso in conseguenza della concessione; (b) che il canone va trasformato in corrispettivo.
 
            Ed allora, cosa si può fare per ricondurre il sistema a razionalità o, quanto meno, per avviarlo verso la razionalità nelle more dell’auspicata riforma?
La risposta è tanto semplice da apparire banale: far funzionare al meglio l’esistente.
Ciò significa:
·  dare concreta attuazione alla normativa sin qui inattuata;
·  interpretare il corpo normativo, sin qui sommariamente descritto, di regolazione della      fattispecie in modo evolutivo. Senza in alcun modo forzarlo ma semplicemente leggendolo alla luce di norme e principi sopravvenuti (per es. dal diritto comunitario) o preesistenti ma trascurati in ragione della diversa ideologia di politica del diritto od anche di politica economica seguita dai diversi governi che si sono succeduti. In questo modo si ritroveranno all’interno del sistema le “misure” praticabili per il suo efficientamento. Misure che già esistono e che vanno semplicemente ritrovate, non inventate o imposte dall’esterno.
 
 
            La prima cosa che viene in mente è: perché non proviamo a far funzionare “Patrimonio dello Stato s.p.a.”?
Si tratta semplicemente di trasferire al nuovo organismo, e ad un diverso modo di gestirlo, un complesso di beni quantitativamente e qualitativamente significativo; non le sole isolette lagunari che, uniche, a tutt’oggi sono state conferite ad un’iniziativa che, proprio per questa ragione, non è mai decollata.
Il modo per farlo è semplice, secondo l’indicazione che dà la stessa legge istitutiva di "Patrimonio s.p.a.":  si porta la questione al massimo livello decisionale, il Consiglio dei Ministri.
Quest’ultimo, valutatane la permanente rispondenza all’indirizzo politico ed eventualmente dopo aver portato la questione alla Conferenza Stato-Regioni atteso il trasferimento a queste ultime delle funzioni concessorie sui beni del demanio marittimo (pur se la titolarità dominicale – e con essa il potere di determinare la misura del canone ed il diritto ad incassarlo, cfr. C. Cost. 21 luglio 1995, n. 343 – è rimasta allo Stato) ben può imporre l’attuazione concreta della legge istitutiva di “Patrimonio s.p.a.” all’amministrazione competente, con un atto direttivo di alta amministrazione. Un’ulteriore ribellione dell’amministrazione appare difficilmente ipotizzabile. Se accadesse, gli strumenti giuridici per vincere l’inappropriata resistenza non mancherebbero.
 
            Il primo compito della gestione del patrimonio dello Stato da parte della società appositamente costituita dovrebbe essere, proprio, quello di traghettare il canone dalla attuale misura forfetaria, depressa e talvolta addirittura simbolica, alla misura determinata dal fatto di essere un corrispettivo.
 
            Di poi: se il mettere le concessioni in concorrenza significa farne aumentare la redditività secondo le indicazioni, prima ricordate, di D’Alberti e di Mattei Reviglio e Rodotà, va detto con fermezza che nulla si oppone al fatto che le concessioni vengano, sin d’ora, messe a gara. Anzi, è vero il contrario.
Non soltanto la norma regolamentare (art. 5, comma 8°, d.P.R. 2 dicembre 1997, n. 509, contenente la "disciplina del procedimento di concessione di beni del demanio marittimo per la realizzazione di strutture dedicate alla nautica da diporto") afferma che quando vi siano più domande di concessione dello stesso bene e "non ricorrano ragioni di preferenza, si procede a pubblica gara" ma, in apicibus, la recente decisione n.889/2008 della V° Sez. del Consiglio di Stato ci ricorda che è tutt’oggi vigente l’art. 3 della legge di contabilità di Stato n.2440/1923 secondo cui ogni contratto della pubblica amministrazione da cui derivi un’entrata o una spesa deve essere preceduto da una gara, salvo che ricorrano le ipotesi eccezionali nelle quali è consentito il ricorso alla trattativa privata.
E che le concessioni fondino rapporti contrattuali tra amministrazione concedente e imprenditore concessionario è un fatto.  Con espresso riferimento alle concessioni di beni del demanio marittimo lo ha recentemente, con chiarezza, confermato C.Conti, Sezione Controllo Stato, 13 maggio 2005, n. 5 (in Foro amm. – CdS, 2005, 2388) che ha affermato che: “…dottrina e giurisprudenza sono concordi nel ritenere che le concessioni della specie, caratterizzate da un rapporto bilaterale consensuale avente natura contrattuale, sono qualificate come ‘concessioni-contratto’…” e che: “…la normativa da applicare in concreto è rinvenibile nei principi del Trattato dell’Unione Europea, i quali vanno a completare, in via interpretativa, le specifiche norme interne in adesione alla ‘primauté del diritto europeo’…”.
La ratio della norma-principio contenuta nell’art. 3 della legge di contabilità è quella di assicurare la par condicio tra tutti i potenziali interessati a contrattare con l’Amministrazione e di consentire all’Amministrazione, attraverso l’acquisizione di una pluralità di offerte, di contrarre alle condizioni più vantaggiose.
Il contenuto precettivo di questa norma-principio è, oggi, ulteriormente rafforzato dalla recezione nel nostro ordinamento (ovvero dall’applicabilità diretta) della normativa comunitaria in tema di concorrenza alla stregua della quale la scelta del contraente incontra in ogni caso i limiti indicati dalle norme del Trattato in materia di libera prestazione dei servizi e dai principi di non discriminazione, parità di trattamento e trasparenza che parimenti impongono l’uso della procedura di gara (evidenza pubblica) per assicurare l’effettività della concorrenza tra tutti i potenziali interessati. Anche questo lo dice espressamente la decisione del Consiglio di Stato, appena richiamata.
Del resto la VI° Sezione del Consiglio di Stato nella decisione 19 maggio 2008, n. 2280, ha fermato la massima secondo cui: “ Le regole ed i principi dell’evidenza pubblica – in quanto principi generali direttamente desumibili dalle disposizioni del Trattato – trovano applicazione non solo nelle ipotesi in cui una puntuale prescrizione del diritto comunitario derivato ne renda obbligatorio l’utilizzo ma, più in generale, in tutti i casi in cui un soggetto pubblico decida di individuare un contraente per l’attribuzione di un’ utilitas di rilievo economico comunque contendibile fra più operatori del mercato.”.  Ed ha fermato questa massima “…in ossequio ai principi del Trattato in tema di tutela della concorrenza valevoli anche al di là dei confini tracciati da direttive specifiche in quanto tesi ad evitare restrizioni ingiustificate e sproporzionate alla regola generale della libertà di competizione.”.
Una volta stabilito che le concessioni servono a rendere possibile al privato l’esercizio di un’attività d’impresa che, in assenza di concessione, non potrebbe svolgere e che, dunque, esse incidono direttamente sulla conformazione e la consistenza di un mercato; che sono, perciò, soggette alle regole della concorrenza, si giunge anche per questa via all’ineludibile conclusione che la gara è, già oggi, doverosa.
Si tratta, ancora una volta, di convincere l’Amministrazione a dare attuazione alla legge.
 
