Danno all’immagine per condotta assenteistica

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Al giudice contabile non è sottratta l’autonoma valutazione degli stessi elementi di fatto e dei contenuti provenienti da un procedimento penale, così come suffragato anche dalla giurisprudenza consolidata, perché gli elementi tratti da procedimenti penali concorrono, ex art. 116 codice procedura civile, alla formazione del libero convincimento del giudice, costituendo indizi gravi, precisi e concordanti, tali da integrare la presunzione semplice di cui agli articoli 2727 e 2729 codice civile.

Conseguentemente, il giudice contabile, per formare il proprio libero convincimento, può attingere da varie fonti, fra cui il materiale probatorio raccolto in sede penale, i puntuali accertamenti eseguiti dagli organi d’indagine, le risultanze della commissione amministrativa d’inchiesta.

A seguito della rivisitazione legislativa apportata dal c.d. “lodo Bernardo” il danno all’immagine subito da persone giuridiche pubbliche ad opera di amministratori o dipendenti pubblici può essere azionato dal pubblico ministero contabile solo dopo che, sugli stessi fatti, sia intervenuta una sentenza penale di condanna passata in giudicato e ciò limitatamente ai delitti contro la pubblica amministrazione previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, ovverosia limitatamente a quelli che vengono denominati “reati propri”, poiché presuppongono negli autori la qualifica soggettiva di pubblici ufficiali.

Per il danno all’immagine conseguente a fenomeni di assenteismo previsto dagli artt. 67 e 69 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, di attuazione della legge 4 marzo 2009 n. 15 ( cd. riforma Brunetta), invece, si prescinde totalmente dall’esistenza di un procedimento penale e, addirittura, da quella di un reato, poiché l’intento del legislatore è quello di implementare la produttività dei pubblici dipendenti contrastando i fenomeni di assenteismo indipendentemente dalla loro sussumibilità in una norma incriminatrice.

Pertanto, ciò comporta l’autonoma risarcibilità a titolo patrimoniale e morale delle condotte assenteistiche le quali, comunque, costituendo eventualmente delitti di truffa e falso sfuggirebbero all’applicazione dell’art. 17 comma 30 ter della legge 3 agosto 2009, n. 102 e s.m.i.

L’affidamento diretto di lavori pubblici da parte di un organo incompetente, in assenza di qualsiasi valutazione da parte degli organismi tecnici preposti più che configurarsi come lesione della concorrenza, si presente come fattispecie di lavori eseguiti in assenza di determinazioni al riguardo dei competenti uffici, configurandosi così un pregiudizio finanziario conseguente all’arbitrario affidamento dei lavori privi di un’istruttoria, di pareri tecnici, e di un bando di gara volto alla selezione delle migliori ditte esecutrici.

Ebbene l’odierna sentenza, con attenta interpretazione, esclude che le condotte assenteistiche siano perseguibili per la lesione all’immagine pubblica solo dopo una sentenza penale definitiva di condanna che, tra l’altro, riguarderebbe i soli reati di truffa e falso ( il reato di assenteismo non esiste), i quali, come noto, sfuggono alla normativa sul danno all’immagine riformata con il lodo Bernardo.

D’altra parte, se la cd. riforma Brunetta doveva avere un senso, questo si rinviene proprio nelle argomentazioni di questa sentenza, con la conseguenza di scongiurare le altre interpretazioni che avrebbero reso inutili le sanzioni erariali per condotte assenteistiche lesive dell’immagine pubblica.

Casesa Antonino

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