Decreto sicurezza e correttivo: come cambiano i rimpatri volontari assistiti

Rimpatri volontari assistiti: l’articolo 30-bis della legge n. 54/2026 e il successivo decreto-legge correttivo n. 55/2026

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L’articolo 30-bis della legge n. 54/2026 è intervenuto in materia di rimpatri volontari assistiti introducendo il coinvolgimento del Consiglio nazionale forense e il riconoscimento di un compenso al rappresentante che assiste il cittadino straniero nel procedimento. Il decreto-legge n. 55/2026, emanato e pubblicato lo stesso giorno della legge di conversione del decreto sicurezza, è successivamente intervenuto modificando l’impianto originario, ridefinendo i soggetti coinvolti, i criteri di remunerazione e la copertura finanziaria. Per approfondimenti in materia, consigliamo il volume “Immigrazione, asilo e cittadinanza”, acquistabile sia su Shop Maggioli che su Amazon, un testo di riferimento in materia di diritto all’immigrazione.

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Indice

1. Nuovo tassello nella disciplina dell’immigrazione


Con la legge 24 aprile 2026, n. 54 (pubblicata in G.U., Serie Generale n. 95 del 24 aprile 2026 e vigente dal 25 aprile), di conversione, con modificazioni, del decreto‑legge 24 febbraio 2026, n. 23 (decreto sicurezza), il Parlamento ha introdotto nel contesto della disciplina sull’immigrazione una nuova disposizione dedicata ai rimpatri volontari assistiti. Questa si inserisce nel più esteso pacchetto normativo in materia di sicurezza pubblica, funzionalità delle forze di polizia e immigrazione, con l’obiettivo dichiarato di rendere maggiormente strutturati ed efficaci i programmi di rientro volontario dei cittadini di Paesi terzi nei Paesi di origine o di provenienza. Il rimpatrio volontario assistito costituisce, da anni, uno degli strumenti privilegiati dalle politiche europee e nazionali in materia di governance dei flussi migratori, in quanto alternativa meno afflittiva al rimpatrio forzato e potenzialmente più sostenibile sia sul piano umano che su quello economico. L’articolo 30-bis della legge n. 54/2026 è intervenuto su questo ambito attribuendo rilievo all’assistenza del rappresentante nella fase di adesione ai programmi e introducendo una specifica disciplina del relativo compenso. Per approfondimenti in materia, consigliamo il volume “Immigrazione, asilo e cittadinanza”, acquistabile sia su Shop Maggioli che su Amazon, un testo di riferimento in materia di diritto all’immigrazione.

VOLUME

Immigrazione, asilo e cittadinanza

Obiettivo degli autori è quello di cogliere l’articolato e spesso contraddittorio tessuto normativo del diritto dell’immigrazione.Il volume, nel commento della disciplina, dà conto degli orientamenti giurisprudenziali e delle prassi amministrative, segnalando altresì la dottrina “utile”, perché propositiva di soluzioni interpretative utilizzabili dall’operatore (giudici, avvocati, amministratori, operatori nei diversi servizi).Il quadro normativo di riferimento di questa nuova edizione è aggiornato da ultimo alla Legge n. 176/2023, di conversione del decreto immigrazione (D.L. n. 133/2023) e al D.lgs n. 152/2023, che attua la Direttiva UE/2021/1883, gli ultimi atti legislativi (ad ora) di una stagione breve ma normativamente convulsa del diritto dell’immigrazione.Paolo Morozzo della RoccaDirettore del Dipartimento di Scienze umane e sociali internazionali presso l’Università per stranieri di Perugia.

 

Paolo Morozzo della Rocca | Maggioli Editore

2. Coinvolgimento del Consiglio nazionale forense


Il testo approvato in sede di conversione aveva inizialmente previsto l’inclusione del Consiglio nazionale forense (CNF) tra i soggetti che collaborano col Ministero dell’interno nell’attuazione dei programmi di rimpatrio volontario assistito. Si trattava di un’opzione innovativa, in quanto accanto a organizzazioni internazionali, enti locali e associazioni attive nell’assistenza agli immigrati, veniva formalmente chiamata a partecipare la massima istituzione rappresentativa dell’avvocatura. La ratio di tale previsione era quella di garantire che la decisione di aderire a un programma di rimpatrio fosse assunta dal cittadino straniero in modo consapevole, informato e assistito, riducendo il rischio di compressione dei diritti e salvaguardando l’equilibrio tra esigenze amministrative e tutela della persona.

