Con la sentenza numero 8371 del 28.03.24 la III Sezione della Corte di Cassazione, presidente Frasca, relatore Moscarini, chiarisce che il danno per spese mediche future afferisce alle spese ancora da sostenere al momento della pronuncia; invece, per quelle già sostenute, almeno sino al termine ex. art. 183 VI comma cpc, il danneggiato ha l’onere di fornirne la prova, qualificandosi come un danno emergente classico.
Per approfondimenti si consiglia il seguente volume il quale ha la finalità di spiegare, orientare e far riflettere sulla introduzione delle “nuove” possibilità della giustizia civile: La Riforma Cartabia della giustizia civile
Indice
1. I fatti di causa e i giudizi di merito
La vicenda trae origine da un incidente stradale che vedeva coinvolto Tizio e che, in esito ai giudizi di merito accertava l’obbligazione risarcitoria dell’assicuratore Alfa. La questione dibattuta attiene alle spese sanitarie di assistenza che veniva liquidate dalla corte di appello di Milano in oltre 2.500.000 euro, a titolo di ristoro per le future spese da sostenere per l’assistenza continuativa al danneggiato.
Per approfondimenti si consiglia il seguente volume il quale ha la finalità di spiegare, orientare e far riflettere sulla introduzione delle “nuove” possibilità della giustizia civile:
La Riforma Cartabia della giustizia civile
Aggiornata ai decreti attuativi pubblicati il 17 ottobre 2022, la presente opera, che si pone nell’immediatezza di questa varata “rivoluzione”, ha la finalità di spiegare, orientare e far riflettere sulla introduzione delle “nuove” possibilità della giustizia civile. Analizzando tutti i punti toccati dalla riforma, il volume tratta delle ricadute pratiche che si avranno con l’introduzione delle nuove disposizioni in materia di strumenti alternativi di risoluzione delle controversie, nonché di processo di cognizione e impugnazioni, con uno sguardo particolare al processo di famiglia, quale settore particolarmente inciso dalle novità. Un focus è riservato anche al processo del lavoro, quale rito speciale e alle nuove applicazioni della mediazione e della negoziazione assistita, che il Legislatore pare voler nuovamente caldeggiare. Francesca SassanoAvvocato, è stata cultrice di diritto processuale penale presso l’Università degli studi di Bari. Ha svolto incarichi di docenza in numerosi corsi di formazione ed è legale accreditato presso enti pubblici e istituti di credito. Ha pubblicato: “La nuova disciplina sulla collaborazione di giustizia”; “Fiabe scritte da Giuristi”; “Il gratuito patrocinio”; “Le trattative prefallimentari”; “La tutela dell’incapace e l’amministrazione di sostegno”; “La tutela dei diritti della personalità”; “Manuale pratico per la protezione dell’incapace”; “Manuale pratico dell’esecuzione mobiliare e immobiliare”; “Manuale pratico delle notificazioni”; “Manuale pratico dell’amministrazione di sostegno”; “Notifiche telematiche. Problemi e soluzioni”.
Francesca Sassano | Maggioli Editore 2022
20.90 €
2. Danno patrimoniale per spese sanitarie future: la questione giunta in Cassazione
Il ricorso era proposto dall’assicuratore Alfa, la quale, per quel che qui interessa impugnava la sentenza ai sensi dell’art. 360 I comma n. 3 per violazione degli articoli 1223, 1226 e 2056 cc.
L’assicuratore afferma che in relazione al tipo di danno patrimoniale costituito dalle spese mediche per assistenza alla vittima dell’illecito, occorre distinguere (e distintamente liquidare) “un danno patrimoniale passato e una componente per il futuro”. Quanto alla prima voce di danno, poi, si porrebbe la seguente, secca, alternativa: “o il danneggiato dimostra di averla sostenuta (anche attraverso presunzioni semplici, ex art. 2727 cod. civ.), oppure nessuna liquidazione può essere consentita”, giacché si tratta di “danno emergente”.
Secondo la ricorrente, invece, La corte di appello avrebbe liquidato anche le spese di assistenza medica già sostenute, con il sistema di calcolo basato su di un “esborso prevedibile per l’assistenza domiciliare”, fondato sulla “retribuzione giornaliera degli assistenti domestici”.
Secondo il ragionamento dell’assicuratore, però, tale somma includerebbe in modo indebito, anche le spese di assistenza che, quantomeno fino al maggio del 2013 (momento di scadenza del termine per il deposito della “memoria ex art. 183, n. 2, cod. proc. civ.”), parte attrice avrebbe dovuto documentare come effettivamente sostenute, potendo operare “la previsione di spesa” suddetta solo per quelle future. Motivo per cui si chiede di eliminare dall’importo di cui alla condanna i corrispondenti ratei di rimborso spese.
La Suprema Corte accoglie il motivo, cassando la sentenza e rinviandola alla Corte d’appello per il riconteggio.
Nella motivazione la Corte di legittimità richiama il precedente (Cass 16844.23) a mente del quale “il pregiudizio patrimoniale consistente nella necessità di dovere retribuire una persona che garantisca l’assistenza personale ad un soggetto invalido è un danno permanente, che si produce “de die in diem”” e poiché, di regola, “il giudice interviene a liquidare tale danno in un momento successivo rispetto a quello nel quale esso si è determinato e il relativo onere economico è insorto”, esso “sarà chiamato a tradurre in moneta sia un danno che si è già verificato sia un danno che dovrà ancora verificarsi”, essendo, dunque, “evidente che le due operazioni di cui si è detto non possono essere regolate con lo stesso criterio“.
In particolare, e secondo il precitato arresto, qualora “si tratti di liquidare un danno passato permanente che si assuma essere consistito nella necessità di una spesa periodica per assistenza, delle due l’una: o il danneggiato dimostra di averla sostenuta (anche attraverso presunzioni semplici, ex art. 2727 cod. civ.), oppure nessuna liquidazione può essere consentita”, e ciò perché – a differenza di quanto mostra di ritenere la sentenza impugnata – il “danno per spese di assistenza”, quando “si assuma essere già maturato al momento della liquidazione, è rappresentato dalla spesa sostenuta, non dalla necessità di sostenerla”.
Sul punto si segnala anche il più risalente precedente Cass. 7774/16.
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento