La valorizzazione dei criteri ambientali minimi nelle gare di appalto

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Cons. St., III, Pres. Garofoli, Est., Sestini, sent. 11.3.2019, n. 1635

I criteri ambientali minimi come misura di valore

Risponde a un generale criterio di ragionevolezza, la previsione, nel disciplinare di gara, della positiva valutazione di un complesso di elementi posto in essere dalle concorrenti “nel rispetto dei criteri ambientali minimi, da valutarsi con riferimento a alle loro modalità organizzative e gestionali in aggiunta (e non in conflitto) con le altre disposizioni del disciplinare di gara relative invece alle possibili specifiche certificazioni di prodotto, sì da condurre all’attribuzione del punteggio tecnico riferito alla complessiva qualità ambientale dell’impresa partecipante alla gara.

Una tale ricostruzione della lex specialis di gara risulta altresì coerente con la ratio di tutela ambientale perseguita mediante la previsione e valorizzazione di criteri ambientali minimi (CAM) riferiti all’intera filiera produttiva, distributiva e di smaltimento del prodotto e non già solamente alle sue caratteristiche tecniche, fatte oggetto di altre previsioni del bando.

ISO 14001 e standard di gestione ambientale

Ne discende che andrà ritenuta come suscettibile di utile (e legittima) valutazione la circostanza per cui la certificazione ISO 14001, che individua uno standard di gestione ambientale (SGA) fissando i requisiti del «sistema di gestione ambientale» di una qualsiasi organizzazione, premia i sistemi aziendali di gestione, privilegiando quelli con una maggiore attenzione per gli impatti ambientali dell’attività e deve essere riferito al solo soggetto i cui processi aziendali sono stati valutati positivamente, e non ad altri, anche se eventualmente compresi nel medesimo gruppo imprenditoriale.

Valori costituzionali e salvaguardia dell’ambiente

E infatti, la tutela e la salvaguardia dell’ambiente, scolpita tra i principi fondamentali della Costituzione italiana per effetto della esplicita previsione di cui all’art. 9, assume una valenza ineludibile sulla spinta del diritto europeo e un esercizio esegetico ampliativo della portata dell’art. 32 Cost., che ha consentito di estendere l’ambito della tutela garantita alla salute pubblica anche per mezzo delle certificazioni di prodotto (riferite ad esempio, nel caso degli arredi, alle esalazioni nocive dei legnami ed alla non tossicità delle vernici), sino a ricomprendervi il “diritto alla salubrità dell’ambiente”, nonché la previsione normativa, e la conseguente possibilità di certificazione ambientale, di attività delle singole imprese complessivamente rispettose dell’ambiente (che la Corte Costituzionale italiana ha inquadrato , nell’ambito dei valori costituzionalmente protetti, come “materia trasversale” in ordine alla quale si manifestano competenze concorrenti, tanto dello Stato, quanto delle singole regioni). In particolare, con sentenza n. 322 del 2009, in materia di certificazione ambientale o di qualità rilasciata da soggetto certificatore accreditato, si afferma che la disposizione allora impugnata «mira […] ad assicurare che tutte le imprese fruiscano, in condizioni di omogeneità sull’intero territorio nazionale, ad uno stesso livello, della possibilità di avvalersi di una prestazione, corrispondente all’ottenimento di una delle certificazioni di qualità dalla stessa previste, concernenti molteplici ambiti e scopi, da parte di appositi enti certificatori, accreditati in ragione del possesso di specifici requisiti», affidando «ad un regolamento governativo (da adottarsi previo parere della Conferenza Stato-Regioni) [il] compito di individuare “le tipologie dei controlli”». Dato che la «disciplina è […] riconducibile alla materia “determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale”, attribuita dall’articolo 117, secondo comma, lettera m), Cost. alla competenza legislativa esclusiva dello Stato», a quest’ultimo spetta, dunque, «anche la potestà normativa secondaria, con la naturale conseguenza della attribuzione del potere regolamentare».

In definitiva, non appare illogico o illegittimo l’inserimento di un criterio di valutazione, peraltro meramente aggiuntivo e sussidiario, volto a premiare i processi aziendali dei singoli concorrenti muniti di una certificazione attestante, secondo il diritto comunitario, una maggiore attenzione all’impatto ed alla sostenibilità ambientale nella produzione e nella distribuzione del prodotto offerto in gara.

Volume consigliato 

L’applicazione dei criteri ambientali minimi negli appalti pubblici

Con il “Collegato ambiente” alla legge di stabilità 2015, sono state introdotte nel nostro ordinamento una serie di novità in materia di appalti verdi e alcune modifiche al codice dei contratti pubblici. Le norme hanno previsto l’obbligo per le pubbliche amministrazioni, incluse le centrali di committenza, di contribuire al conseguimento degli obiettivi ambientali, attraverso l’inserimento nei documenti di gara delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei decreti ministeriali sui CAM (Criteri Ambientali Minimi), adottati in attuazione del Piano di Azione Nazionale (PAN GPP). Ovviamente, tutte le disposizioni (sugli acquisti verdi e sulla obbligatorietà dei CAM) costituiscono una vera e propria rivoluzione nel mondo degli appalti e gli operatori pubblici e privati sono chiamati a conoscere ed utilizzare gli strumenti di gestione ambientale (EMAS e ISO 14001), le etichettature ecologiche (Ecolabel etc.), le dichiarazioni ambientali di prodotto (DAP), le metodologie di analisi del ciclo di vita (LCA) ed infine l’impronta ecologica dei prodotti (PEF) che, tra l’altro, sarà utilizzata per il nuovo marchio “Made Green in Italy”, recentemente oggetto del Decreto 21 marzo 2018, n. 56 del Ministero dell’Ambiente di cui questa edizione tiene conto. Il focus del libro risulta concentrato sui Criteri Minimi Ambientali e sull’impatto che la loro applicazione avrà sul sistema attuale degli appalti pubblici. Un capitolo è dedicato alla conoscenza del GPP; vengono altresì illustrate alcune esperienze regionali riconosciute come virtuose. Oltre agli strumenti predetti, vengono analizzati i Manuali Europei sugli acquisti verdi e le varie direttive, la normativa nazionale, il Piano di Azione Nazionale (PAN GPP). Si illustreranno i CAM, sia quelli in vigore (ad oggi 18) che quelli in itinere, con commenti e valutazioni ed alcune schede operative. Tutti i contenuti del volume sono aggiornati e commentati con il D.Lgs. n. 56/2017. Inoltre, è stato introdotto un nuovo paragrafo sui “Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici” (G.U. serie generale n. 259 del 6 novembre 2017), entrati in vigore il 7 novembre 2017. Seguendo le istruzioni presenti in terza di copertina, si potrà consultare una selezione della normativa europea e nazionale in materia, i PAN GPP, i CAM attualmente in vigore e documentazione varia selezionata dalle esperienze regionali.

Toni Cellura | 2018 Maggioli Editore

Avv. Biamonte Alessandro

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