Danni lungolatenti: prescrizione da quando si nota il nesso colposo

Nei danni lungolatenti il termine di prescrizione decorre da quando il danneggiato può ricondurlo alla condotta colposa del terzo.

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Nei danni lungolatenti il termine di prescrizione decorre da quando il danneggiato può ricondurlo alla condotta colposa del terzo. Per approfondire questa materia, consigliamo il volume Manuale pratico operativo della responsabilità medica, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.

Tribunale di Brindisi -sez. civ- sentenza n. 1051 del 10-07-2025

SENTENZA_TRIBUNALE_DI_BRINDISI_N._1056_2025_-_N._R.G._00001504_2017_DEPOSITO_MINUTA_11_07_2025__PUBBLICAZIONE_11_07_2025-1.pdf 346 KB

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Indice

1. I fatti: l’incidenti e i danni lungolatenti


Nel dicembre del 1999, un dodicenne subì un infortunio accidentale alla gamba sinistra e si recò presso il locale Pronto Soccorso, dove gli venne applicato un gesso all’arto e gli fu diagnosticata una frattura spiroide della tibia sinistra. Nelle prime settimane del gennaio 2000, il paziente venne sottoposto ad un intervento di osteo-sintesi della frattura e nell’ottobre dello stesso anno ad un successivo intervento di rimozione del mezzo di sintesi.
Nei mesi successivi a detto intervento di rimozione del mezzo si sintesi, il paziente accusò forti dolori che gli impedivano di fare sforzi con il piede e la gamba sinistra e potette constatare che la gamba sinistra cresceva in modo anomalo ed era via via sempre più corta rispetto alla gamba destra, oltre ad avere un andamento arcuato.
In ragione di ciò, il paziente era costretto a sottoporsi ad un nuovo intervento nel dicembre del 2007 per correggere la deformità alla gamba sinistra e ovviare all’accorciamento della tibia.
Ritenendo che le sopra esposte problematiche erano da ricondursi all’intervento eseguito nel 2000 (quando era dodicenne) e che pertanto detto intervento non era stato correttamente eseguito dai sanitari, nel 2017, il paziente nonché i suoi genitori e la sorella adivano il tribunale di Brindisi per ottenere la condanna dei predetti medici e della struttura sanitaria al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dal paziente e dei danni morali subiti dai suoi congiunti.
I convenuti si costituivano in giudizio, eccependo l’intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento sia dei danni lamentati dal paziente sia di quelli lamentati dai suoi congiunti. Per approfondire questa materia, consigliamo il volume Manuale pratico operativo della responsabilità medica, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.  

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2. Le valutazioni del Tribunale


Preliminarmente, il tribunale ha evidenziato che nel caso di specie vengono in rilievo sia la responsabilità contrattuale (che riguarda il rapporto tra struttura sanitaria e paziente) sia la responsabilità extracontrattuale (che, invece, riguarda il rapporto tra medici/struttura sanitaria e congiunti del paziente). Tuttavia, in tema di individuazione del termine iniziale di decorrenza della prescrizione del diritto al risarcimento del danno, si applica ad entrambe le fattispecie il principio enunciato dalle Sezioni Unite della Cassazione con riferimento al risarcimento dei danni derivanti da fatto illecito.
Ciò premesso, il giudice ha esaminato il richiamato principio sancito dalle Sezioni Unite, secondo cui il risarcimento ha ad oggetto non l’evento di danno in sé, ma il danno che si esteriorizza e che diviene oggettivamente percepibile e riconoscibile anche in relazione alla sua rilevanza giuridica.
Infatti, soltanto una interpretazione siffatta è coerente con la disposizione che disciplina il fatto illecito, stabilendo che il diritto al risarcimento del danno nasce non come conseguenza di un semplice accadimento di un fatto materiale, ma come conseguenza di comportamento altrui che causa un danno ingiusto ad una persona (cioè un fatto che lede un interesse altrui tutelato dall’ordinamento giuridico).
Inoltre, la predetta interpretazione è l’unica che “rivitalizza” la portata dell’art. 2935 c.c. che lega l’inizio della prescrizione al momento in cui il diritto può essere fatto valere.
In considerazione di ciò, il termine iniziale della prescrizione non decorre dal momento in cui si verifica l’evento materiale di danno, ma da quando il danno inteso nella sua dimensione giuridica è conoscibile dal danneggiato. La conoscibilità del danno, quindi, non significa semplicemente che il danno sia percepibile all’esterno, ma che il danneggiato – con la diligenza esigibile dall’uomo medio e con un livello di conoscenze scientifiche proprie di un determinato contesto storico – possa ricondurre detto danno alla condotta colposa (o dolosa) di un terzo.
La ratio di detto principio è quella di evitare che il termine di prescrizione inizi a decorrere quando il danneggiato non ha ancora la percezione di aver subito un danno ingiusto.

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3. La decisione del Tribunale


Nel caso di specie, il Tribunale pugliese ha accertato che gli stessi attori hanno dedotto in atti che il paziente aveva avvertito forti dolori, che gli impedivano di fare sforzi con il piede e la gamba sinistra, fin da subito dopo l’intervento di rimozione del mezzo di sintesi e che egli aveva anche immediatamente percepito che, con il passare del tempo, la sua gamba sinistra cresceva meno di quella destra e con un andamento ad arco.
Secondo il giudice, la predetta consapevolezza e il fatto che l’intervento chirurgico subito dal paziente aveva carattere routinario, avrebbero dovuto far pensare al paziente (o meglio i suoi genitori, perché all’epoca era minorenne) che i sintomi accusati potevano essere riconducibili all’intervento che aveva subito nel gennaio e nell’ottobre 2000. Ciò, inoltre, avrebbe dovuto indurre il paziente (o meglio i suoi genitori, visto che all’epoca era minorenne) a sottoporsi immediatamente ad ulteriori accertamenti diagnostici per verificare l’eventuale collegamento fra le problematiche accusate e l’intervento chirurgico subito.
Invece, il paziente e i suoi congiunti hanno eseguito detti accertamenti diagnostici ulteriori (cioè radiografie) soltanto a partire dal settembre 2005.
Ebbene, secondo il giudice, l’eccessivo lasso di tempo passato tra il momento in cui è stato eseguito l’intervento chirurgico di osteo-sintesi e gli ulteriori accertamenti diagnostici eseguiti a partire dal 2005 è ingiustificato.
In considerazione di ciò, il termine iniziale di decorrenza della prescrizione del diritto al risarcimento dei danni lamentati dal paziente può essere collocato nei mesi immediatamente successivi all’intervento di rimozione del mezzo di sintesi eseguito nell’ottobre del 2000 e quindi a partire dall’anno 2001.
Conseguentemente, il giudice ha accolto l’eccezione di prescrizione del diritto eccepita dai convenuti, in quanto la raccomandata con cui gli attori avevano formalmente richiesto ai convenuti il risarcimento dei danni subiti è stata ricevuta in data 01.10.2012; quindi dopo il decorso del termine decennale di prescrizione del diritto al risarcimento dei danni subiti dal paziente conseguenti alla responsabilità contrattuale della struttura sanitaria e dopo il decorso del termine quinquennale di prescrizione del diritto al risarcimento dei danni subiti dai congiunti conseguenti alla responsabilità extracontrattuale della struttura sanitaria.

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Avv. Muia’ Pier Paolo

Co-founder dello Studio Legale “MMP Legal”, svolge la professione di avvocato in Firenze, Prato e Pistoia, occupandosi in via principale con il suo staff di responsabilità professionale e civile; internet law, privacy e proprietà
intellettuale nonchè diritto tributario. …Continua a leggere

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