Decreto di liquidazione secondo le norme del Testo Unico Spese di Giustizia, alla luce della giurisprudenza e delle disposizioni regolamentari

Il presente lavoro ha solo la finalità di porre l’attenzione sui differenti e numerosi temi ed aspetti che interessano il decreto di liquidazione, con una panoramica sugli stessi certamente non esaustiva per il taglio pratico che si è voluto, e, spero, saputo dare, per la mia appartenenza all’Amministrazione Giudiziaria e in coerenza e nei limiti della professionalità e competenza posseduta, anche quale Funzionario Delegato.
Pure per tale impostazione il lavoro non affronta argomenti, quali il contenuto dei decreti di liquidazione e il giudizio di opposizione, che ineriscono alla specifica competenza del magistrato.

Per sapere tutto su questo argomento leggi anche “Le spese di lite” di Giuseppe De Marzo, Ida Cubicciotti, Cristina Maria Celotto

Premessa

Il Testo Unico Spese di Giustizia – D.P.R. 115/2002 – (di seguito T.U.) prevede e disciplina una serie di attività di specifica competenza del magistrato che spaziano dalla liquidazione delle spese di giustizia, alla materia del patrocinio a spese dello Stato (“il magistrato dichiara inammissibile l’istanza ovvero concede o nega l’ammissione al patrocinio…” – Art. 97 n.1 T.U.; revoca del beneficio), alla competenza sull’opposizione al decreto di pagamento.
Per rimanere nell’ambito del presente lavoro, il magistrato procede alla liquidazione, per conto dell’erario dello Stato, con decreto di pagamento delle spese a cui fanno riferimento gli artt. 4 e 8 del T.U., e specificatamente:
– “ Le spese del processo penale sono anticipate dall’erario, ad eccezione …” – art. 4 n. 1 T.U.;
– “ Se la parte è ammessa al patrocinio a spese dello Stato, l’erario anticipa anche le spese relative agli atti richiesti dalla parte privata…” (processo penale) – art. 4 c. 2 T.U.;
– “ Se la parte è ammessa al patrocinio a spese dello Stato, le spese sono anticipate dall’Erario…” (processo civile) – art. 8 c. 2 T.U. .
Parimenti il magistrato procede, ove ne ricorrano le condizioni e nei limiti previsti, nelle ipotesi di estensione degli effetti del patrocinio a spese dello Stato espressamente previsti dal citato T.U. (ad esempio: difensori d’ufficio – art. 116, difensori di cittadini stranieri espulsi dallo Stato – art. 142, ed onorari al curatore nel caso di fallimento incapiente – art. 146 e Sentenza Corte Costituzionale n. 174 del 28/4/2006 ), così come nell’ambito di specifici processi (ad esempio, procedura fallimentare – art.146 T.U. e processi in cui è parte l’Amministrazione Pubblica – art. 158 T.U.).
Ed ancora, premesso comunque l’espresso richiamo all’art. 168 T.U. da parte dell’articolo 70 T.U., “l’adozione del decreto stesso è certamente necessario… per le spese straordinarie di cui all’art. 70 T.U., nelle quali vanno comprese le spese relative alle intercettazioni telefoniche” (1), le quali successivamente – come esposto in maniera più articolata in altra parte del presente lavoro – sono state ricomprese espressamente tra le spese ripetibili (lett. i-bis. dell’art. 5, c.1 T.U., introdotta della L. 311/2004).
Con il Testo Unico viene completamente superata la precedente normativa in materia secondo la quale il magistrato, per le spese di competenza (ne erano esclusi quelle a favore dei magistrati e dei testimoni), con decreto si limitava a quantificarle, mentre era rimesso al personale amministrativo l’ordine di pagamento, determinandosi, quindi, una sostanziale duplicazione del titolo di pagamento. Per come evidenziato dal Ministero della Giustizia (2), con la vigenza del T.U. “ La sola distinzione rimasta è quella tra ordine di pagamento emesso dal funzionario allorchè la quantificazione dell’importo da liquidare non presenta alcun elemento di discrezionalità (così, ad esempio, per le indennità ai giudici onorari e agli esperti) e decreto di pagamento emesso dal magistrato, necessario allorchè la quantificazione comporta questioni valutative (come, ad esempio, per le spettanze agli ausiliari del magistrato e dell’indennità di custodia).
Pertanto, in base alla nuova disciplina, se la quantificazione è effettuata dal funzionario è questi ad emettere l’ordine di pagamento. Se la quantificazione è effettuata dal magistrato, è questi ad emettere il decreto di pagamento, che costituisce di per sé titolo di pagamento della spesa (cfr. art. 171)”.

Sul punto si richiama anche la relazione illustrativa al Testo Unico (Premesse generali al Titolo D)

In materia di patrocinio a spese dello Stato, occorre precisare che il beneficio non comporta che sia l’erario a provvedere alle spese che l’ammesso sia condannato a pagare all’altra parte risultata vittoriosa. A parte il raffronto tra la disposizione di cui all’art. 131 T.U. con quelle degli artt.107 e 74 dello stesso T.U., “ la circostanza poi, che la concessione del beneficio risulti condizionata alla preventiva valutazione della “non manifesta infondatezza” delle ragioni …, convalida il convincimento che l’obbligo dello Stato non si estende alla tutela di diritti di terzi, quale la parte vittoriosa, nei cui confronti l’assistito al beneficio risulti soccombente con condanna al pagamento delle spese processuali” (3). Sarà invece l’erario, secondo la giurisprudenza (4), nel caso in cui tutte le parti processuali siamo ammesse al beneficio dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, a provvedere alle spese per le quali una delle parti sia stata condannata, ferma restando il diritto dello Stato ad esercitare la facoltà di rivalsa ex art. 134 T.U..

Spettanze
In ordine alle spettanze che il magistrato è tenuto a liquidare, la relazione illustrativa richiamata all’art.168 precisa che terminologicamente queste si riferiscono “all’onorario, alle spese e indennità di trasferta e alle spese per l’espletamento dell’incarico …”: non vi rientrano, per come chiarito dal Ministero della Giustizia, le voci accessorie ( come IRPEF ed IVA) in quanto le stesse devono “…essere indicate, a cura dell’ufficio, al momento della compilazione del modello di pagamento di cui all’art. 177 T.U.” (1) (sebbene non assolva più, l’indicato modello, alla sua funzione di titolo di ordinazione della spesa a mente della ministeriale n. 132195.U del 13/12/2006).

Per sapere tutto su questo argomento leggi anche “Le spese di lite” di Giuseppe De Marzo, Ida Cubicciotti, Cristina Maria Celotto

Decreto di pagamento autonomo e separato

La liquidazione delle spettanze va effettuata con autonomo e separato decreto, apparendo, assolutamente in contrasto con la normativa in materia la sua trasposizione nel contenuto del provvedimento giurisdizionale inerente il procedimento che interessa la stessa liquidazione: ciò è stato ribadito dal Ministero della Giustizia che ha evidenziato come l’inosservanza delle norme del Testo Unico determini evidenti difficoltà per gli adempimenti di cancelleria (5, 6 e 7).
Problematiche che si estendono anche alla fase dell’impugnazione del decreto.
Sul punto la Corte di Cassazione, pur decidendo in tema di revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ha ritenuto che, ove la revoca sia adottata con la sentenza che definisce il giudizio, anziché con separato decreto, non vi è un mutamento nel regime impugnatorio avverso la stessa pronuncia: il regine applicabile resta quello ordinario dell’opposizione ex art. 170 T.U., il quale ha natura di rimedio di carattere generale (8).
Tale decisione ribalta completamente il precedente orientamento della stessa Corte, la quale aveva invece ritenuto in un caso simile, con precedente sentenza, che il rimedio ordinario per impugnare la revoca dell’ammissione al patrocinio disposta in sentenza fosse l’appello (9).
Il periodo che precede necessita di essere specificato: chiaramente la S.C. ha ritenuto, con il nuovo orientamento, assolutamente eccessivo e superfluo l’instaurazione di un nuovo giudizio di cognizione tra tutte e parti processuali per la sola discussione di una questione inerente l’ammissione al gratuito patrocinio.