3. Riconoscimento del compenso al rappresentante


Tra gli highlights dell’articolo 30‑bis figurava il riconoscimento di un compenso ai rappresentanti legali che avessero assistito lo straniero nella presentazione della domanda di rimpatrio volontario assistito. A tal fine veniva introdotto, nell’articolo 14‑ter del Testo unico immigrazione, un nuovo comma 3‑bis. Il compenso, subordinato alla partenza dello straniero, veniva parametrato alla misura del contributo economico per le prime esigenze, già previsto dai programmi di rimpatrio sulla base delle linee guida ministeriali adottate col decreto del Ministro dell’interno del 27 ottobre 2011. In questo modo il legislatore intendeva valorizzare l’attività di assistenza prestata dal rappresentante incaricato e favorire una partecipazione effettiva dell’assistenza legale, evitando che la stessa si reggesse in modo esclusivo su forme di volontariato ovvero di impegno non remunerato.

4. Intervento correttivo del decreto legge n. 55 del 2026


Nella medesima giornata dell’approvazione definitiva della legge di conversione (al testo, quindi, della legge n. 54 del 2026), il Governo è intervenuto sulla materia de qua tramite il decreto‑legge 24 aprile 2026, n. 55 (pubblicato in G.U., Serie Generale n. 95 del 24 aprile 2026, la stessa dove è stata pubblicata la legge n. 54/2026, e in vigore dal 25 aprile), reca disposizioni urgenti in materia di rimpatri volontari assistiti. Il nuovo articolato, adottato il giorno stesso dell’approvazione e pubblicazione della legge di conversione (n. 54/2026), ha novellato in modo rilevante l’impianto strutturato dall’articolo 30‑bis. In particolare, il decreto‑legge ha soppresso il riferimento al Consiglio nazionale forense tra i soggetti che collaborano col Ministero dell’interno, eliminando il coinvolgimento diretto del Consiglio nazionale forense previsto dal testo originario. Resta ferma la possibilità di assistenza mediante rappresentante munito di mandato, secondo i criteri demandati alle linee guida ministeriali.

5. Formulazione del comma 3 bis


Il decreto‑legge n. 55 ha riscritto il comma 3‑bis dell’articolo 14‑ter, ampliando e precisando il contenuto dell’attività oggetto di compenso. Il rappresentante munito di mandato viene remunerato non soltanto per l’assistenza nella presentazione della domanda, bensì pure per quella prestata nell’intero procedimento di adesione al programma di rimpatrio volontario assistito. Il compenso è riconosciuto a conclusione del procedimento ed è pari alla misura del contributo economico per le prime esigenze, con una precisa delimitazione temporale: esso vale per il triennio 2026‑2028, in coerenza con la programmazione dei pertinenti fondi europei. Il decreto demanda alle linee guida ministeriali la definizione dei criteri per l’individuazione dei rappresentanti legali e per la corresponsione dei compensi.

6. Profili finanziari e prospettive applicative


In ambito finanziario l’intervento operato con la decretazione d’urgenza rivede la copertura degli oneri, quantificandoli in 281.055 euro per l’anno corrente e 561.495 euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028. Le risorse provengono in parte dall’abrogazione del comma 2 dell’articolo 30‑bis originario e in parte dalla riduzione del Fondo speciale di parte corrente del Ministero dell’economia e delle finanze, con utilizzo dell’accantonamento relativo al Ministero dell’interno. L’evoluzione dell’articolo 30‑bis restituisce l’immagine di un legislatore impegnato nel rafforzare le garanzie per i cittadini stranieri che optano per il rimpatrio volontario, senza appesantire in modo eccessivo l’architettura istituzionale e finanziaria del sistema. Molto dipenderà dall’attuazione concreta delle norme, affidata al decreto ministeriale da adottare entro sessanta giorni, chiamato a tradurre in prassi operative i criteri di individuazione dei rappresentanti, la corresponsione dei compensi e l’attuazione dei programmi di rimpatrio volontario assistito.

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Avv. Biarella Laura

Laureata cum laude presso la facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Perugia, è Avvocato e Giornalista.
È autrice di numerose monografie giuridiche e di un contemporary romance, e collabora, anche come editorialista, con redazioni e su banche dati giu…Continua a leggere

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