Quali sono gli obblighi e i diritti del custode della cosa oggetto di sequestro giudiziario?

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Il custode della cosa sequestrata ha gli obblighi e i diritti previsti negli artt. 521, 522 e 560 c.p.c.

 

In particolareil custode ha l’obbligo di presentare al giudice il rendiconto ogni tre mesi e quello finale ai sensi dell’art. 593 c.p.c. – il documento nel quale vengono indicati analiticamente i risultati della gestione che deve essere approvato dal giudice in seguito all’audizione le parti – e nel momento in cui il giudizio di merito si conclude, dovrà restituire i beni alla parte che risulta vittoriosa depositando le rendite disponibili nei modi stabiliti dal giudice.

 

In particolare, premesso che i conti parziali e quello finale debbono essere approvati dal giudice, il custode giudiziario è tenuto a svolgere il proprio incarico con la diligenza del buon padre di famiglia, rispondendo in proprio e potendo essere sostituito dal giudice, d’ufficio o su istanza di parte.

Ciò posto, il custode, quale organo ausiliario del giudice nel procedimento di sequestro giudiziario, non è legittimato ad instaurare o ad essere convenuto in azioni giudiziarie concernenti i beni sottoposti a sequestro, ma deve uniformarsi semplicemente ai criteri ed ai limiti fissati dal giudice per la conservazione e l’amministrazione dei beni sequestrati.

 

Ne deriva che in qualunque situazione processuale ed in ogni tipo di procedimento il custode – tenuto conto della concezione unitaria della sua figura – ha una funzione limitata alla conservazione ed amministrazione dei beni, per cui i poteri, derivati direttamente dalla legge o determinati dal provvedimento giudiziale, non possono non trovare in essa l’area di esercizio ed i limiti massimi di espansione, oltre i quali opera un divieto insuperabile, perché connaturale a siffatta funzione di custodire, in quanto la norma, parlando di conservazione e amministrazione, non formula due ipotesi nettamente distinte, ma considera la seconda strumentale alla prima.

 

Connessa a tale potere, nella misura ad esso corrispondente, è la legittimazione ad agire come attore e a stare in giudizio come convenuto, non essendo esso esercitabile nella necessaria pienezza, se fosse esclusa l’azione relativa.

Amendolagine Vito

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