Richiesta di parte del provvedimento di liquidazione

Il provvedimento di liquidazione non viene pronunciato d’ufficio, ma su espressa domanda dell’interessato nel rispetto del termine prescrizionale o di decadenza ex art. 71 del T.U..
In ordine alla necessità di una specifica domanda di liquidazione, gli artt. 71 e 72 T.U. espressamente prevedono che la stessa sia presentata, restando nell’ambito del presente lavoro, dagli ausiliari del magistrato e dal custode.
Anche per gli onorari e le spese del difensore è da sempre stato ritenuto pacifico che per la loro liquidazione il professionista sia tenuto a depositare specifica richiesta: del resto il richiamo da parte dell’art. 83 c. 1 T.U., per la liquidazione delle spettanze del difensore, alle norme dello stesso Testo Unico sembra possa estendersi ai citati artt. 71 e 72 T.U.

In ogni caso, confermano la tenutezza dell’avvocato a proporre l’istanza di liquidazione sia la copiosa giurisprudenza di merito formatasi sull’interpretazione ed applicazione dell’art. 83 c. 3-bis T.U. (modifica normativa ex art. 1c. 783 della L. 208/15 in vigore dall’1/1/2016), sia la motivata ed approfondita analisi svolta dall’Amministrazione Giudiziaria (10) sulla stessa modifica normativa.
Certamente, comunque, non bisogna scordare che tutta la procedura di liquidazione (ed anche il giudizio di opposizione) ha natura processualcivilistica – per come si dirà più avanti – e, pertanto, ha piena vigenza ed operatività il principio della domanda di cui all’art. 99 c.p.c..

Per sapere tutto su questo argomento leggi anche “Le spese di lite” di Giuseppe De Marzo, Ida Cubicciotti, Cristina Maria Celotto

 Decadenza e prescrizione

In ordine, invece, ai tempi e termini del deposito/presentazione dell’istanza di liquidazione, occorre fare le opportune distinzioni.
Per gli ausiliari del magistrato l’art. 71 c. 2 T.U. prevede la presentazione della domanda di liquidazione, a pena di decadenza, trascorsi cento giorni dal compimento delle operazioni per gli onorari e le spese per l’espletamento dell’incarico (11) (trascorsi 200 giorni, invece, dalla trasferta per le spese e indennità di viaggio e soggiorno).
“La norma in commento supera l’ambiguità terminologica del doppio termine di “prescrizione”, previsto dalla norma originaria [art. 24 r. d. 1043/23]…. E’ pacifico che il termine… è di decadenza, così come è di decadenza quello previsto per la presentazione della domanda…., operando poi le regole generali per la prescrizione del diritto” (12).
La Cassazione ha ribadito quanto riportato nella Relazione illustrativa al T.U. e, richiamati gli artt. 2966 e 2968 c.c., ha specificato che la decadenza è impedita solamente dal compimento dell’atto previsto dalla norma in commento e che, quindi, ove la richiesta di pagamento non venga formulata nel termine fissato dalla stessa norma, non può invocarsi l’ordinario termine di prescrizione per aggirare le norme di legge in tema di decadenza (con la conseguenza che il termine di giorni 100, previsto a pena di decadenza, non è meramente ordinatorio, ma fissato per l’esercizio del diritto alle spettanze per il solo fatto materiale del trascorrere del tempo) (13).
Sullo specifico punto – decadenza dal diritto alla liquidazione dei compensi agli ausiliari – si ritiene utile citare, per conoscenza, la sentenza della Corte dei Conti, I Sez. Giurisd. Centrale d’Appello n. 580 del 5/8/2013 che esclude ogni responsabilità e il danno erariale per una liquidazione effettuata sulla base di una domanda presentata oltre i 100 giorni di cui all’art. 71 T.U., dal momento che l’Amministrazione Giudiziaria ha conseguito un “vantaggio”, commisurato al costo della perizia, del quale avrebbe potuto rispondere per “indebito arricchimento” nel caso di negato pagamento (per intervenuta decadenza).
L’art. 72 T.U., invece, prevede la liquidazione dell’indennità di custodia su domanda del custode successiva alla cessazione della custodia stessa.

Tale disposizione ha creato dubbi interpretativi e, specificatamente, si è posto il problema se considerare la domanda del custode soggetta a decadenza per il fatto che tale soggetto sia un ausiliario del magistrato ( soggetto idoneo al compimento di atti a mente dell’art. 3 del T.U.) e l’art. 72 citato sia inserito, unitamente all’art. 71 T.U., nel Titolo XIII – domanda di liquidazione e decadenza- della Parte II , oppure se l’indicata domanda, non essendo espressamente prevista dall’art. 72 alcuna decadenza, è soggetta al principio civilistico generale della prescrizione.
Alla problematica è stata data soluzione dalla giurisprudenza secondo la quale “ Ai fini della liquidazione delle spese di custodia e di conservazione, la proposizione della relativa domanda non soggiace al termine di decadenza di cento giorni dall’espletamento dell’incarico, che l’art. 71 D.P.R. n. 115 del 2002 prevede per la liquidazione in favore degli altri ausiliari del magistrato nel processo penale e cioè i periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori, dal momento che detta previsione è di carattere eccezionale rispetto alle norme del cod. civ. sulla prescrizione dei diritti e non può estendersi in danno del custode, per il quale trova applicazione il principio generale della prescrizione decennale, ove il diritto al compenso sia correlato ad una prestazione non periodica, ovvero quinquennale, ex art. 2948, n. 4 cod. civ. ove nel provvedimento di conferimento dell’incarico sia stabilita una periodicità nella corresponsione”.(14) (15).

Sul punto analogamente si è espresso il Ministero della Giustizia con una nota in risposta a un quesito (16).
Il termine ordinario di prescrizione deve anche applicarsi ai difensori – per tutte le fattispecie previse dal T.U. – con decorrenza dal giorno in cui è stato espletato l’incarico, o meglio, secondo quanto testualmente recita l’art. 83 c. 2 T.U., dal termine di ciascuna fase o grado del processo e, comunque, dalla cessazione dell’incarico. In effetti l’Amministrazione Giudiziaria, intervenendo sulle numerose segnalazioni circa l’interpretazione ed applicazione del comma 3 bis dell’art. 83 T.U. (17), ha ritenuto che l’indicata disposizione – “Il decreto di pagamento è emesso dal giudice contestualmente alla pronuncia del provvedimento che chiude la fase cui si riferisce la relativa richiesta” – non ha interrotto un termine di decadenza per la presentazione dell’istanza da parte dell’avvocato, con la conseguenza, soltanto, che sul professionista, in caso di presentazione della stessa istanza in tempi successivi alla definizione del giudizio, graveranno gli effetti negativi della ritardata liquidazione.
Stante la presente risoluzione, quindi, non può che riconoscersi l’operatività del termine ordinario decennale di prescrizione nei casi che interessano (18).

