Crisi d’impresa: Il concordato per la liquidazione e l’anticipata emersione

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I capi II (Concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio all’esito della composizione negoziata) e III (Segnalazioni per la anticipata emersione della crisi e programma informatico di verifica della sostenibilità del debito e di elaborazione di piani di rateizzazione) del Titolo II, della Parte I, del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, sono composti in totale da 6 articoli (articoli da 25 sexies a 25 undecies) e chiudono la disciplina sulla composizione negoziata.

      Indice

  1. Il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio
  2. La disciplina della liquidazione del patrimonio
  3. Le segnalazioni per la anticipata emersione della crisi e il programma informatico di verifica della sostenibilità del debito e di elaborazione di piani di rateizzazione
  4. Le segnalazioni dei creditori pubblici qualificati
  5. Gli obblighi di comunicazione per banche e intermediari finanziari
  6. Istituzione di programma informatico di verifica della sostenibilità del debito e per l’elaborazione di piani di rateizzazione automatici

1. Il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio

L’articolo 25-sexies del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza introduce e disciplina il concordato liquidatorio cosiddetto “semplificato”, e più precisamente uno strumento alternativo alle attuali procedure concorsuali, al quale l’imprenditore può ricorrere nel caso in cui:

  • non sia possibile effettuare una composizione negoziata stragiudiziale della crisi dell’azienda,
  • le trattative si siano comunque svolte in modo corretto.

Entro 60 giorni dalla relazione negativa dell’esperto, l’imprenditore può infatti presentare al tribunale, chiedendone l’omologazione:

  • una proposta di concordato per cessione dei beni,
  • il piano di liquidazione,
  • i documenti indicati nell’art. 39 del Codice.

Il ricorso dovrà essere comunicato al PM e immediatamente pubblicato dalla cancelleria del tribunale nel registro delle imprese, per rispondere alle esigenze di:

  • pubblicità,
  • trasparenza,
  • integrazione del contraddittorio,
  • tutela dei terzi di buona fede.

Il tribunale provvede alla nomina di un ausiliario, fissa la data dell’udienza per l’omologazione, e ordina che il debitore comunichi ai creditori:

  • la proposta,
  • il parere dell’ausiliario,
  • la relazione finale dell’esperto,

Almeno 10 giorni prima dell’udienza, i creditori e qualsiasi interessato possono proporre opposizione all’omologazione costituendosi. Il Tribunale, verificata:

  • la regolarità del contraddittorio e del procedimento,
  • il rispetto delle cause di prelazione,
  • la fattibilità del piano di liquidazione,

omologa il concordato nel caso in cui la proposta così come formulata non arrechi pregiudizio ai creditori e assicuri un’utilità a ciascun creditore. Il decreto del tribunale è reclamabile in corte d’appello e ricorribile in seguito in Cassazione.

2. La disciplina della liquidazione del patrimonio

L’articolo 25-septies del Codice disciplina le modalità di liquidazione del patrimonio, conseguenti alla presentazione della proposta di concordato semplificato per cessione dei beni prevedendo che il tribunale, contestualmente all’emissione del decreto di omologazione del piano di liquidazione, debba nominare un liquidatore giudiziale. Inoltre:

  • ove il piano di liquidazione comprenda un’offerta da parte di un soggetto intesa al trasferimento in suo favore dell’azienda o di uno o più rami d’azienda o di specifici beni, anche prima dell’omologazione, il liquidatore giudiziale è tenuto a verificare se sul mercato siano praticabili soluzioni migliori. Nel caso in cui non vi siano alternative migliori il liquidatore dà esecuzione all’offerta;
  • ove il piano di liquidazione preveda che l’offerta debba essere accettata prima dell’omologazione, all’offerta deve dare esecuzione l’ausiliario, verificata l’assenza di soluzioni migliori sul mercato, previa autorizzazione da parte del tribunale.

3. Le segnalazioni per la anticipata emersione della crisi e il programma informatico di verifica della sostenibilità del debito e di elaborazione di piani di rateizzazione

Nell’articolo 25-octies del Codice, afferente alla segnalazione dell’organo di controllo, si affida all’organo di controllo societario il compito di segnalare all’organo amministrativo la sussistenza dei presupposti per la presentazione dell’istanza di nomina di un esperto per l’avvio della composizione negoziata della crisi. Viene specificato, altresì, il contenuto della predetta segnalazione.


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4. Le segnalazioni dei creditori pubblici qualificati

L’articolo 25-novies del Codice disciplina le segnalazioni dei creditori pubblici qualificati. In dettaglio, la disposizione prevede che sia segnalato all’imprenditore e all’organo di controllo (nella persona del presidente del collegio sindacale):

  • dall’INPS, il ritardo di oltre 90 giorni nel versamento dei contributi previdenziali di ammontare superiore, per le imprese con lavoratori subordinati e para subordinati, al 30% di quelli dovuti nell’anno precedente e alla soglia di 15.000 euro, e, per quelle senza i predetti lavoratori, alla soglia di 5.000 euro;
  • dall’INAIL, la scadenza da oltre 90 giorni, di un debito per premi assicurativi di importo superiore a 5.000 euro;
  • dall’Agenzia delle entrate, l’esistenza di un debito scaduto e non versato per l’IVA, risultante dalla comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche, superiore a 5.000 euro;
  • dall’Agenzia delle entrate-Riscossione, l’esistenza di crediti affidati per la riscossione e scaduti da oltre 90 giorni, superiori, per le imprese individuali, a 100.000 euro, per le società di persone a 200.000 euro e, per le altre società, a 500.000 euro.

Le predette segnalazioni devono contenere l’invito a chiedere la composizione negoziata, ove ne ricorrano i presupposti. Si tratta di previsioni già in vigore (dal 1° gennaio 2022) e destinate a trovare applicazione:

  • per INPS e INAIL in relazione ai debiti accertati dal I gennaio 2022;
  • per l’Agenzia delle entrate, in relazione ai debiti risultanti dalle comunicazioni relative al I trimestre 2022;
  • per l’Agenzia delle entrate-Riscossione, in relazione ai carichi affidati all’agente della riscossione dal I luglio 2022.

5. Gli obblighi di comunicazione per banche e intermediari finanziari

Il nuovo articolo 25-decies del Codice prevede che le banche e gli intermediari finanziari debbano dare notizia anche agli organi di controllo societari delle:

  • variazioni,
  • revisioni,
  • revoche,

degli affidamenti comunicate al cliente.

6. Istituzione di programma informatico di verifica della sostenibilità del debito e per l’elaborazione di piani di rateizzazione automatici

L’articolo 25-undecies del Codice prevede l’istituzione di un programma informatico di verifica della sostenibilità del debito e per l’elaborazione di piani di rateizzazione automatici. Sulla piattaforma telematica nazionale deve essere disponibile un programma informatico gratuito, il quale:

  • elabora i dati necessari per accertare la sostenibilità del debito esistente,
  • consente all’imprenditore di condurre il test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento.

Inoltre, se l’indebitamento complessivo dell’imprenditore non supera i 30.000 euro e, all’esito dell’elaborazione condotta dal programma, tale debito risulta sostenibile, il programma dovrà elaborare un piano di rateizzazione. Il piano viene comunicato dall’imprenditore ai creditori con l’avvertimento che, se questi non manifestano dissenso entro 30 giorni dalla comunicazione, il piano si intende approvato ed è esecutivo. Le specifiche tecniche del programma informatico sono disciplinate da un decreto del Ministro dello sviluppo economico.

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Avv. Biarella Laura

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