Danno da vacanza rovinata: è obbligatorio per il tour operator garantire tutte le prestazioni oggetto del contratto di compravendita del pacchetto turistico

Redazione 21/03/12
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Lucia Nacciarone

Con la sentenza n. 4372 del 20 marzo 2012 la Cassazione ha condannato al risarcimento del danno un’agenzia di viaggi colpevole di aver venduto un soggiorno in un’isola omettendo informazioni che il cliente aveva chiarito sin dal primo momento che erano fondamentali per la sua vacanza.

I giudici di legittimità, per giustificare la pretesa risarcitoria e rinviare gli atti al giudice di merito, che invece aveva negato il risarcimento, ha fatto innanzitutto luce sul concetto di «causa» del negozio giuridico, essenziale per definire anche le aspettative dei soggetti firmatari.

Nel caso di specie era stato acquistato un pacchetto vacanza sull’isola di Creta con l’apposito intento, da parte del cliente dell’agenzia, una volta recatosi sul posto, di praticare immersioni.

Tuttavia, era avvenuto che per il periodo di tempo corrispondente a tutta la durata del soggiorno le immersioni erano vietate sull’isola, e pertanto non era stato possibile dedicarsi a quell’attività.

La Cassazione a questo punto ha chiarito il concetto di causa del contratto, precisando che essa non può essere intesa in senso del tutto astratto, come funzione economico-sociale del negozio, svincolata dalla singola fattispecie contrattuale, bensì come funzione economico-individuale del singolo, specifico negozio, da valutarsi in tali termini sotto il profilo tanto genetico, quanto funzionale; onde la obbiettivazione verificatasi nel caso di specie del motivo di cui la controparte sia resa espressamente partecipe era destinata ad integrare l’elemento causale della convenzione negoziale nella misura in cui esso risultava determinante della formazione del consenso.

L’offerta di prestazioni contenute nel pacchetto di viaggio, continuano gli ermellini, ovvero accessorie ad esso ma comunque garantite dall’operatore turistico, rientrano tout court nell’orbita del rapporto contrattuale, e l’omissione di informazioni rilevanti costituiscono a loro volta violazioni di natura contrattuale e non precontrattuale, proprio in virtù della rinnovata concezione della causa del negozio giuridico come funzione economico-individuale del contratto.

Perciò, anche alla luce della risarcibilità ex lege del danno morale nonché, sotto il profilo della vacanza rovinata, della risarcibilità più volte sottolineata dalla Corte di Giustizia europea, la Cassazione ha accolto il ricorso rinviando la quantificazione del danno a diverso giudice.

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