Altra annotazione in materia di prescrizione è la precisazione che l’istituto, secondo le proprie regole, opererà, chiaramente, anche una volta presentata l’istanza di liquidazione e successivamente all’intervenuta la decisione del magistrato. Sarà sempre il termine ordinario di prescrizione ad operare, non essendo applicabile alla complessiva materia dei crediti di giustizia – con riferimento ovviamene alle competenze dei professionisti e dei difensori – la prescrizione presuntiva ex art. 2956 c.c.: a parte la giurisprudenza sul punto (19), anche se oscillante, l’Amministrazione Giudiziaria ha ritenuto la non applicabilità della predetta prescrizione in quanto “appare motivata da una più attenta analisi del contrasto tra le caratteristiche della prescrizione preventiva e le modalità di liquidazione e pagamento delle prestazioni rese dai suddetti professionisti in materia di spese di giustizia, modalità in base alle quali non può che restare abbondante traccia documentale in merito ai vari momenti della suddetta procedura di pagamento” (20).

Da ultimo un breve riferimento alla rilevabilità della prescrizione: per una parte della giurisprudenza la prescrizione, secondo la disposizione di cui all’art. 2938 c.c., non è rilevabile d’ufficio dal giudice, mentre per altra giurisprudenza tala rilevabilità è possibile – stiamo chiaramente proseguendo il discorso relativo ai difensori di parte ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello stato – in quanto la liquidazione ha ad oggetto un credito erariale che rientra nelle obbligazioni c.d. pubbliche e, quindi, interessa tutta la collettività.

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Termini per l’emissione del decreto di pagamento

Come la disposizione del T.U. da ultimo citata, sempre secondo l’indicata risoluzione ministeriale (17), non pone a carico dell’avvocato un termine di decadenza, così non introduce per il magistrato “un termine a provvedere”, ben potendo subordinare l’emanazione del decreto al deposito di ulteriore documentazione, così come all’esito delle verifiche reddituali rimesse all’ufficio finanziario. Non bisogna dimenticare, tuttavia, che l’indicata modifica legislativa, indipendentemente da ogni interpretazione, e per il suo contenuto letterale e per la specifica norma nella quale è inserita, ha la sua ragione nella volontà del legislatore di ridurre i tempi di liquidazione dei compensi in materia di patrocinio a spese dello Stato.
Certamente, però, affinchè si possa effettivamente incidere sui tempi è anche necessario che non solo le attività di cancelleria conseguenti al decreto di liquidazione siano tempestive e coordinate, ma, e soprattutto, che siano più certi i tempi di accreditamento al Funzionario delegato per le Spese di Giustizia dei fondi e che questi siano conformi al fabbisogno periodicamente segnalato all’Amm.ne Giud..
Analogamente alla liquidazione delle spettanze degli avvocati in materia di patrocinio a spese dello Stato e delle ipotesi di estensione degli effetti del beneficio, anche per le liquidazione degli altri beneficiari citati nel presente lavoro non è previsto un termine entro il quale il magistrato debba provvedere.
Si richiama, tuttavia, sul punto quanto disposto dall’Amministrazione Giudiziaria (21) e specificatamente: “La liquidazione delle spese di giustizia deve essere effettuata senza ritardo non appena ne sussistano i presupposti e si sia in possesso della completa documentazione di spesa”. E si veda pure quanto riportato in altra parte del presente lavoro in materia di liquidazione delle spese di intercettazione.

Forma e natura del provvedimento di liquidazione

Secondo l’art. 168 T.U. il provvedimento di liquidazione riveste la forma del decreto: lo stesso ha natura decisoria e giurisdizionale (22) statuendo su diritti soggettivi (di natura patrimoniale) (23), come è confermato anche dalla disciplina processualcivilistica dell’opposizione a decreto di pagamento (24).
Proprio per la sua natura giurisdizionale, il decreto non è suscettibile di revoca (o di modifica) d’ufficio, posto che l’autorità giudiziaria che lo emette, salvo i casi espressamente previsti, ha consumato il proprio potere decisionale (25). Del resto un potere di revoca o modifica appare del tutto incompatibile con la previsione di un termine perentorio concesso alle parti per opporsi al decreto: insomma, il conferimento del generale potere dell’autotutela, tipico dell’azione amministrativa, è estraneo all’assetto del DPR 115/02 (26).

Analogamente, per la natura giurisdizionale del decreto di liquidazione, si sono orientati il Ministero della Giustizia (27), il Consiglio Superiore della Magistratura (28), ed il Ministero dell’Economia e Finanze (29).
La specificazione della natura giurisdizionale e della non modificabilità/revoca dei decreti di liquidazione fornisce l’occasione per una lettura attenta, precisa e rispettosa, ritengo, della vigente normativa in materia, di alcune note della stessa Amministrazione Giudiziaria che richiamano, tra l’altro, responsabilità, anche del Funzionario delegato per le Spese di Giustizia e che prevedono la restituzione dei decreti al magistrato, nel caso di irregolarità della spesa.
Note che, mentre verosimilmente rispondono in maniera adeguata e conseguente al quesito posto dall’Ufficio Giudiziario interessato su una particolare e determinata problematica, anche, forse, conseguente a specifiche modalità organizzative dei servizi – come quello delle Spese di Giustizia – e del personale amm.vo: per il fatto, invece, di essere riportate nel “Foglio di informazione della Direzione generale della giustizia civile” (che nelle intenzioni dell’ Amministrazione Giudiziaria costituisce una sorta di massimario delle soluzioni adottate, in particolare, in materia di D.P.R. 115/02) e di essere dirette a tutti gli Uffici Giudiziari in maniera riassuntiva (senza, quindi, che vi sia conoscenza del quesito proposto e dell’intera risposta del Ministero), appaiono per il loro contenuto fuori del corretto contesto organizzativo del servizio di cui ci si occupa e non coerenti con le norme, anche regolamentari, che governano lo stesso servizio.
Ci si riferisce:
– al provvedimento del 21/12/17 (30), secondo il quale non è da censurare il comportamento del Funzionario delegato che restituisce gli atti al magistrato, non procedendo all’emissione dei mandati di pagamento. “In ogni caso, il magistrato può sempre confermare i provvedimenti rifiutati del funzionario delegato, quest’ultimo dovrà procedere al pagamento delle spettanze liquidate”, valutando l’eventuale segnalazione alla competente Procura della Corte dei Conti;