            Il terzo punto è veramente centrale: cosa osta – ad ordinamento vigente, senza bisogno dunque di attendere interventi riformatori – alla separazione degli usi del bene demaniale dalla sua appartenenza. Cosa osta, nel concreto, alla regolazione secondo il diritto privato comune degli usi dei beni demaniali?
Ancora una volta, se non vedo male, nulla.
Il comma 1 bis, aggiunto all’art.1 della l.n. 241/90 dalla l.n. 15/2005 dispone che “La pubblica amministrazione, nell’adozione di atti di natura non autoritativa, agisce secondo le norme di diritto privato salvo che la legge disponga diversamente”: si tratta, anche qui, di una norma-principio.
La sua applicazione comporta bensì che la gara si svolga secondo moduli pubblicistici (normativa sull’evidenza pubblica) dal momento che il procedimento di scelta ed identificazione del contraente costituisce manifestazione di poteri autoritativi, ma parimenti comporta che dall’aggiudicazione in poi e, dunque, dalla confezione e stipulazione del contratto l’intero rapporto (non solo può ma) deve essere regolato dal diritto privato comune.
In questo modo, molto semplicemente, si attua la separazione (del regime giuridico) degli usi del bene dal (regime giuridico del)l’appartenenza.
Mentre l’appartenenza resta regolata dalla normativa pubblicistica sul demanio, gli usi del bene demaniale dato in concessione sono integralmente ed esclusivamente regolati dal diritto privato comune, secondo gli opportuni moduli convenzionali.
La messa in concessione dei beni demaniali per favorire di essi un uso imprenditoriale, redditizio è, a sua volta, doveroso alla luce del principio di buon andamento (art.97 Cost.), che impone la scelta dell’uso (maggiormente) efficiente di tali beni in modo da garantire il miglior impiego delle risorse pubbliche
Anche questa conclusione è facile da raggiungere ed è certa in quanto corrisponde al diritto positivo; al diritto vigente, letto ed interpretato nella complessività dell’ordinamento con un’avvertita attenzione alle sopravvenienze normative, principalmente a quelle di origine comunitaria. Non ci si può nascondere dietro un’interpretazione obsoleta della disciplina positiva dei beni demaniali. Questa, a partire dall’art. 823 c.c., va letta in maniera evolutiva. Cerulli Irelli  ( in Utilizzazione economica e fruizione collettiva dei beni, Annuario AIPDA Milano 2004, 3 ss.) ritiene essere “evidente che ci troviamo di fronte ad un modello normativo il quale rende necessaria la costruzione di una dottrina dei beni pubblici del tutto diversa da quella tradizionale” nella quale “il profilo dominicale viene a scomparire, mentre diventa centrale quello della destinazione del bene allo scopo di pubblico interesse e della relativa disciplina intesa a garantirlo”. Ed invero la recente normativa, in particolare la legge istitutiva di “Patrimonio dello Stato s.p.a.”, pone in maniera decisa il problema oggettivo della gestione economica dei beni pubblici: e la valorizzazione economica dei beni pubblici consiste nella loro gestione in forma privatistica, trattandosi di attività d’impresa, che confligge apparentemente con il carattere pubblico dei beni. Chiarisce, però, Napolitano (in La Patrimonio dello Stato s.p.a. tra passato e futuro:verso la scomposizione del regime demaniale e la gestione privata dei beni pubblici?, in Annuario AIPDA cit., 251) che quando la gestione dei beni pubblici diviene oggetto “di un’attività d’impresa orientata alla loro mise en valeur [il campo] deve essere liberato da improprie operazioni di ‘riqualificazione’ pubblicistica”; oggi infatti “il modello organizzativo e funzionale prescelto fondato, da un lato, sulla scomposizione del bene demaniale e la conseguente erosione della riserva e, dall’altro, sull’appartenenza privata del bene, sembra consentire il ricorso agli strumenti del diritto comune:in particolare per la stipula di contratti costitutivi di diritti reali a favore di terzi”.Lo conferma, da ultimo, C. Cost. 1 agosto 2008, n. 326, che nell’esaminare la rispondenza a Costituzione dell’art.13 del d.l. 4 luglio 2006, n.223, recante “Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché provvedimenti in materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale” e della relativa legge di conversione, ha condiviso e ribadito questa conclusione, affermando che l’attività d’impresa del soggetto pubblico (che, com’è noto, ha una piena capacità giuridica, del tutto corrispondente a quella di un soggetto giuridico privato) “non è negata né limitata [dalla normativa scrutinata]… ….essa [deve essere] esercitata distintamente dalle funzioni amministrative, rimediando ad una frequente commistione, che il legislatore statale ha reputato distorsiva della concorrenza….essa……rientra nella materia – definita prevalentemente in base all’oggetto – , perché mira a definire il regime giuridico di soggetti di diritto privato e a tracciare il confine tra attività amministrativa e attività di persone giuridiche private”……“….. le disposizioni impugnate – conclude la sentenza – hanno il dichiarato scopo di tutelare la concorrenza….[e] rientrano nella competenza esclusiva in materia di ordinamento civile, in quanto volte a definire i confini tra l’attività amministrativa e l’attività d’impresa, soggetta alle regole del mercato [e dunque al diritto privato comune] e nella competenza legislativa esclusiva in materia di tutela della concorrenza [il cui corpus normativo appartiene, ancora una volta al diritto privato comune] ……”.
 
