Demolizione abusi edilizi, limiti al volume tecnico e fiscalizzazione

Con la sentenza n. 8720/2024, il Consiglio di Stato ribadisce che l’ordinanza di demolizione per abuso edilizio è un atto vincolato, non influenzato dal sequestro penale dell’immobile. La pronuncia chiarisce i confini tra procedimenti amministrativi e penali, i criteri rigorosi per definire un volume tecnico e i limiti dell’istituto di fiscalizzazione degli abusi, rafforzando il principio del ripristino prioritario della legalità urbanistica.

Chiara Schena 29/11/24
Allegati

Con la sentenza n. 8720/2024, il Consiglio di Stato ribadisce che l’ordinanza di demolizione per abuso edilizio è un atto vincolato, non influenzato dal sequestro penale dell’immobile. La pronuncia chiarisce i confini tra procedimenti amministrativi e penali, i criteri rigorosi per definire un volume tecnico e i limiti dell’istituto di fiscalizzazione degli abusi, rafforzando il principio del ripristino prioritario della legalità urbanistica.

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Consiglio di Stato- Sez. V.- sent. n. 8720 del 4-11-2024

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Indice

1. Il caso di specie


Il caso riguarda un’ordinanza del Comune di Calvizzano che disponeva la demolizione di un manufatto abusivo, realizzato senza titolo edilizio in una zona estensiva del PRG. L’opera, descritta e sequestrata dalla Polizia Municipale nel 2009, è stata oggetto di contestazione da parte dei proprietari, che ne hanno rivendicato la natura di volume tecnico destinato a impianti. Sia il TAR Campania che il Consiglio di Stato hanno respinto tali argomentazioni, confermando la legittimità della demolizione ai sensi dell’art. 31 del DPR 380/2001.

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Come sanare gli abusi edilizi

L’opera contiene tutti gli strumenti utili al professionista per affrontare le criticità legate ad abusi edilizi e sanatorie, anche in considerazione della recente giurisprudenza e delle significative novità normative in materia. L’ottava edizione del volume è stata ampliata con le nuove disposizioni del Decreto Salva Casa, volte a sanare (o comunque a facilitare la sanatoria) di diverse irregolarità edilizie. Tra queste, il superamento del requisito della doppia conformità per la sanatoria, la particolare disciplina in tema di tolleranze costruttive e le aumentate possibilità di ottenere il cambio di destinazione d’uso. Con formulario, giurisprudenza, tabelle e schemi esemplificativi, il testo guida il professionista tra le violazioni in cui potrebbe imbattersi: attraverso l’analisi di casi concreti, l’Autore illustra operativamente come affrontare la fattispecie e quale procedura di sanatoria eseguire. Ciascun capitolo si compone di una prima parte in cui è riportata la ratio delle questioni in oggetto, con indicazione delle fonti normative; una seconda parte di commento, che intende identificare nella pratica gli ambiti applicativi degli istituti e le procedure di sanatoria e un’esauriente rassegna giurisprudenziale per argomento. Nicola D’AngeloMagistrato, autore di testi di diritto, collabora su tematiche giuridiche con diverse riviste tra cui “Progetto sicurezza”, “Rivista Giuridica di Po- lizia” e “L’Ufficio Tecnico”, pubblicate da Maggioli Editore.

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2. Sequestro penale e ordinanza di demolizione


Il centro della sentenza riguarda il rapporto tra sequestro penale e la validità dell’ordinanza di demolizione. Gli appellanti avevano sostenuto che il sequestro rendesse impossibile ottemperare all’ingiunzione, privandola di efficacia e legittimità.
Il Consiglio di Stato, aderendo a un orientamento ormai consolidato (Cons. Stato, Sez. VI, 10 luglio 2024, n. 6157), ha chiarito che il sequestro penale non incide sulla validità dell’ordinanza amministrativa. La presenza di un provvedimento di sequestro si limita a sospendere i termini per l’esecuzione dell’ordine, che riprendono a decorrere una volta dissequestrato il bene.
Il Consiglio di Stato ha escluso che il destinatario dell’ordinanza possa invocare il sequestro come causa di impossibilità assoluta, sottolineando che ha l’onere di attivarsi per richiedere il dissequestro al fine di eseguire l’ordine amministrativo.

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3. Fiscalizzazione degli abusi


Infine, gli appellanti avevano richiesto l’applicazione della fiscalizzazione degli abusi previsti dall’art. 34 del DPR 380/2001, che consente di sostituire la demolizione con una sanzione pecuniaria nei casi di parziale difformità dal titolo edilizio. I giudici del Consiglio di Stato hanno rigettato tale richiesta, ricordando che la fiscalizzazione è ammessa solo in presenza d’impossibilità materiale del ripristino dello stato dei luoghi, comprovata dal responsabilità dell’abuso e di una richiesta esplicita della parte interessata con adeguata documentazione. Nel caso in esame, né l’impossibilità tecnica né una specifica istanza erano presenti; inoltre, il manufatto abusivo richiedeva un permesso di costruire, non essendo configurabile come opera di lieve difformità o soggetta a DIA.

4. Definizione e i limiti del volume tecnico: tra funzione accessoria e abuso edilizio


La sentenza n. 8720 del 2024 del CdS chiarisce i requisiti necessari per qualificare un’opera come volume tecnico, rigettando le argomentazioni dei ricorrenti che avevano tentato di ricondurre un manufatto abusivo a questa categoria. Tale pronuncia consolida un indirizzo giurisprudenziale che pone confini stringenti intorno alla definizione di volumi tecnici, distinguendoli nettamente dagli ampliamenti abusivi. Un volume tecnico, secondo la giurisprudenza amministrativa, è un’opera realizzata esclusivamente per ospitare impianti e strutture necessari al funzionamento dell’immobile principale: non può avere autonomia funzionale né essere destinato ad abitabilità o fruizione autonoma. La sua realizzazione deve essere strettamente correlata a esigenze tecnico-funzionali dell’edificio cui serve, risultando indispensabile per il suo funzionamento. Nel caso esaminato, i ricorrenti sostenevano che il manufatto in questione fosse un volume tecnico destinato a ospitare un serbatoio d’acqua e impianti per il condizionamento. Tuttavia, il Consiglio di Stato ha respinto tale tesi rilevando che si trattava di un vano chiuso, configurabile come spazio autonomo e suscettibile di utilizzo abitativo. I giudici hanno sottolineato come non fosse stata dimostrata l’effettiva necessità tecnico-funzionale del manufatto rispetto all’immobile principale. Al contrario, l’opera risultava completa e priva di collegamenti funzionali evidenti alla destinazione rivendicata dai proprietari. Non è sufficiente dichiarare una destinazione tecnica ipotetica o futura per qualificare un manufatto come volume tecnico. La verifica deve essere basata sulle caratteristiche effettive dell’opera al momento dell’accertamento, escludendo interpretazioni strumentali che potrebbero legittimare ampliamenti abusivi sotto mentite spoglie.

5. Conclusioni


La sentenza n. 8720/2024 del Consiglio di Stato afferma questi principi: la natura vincolata dell’ordinanza di demolizione è un atto dovuto per il ripristino della legalità urbanistica; l’irrilevanza del sequestro penale sulla validità dell’ordine sospende solo i termini per l’esecuzione; e i requisiti rigorosi per definire un volume tecnico deve essere strettamente necessario, privo di autonomia funzionale e non abitabile. Viene inoltre ribadito che la fiscalizzazione degli abusi è un’eccezione applicabile solo in presenza di comprovata impossibilità tecnica di ripristino, mentre il condono edilizio non legittima opere successive o ampliamenti non autorizzati.

Chiara Schena

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