– al provvedimento del 29/05/18 (31) in base al quale il Funzionario delegato, in presenza di un decreto di pagamento affetto da vizi:
può, ove non sia decorso il termine per proporre opposizione, segnalare gli stessi vizi al P.M., quale organo titolare del potere di impugnazione ex art. 170 T.U.;
segnala, decorso il termine di cui al punto precedente, al magistrato che ha emesso il provvedimento le irregolarità riscontrate perché possa meglio impostare, per il futuro, il decreto di pagamento.
“Trattasi di una segnalazione che consente al funzionario delegato di porsi al riparo da possibili contestazioni e responsabilità di tipo erariale”, rimettendo allo stesso la valutazione dell’opportunità di portare a conoscenza della competente Procura Generale le riscontrate irregolarità;
– al provvedimento (altro) del 29/05/18 (32) per il quale il Funzionario delegato “ è tenuto a segnalare la questione al magistrato che ha provveduto alla liquidazione” qualora rilevi irregolarità nella stessa liquidazione.
Si ritiene di citare anche altra risposta a quesito in materia di spese sostenute dal CTU (33), secondo la quale le irregolarità riscontrate nelle spese liquidate devono essere sottoposte dal funzionario delegato all’esclusiva valutazione del magistrato “anche al fine di correggere eventuali errori che potrebbero essere scaturiti all’atto della liquidazione”.
A parte l’evidente contrasto dei documenti citati con quella che è la natura giuridica del decreto di liquidazione sulla base della giurisprudenza, pure riconosciuta dall’Amministrazione Giudiziaria, ed, ancora, la manifesta contraddizione fra le stesse note, si ritiene opportuno evidenziare come:
– Il Funzionario delegato – art. 183 T.U. – è ordinatore secondario di spesa, il quale pertanto, essendo incaricato all’emissione degli ordinativi di pagamento, è il soggetto che conclude l’iter procedurale delle spese di Giustizia (34): interviene quindi in momenti e fasi successive al deposito del decreto di pagamento, o alla scadenza del termine per proporre opposizione.

– “I controlli che il funzionario delegato è tenuto ad eseguire… hanno natura esclusivamente formale e contabile…, senza alcun potere di esame del merito e della legalità delle spese, funzione quest’ultima, riservata alla Ragioneria provinciale dello Stato in sede di controllo del rendiconto del funzionario delegato..” (35).
– Secondo l’art. 172 T.U. i magistrati sono responsabili delle liquidazioni e dei pagamenti ordinati e sono tenuti al risarcimento del danno subito dall’erario a causa degli errori e delle irregolarità delle loro disposizioni: “il funzionario delegato [e l’ufficio postale] non possono essere ritenuti responsabili della errata liquidazione delle somme da pagare; pertanto, sia il pagamento, sia il rimborso devono essere giudicati regolari e legittimi…” (36) (29).
– “Le irregolari o errate liquidazioni di somme da pagare devono essere contestate all’ufficio giudiziario che le ha disposte e non possono dar luogo a rilievi sul rendiconto del funzionario delegato” e “la competente amministrazione deve notificare al responsabile della spesa che dispose i pagamenti [come detto al punto precedente, il magistrato] irregolari, l’obbligo di rifusione…” (35 e 36).
– Alcuna disposizione “obbliga”, in relazione alla perentorietà evidenziata dell’Amministrazione Giudiziaria nel provvedimento del 29/05/18 (29), il Funzionario delegato a dover effettuare segnalazioni di irregolarità al magistrato che ha emesso il decreto di pagamento; così come eccessiva e superflua appare l’indicazione dell’effettuazione della segnalazione dell’irregolarità ( che, comunque, per come sopra chiarito, il Funzionario delegato, potrebbe, solo eventualmente, conoscere dopo la scadenza del termine dell’opposizione) al pubblico ministero, al quale già le norme del Testo Unico prevedono la comunicazione proprio al fine di poter esercitare, con la proposizione dell’opposizione, il proprio ruolo di tutore dell’interesse della legge.
Fermo restando la responsabilità, per errore nella liquidazione, del magistrato e la segnalazione del Funzionario delegato alla competente Procura della Corte dei Conti irregolarità nella spesa di cui potrebbe avere, comunque, conoscenza, ben venga, per come sollecitata anche dall’Amm. Giud., una leale collaborazione tra tutte le componenti degli Uffici Giudiziari per la creazione di modelli di condotta rispettosi delle norme in materia.

Per sapere tutto su questo argomento leggi anche “Le spese di lite” di Giuseppe De Marzo, Ida Cubicciotti, Cristina Maria Celotto

Motivazione del decreto

Prosegue l’art.168 richiamato precisando che il decreto di liquidazione è motivato ed emesso dal magistrato che procede. Ed ancora che il decreto è comunicato alle parti, compreso il pubblico ministero, costituendo titolo provvisoriamente esecutivo.
Il decreto, a cui rimanda anche l’art. 83 T.U. in tema di liquidazione spese ed onorari in presenza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, è emesso inaudita altera parte deviando dal decreto tipo, previsto dall’art. 135 c.1 c.p.c, che non prevede la motivazione. Evidentemente il legislatore del T.U., in considerazione, come abbiamo visto, del contenuto decisorio su diritti soggettivi di natura patrimoniale del decreto di liquidazione, ha voluto che lo stesso provvedimento fosse motivato – analogamente peraltro a quanto previsto dalla normativa precedente (art. 11 L. 319/80).
All’obbligo della motivazione corrisponde la necessità che la stessa si adeguata: il solo richiamo al D.M. Giustizia 30/05/2002 appare generico quando non si accompagna ad una esplicitazione delle modalità del computo nella concreta situazione de qua. Ne rimane impedita la ricostruzione dell’iter logico-giuridico seguito per pervenire alla decisione, donde l’illegittimità del provvedimento impugnato (37).
Esplicitazione che, “come nel caso in cui tale provvedimento sia emesso per definire un procedimento in camera di consiglio, non dev’essere ampia come quella della sentenza, né succinta, come quella dell’ordinanza, ma può ben essere sommaria, nel senso che il giudice, senza ritrascriverli nel decreto, può limitarsi ad indicare quali elementi, tra quelli indicati nella istanza che lo ha sollecitato, lo abbiano convinto ad assumere il provvedimento richiesto, essendo comunque tenuto, in ottemperanza all’obbligo motivazione impostogli dall’art.111, c. 6, Cost., a dar prova, anche per implicito, di aver considerato tutta la materia controversa “(38).

Essendo stata l’assenza di adeguata motivazione, al pari di ulteriori rilievi in merito all’attività di liquidazione dei compensi degli ausiliari del magistrato, oggetto di specifico rilievo formulato dall’Ispett. Generale di finanza in sede di verifica ispettiva presso un Tribunale, l’Amm.ne Giudiziaria ha ritenuto di sensibilizzare tutti gli Uffici Giudiziari sull’attività di liquidazione (39).

Magistrato competente

Per ciò che riguarda l’individuazione del magistrato competente ad emettere il decreto di liquidazione occorre, con il necessario supporto della giurisprudenza che si è sviluppata con l’emanazione del T.U. quale inevitabile conseguenza al riordino normativo voluto dal legislatore in una materia così vasta, complessa ed eterogenea come quella delle spese di giustizia, distinguere, a parte alcune precisazioni che inquadrano meglio l’articolata problematica, tra la liquidazione di spese ed onorari in materia di patrocinio a spese dello Stato a mente dell’art.83 T.U. e il decreto emesso ex art. 168 T.U. in relazione agli artt. 70,71 e 72 dello stesso.
Precisato che:
– magistrato è tanto il giudice quanto il pubblico ministero – art. 3 T.U.;
– autorità giudiziaria – artt. 82 e 83 T.U. – è il singolo organo, monocratico o collegiale, che procede (40);
l’onorario e le spese del difensore dell’ausiliario del magistrato e del consulente tecnico di parte, in caso vi sia ammissione a beneficio del patrocinio a spese dello Stato, sono liquidati dall’autorità giudiziaria che ha proceduto al termine di ciascuna fase o grado del processo (41), comunque, all’atto della cessazione dell’incarico.

