Per configurare il delitto di ricettazione è necessaria la prova che l’imputato non sia concorrente nel delitto presupposto? Per un valido supporto per professionisti consigliamo: Codice penale e di procedura penale e norme complementari -Edizione 2024. Aggiornato alla Riforma Nordio e al decreto Svuota Carceri
Indice
- 1. La questione: violazione di legge e vizio di manifesta illogicità e di contraddittorietà della motivazione in relazione agli artt. 648 e 648-bis cod. pen.
- 2. La soluzione adottata dalla Cassazione
- 3. Conclusioni: per configurare il delitto di ricettazione non è necessaria la prova che l’imputato non sia concorrente nel delitto presupposto
1. La questione: violazione di legge e vizio di manifesta illogicità e di contraddittorietà della motivazione in relazione agli artt. 648 e 648-bis cod. pen.
La Corte di Appello di Lecce confermava una sentenza del Tribunale di Brindisi, che aveva condannato l’imputato per il reato di ricettazione.
Ciò posto, avverso questa decisione ricorreva per Cassazione l’accusato, per il tramite del suo difensore, deducendo violazione di legge e vizio di manifesta illogicità e di contraddittorietà della motivazione in relazione agli artt. 648 e 648-bis cod. pen.. Per un valido supporto per professionisti consigliamo: Codice penale e di procedura penale e norme complementari -Edizione 2024. Aggiornato alla Riforma Nordio e al decreto Svuota Carceri
Codice penale e di procedura penale e norme complementari
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2. La soluzione adottata dalla Cassazione
Il Supremo Consesso riteneva il ricorso suesposto infondato.
In particolare, tra le argomentazioni che inducevano i giudici di piazza Cavour ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo cui, ai fini della configurabilità del delitto di ricettazione, non occorre la prova positiva che l’imputato non sia stato concorrente nel delitto presupposto, essendo sufficiente che non emerga la prova del contrario (Sez. 2, n. 4434 del 24/11/2021).
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3. Conclusioni: per configurare il delitto di ricettazione non è necessaria la prova che l’imputato non sia concorrente nel delitto presupposto
La decisione in esame desta un certo interesse essendo ivi chiarito se, per configurare il delitto di ricettazione, è necessaria la prova che l’imputato non sia concorrente nel delitto presupposto.
Si fornisce difatti una risposta negativa in tale pronuncia sulla scorta di un pregresso indirizzo interpretativo con cui è stato per l’appunto postulato che, per configurare il delitto di ricettazione, non è necessaria la prova che l’imputato non sia stato concorrente nel delitto presupposto, essendo sufficiente che non emerga la prova contraria.
È dunque sconsigliabile, perlomeno alla stregua di tale approdo ermeneutico, sostenere l’insussistenza di codesto illecito penale solo perché non si dimostra che l’imputato non sia stato concorrente nel delitto presupposto.
Ad ogni modo, il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, poiché prova a fare chiarezza su tale tematica giuridica sotto il versante giurisprudenziale, non può che essere positivo.
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