Demansionamento del lavoratore: rassegna giurisprudenziale

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Sommario: 1. Nozioni generali. – 2. Casistica giurisprudenziale

 

1. Nozioni generali

In ambito giuslavoristico la questione delle mansioni, dei limiti nonché dei contenuti delle stesse è stata, nel corso del tempo, oggetto di svariate pronunce giurisprudenziali.

La norma di riferimento la possiamo rinvenire nel codice civile all’articolo 2013, il quale testualmente recita “Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti alla categoria superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione. Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il prestatore ha diritto al trattamento corrispondente all’attività svolta, e l’assegnazione stessa diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, dopo un periodo fissato dai contratti collettivi, e comunque non superiore a tre mesi. Egli non può essere trasferito da una unità produttiva ad un’altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive.

Ogni patto contrario è nullo”. (1).

Il precetto civilistico presenta una stretta correlazione con importanti principi costituzionali: l’art. 4, sancendo il diritto al lavoro riconosce il diritto ad impegnare concretamente e proficuamente le energie lavorative, letto unitamente all’art. 35 Cost., consentono di ritenere infatti il lavoro non solo e non tanto come fonte di sostentamento, ma altresì come strumento imprescindibile per la realizzazione della personalità del lavoratore (2).

Il c.d. ius variandi, ovvero il potere di modifica delle mansioni, consente al datore di lavoro di assegnare il dipendente a nuove mansioni con il limite della equivalenza.

Il demansionamento e/o dequalificazione avviene nel momento in cui le mansioni che siano state assegnate ad un prestatore di lavoro siano di contenuto inferiore rispetto a quelle che lo stesso svolgeva in precedenza.

La dequalificazione non si può configurare come mobbing se non si riesce a dimostrare l’esistenza di un intento persecutorio da parte del datore di lavoro. Tuttavia, il demansionamento, qualora provochi danni morali e professionali, dà diritto al risarcimento.

In tal senso si è espressa la Corte di Cassazione con la sentenza del 23 luglio 2012, n. 12770, in conformità con l’orientamento formatosi sull’argomento.

Un’impiegata amministrativa dipendente di una nota azienda telefonica si rivolgeva al giudice del lavoro per ottenere l’accertamento dell’illegittimità della intervenuta modifica “in peius” delle sue mansioni e del suo diritto ad essere reintegrata nelle mansioni precedenti.

Chiedeva altresì la condanna della società a risarcirle il danno alla professionalità e all’immagine professionale subito, il danno biologico provocato dall’illegittimo trasferimento ed applicazione al servizio di centralinista, il danno morale e quello esistenziale, oltre al pagamento di alcuni elementi retributivi e l’accertamento del suo diritto ad una qualifica superiore, con le connesse differenze retributive.

Con la sentenza del 21 maggio 2013 il Tribunale di Novara ha esaminato una fattispecie riconducibile (nella prospettazione del lavoratore) al c.d. “straining”, richiamando, nella complessa ed articolata motivazione, alcuni principi elaborati dalla giurisprudenza in materia di demansionamento e, più in generale, sui doveri di obbedienza e di diligenza del lavoratore.

In particolare, la sentenza ha precisato che lo straining si configura come una condizione di profondo disagio lavorativo derivante, ad esempio, da un demansionamento, dalla privazione degli strumenti di lavoro, dall’isolamento professionale e relazionale, da un trasferimento illegittimo e, più in generale, da situazioni in cui il mobbing viene escluso dalla mancanza oggettiva di frequenti azioni ostili da parte del datore di lavoro ovvero dei colleghi di lavoro (3).

 

2. Casistica giurisprudenziale

Il riconoscimento del diritto del lavoratore al risarcimento del danno professionale, biologico o esistenziale, non ricorre automaticamente in tutti i casi di inadempimento datoriale e non può prescindere da una specifica allegazione nel ricorso introduttivo del giudizio, sulla natura e sulle caratteristiche del lamentato pregiudizio, cosicché non è sufficiente dimostrare la mera potenzialità lesiva della condotta datoriale, incombe sul lavoratore non solo di allegare il demansionamento, ma anche di fornire la prova ex art. 2697 c.c. del danno non patrimoniale e del nesso di causalità con l’inadempimento datoriale (confermata, nella specie, la decisione dei giudici di merito, che avevano rigettato la domanda di risarcimento del danno per demansionamento avanzata da un medico direttore del reparto di psichiatria, atteso che il ricorrente aveva omesso di allegare circostanze concrete, dalle quali poter desumere che la riduzione strutturale del servizio di psichiatria territoriale e l’annessa riduzione qualitativa dell’incarico direttivo avesse deteriorato la specifica professionalità del lavoratore e ne avessero compromesso l’evoluzione di carriera). (Cass. 15 giugno 2012, n. 9860, in Orient. Giur. Lav., 2012, 276)

 

Il demansionamento professionale dà luogo ad un pluralità di pregiudizi, solo in parte incidenti sulla potenzialità economica del lavoratore, violando non solo lo specifico divieto di cui all’art. 2103 c.c., ma costituendo anche offesa alla dignità professionale del prestatore, intesa come esigenza umana di manifestare la propria utilità nel contesto lavorativo (in cui si sostanzia il danno alla dignità del lavoratore, bene immateriale per eccellenza) e quindi di lesione del diritto fondamentale alla libera esplicazione della personalità del lavoratore nel luogo di lavoro, con la conseguenza che il pregiudizio che ne deriva incide sulla vita professionale e di relazione dell’interessato, con indubbia dimensione patrimoniale che lo rende suscettibile di risarcimento e di valutazione equitativa (Cass., 18 ottobre 1999, n. 11727).

