Con la sentenza n. 8802 del 3 aprile 2025, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione tornano a pronunciarsi su una questione delicata e ricorrente in materia di trasporto aereo e tutela dei passeggeri: la validità delle clausole di proroga della giurisdizione inserite nei contratti di trasporto conclusi online e la corretta individuazione del giudice competente, in relazione alle richieste di compensazione pecuniaria per ritardo del volo. Come approfondimento, consigliamo il volume Il danno da vacanza rovinata -La guida al risarcimento
Indice
1. La vicenda: il volo Alghero-Treviso
Il caso analizzato trae origine da un volo interno (Alghero–Treviso), operato nel 2015 da una compagnia irlandese, arrivato con forte ritardo e dirottato su un aeroporto alternativo. I passeggeri chiedevano, davanti al Giudice di Pace, la compensazione prevista dal Regolamento CE n. 261/2004. Dopo una prima decisione favorevole, il Tribunale ha sollevato il problema della giurisdizione, ritenendo valida la clausola inserita nelle condizioni contrattuali e rinviando la competenza al foro estero.
Ricorrendo in Cassazione, gli attori hanno denunciato l’illegittimità della clausola, richiamando la Convenzione di Montreal del 1999 e contestando l’interpretazione della normativa europea sulla giurisdizione (Regolamento UE 1215/2012). Le Sezioni Unite hanno chiarito il quadro normativo e riaffermato alcuni princìpi fondamentali in materia. Come approfondimento, consigliamo il volume Il danno da vacanza rovinata -La guida al risarcimento
Il danno da vacanza rovinata
Il presente volume offre al lettore, professionista del settore turistico o avvocato, un quadro completo della procedura per il risarcimento dei danni da vacanza rovinata. Aggiornato alla giurisprudenza più recente e alle ultime novità normative relative ai contratti di trasporto, ai rapporti con le strutture ricettive e i pacchetti turistici e alle nuove forme di stipula attraverso piattaforme web, il testo, dal taglio operativo, esplora tutte le problematiche collegate ad una vacanza che non si è svolta secondo il programma preordinato. Ogni capitolo è corredato da uno specifico Formulario, sia di carattere stragiudiziale che giudiziale. Completa il volume un’appendice online che contiene un’ampia rassegna di giurisprudenza, la normativa di riferimento e fac simili di diffide e di atti introduttivi di giudizio.Roberto Di NapoliAvvocato in Roma, abilitato al patrocinio dinanzi alle Giurisdizioni Superiori. Esercita la professione forense prevalentemente in controversie a tutela degli utenti bancari e del consumatore. Già Vice Presidente di sottocommissione per esami di avvocato (distretto Corte d’Appello di Roma), è autore di vari “suggerimenti per emendamenti” al disegno di legge (S307) di modifica della disciplina sui benefici alle vittime di usura ed estorsione, alcuni dei quali recepiti nella legge 3/2012, e di numerose pubblicazioni giuridiche. È titolare del blog www.robertodinapoli.it
Di Napoli Roberto | Maggioli Editore 2024
49.40 €
2. Una controversia interna al Regolamento 261/2004
La Corte ha anzitutto precisato che la domanda dei ricorrenti rientra esclusivamente nell’ambito applicativo del Regolamento CE n. 261/2004, che disciplina i diritti dei passeggeri in caso di negato imbarco, cancellazione o prolungato ritardo del volo. Non trattandosi di un’azione per il risarcimento del danno ulteriore, non trova applicazione la Convenzione di Montreal, che disciplina invece la responsabilità vettoriale internazionale per danni materiali o morali.
Anche sotto il profilo oggettivo, il volo oggetto della controversia era nazionale (Alghero–Treviso), privo di scali in altri Paesi, per cui la Convenzione non poteva essere invocata per stabilire la giurisdizione. Come chiarito dalla Corte, l’art. 1 della Convenzione di Montreal limita l’ambito applicativo ai soli trasporti internazionali, escludendo quelli interamente interni al territorio di uno Stato contraente. Di conseguenza, il quadro normativo di riferimento per la determinazione della giurisdizione resta quello del Regolamento UE n. 1215/2012 (cd. Bruxelles I-bis).
3. Clausole attributive di giurisdizione: requisiti e limiti
La Corte ha confermato la validità della clausola attributiva di giurisdizione contenuta nelle condizioni generali del contratto di trasporto, sottoscritto mediante prenotazione online. In linea con la giurisprudenza della Corte di Giustizia UE (CGUE, C-213/18, Guaitoli c. EasyJet; C-94/14, Flight Refund), è stato ribadito che la modalità di accettazione “point and click”, in cui le condizioni contrattuali sono accessibili tramite link al momento della conclusione del contratto, soddisfa i requisiti di forma scritta previsti dall’art. 25 del Regolamento n. 1215/2012.
Sul punto, le Sezioni Unite precisano che la semplice disponibilità del testo contrattuale, purché effettivamente accessibile e redatto in modo comprensibile, è sufficiente a rendere opponibile la clausola, anche in assenza di firma autografa o digitale. La Corte ha dunque ritenuto legittima la previsione di competenza in favore del foro estero, escludendo il difetto di trasparenza o di informazione.
Potrebbero interessarti anche:
4. Nessuna tutela rafforzata per il contraente “consumatore”
Infine, la Corte ha escluso l’applicazione delle disposizioni a tutela del consumatore di cui agli artt. 17-19 del Regolamento 1215/2012. Sebbene i passeggeri siano, di fatto, soggetti privati, la prenotazione di un volo semplice, privo di servizi accessori, non è sufficiente a integrare un contratto “pluricomposto” tale da giustificare l’applicazione della disciplina consumeristica.
Secondo le Sezioni Unite, il rapporto contrattuale non presentava le caratteristiche richieste per attivare le protezioni rafforzate previste per il contraente debole. In assenza di elementi che qualifichino il contratto come un “pacchetto turistico” o analogo, la giurisdizione può legittimamente essere derogata per effetto della clausola negoziale accettata online.
La sentenza n. 8802/2025, in conclusione, conferma l’orientamento europeo sull’efficacia delle clausole di proroga della giurisdizione nei contratti digitali e delimita con chiarezza l’ambito di applicazione delle diverse fonti normative. Un intervento utile per orientare la pratica forense nelle controversie sempre più frequenti in materia di diritti dei passeggeri aerei.
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento