Il cyberbullismo: emanata la legge n. 71/2017

Il fenomeno

Il fenomeno lo si conosce bene, forse. Se ne discute tanto. A scuola, il tema in esame viene inserito tra i progetti da svolgere nel corso dell’anno scolastico mentre i mass media riportano i fatti di cronaca che hanno ad oggetto la questione che, a breve, verrà approfondita: il cyberbullismo.[1]                                                            Vi è l’uso comune, oramai, di aggiungere non solo il prefisso cyber ad ogni condotta commissiva o omissiva che abbia riguardo al mondo informatico ma, così come da anni accade, si preferisce utilizzare locuzioni anglofone delle quali, il più delle volte, non si conosce nemmeno il significato.

I giovani hanno perso il contatto con la realtà. Non è questa una frase scontata del tipo “non ci sono più le mezze stagioni”, ma un dato di fatto. I ragazzi, sempre più social, si sentono smarriti, vittime della prepotenza di un click che, spesso, causa conseguenze inevitabile e sconosciute ai loro occhi. E’ molto importante evidenziare come lo stesso Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore, abbia presentato, il 2 novembre 2016, la guida “Pensa prima di condividere”. Documento che ha lo scopo di tutelare il minore ad un uso prudente del web.[2]

E’ da ricordare, altresì, la “Dichiarazione dei diritti di internet”. Testo con il quale si garantiscono e riconoscono i diritti dell’uomo anche nella piattaforma informatica. All’art. 3, a tal proposito, si legge che “l’uso consapevole di Internet è fondamentale garanzia per lo sviluppo di  uguali  possibilità di crescita  individuale  e collettiva, il riequilibrio democratico delle  differenze di potere sulla rete tra attori economici, istituzioni e cittadini, la prevenzione delle discriminazioni e dei comportamenti a rischio e di quelli lesivi delle libertà altrui”[3].                                                            I recenti avvenimenti accaduti nella vita reale e il continuo espandersi di questi fenomeni hanno sollecitato il nostro legislatore ad emanare una legge ad hoc. Con ben 7 articoli, contenuti nel provvedimento legislativo, emanato il 29 maggio 2017, con il numero 71, il Parlamento italiano prende coscienza della vexata quaestio e decide di intervenire. Prima di allora, era stata la giurisprudenza e la disciplina generale ricavabile dal Codice penale ad essere applicata alle condotte poste in essere dai soggetti attivi di reato.[4]

La legge n. 107 del 2017

L’attenzione alla tematica è dimostrata anche dal fatto che la legge numero 107 del 2017, la cosiddetta legge sulla Buona Scuola, invita le istituzioni scolastiche a raggiungere degli “obiettivi formativi prioritari”. Tra questi, all’articolo 1, comma 7, lettera l, sono individuati la “prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma  di  discriminazione  e  del   bullismo,   anche   informatico”. Dal testo, appena accennato, si evince la volontà del legislatore di combattere non solo qualsiasi manifestazione comportamentale che possano riferirsi al bullismo ma anche di debellare ogni sorta di discriminazione che potrebbe insinuarsi tra i banchi di scuola.

La locuzione bullismo è un “contenitore vuoto” che si riempie di contenuti, a seconda delle condotte che vengono realizzate. Una delle definizioni del fenomeno de quo, ad avviso dello scrivente, potrebbe essere, oltre quella inserita nel testo di legge, quella di “insieme di condotte commissive e omissive che abbiano, anche, come scopo quello di discriminare, id est porre in risalto delle differenze[5] tra chi bullizza[6] e il bullizzato al fine di abusare, attaccare, molestare e mettere in ridicolo la vittima”.

Al comma 1 dell’articolo 1, si individuano le finalità delle legge sul cyberbullismo.  Si comprende che, ai fini del suo contrasto, è necessario porre in essere un’attività preventiva, di attenzione, tutela ed educazione nei confronti sia della vittima che del responsabile di illeciti “assicurando l’attuazione degli interventi senza distinzione di età”.

Al comma 4 dell’ articolo 3, si stabilisce che le iniziative di informazione siano rivolte anche ai cittadini. La formazione contro il cyberbullismo esce dalle mura scolastiche per raggiungere più persone possibile. Non più relegato a mero interesse scolastico ma diventa un caso sociale che deve essere esaminato dalla collettività. In continuità a quanto previsto dal testo di legge accennato, il Ministero dell’istruzione e della ricerca aveva già emanato le “linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo” che anticipava, nella forma e contenuto, la legge del 2017 numero 71.[7]

La definizione di cyberbullismo

Al comma 2, il legislatore fornisce un’ampia definizione di cyberbullismo. Con questa espressione si intende “qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d’identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo”.[8]

E’ importante soffermarsi, analiticamente, su ogni espressione utilizzata nel testo per meglio interpretare non solo il significato di ogni sintagma utilizzato ma anche quello di determinare la voluntas legis.

