Criteri ambientali minimi: devono essere inseriti nella lex specialis di gara

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L’omesso inserimento dei criteri ambientali minimi nella legge di gara comporta la caducazione dell’intera gara e l’integrale riedizione della medesima, emendata dal vizio in questione. Lo ha statuito il Consiglio di Stato (Sezione III, Sentenza 14 ottobre 2022) condividendo le ragioni del ricorso in appello formulate da una società: in riforma della sentenza gravata, è stato accolto il ricorso di primo grado che a sua volta ha determinato l’annullamento dei provvedimenti con esso impugnati, dichiarando inefficace il contratto di appalto in forza degli stessi stipulato.

     Indice

  1. La posizione del TAR
  2. Le conseguenze del mancato inserimento dei C.A.M.
  3. Gli effetti conseguenziali

1. La posizione del TAR

Il T.A.R. aveva dichiarato inammissibile il ricorso proposto da una società contro gli atti della procedura di gara, e in particolare contro il provvedimento di aggiudicazione in favore di una competitor, relativi a un servizio di ristorazione in forma di catering a mezzo self-service presso un ente pubblico. Il T.A.R. aveva ritenuto inammissibile il ricorso in quanto la ricorrente si era con esso doluta del fatto che la gara “si sia svolta in contrasto con le prescrizioni di cui all’art. 34 del decreto legislativo n. 50/2016, il quale richiede l’inserimento, nella documentazione progettuale e di gara, almeno delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei CAM di cui al citato decreto ministeriale del 10.3.2020”: tuttavia tale doglianza non è stata tempestivamente rivolta contro la legge della gara, ma solo all’esito dell’aggiudicazione alla controinteressata, vale a dire “solo successivamente al momento in cui erano state espressamente accettate tutte le condizioni di partecipazione alla selezione in esame”.


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2. Le conseguenze del mancato inserimento dei C.A.M.

Nell’accogliere l’appello, il Consiglio di Stato ha rilevato che il mancato inserimento dei criteri ambientali minimi nella legge di gara comporta la caducazione dell’intera gara e l’integrale riedizione della stessa, emendata dal vizio in questione. In particolare, la non conformità della legge di gara agli articoli 34 e 71 del d.lgs. n. 50/2016, in tema di criteri ambientali minimi (C.A.M.) non è vizio tale da imporre un’immediata e tempestiva impugnazione del bando di gara, non ricadendosi nei casi eccezionali di clausole escludenti o impeditive che, sole, consentono l’immediata impugnazione della lex specialis di gara. La partecipazione alla gara in un’ipotesi del genere non può considerarsi acquiescenza alle regole di gara, essendo l’impugnazione proponibile solo all’esito della procedura e avverso l’aggiudicazione, senza che ciò possa qualificarsi come un venire contra factum proprium.

3. Gli effetti conseguenziali

Pertanto, l’assorbente fondatezza dei motivi di appello ha comportato, in riforma della sentenza gravata, l’accoglimento del ricorso di primo grado, con annullamento degli atti di gara con esso impugnati. In conseguenza dell’annullamento degli atti del procedimento di gara, per violazione di una disposizione posta a presidio di interessi superindividuali, è stata accolta, ai sensi dell’art. 122 cod. proc. amm., anche la domanda volta alla declaratoria di inefficacia di tale contratto, con conseguente obbligo di rinnovare la gara: essendo necessario ai fini della tutela dell’interesse pubblico portato dalle norme violate ripetere la procedura di gara, previa emenda del vizio. In altre parole, l’accoglimento dell’appello, in riforma della sentenza gravata, ha comportato l’accoglimento del ricorso di primo grado e, quale ulteriore conseguenza, l’annullamento dei provvedimenti con esso impugnati, dichiarando inefficace il contratto di appalto in forza degli stessi stipulato.

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L’applicazione dei criteri ambientali minimi negli appalti pubblici

Con il “Collegato ambiente” alla legge di stabilità 2015, sono state introdotte nel nostro ordinamento una serie di novità in materia di appalti verdi e alcune modifiche al codice dei contratti pubblici. Le norme hanno previsto l’obbligo per le pubbliche amministrazioni, incluse le centrali di committenza, di contribuire al conseguimento degli obiettivi ambientali, attraverso l’inserimento nei documenti di gara delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei decreti ministeriali sui CAM (Criteri Ambientali Minimi), adottati in attuazione del Piano di Azione Nazionale (PAN GPP). Ovviamente, tutte le disposizioni (sugli acquisti verdi e sulla obbligatorietà dei CAM) costituiscono una vera e propria rivoluzione nel mondo degli appalti e gli operatori pubblici e privati sono chiamati a conoscere ed utilizzare gli strumenti di gestione ambientale (EMAS e ISO 14001), le etichettature ecologiche (Ecolabel etc.), le dichiarazioni ambientali di prodotto (DAP), le metodologie di analisi del ciclo di vita (LCA) ed infine l’impronta ecologica dei prodotti (PEF) che, tra l’altro, sarà utilizzata per il nuovo marchio “Made Green in Italy”, recentemente oggetto del Decreto 21 marzo 2018, n. 56 del Ministero dell’Ambiente di cui questa edizione tiene conto. Il focus del libro risulta concentrato sui Criteri Minimi Ambientali e sull’impatto che la loro applicazione avrà sul sistema attuale degli appalti pubblici. Un capitolo è dedicato alla conoscenza del GPP; vengono altresì illustrate alcune esperienze regionali riconosciute come virtuose. Oltre agli strumenti predetti, vengono analizzati i Manuali Europei sugli acquisti verdi e le varie direttive, la normativa nazionale, il Piano di Azione Nazionale (PAN GPP). Si illustreranno i CAM, sia quelli in vigore (ad oggi 18) che quelli in itinere, con commenti e valutazioni ed alcune schede operative. Tutti i contenuti del volume sono aggiornati e commentati con il D.Lgs. n. 56/2017. Inoltre, è stato introdotto un nuovo paragrafo sui “Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici” (G.U. serie generale n. 259 del 6 novembre 2017), entrati in vigore il 7 novembre 2017. Seguendo le istruzioni presenti in terza di copertina, si potrà consultare una selezione della normativa europea e nazionale in materia, i PAN GPP, i CAM attualmente in vigore e documentazione varia selezionata dalle esperienze regionali.

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Sentenza collegata

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Avv. Biarella Laura

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