Danno da lucro cessante: spetta anche se manca la prova concreta dell’esercizio dell’attività lavorativa

Redazione 03/02/12
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Biancamaria Consales

Lo ha stabilito la Corte di cassazione nella sentenza n. 1439 del 1° febbraio 2012, pronunciandosi su di un ricorso presentato al fine di ottenere, tra le voci di risarcimento danni conseguenti ad un sinistro stradale, anche quello del danno da lucro cessante. Tale tipologia di risarcimento era stato escluso nei primi due gradi di giudizio per mancata prova dell’esercizio della professione (nel caso specifico il ricorrente era piastrellista), nonostante il consulente tecnico di ufficio avesse riconosciuto la riduzione della capacità lavorativa in attività confacenti le sue abitudini.

La Corte di cassazione, accogliendo la domanda del ricorrente, ha stabilito che la liquidazione dal danno patrimoniale da ridotta capacità lavorativa e di guadagno, spetta ogni qual volta sia accertata l’attuale o prevedibile incidenza dei postumi sulla capacità di lavoro, anche generica, della vittima.

Ne consegue che, stante l’accertamento del consulente tecnico di ufficio, non è corretta la negazione della voce del danno in esame a seguito della mancata prova dell’esercizio in concreto di attività lavorativa all’epoca del sinistro. Tale situazione, infatti, influisce sulla determinazione del danno emergente ma non esclude la necessità di accertare il danno futuro determinato dalla ridotta capacità di esplicare attività lavorativa confacente alle attitudine della vittima.

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