Per pressione, il legislatore parrebbe riferirsi alla violenza privata, ex art. 610 cod.pen.[9]. Facciamo un esempio semplice che meglio possa rendere chiara la manifestazione della fattispecie de qua. Il bullo che impedisce alla vittima di uscire dalla propria classe o l’atto di bloccare, in un tempo relativamente breve, ogni suo movimento al fine di esercitare una coercizione, diretta o indiretta, sulla libertà di volere o di agire del soggetto passivo, in modo da costringerlo ad una certa azione, tolleranza od omissione.

Per aggressione, si intende il reato di cui all’art. 581 cod. pen.[10], le percosse. L’atto di dare uno schiaffo o un pugno ma, essendo una fattispecie che contiene una clausola di riserva, non deve cagionare un’offesa del corpo e della mente. Nel senso che, ove dal comportamento, posto in essere dal bullo, sia causata una lesione, questi risponderà del più grave reato di lesione piuttosto che del reato di percosse. In questo caso, la fattispecie di cui all’articolo 581 cod. pen. è assorbita in quella di cui all’articolo 582 del cod. pen.                      La locuzione esaminanda, parrebbe riferirsi, altresì, all’aggressione psichica mediante la minaccia, ex art. 612 cod. pen.[11]

Per molestia, si intende il reato di cui all’articolo 660 cod. pen. [12] La norma de qua mira a prevenire il turbamento della pubblica tranquillità attuato mediante l’offesa alla quiete pubblica mediante il mezzo del telefono, petulanza o altro motivo biasimevole.

Per ricatto, si intende il delitto di estorsione, ex art. 629 cod. pen. [13] Si tratta di un reato comune, poiché può essere commesso da chiunque, plurioffensivo poiché lede molteplici interessi: quello al patrimonio, l’interesse personale all’autodeterminazione e all’integrità fisica del soggetto passivo. Esempio concreto: il bullo usa violenza sulla vittima affinché lo costringa a fare o omettere qualcosa per procurarsi un ingiusto profitto (ad esempio i soldi per la merenda).

Per ingiuria, si rinvia alla formulazione contenuta, ex art. 594 cod. pen. Si tratta dell’offesa cagionata da un soggetto in presenza della vittima, a cui la medesima offesa è rivolta, in assenza di altri soggetti. La situazione inversa, infatti, ossia l’assenza della vittima e la presenza di terzi, comporterebbe il diverso reato di diffamazione, ex art. 595 cod. pen. Tuttavia, oggi, con l’entrata in vigore del Decreto legislativo sulla depenalizzazione, numero 7 del 2016, l’ingiuria non è più reato, uscendo definitivamente dal perimetro del processo penale.[14

Per diffamazione, si intende il delitto di cui all’articolo 595 cod. pen.[15] Il delitto de quo, si differenza da quello di cui all’articolo 594 cod. pen. L’offesa è arrecata alla vittima comunicandola a più persone. E’ aggravata se è commessa con il mezzo della stampa o qualsiasi altro mezzo di pubblicità (come ad esempio lo strumento informatico). L’oggetto giuridico tutelato da questa norma è la reputazione personale intesa come il giudizio, la stima o il decoro professionale di cui l’individuo gode nell’ambiente sociale.

Per furto di identità, rectius sostituzione di persona, si intende il delitto di cui all’art. 494 cod. pen.[16]. Un esempio concreto potrebbe essere la creazione di un account con la foto e il nome di una persona, a sua insaputa. Oggetto della tutela penale, in relazione al delitto previsto nell’articolo 494 c.p., è l’interesse riguardante la pubblica fede, in quanto questa può essere sorpresa da inganni relativi alla vera essenza di una persona o alla sua identità o ai suoi attributi sociali.

Per alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni si rinvia a quanto riportato nell’ articolo 167 del Codice sulla privacy, Decreto legislativo 196 del 2003.[17] La  condotta  consiste  nel  “trattare  illecitamente”  dati  personali. Definizione questa che rinvia, a sua volta, all’ art. 4, co. 1,  lett. a,  del  Codice della privacy,  “qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l’ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, la consultazione, l’elaborazione, la modificazione, la selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca di dati”. Per configurare  l’antigiuridicità/illiceità  di  tali  operazioni  sarà  necessario  provare  la  violazione di specifiche disposizioni di legge extrapenale, previste, per l’appunto, dal  Codice della privacy ed, espressamente, richiamate dall’art. 167.[18]     Il legislatore, molto efficacemente, ha previsto anche la diffusione di contenuti online aventi ad oggetto non solo la vittima in sé ma anche i suoi familiari il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di cagionarle nocumento, id est isolare il minore, ponendo in essere un serio abuso o la sua messa in ridicolo. La predetta diffusione online potrà essere perseguita, anche, penalmente, ove ne sussistano i requisiti previsti dal codice penale, per diffamazione aggravata, ex art 595, co.3 cod. pen.

E’ importante evidenziare come non tutte le fattispecie penali sopra evidenziate siano procedibili ex officio. Alcune di queste, specificatamente previste dal codice di rito, sono procedibili a querela di parte. Querela che, di regola, andrà presentata alle Autorità competenti nel termine di 3 mesi dalla notizia del fatto costituente reato, ex articolo 124 cod. pen.[19]                                                                                                 La legge, in maniera significativa, non si ferma ad elencare quali siano le condotte che possano costituire un reato autonomo di bullismo, anche se, in verità, dovrebbe parlarsi di un insieme di fattispecie già tipizzate e previste dal codice penale poste in essere con lo scopo di opprimere tout court la vittima, ma prevede alcuni rimedi. La vittima di cyberbullismo, infatti, ex art. 2, comma 1, che abbia compiuto almeno 14 anni, e i genitori o esercenti la responsabilità sul minore, possono inoltrare al titolare del trattamento o al gestore del sito internet o del social media un’istanza per l’oscuramento, la rimozione o il blocco di qualsiasi altro dato personale del minore, diffuso nella rete internet. Se non si provvede entro 48 ore, l’interessato può rivolgersi al Garante della Privacy che interviene, direttamente, entro le successive 48 ore. Si tratta di una misura accessoria caratterizzata da una chiara ratio protettiva, un ulteriore strumento che l’ordinamento mette a disposizione di una categoria ristretta di soggetti ritenuti meritevoli di una protezione rafforzata, per metterli in condizione di tutelare in maniera più efficace la propria dignità ed i propri diritti, ove questi siano lesi da uno degli atti integranti la condotta rilevante ai fini della legge.

L’internet provider

Seppur brevemente, consapevole che la responsabilità dell’internet provider è oggetto di ampio dibattito in dottrina e giurisprudenza, si rinvia ad una interessante pronuncia[20] della Suprema Corte di Cassazione che ha stabilito “Nel caso di pubblicazione di messaggi diffamatori all’interno di una community presente su un sito internet si configura la responsabilità a livello concorsuale del gestore del sito qualora lo stesso pur essendo a conoscenza del contenuto diffamatorio del messaggio ne continui a consentire la permanenza sul sito senza provvedere all’immediata rimozione [21].

Qualora entro le ventiquattro ore successive al ricevimento dell’istanza per l’oscuramento, la rimozione o il blocco di dati diffusi in rete,  il soggetto responsabile non abbia comunicato di avere assunto l’incarico di cui in oggetto ed entro le quarantotto ore non via abbia provveduto ovvero nel caso in cui non sia possibile identificare il gestore del sito internet o del social media, l’interessato può svolgere, ex articolo 2, comma 2, analoga richiesta, nelle forme del reclamo o segnalazione, al Garante per la protezione dei dati personali.

In caso di condotte di ingiuria (art. 594 c.p.), diffamazione (art. 595 c.p.), minaccia (art. 612 c.p.) e trattamento illecito di dati personali (art. 167 del codice della privacy) commessi mediante internet da minori ultraquattordicenni nei confronti di altro minorenne, fino a quando non è proposta querela o non è presentata denuncia è applicabile la procedura di ammonimento da parte del questore. A tal fine il Questore convoca il minore, insieme ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la responsabilità genitoriale. Gli effetti dell’ammonimento cessano con il compimento della maggiore età.

Il referente scolastico contro il cyberbullismo

La legge prevede, infine, in ogni istituto tra i docenti è individuato un referente per le iniziative contro il bullismo e il cyberbullismo. Al Dirigente scolastico spetterà informare, fin da subito, le famiglie dei minori coinvolti in atti di bullismo e, se necessario, convocare tutti gli interessati per adottare misure di assistenza alla vittima e sanzioni e percorsi rieducativi per l’autore.

