Custode giudiziario e termine di decadenza per la liquidazione: remissione alle Sezioni Unite

Custode giudiziario e termine di decadenza: la Cassazione rimette la questione alle Sezioni Unite per risolvere il contrasto giurisprudenziale.

Redazione 17/06/25
Allegati

Con l’ordinanza interlocutoria n. 15046/2025, la Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione ha rimesso alle Sezioni Unite una questione interpretativa di rilevante impatto pratico e sistematico: se il termine di 100 giorni previsto dall’art. 71 del D.P.R. n. 115/2002 per la liquidazione dei compensi ai soggetti ausiliari del giudice debba applicarsi anche al custode giudiziario.
La questione, da anni oggetto di divergenze giurisprudenziali, coinvolge il bilanciamento tra certezza dei tempi processuali e tutela dell’affidamento del professionista incaricato, richiedendo un chiarimento che consenta di uniformare prassi e interpretazioni.
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Corte di Cassazione -sez. I civ.- ordinanza n. 15046 del 4-06-2025

15046.2025.pdf 4 MB

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Indice

1. Il caso concreto: il rigetto per tardività e la reazione del ricorrente


La controversia trae origine dall’opposizione proposta da un soggetto incaricato della custodia di autoveicoli sottoposti a sequestro penale. La richiesta di liquidazione del compenso per l’attività svolta era stata rigettata dal Tribunale per tardività, in quanto presentata oltre il termine decadenziale di cui all’art. 71, comma 1, D.P.R. 115/2002. Secondo il giudice, il custode doveva essere considerato a tutti gli effetti ausiliario del magistrato, rientrando nel novero delle figure soggette a decadenza se non agiscono entro 100 giorni dalla cessazione dell’incarico.
Il ricorrente ha impugnato tale decisione sostenendo l’erroneità di tale assimilazione. Ha fondato il proprio motivo di ricorso sulla violazione degli artt. 3, 7, 71, 72 e 78 del D.P.R. n. 115/2002, invocando una disciplina speciale per la figura del custode, distinta da quella applicabile a periti e consulenti. Il “Formulario commentato del nuovo processo civile – Aggiornato ai correttivi Cartabia e mediazione” di Lucilla Nigro offre un supporto pratico e operativo per affrontare ogni fase del contenzioso civile, acquistabile su Shop Maggioli e su Amazon.

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2. Le due tesi in conflitto: specialità vs estensione generalizzata


La giurisprudenza si è divisa in merito all’applicazione del termine decadenziale anche ai custodi. Due sono gli orientamenti contrapposti:

1. La tesi della non applicabilità della decadenza
Secondo questa lettura, sostenuta prevalentemente in ambito penale, il custode giudiziario non è assimilabile agli altri ausiliari del giudice, poiché la sua funzione è spesso logistica o materiale, e non tecnico-professionale. Si valorizza il fatto che l’art. 72 D.P.R. 115/2002, dedicato espressamente alla custodia, non preveda alcun termine decadenziale e disciplini in modo autonomo “l’indennità di custodia”, distinguendola dal compenso per attività tecniche.
A rafforzare questa tesi vi è anche l’assenza di richiami espliciti all’art. 71 nella norma che regola i custodi, e la funzione della custodia come misura necessaria per la conservazione della res in sequestro, più che come prestazione intellettuale.

2. La tesi estensiva favorevole alla decadenza
Al contrario, diverse pronunce in sede civile propongono una lettura estensiva dell’art. 71, ritenendolo norma di principio, applicabile a tutti i soggetti ausiliari dell’autorità giudiziaria, incluso il custode. In particolare, si richiama l’art. 3, comma 1, lett. f), D.P.R. 115/2002, che include ogni soggetto “competente in una determinata arte o professione”, interpretato come definizione ampia in grado di ricomprendere anche i custodi.
In questa prospettiva, il termine decadenziale di 100 giorni assumerebbe valenza sistemica, rispondendo a esigenze di economicità, certezza contabile e razionalizzazione dei costi dell’apparato giudiziario. L’uniformità dei termini rafforzerebbe la coerenza interna del sistema.

3. L’intervento della Cassazione: serve una parola definitiva


La Prima Sezione, rilevata la persistenza del contrasto interpretativo, ha ritenuto necessario l’intervento delle Sezioni Unite, evidenziando come entrambe le tesi trovino fondamento in elementi normativi e logici. Da un lato, la specialità dell’art. 72, che giustificherebbe un trattamento autonomo; dall’altro, l’esigenza sistemica che giustifica l’applicazione del termine breve a tutte le richieste di liquidazione.
Al centro del rinvio vi è dunque un nodo cruciale: il custode deve presentare la domanda entro 100 giorni dalla cessazione dell’attività, o si applica il termine ordinario decennale di prescrizione?

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4. Prospettive e impatto sistemico della decisione


La questione non ha solo rilevanza tecnico-processuale, ma tocca la struttura stessa del rapporto tra ausiliari e sistema giustizia. Un’eventuale conferma della tesi estensiva comporterebbe effetti rilevanti in termini di decadenze non contestate, recuperi erariali e riorganizzazione delle istanze pendenti.
D’altro canto, un orientamento favorevole al termine lungo valorizzerebbe l’affidamento del custode, spesso estraneo alla formazione giuridica e non sempre consapevole delle rigide scansioni temporali previste per altre figure professionali.

5. Conclusioni: verso una maggiore certezza applicativa della domanda di liquidazione del custode giudiziario


L’ordinanza n. 15046/2025 si inserisce in un contesto dove le incertezze interpretative generano pratiche disomogenee tra uffici giudiziari. La parola delle Sezioni Unite sarà decisiva per stabilire se la domanda di liquidazione del custode giudiziario debba rispettare un termine decadenziale breve, o possa essere proposta nell’arco ordinario del diritto civile.
Una decisione che inciderà sul futuro delle liquidazioni giudiziarie e che, in definitiva, rappresenta una tappa importante nel percorso verso una giustizia più coerente e prevedibile.

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