Per il giudizio di Cassazione competente per la liquidazione è il giudice di rinvio, oppure quello che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato a seguito del giudizio di Cassazione. Nel caso di Cassazione e decisione nel merito, la competenza spetta a quello che sarebbe stato il giudice di rinvio ove non vi fosse stata decisione nel merito (42).
Prosegue l’art. 83 T.U., a chiusura e completamento, prevedendo che alla liquidazione dei compensi dovuti per fasi o gradi anteriori possa provvedere il magistrato competente se il provvedimento di ammissione al patrocinio è intervenuto dopo la loro definizione (43).
Per le liquidazioni ex artt. 70 – 72 T.U. l’individuazione del magistrato che procede e, quindi, tenuto all’emissione del decreto di liquidazione, è più complessa ed articolata.
Intanto occorre differenziare nell’ambito della categoria dell’ausiliario del magistrato di cui all’art.3, lett. n, del T.U. i periti e consulenti tecnici del pubblico ministero – artt. 232 c.p.p. e 73 disp. att. c.p.p. – dagli altri ausiliari. Accanto alla chiara lettura dell’art. 232 citato secondo il quale il compenso al perito è liquidato dal giudice che ha disposto la perizia, in materia vi è stato l’intervento della Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, (44), che ha individuato la competenza alle liquidazioni dei consulenti del P.M. ai sensi dell’art. 73 richiamato, e ha chiarito le ragioni della ritenuta diversa individuazione del giudice competente rispetto a quanto previsto dell’art. 168 T.U.
Specificatamente, secondo le Sezioni Unite, nei casi di cui si discute alla locuzione magistrato che procede, di cui all’art. 168 T.U., occorre dare un criterio di lettura che privilegia il rapporto fiduciario che ha caratterizzato il conferimento dell’incarico e, quindi, la competenza per la liquidazione dei compensi al consulente del P.M. non può che essere rimessa al giudice che ha disposto la perizia, giusto il rinvio all’art. 232 c.p.p. dell’art. 73 disp. att. c.p.p..
Applicazione della stessa regola per periti e consulenti del P.M. – precisano sempre dalle Sezioni Unite – perché sussiste la medesima ratio: stretto vincolo fiduciario come sopra detto e responsabilità che fanno capo al magistrato ex art. 172 T.U.. Ha proseguito ancora la Cassazione ritenendo applicabili nelle liquidazioni in questione gli articoli di procedura citati ( rispetto al più volte richiamato art. 168 T.U.), perché in assenza di specifici principi e criteri direttivi, dettati nella legge-delega per l’emanazione del Testo Unico, non è possibile che lo stesso possa modificare sostanzialmente la disciplina sulla quale è intervenuto a riordinare ed armonizzare e, in particolare, modificare le norme del codice di procedura penale.

Dal momento che le conclusioni a cui giunge la Cassazione, Sezioni Unite, si riferiscono in maniera esclusiva agli ausiliari quali consulenti tecnici e periti, per gli altri ausiliari del magistrato compreso, a parte il rimando dell’art. 72 T.U. all’art. 168 dello stesso Testo Unico, il custode, il quale deve pure considerarsi tale “ quale oggetto idoneo al compimento di atti… che il magistrato… può nominare a norma di legge” ex art. 3,c. 1, lett. n) del T.U., e benché siano riconosciute specificità in termini di importi da liquidare allo stesso (45), “ nella giurisprudenza di Corte domina la tesi secondo cui “magistrato che procede” è quello che dispone materialmente degli atti al momento in cui sorge la necessità di provvedere, cioè al momento della richiesta di liquidazione” (44).
Magistrato competente alla liquidazione, pertanto, con riferimento alla data di presentazione della richiesta di liquidazione è:
-il Giudice dell’Esecuzione, con la definitività della sentenza (46);
– il giudice di cognizione, dopo l’esercizio dell’azione penale;
– il P.M., nella fase delle indagini preliminari (47).
Nel caso di presentazione dell’istanza di archiviazione (48), così come una volta intervenuto il decreto di archiviazione (49), il magistrato che procede va individuato nel GIP.

Per sapere tutto su questo argomento leggi anche “Le spese di lite” di Giuseppe De Marzo, Ida Cubicciotti, Cristina Maria Celotto

Competenze operatori telefonici

Un esame separato merita, invece, la liquidazione delle competenze degli operatori telefonici, anche per i chiarimenti e le indicazioni fornite dall’Amm.ne Giudiziaria (50), che hanno interessato pure problematiche prettamente operative e di cancelleria – quali ricezione fattura elettronica, suo rifiuto, trasferimento al Funzionario delegato – le quali tuttavia esulano dal presente lavoro.
Intanto è da precisare la liquidazione agli operatori telefonici riguarda soltanto le spese sostenute per le intercettazioni telefoniche, poiché i tabulati telefonici rilasciati dall’1/1/10, anche se richiesti precedentemente a tale data, sono gratuiti ex. art. 96 D.Lgs. 259/13, come modif. dalla L.191/06 (51).
Le spese relative alle intercettazioni che, come già precisato, sono state considerate spese straordinarie ex art.70 T.U., hanno poi provato il loro espresso e formale inserimento tra le spese proprie del procedimento con l’introduzione della lett. i-bis all’art. 5, c.1, T.U. da parte della L. 311/04.
In ordine alle modalità di liquidazione e all’individuazione del giudice competente, seguendo e riportando quanto ritenuto dall’Amm.ne Giudiziaria,
– in assenza di una specifica disposizione per tali spese e
– “benché i gestori di telefonia e le ditte che noleggiano apparati funzionali alle operazioni di intercettazione pacificamente non rivestono lo status di ausiliare del magistrato e tantomeno di custode” (50 e 52).
trova applicazione la norma di portata generale di cui all’art.168 T.U., richiamata dall’art. 70 dello stesso Testo Unico, e la pacifica giurisprudenza – espressamente indicata – che individua per le liquidazioni in questione l’autorità giudiziaria “ cui è demandata la decisione nel merito e che, per tale ragione, ha la disponibilità e la signoria degli atti al momento della richiesta di liquidazione della fattura”.
L’Amm.ne Giud. entra anche nel dettaglio esemplificando le competenze degli Uffici con riferimento al momento in cui perviene la richiesta di pagamento e chiarisce, in fine, che il principio sopra virgolettato “Così descritto il modus procedendi, lo stesso non si applica ai casi di trasmissione al giudice di richieste che non determinano né un passaggio di fase né un trasferimento della “signoria” sul procedimento (quali ad esempio le richieste di proroga delle indagini preliminari o di emissione di misura cautelare), nonché a quelli in cui la trasmissione della richiesta non sia accompagnata dal trasferimento degli atti relativi alle intercettazioni (come nel caso della richiesta di archiviazione, al cui accoglimento segue, peraltro, la restituzione degli atti al pubblico ministero): in tali ipotesi, infatti, sarà sempre il pubblico ministero a dover provvedere alla liquidazione delle spese per le intercettazioni, anche se la relativa richiesta fosse arrivata successivamente alla trasmissione al giudice delle suddette richieste”.
E’ comunque dei giorni scorsi l’approvazione da parte del Consiglio dei Ministri, in attuazione di legge delega, del decreto legislativo in tema di spese di giustizia per le intercettazioni, secondo il quale per tali spese la liquidazione deve essere effettuata senza ritardo con decreto di pagamento del P.M. che ha richiesto o eseguito l’autorizzazione a disporre le operazioni di intercettazione. Ed ancora, tale decreto legislativo riconosce la qualità del titolo provvisoriamente esecutivo, sussistendo il segreto sugli atti di indagine o sulla iscrizione della notizia di reato, al decreto di pagamento.
Tali nuove disposizioni, che vanno ad introdurre nel T.U. l’art. 168-bis, consentono di superare il vuoto legislativo creatosi a seguito della novella del 2004 che, inserendo, all’art. 5 c. 1 del D.P.R. n.115/2002, la lettera f-bis, ha estrapolato le spese per intercettazioni dal novero delle spese straordinarie di cui all’art. 70 del medesimo testo unico, facendo così venir meno il richiamo ivi contenuto alle disposizioni in materia di liquidazione della spesa di cui agli artt. 168 e segg.