Molto efficacemente, il Ministero per l’istruzione e la ricerca ha il compito di predisporre linee di orientamento di prevenzione e contrasto puntando, tra l’altro, sulla formazione del personale scolastico e la promozione di un ruolo attivo degli studenti, mentre ai singoli istituti è demandata l’educazione alla legalità e all’uso consapevole di internet. Alle iniziative in ambito scolastico collaboreranno anche polizia postale e associazioni territoriali. Un compito, quindi, che impegna, in diversi fronti gli alunni, i docenti, il personale scolastico e i genitori[22].

Gli studenti non sono più meri ascoltatori ma hanno un ruolo attivo. Acquisire consapevolezza delle proprie azioni. Molto efficacemente, si rinvia all’interessante iniziativa, diretta dal Ministero dell’istruzione e ricerca che promuove un’attività di sensibilizzazione rivolta a tutti gli interessati mediante una piattaforma telematica.  A dimostrazione che internet possa essere, se utilizzato con prudenza e raziocinio, foriero di benefici e non solo di conseguenze negative e nefaste.[23]

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[1]  Si rinvia per un maggiore approfondimento della tematica alla voce di cyberbullismo in www.azzurro.it

[2] Al centro del documento vi è infatti la sicurezza informatica, alla quale si richiama l’attenzione, «chiediti: voglio che le persone mi vedano in questo modo? Questo contenuto potrebbe essere usato per ferirmi? Mi darebbe fastidio se fosse condiviso con altre persone? Qual è la cosa peggiore che potrebbe succedere se lo condividessi?». Un invito a pensare prima di condividere. L’attenzione viene rivolta, anche, ai contenuti sessualmente espliciti che i ragazzi sono, spesso, incitati a condividere con il proprio partner in chat in www.giustizia.it.

[3]  Dichiarazione dei diritti in internet, Testo elaborato dalla Commissione per i diritti e i doveri in Internet, costituita presso la Camera dei deputati, 28 luglio 2015,  in www.camera.it.

[4]  A tal proposito, si rinvia a M. BARTOLUCCI, Bullismo e cyberbullyng, ed Maggioli, 2015, pp. 10 ss

[5]  Traduzione di dicrimen-inis in CASTIGLIONI-MARIOTTI, Dizionario IL- latino, 2008, ed. loecher

[6]  Termine che è entrato a far parte del dizionario ZANICHELLI, ed.2017

[7]  In particolare, le linee guida si suddividono in sei capitoli, dedicati rispettivamente: a) a considerazioni sui fenomeni del bullismo e del cyberbullismo; b) alla tematica della sicurezza in rete; c) alle politiche di intervento del Ministero; d) all’organizzazione territoriale; e) alle azioni delle scuole rivolte agli studenti e alle loro famiglie e alla formazione del corpo docente, in www.miur.it

[8]  G. CASSANO, Stalking, atti persecutori, cyberbullismo e diritto all’oblio, Wolters klower, 2017, pp.150 ss

[9]  “Chiunque, con violenza o minaccia, costringe altri a fare, tollerare od omettere qualche cosa è punito con la reclusione fino a quattro anni”.

[10]  “Chiunque percuote taluno, se dal fatto non deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a 309 euro”.

[11]  “Chiunque minaccia ad altri un ingiusto danno è punito, a querela della persona offesa [120], con la multa fino a euro 1.032 . Se la minaccia è grave, o è fatta in uno dei modi indicati nell’articolo 339, la pena è della reclusione fino a un anno e si procede d’ufficio”.

[12]  “Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero col mezzo del telefono,  per petulanza o per altro biasimevole motivo , reca a taluno molestia o disturbo è punito con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda fino a fino ad euro 516”.

[13]  “Chiunque, mediante violenza o minaccia , costringendo taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni e con la multa da euro 1.000 a euro 4.000”.

[14]  Si realizza, più tecnicamente, un caso di abolitio criminis, ex art. 2, co. 2 cod. pen. In questo modo, quindi, il soggetto che risulta essere offeso potrà difendersi con una causa civile, per ottenere il risarcimento dei danni subiti.

[15]  “Chiunque, fuori dei casi indicati nell’articolo precedente, comunicando con più persone, offende l’altrui reputazione, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a euro 1.032.

Se l’offesa consiste nell’attribuzione di un fatto determinato, la pena è della reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a euro 2.065.

Se l’offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a euro 516.                       Se l’offesa è recata a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o ad una sua rappresentanza o ad una autorità costituita in collegio, le pene sono aumentate”.

[16]  “Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, induce taluno in errore, sostituendo illegittimamente la propria all’altrui persona, o attribuendo a sé o ad altri un falso nome, o un falso stato, ovvero una qualità a cui la legge attribuisce effetti giuridici, è punito, se il fatto non costituisce un altro delitto contro la fede pubblica, con la reclusione fino a un anno”.

[17]  “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarne per se’ o per altri profitto o  di  recare  ad  altri  un  danno,  procede  al  trattamento  di  dati  personali  in  violazione  di  quanto disposto dagli articoli 18, 19, 23, 123, 126 e 130,ovvero in applicazione dell’articolo 129, è punito, se  dal  fatto  deriva  nocumento,  con  la  reclusione  da sei  a  diciotto  mesi  o,  se  il  fatto  consiste  nella comunicazione o diffusione, con la reclusione da sei a ventiquattro mesi (…)”

[18] Tra queste, a titolo meramente esemplificativo, si annoverano:  la violazione  dei  principi  sui  trattamenti  da  parte  dei  soggetti  pubblici  (art.18)  o  sul  trattamento  di  dati  diversi  da  quelli  sensibili  e  giudiziari  (art.19);  violazione  delle disposizioni  sul  consenso  (art.23).

[19] La querela per alcune tipologie di fattispecie delittuose potrà essere presentata nel termine di 6 mesi (es. nello stalking, ex articolo 612bis cod. pen.)

[20] Si rinvia a M. IASELLI, Diffamazione via internet: quando il gestore del sito è responsabile. Cassazione penale, sez. V, sentenza 27/12/2016 n° 54946 in www.altalex.it

[21]  La fruizione attiva di un numero potenzialmente illimitato di persone ha  necessariamente comportato la moltiplicazione dei possibili comportamenti illeciti perpetrabili via internet. Diffamazione via web, violazione del diritto alla riservatezza, del diritto d’autore o di diritti di proprietà industriale sono solo alcuni esempi. In tali circostanze, i fornitori del servizio, ossia gli Internet Service Provider, non possono essere esentati dal qualsivoglia controllo circa la loro responsabilità nella commissione di tali comportamenti illeciti. Il dibattito sorto in merito alla responsabilità dell’Internet Service Provider, per i servizi resi tramite Internet, è oggi sempre più acceso, così come numerose sono le decisioni che si sono interessate e proseguono ad affrontare questo tema, senza ancora raggiungere posizioni univoche. In attesa di un nuovo intervento legislativo, non resta che tenere monitorati gli sviluppi giurisprudenziali ed il conseguente consolidarsi dei vari orientamenti. Già da un decennio, infatti, il mondo del diritto si interroga su quali siano le modalità più efficaci per regolamentare un sistema di comunicazione così vasto da apparire senza controllo. Sul tema si rinvia a F. MARIN, La responsabilità dell’internet provider, il Dirittosole24ore, Milano, in www.diritto24.ilsole24ore.com Sul punto, per l’aspetto penalistico, si rinvia a M. GAMBULI, la responsabilità penale dei provider per i reati commessi in  internet in www.altalex.com

[22] Per un maggiore approfondimento, si rinvia a G. LA CORTE, Il cyberbullismo, Diritto & Diritti- Rivista giuridica elettronica, pubblicata su Internet all’indirizzo www.diritto.it, ISSN 1127-8579, 2015.

[23] Si fa riferimento a Generazioni connesse. Un progetto coordinato dal MIUR, con lo scopo di dare continuità all’esperienza sviluppata negli anni, migliorando e rafforzando il ruolo del Safer Internet Centre Italiano, quale punto di riferimento a livello nazionale per quanto riguarda le tematiche relative alla sicurezza in Rete e al rapporto tra giovani e nuovi media. Tra le diverse azioni previste, si annoverano: Attività di formazione (online e in presenza) rivolte in maniera specifica alle comunità scolastiche (insegnanti, bambini/e, ragazzi/e, genitori, educatori) che intraprenderanno un percorso dedicato. I soggetti coinvolti, a tal proposito, potranno inoltre usufruire di strumenti e risorse didattiche disponibili nella Piattaforma online del Progetto e una campagna di comunicazione e sensibilizzazione ad ampio raggio, attraverso l’utilizzo di canali media tradizionali, media online e social. Si rinvia a www.generazioniconnesse.it

 

Il presente contributo è a integrazione e completamento di Cyberbullismo

Dott. La Corte Giuseppe

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