            Dunque la separazione degli usi dei beni demaniali dal regime dell’appartenenza è possibile sin d’ora. Essa è comportata, come conseguenza diretta ed immediata, dalla sottoposizione al diritto privato comune dell’attività dell’imprenditore, sia esso soggetto pubblico o privato, sia esso soggetto privato concessionario dell’uso di un bene pubblico. Una volta che il bene concesso entri a far parte dell’azienda, ovvero costituisca la condizione (possibilità) di esercizio di un’attività d’impresa altrimenti non consentita è evidente che anche la regolazione giuridica dell’uso di tale bene è attratta nello statuto dell’imprenditore e può e deve essere integralmente regolata dal diritto comune.
 
            In conclusione: l’unica direttrice di riforma, tra quelle suggerite, non immediatamente perseguibile ad ordinamento vigente è quella di riportare il patrimonio pubblico all’interno della pubblica finanza. Per farlo bisogna incidere sull’appartenenza ed occorre, dunque, la legge.
Ma le iniziative che si possono da subito intraprendere sono sufficienti a mettere in moto un profondo rinnovamento, nei fatti, della gestione del patrimonio pubblico in modo da raggiungere, nei fatti, magari parzialmente i medesimi risultati prefigurati dai riformatori e voluti attraverso leggi di riforma.
            Rivitalizzare “Patrimonio s.p.a.” e testarne l’efficienza ai fini della soluzione del problema della gestione del patrimonio pubblico;
mettere a gara le concessioni;
separare il regime degli usi dei beni demaniali dal regime dell’appartenenza,
significa rinnovare funditus la gestione del patrimonio pubblico nella direzione dell’efficienza.
All’interno di questo rinnovamento trova la sua giusta collocazione anche la modificazione dei criteri di determinazione dei canoni concessori ed il loro allineamento alla redditività che i beni concessi producono o sono comunque in condizione di produrre a favore dell’imprenditore concessionario.
Gli strumenti per farlo sono a disposizione e vanno dall’inserimento di apposite disposizioni nei bandi di gara, alla stipulazione delle clausole opportune nei contratti chiusi a valle della gara, all’ipotesi di partecipazione alla formazione dell’azienda poi gestita dal concessionario.
Ma quando saremo arrivati a discutere dei tecnicismi vorrà dire che il problema è ormai risolto.
Tra i tecnicismi particolare attenzione va data all’inserimento nei contratti di canoni minimi garantiti, allineati al modello normativo vigente, che evitino interventi paralizzanti della Corte dei Conti.
Ma perché il meccanismo qui prefigurato si avvii è necessaria una forte volontà politica che si esprima vigorosamente a livello centrale e che si realizzi attraverso atti d’indirizzo accettati e condivisi al livello delle competenze operative: questa è la vera sfida.

Redazione

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