Ed ancora pure di superare le incertezze interpretative in ordine all’individuazione dell’ufficio giudiziario competente alla liquidazione di tali spese nelle ipotesi in cui, per ragioni di competenza territoriale o funzionale, il procedimento migri da un ufficio giudiziario ad un altro.
Inoltre al fine di fugare ogni dubbio sulla generica locuzione “decreto di pagamento”, che avrebbe potuto riferirsi anche al giudice per le indagini preliminari che ha autorizzato tali attività di intercettazione, si è ritenuto precisare che il magistrato che procede vada individuato nel pubblico ministero, trattandosi dell’autorità giudiziaria titolare di ogni iniziativa nella fase delle indagini preliminari e che, peraltro, individua l’impresa fornitrice delle prestazioni funzionali a dette attività.

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Comunicazione del decreto

In tema di comunicazioni del decreto di liquidazione, il legislatore ha superato la distinzione presente nella L. 319/80 eliminando il deposito in Cancelleria del decreto in materia penale, e, circa le modalità della stessa comunicazione, non ha “ritenuto di doverle specificare, poiché valgono le regole ordinarie” (53).
Regole secondo le quali “il decreto di liquidazione… al pari di ogni provvedimento giurisdizionale, deve essere comunicato ai sensi degli artt. 136 e segg. Cod. Proc. Civ., ovvero con forme equipollenti, che però non possono prescindere da un’attività del cancelliere, organo infungibilmente deputato a tale incombenza processuale”(54).
La comunicazione, poi, deve assicurare l’integrale e l’effettiva conoscenza del decreto affinchè sia assicurata pienamente la facoltà di impugna zione (55).
Gli artt. 163,169 e 83 T.U. prevedono che i destinatari della comunicazione siano il beneficiario della liquidazione e le parti, compreso il Pubblico Ministero, intendendosi tali, tenuto conto che – a mente dell’art.170 T.U. (e art. 84 che rimanda allo stesso art. 170) – coincidono con le parti processuali che possono proporre opposizione, le parti del giudizio presupposto, alle quali pure spetta “ il riconoscimento della legittimazione passiva … essendo tendenzialmente ciascuna di esse, almeno in potenza, del titolare del rapporto di debito oggetto della liquidazione opposta…”(56).
E’ anche vero che più recenti pronunce della Corte di Cassazione, in tema di legittimazione all’azione (opposizione) nel caso di compensi del difensore di soggetti ammessi al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, hanno ritenuto legittimato solo il professionista – e non anche al patrocinato – quale unico titolare del diritto al compenso nei confronti dello Stato: tuttavia, per il chiaro tenore letterale degli articoli del Testo Unico appena richiamati, appare indubitabile che comunque il cancelliere debba procedere alla prevista comunicazione alle parti del processo presupposto.

Rispondendo a specifico quesito in materia di patrocinio a spese dello Stato in materia civile (57), l’Amministrazione Giudiziaria ha chiarito che, secondo l’art. 170 c.p.c., le notificazioni e le comunicazioni alla parte personalmente rappresentano una ipotesi eccezionale e, pertanto, devono essere espressamente previste dal legislatore (si veda nota in calce all’articolo di procedura citato): le comunicazioni ex artt. 82 e 83 T.U., non contenendo queste norme tale esplicita formulazione, dopo la costituzione in giudizio, vanno fatte al procuratore costituito.
Analogamente si procede nel caso di costituzione di parte civile nell’ambito del procedimento penale, per il quale, per il resto, in virtù delle regole procedurali che lo caratterizzano rispetto a quelle processualcivilistiche le comunicazioni che qui interessano non possono non farsi alla parte (o presso il domicilio eletto/dichiarato).
Sempre in tema di comunicazioni/notificazioni, l’Amministrazione Giudiziaria si è determinata a procedere all’archiviazione, senza alcun seguito, degli atti alla stessa notificati in materia di Spese di Giustizia, “quali decreti di liquidazione di compensi…, sui quali talvolta è opposta anche la formula esecutiva” (58). Ritiene l’indicata Amm.ne che, trattandosi essenzialmente di atti di natura non processuale, debba richiamarsi l’art. 144, c. 2, c.p.c. secondo il quale le notificazioni “… si fanno direttamente, presso l’amministrazione destinataria, a chi la rappresenta nel luogo in cui risiede il giudice davanti al quale si procede”. Del resto, prosegue l’Amm.ne Giud., competente al pagamento delle spese in questione è il Funzionario delegato, e conclude precisando che l’archiviazione consegue a tali notificazioni all’evidenza “irregolari e, come tali, inefficaci”.

Titolo provvisoriamente esecutivo

Come abbiamo accennato, il decreto di pagamento costituisce ex art. 168 T.U. titolo provvisoriamente esecutivo. Tale qualità che implica l’idoneità dello stesso ad attivare ex art. 474, n. 1, c.p.c. l‘esecuzione forzata (non costituisce, invece, titolo per l’iscrizione di ipoteca in base all’art. 2818 c.c., stante la mancanza di specifica disposizione in tal senso), è espressamente riconosciuta al provvedimento che liquida le spettanze agli ausiliari del magistrato e le indennità di custodia (disciplina riferibile unitariamente a tutti i processi) (59).
Precisa lo stesso articolo, al comma 3, che nel processo penale l’indicata qualità è riconosciuta al provvedimento del magistrato “solo se sussiste il segreto sugli atti di indagine o sulla iscrizione della notizia di reato…”.
“La norma in commento persegue l’obiettivo di risolvere il problema di come contemperare il segreto investigativo con l’esigenza di liquidare l’ausiliario all’esito dell’espletamento dell’incarico. Nella formulazione della norma originaria questo contemperamento non era possibile. Infatti, mentre nel processo civile il decreto era provvisoriamente esecutivo, nel processo penale il decreto diveniva esecutivo (e poteva essere emesso l’ordine di pagamento) solo all’esito della scadenza dei termini per l’opposizione e, quindi, solo quando tutte le parti oltre il beneficiario ne erano venuti a conoscenza ai fini dell’opposizione.
Nell’attuale norma è prevista la provvisoria esecutività nel processo penale solo in caso di segreto istruttorio, con decorrenza dei termini per l’opposizione per tutti dalla cessazione del segreto.
Così, in assenza di segreto, il decreto diventa esecutivo solo alla scadenza dei termini per l’opposizione, come oggi. Se c’è il segreto il decreto è esecutivo per consentire il pagamento all’ausiliario ed è portato a conoscenza dei possibili opponenti solo dopo, proprio per consentire l ‘opposizione “(59) (60).
L’Amm.ne Giudiziaria, sollecitata dalle richieste di alcuni Uffici Giudiziari in ordine all’eventuale riconoscimento quale titolo esecutivo del decreto di pagamento dei compensi ai difensori di soggetti ammessi al beneficio del patrocinio a spese dello Stato ex art. 82 T.U. (disposizione questa, giova ricordare, inserita fra le disposizioni generali sul beneficio nel processo penale, civile, amm.vo, contabile e tributario), si è espressa negativamente (61).
Ritiene, infatti, l’Amm.ne Giudiziaria che “le disposizioni del D.P.R. 115/02, pur disciplinando in maniera puntuale la liquidazione dell’onorario e delle spese al difensore non attribuiscono mai al relativo decreto la natura di titolo esecutivo”, diversamente da quanto previsto, come abbiamo visto, per i decreti di pagamento delle spettanze degli ausiliari del magistrato e dei custodi. Del resto, ritiene sempre l’indicata Amm.ne, “l’efficacia di titolo esecutivo ex. art.474 c.p.c. è, peraltro, conferita dall’art. 53 delle disposizioni di attuazione del c.p.c. ai decreti di liquidazione dei compensi degli ausiliari del magistrato e dei custodi ed anche tale disposizione non fa alcun riferimento al decreto di liquidazione del compenso spettante al difensore”, concludendo che il decreto ex art. 82 T.U., non avendo efficacia di titolo esecutivo e non potendosi, conseguentemente, apporre in calce allo stesso la formula esecutiva, costituisce solo titolo di pagamento, al pari di ogni decreto emesso dal magistrato in tutte le fattispecie previste dal T.U., ai sensi dell’art. 171 dello stesso T.U.