L’affermazione di un valore superiore della professionalità, direttamente collegato ad un diritto fondamentale del lavoratore e costituente sostanzialmente un bene a carattere immateriale, in qualche modo supera ed integra la precedente affermazione che la mortificazione della professionalità del lavoratore possa dar luogo a risarcimento solo ove venga fornita la prova dell’effettiva sussistenza di un danno patrimoniale (cfr. sentenze 11/8/98, n. 7905; 4/2/97, n. 1026 e 13/8/91, n. 8835).Va invece dimostrato il concreto pregiudizio qualora si adduca addizionalmente una lesione della professionalità in senso obiettivo, sciolta da ogni riferimento alla dignità del lavoratore ed intesa nel senso di perdita di occasioni concrete di progressione lavorativa. (Cass. 6 novembre 2000, n. 14443, in Lavoro e prev. oggi, 2000, pag. 2287)

 

Il demansionamento professionale di un lavoratore non solo viola lo specifico divieto di cui all’art 2103 c.c., ma ridonda in lesione del diritto fondamentale, da riconoscere al lavoratore anche in quanto cittadino, alla libera esplicazione della sua personalità nel luogo di lavoro, con la conseguenza che il pregiudizio correlato a siffatta lesione, spiegandosi nella vita professionale e di relazione dell’interessato, ha un’indubbia dimensione patrimoniale che lo rende suscettibile di risarcimento e di valutazione anche equitativa, secondo quanto previsto dall’art. 1226 c.c. (nel caso di specie la sentenza impugnata – cassata dalla S.C.- aveva respinto la domanda di risarcimento del danno proposta dal lavoratore demansionato sull’assunto del mancato assolvimento, da parte dello stesso, dell’onere probatorio relativo alla sussistenza di un danno patrimoniale in qualche modo risarcibile) (Cass. 18 ottobre 1999, n. 11727, in Lavoro giur. 2000, pag. 244, con nota di Mannaccio)

 

Il mutamento di mansioni disposto dal datore di lavoro contrasta con il complessivo modello di tutela previsto dall’art. 13 S.L. qualora la mansione di destinazione risulti di minore rilievo professionale rispetto a quella di provenienza – avuto conto, delle responsabilità, dell’attività di coordinamento di altro personale e dell’inquadramento caratterizzanti la prima mansione – e altresì risulti il mancato rispetto della professionalità acquisita, attesa la diversità di competenze necessarie per lo svolgimento delle nuove mansioni; il contrasto con il modello di tutela legale giustifica l’ordine di reintegrazione nelle mansioni di provenienza (Trib. Milano, 25 ottobre 1995, pres. ed est. Siniscalchi, in D&L, 1996, 152)

 

Ove il datore di lavoro, non avendo più bisogno dell’attività inizialmente affidata al dipendente, lo lasci totalmente inoperoso, pone in essere un inadempimento contrattuale, in violazione degli artt. 2103 e 2087 c.c.; conseguentemente, il datore di lavoro deve essere condannato ad adibire il dipendente a mansioni corrispondenti alla qualifica rivestita (Pret. Milano, 11 marzo 1996, est. Curcio, in D&L, 1996, 677)

 

Manuela Rinaldi  
Avvocato foro Avezzano Aq – Dottoranda in Diritto dell’Economia e dell’Impresa Università La Sapienza, Roma, Proff. Maresca – Santoro Passarelli; Tutor di Diritto del Lavoro c/o Università Telematica Internazionale Uninettuno (UTIU) Docente prof. A. Maresca; Docente in corsi di Alta Formazione Professionale e Master e in corsi per aziende; già docente a contratto a.a. 2009/2010 Diritto del Lavoro e Diritto Sindacale Univ. Teramo, facoltà Giurisprudenza, corso Laurea Magistrale ciclo unico, c/o sede distaccata di Avezzano, Aq; dal 2013 Tutor di Diritto Civile c/o Università Telematica Internazionale Uninettuno (UTIU) Docente prof. Mauro Orlandi

 

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(1) Il presente articolo è stato così sostituito dall’ art. 13 , L. 20.05.1970, n. 300.

(2) Sull’argomento cfr. Vannoni C., Equivalenza delle mansioni e demansionamento: la giurisprudenza recente, http://www.studiolegalerosiello.it/pubblicazioni/azioni-di-tutela-e-risarcimento-danni/76-equivalenza-delle-mansioni-e-demansionamento-la-giurisprudenza-recente-.html

(3)   http://www.diritto24.ilsole24ore.com/lavoro/primiPiani/2013/06/demansionamento-escluso-se-le-nuove-mansioni-non-prevedono-il-coordinamento-di-un-gruppo-di-risorse.html

Rinaldi Manuela

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