Per sapere tutto su questo argomento leggi anche “Le spese di lite” di Giuseppe De Marzo, Ida Cubicciotti, Cristina Maria Celotto

 Titolo di pagamento e termini per l’opposizione

Espressione “titolo di pagamento” che deve essere intesa, secondo la ministeriale da ultimo citata come titolo per ottenere il pagamento secondo le modalità disciplinate dal T.U.
Il titolo di pagamento e, quindi, il provvedimento di liquidazione della spesa – e si richiamano le Circolari del Min. Giustizia già citate (21), deve essere subito trasmesso, unitamente alla documentazione che giustifica la spesa, all’ufficio preposto alla tenuta del registro delle spese pagate dall’erario (mod. 1/A/SG) ex art. 161 del T.U. per l’annotazione della stessa spesa. Anche a tale annotazione occorre provvedere prontamente (indipendentemente dall’eventuale carenza di fondi per il pagamento delle spese liquidate), così come in maniera tempestiva lo stesso provvedimento va rimesso all’ufficio del Funzionario delegato per l’esecuzione del pagamento nel rispetto scrupoloso dell’ordine cronologico di ricezione degli atti, salvo eccezionali e motivate ragioni.
Le disposizioni ministeriali indicate fanno espresso riferimento al titolo di pagamento dotato di esecutività, analogamente, del resto, a quanto la stessa Amm.ne Giud. ebbe a ritenere nella vigenza della precedente normativa in materia con la Circolare del 19/11/90 n. 8/3621/7 (90) Aff. Civ. secondo la quale i pagamenti potevano avvenire solo alla definitività dei procedimenti di liquidazione “..che consegue alle comunicazioni e mancata impugnazione..”.
Chiaramente, quanto ritenuto non può riferirsi anche ai decreti di liquidazione per i quali, come visto, le stesse disposizioni del T.U. riconoscono natura di titolo provvisoriamente esecutivo.
Di fronte al mancato pagamento del titolo dotato di esecutività (e non, quindi, titolo provvisoriamente esecutivo ex art. 168 T.U.) secondo lo schema procedimentale assolutamente riassuntivo appena esposto, il beneficiario potrà promuovere, oltre che depositare solleciti e presentare diffide, giudizio di ottemperanza (62).
Quale passo successivo, bisogna stabilire quando e come il decreto di pagamento diventa esecutivo: e a tal fine occorre necessariamente fare riferimento all’art. 170 del T.U., articolo espressamente richiamato da altre norme dello stesso T.U. (artt. 84,70), intitolato “Opposizione al decreto di pagamento”, ( procedimento di opposizione comunque ritenuto dalla Suprema Corte come rimedio di carattere generale a fronte di provvedimenti emessi dal magistrato, in materia di Spese di Giustizia, in situazioni giuridiche non disciplinate dal T.U.).
Prima di essere novellato, l’articolo in questione recitava “avverso il decreto di pagamento…possono proporre opposizione, entro venti giorni dell’avvenuta comunicazione …”: il D.Lgs. 150/11, finalizzato alla riduzione e semplificazione dei riti civili contenziosi, ha riscritto la norma in questione inserendo il procedimento di opposizione nell’ambito delle controversie regolate dal rito sommario di cognizione, disciplinandolo specificatamente all’art. 15 dello stesso decreto legislativo.
Tuttavia, il semplice rinvio effettuato dall’art. 170 all’art. 15 sopra citato (non si fa cenno alla comunicazione del decreto di liquidazione, così come pure scompare il termine per la proposizione dell’opposizione) ha creato difficoltà interpretative.
Difficoltà sulle quali è intervenuto anche il Ministero della Giustizia (63) secondo il quale, in risposta a quesito, “è da ritenersi che il termine per la proposizione di un’eventuale opposizione al decreto di pagamento ex art. 170 del D.P.R. 115/2002, vada individuato, in quello espressamente previsto per il procedimento sommario di cognizione, e, quindi, in quello di trenta giorni dall’avvenuta comunicazione (vedi art. 702- quater c.p.c.)…”. Analogamente si è pronunciata la Corte Costituzionale (64).
Riprendendo le fila del discorso circa l’esecutività del decreto di liquidazione, possiamo concludere affermando che tale provvedimento costituisce titolo di pagamento – secondo, come detto, le modalità contemplate dal T.U. giusto anche l’art. 171 dello stesso T.U. – esecutivo alla scadenza del termine per proporre opposizione, e, quindi, decorsi trenta giorni dalla comunicazione del decreto di liquidazione.
Ovviamente, per i decreti di liquidazione di cui all’art. 168 T.U., che sono titoli provvisoriamente esecutivi, il decorso del termine di cui sopra non può che produrre la stabilizzazione della sua esecutività.
Ogni altro aspetto, invece, inerente l’opposizione ai provvedimenti di liquidazione esula dal presente lavoro.

Registrazione del decreto di pagamento

Ultimo aspetto da esaminare in materia di decreti di pagamento è quello inerente l’eventuale obbligo della sua registrazione.
Sul punto è intervenuta l’Agenzia delle Entrate la quale, richiamando una precedente risoluzione secondo la quale “non tutti i provvedimenti emessi dall’autorità giudiziaria devono essere assoggettati a tassazione, ma esclusivamente quelli che intervengono nel merito del giudizio”, ha ritenuto che i decreti di pagamento non possono annoverarsi tra gli atti dell’autorità giudiziaria in materia di controversie civili che definiscono il giudizio, e, pertanto, salvo che non vi provveda volontariamente la parte che vi abbia interesse, non sono riconducibili alla previsione normativa di cui all’art. 8 della Tariffa allegata al D.P.R. 131/86.
Solo per scrupolo si osserva che l’Agenzia delle Entrate ha definito i decreti di cui qui si tratta come atti di volontaria giurisdizione: è doveroso ricordare come in altra parte del presente lavoro è stata sostenuta la natura giurisdizionale degli indicati provvedimenti.

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(1) Circolare Min. Giustizia n. 6/2002 dell’08/10/02.
(2) Circ. Min. della Giustizia n. 4/2002 del 28/06/02.
(3) Corte di Cassazione, Ordinanza n. 10053 del 19/06/12; Corte di Cassazione, I Sez., Civ., n. 22575 del 23/10/14.
(4) Corte di Cassazione 18/6/14 n. 13925.
(5) Min. della Giustizia, nota n. 124745.U del 13/10/09.
(6) Min. della Giustizia, Circolare 10/1/28 – Art. 83, c. 3-bis DPR 115/02.
(7) In tal senso: Cassazione, I Sez.Civ., Sent. n.7504 del 31/03/11.
(8) Corte di Cassazione, II Sez. Civ., Sent. n. 29228 del 06/12/17.
(9) Corte di Cassazione, VI Sez. VI – 2, Sent. n. 7191 del 13/04/16.
(10) Circolare del Min. Giustizia del 10/01/18 – Art. 83, c. 3-bis DPR 115/02.
(11) Il compimento delle operazioni da parte dell’ausiliario coincide con il deposito della relazione. Cass. Civ., III Sez., Sent. n. 28952 del 27/12/11.
(12) Relazione illustrativa del Testo Unico – Art. 71.
(13) Corte di Cassazione, II Sez. Civ., Sent. n. 4373 del 04/03/15.
(14) Corte di Cassazione IV Sez., Sent. n. 113 del 28/10/05.
(15) Vedi, in senso conforme, Cassazione, IV Sez., Sentenza n. 36878 dell’08/05/07; Cassazione Civile, Sez. Unite, n. 11965 del 14/05/08; Cassazione, VI Sez. Civ., Ordinanza n.3070 del 06/02/17.
(16) Nota Min. Giustizia, in risposta a quesito dell’anno 2005.
(17) Circolare Min. Giustizia 10/01/18 – Art. 83, c. 3-bis DPR 115/02.
(18) Trib. Como 14/09/07.
(19) Trib. Mantova, I Sez., 24/02/2017 e Cassazione richiamata.
(20) Nota Min. Giustizia n. 159106.U del 27/11/13.
(21) Circ. Min. Giustizia DAG 22/12/09 n. 0159237.U. In tal senso anche la Circ. Giustizia DAG 06/05/09 n. 0062709.U.
(22) Vedi Cassaz. Penale, Sez. IV, Sentenza n. 44564 del 28/11/08; Cassaz. Civ., I Sez., Sent. n. 22010 del 19/10/07, Cassaz. Civ., VI Sez., Ordinanza n. 20640 del 31/08/17.
(23) Vedi: Cassaz. Civ., Sez. VI – 2, Ordinanza n. 17247 del 12/08/11 e Ordinanza n. 7672 del 21/03/18; Cassaz. Civ., II Sez, Sentenza n. 14659/13.
(24) Vedi: Cassaz. Civ., Sez. Unite, Sentenza n. 19161 del 03/09/09; Cassaz. Civ., Sez. VI – 2, Ordinanza n.3728 del 14/02/2013.
(25) Vedi: Cassaz. Civ., Sez. VI – 2, Ordinanza n. 25127 del 07/11/13; Cassaz. Civ. I Sez., Sentenza n. 22010 del 19/10/07.
(26) Vedi: Cassaz. Civ., Sez. VI – 2, Ordinanza n. 12795 del 06/06/14; Ordinanza n.1196 del 18/01/17 e Odinanza n. 20640 del 31/08/17.
(27) Nota Min. Giustizia prot. N. 1819/2001/U del 23/05/01.
(28) C.S.M. – Risposta a quesito del 14/10/09.
(29) Circolare Min. Econ. e Finanze n. 19 del 22/05/18.
(30) In Foglio di informazione n. 1 anno 2018.
(31) In Foglio di informazione n. 3 anno 2018.
(32) In Foglio di informazione n. 3 anno 2018.
(33) Nota Min. Giustizia DAG n. 0008724.U. del 25/1/01.
(34) Nota Min. Giustizia DAG n. 184111.U. del 15/12/2010.
(35) Circolare Min. Econ. e Finanze n. 53 del 15/12/03.
(36) Circolare Min. Econ. e Finanze n. 69231 del 15/06/06, diramata agli Uffici Giudiziari dall’Amministrazione Giud. con nota DAG n. 0057695.U. del 29/05/06.
(37) Cassazione, Sentenza n. 3964 del 18/02/13.
(38) Cassazione, Sez. VI – 1 Civ., Ordinanza n. 21800 del 24/09/13.
(39) Nota Min. Giustizia del 25/10/2017 n. 0200103.U.
(40) Cassaz. Civile, III Sez., Sentenza n. 37403 del 10/07/07.
(41) Vedi Cassaz. Civ., I Sez., Sent. n. 9764 del 08/02/05 e Cassaz. Civ., I Sez., Sent. n. 3944 del 16/01/04.
(42) Cassaz. Civ., Sentenza n. 22550 pubblicata il 07/11/16 e giurisprudenza dalla stessa sentenza richiamata.
(43) Si veda anche la nota del Min. Giust. DAG del 14/02/07 (risposta a quesito).
(44) Cassaz. Sez. Unite Penali, Sent. 28/11/2013 – 27/12/14 n. 9605.
(45) Cassaz. Civ., III Sez., Sent. n. 21475/16.
(46) Cassaz. Pen., IV Sez., Sent. n. 44558 del 05/11/08.
(47) Cassaz. Pen., I Sez., Sent. n. 3650 dell’08/11/05.
(48) Cassaz. Pen., IV Sez., Ord. n. 11195 del 26/10/05.
(49) Cassaz. Pen., V Sez., Sent. n. 9222 del 10/02/06 e IV Sez., Sent. n. 27915 del 13/04/05.
(50) Nota Min. Giustizia n. DAG 014100.U. del 29/07/16 e DAG n. 0036664.U. del 21/02/18.
(51) Circ. Min. Giustizia n. DAG 0047730.U. del 31/03/10.
(52) Vedi: Procura della Repubblica di Tivoli, prot. n. 270/16 del 28/07/16.
(53) Relazione illustrativa del Testo Unico – Art. 168.
(54) Cassaz. Civ., Sez. VI – 2. Ord. n. 3728 del 14/02/13. Nello stesso senso, Cassaz. Civ., II Sez., Sent. n. 20485 del 06/10/11.
(55) Cassaz. Civ., Sez. VI – 2, Ordinanza n. 16717 del 04/04/13; Cassaz. Civ., II Sez., Sentenza n. 20485 del 06/10/11.
(56) Cassaz., Sez. Unite, Sentenza n. 8516 del 29/05/12.
(57) Nota Min. Giustizia del 12/05/16 n. 0087917.U. DAG.
(58) Circ. Min. Giust. DAG n. 0159756.U. del 23/12/09.
(59) Relazione illustrativa del T.U. – Art. 168.
(60) Art. 11 L. 8/7180 n. 319.
(61) Circ. Min. Giustizia DOG N. 0127998.U. del 20/10/09.
(62) Vedi: Sent. TAR Umbria del 16/08/17 che pure richiama altra giurisprudenza amministrativa.
(63) Circ. Min. della Giustizia n. DAG 0148412.U. del 09/11/12.
(64) Corte Costituzionale, 12/05/16 n. 106.
(65) Risoluzione n. 23/E in data 24/02/17 Agenzia delle Entrate – Dir. Centr. Normativa.
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giuseppe cuzzocrea

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