Codice crisi impresa: da oggi in vigore col correttivo

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Sulla G.U. del I luglio 2022 è stato pubblicato il D.Lgs. 17 giugno 2022, n. 83, recante “Modifiche al codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, in attuazione della direttiva (UE) 2019/1023 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l’esdebitazione e le interdizioni, e le misure volte ad aumentare l’efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, e che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 (direttiva sulla ristrutturazione e sull’insolvenza)”, con vigenza dal 15 luglio 2022.

     Indice

  1. Correttivo al Codice della crisi d’impresa e d’insolvenza
  2. Adeguamento all’Insolvency
  3. Composizione negoziata della crisi

1. Correttivo al Codice della crisi d’impresa e d’insolvenza

Le novità introdotte dai 52 articoli del correttivo al Codice della Crisi d’Impresa e d’Insolvenza, che entrerà in vigore il 15 luglio, si distinguono in due parti: la prima riguarda l’attuazione della Direttiva (UE) 2019/1023 del 20 giugno 2019 del Parlamento Europeo e Consiglio, riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l’esdebitazione e le interdizioni, e le misure volte ad aumentare l’efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, e che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 (direttiva sulla ristrutturazione e sull’insolvenza), la seconda la composizione negoziata della crisi.

2. Adeguamento all’Insolvency

Il correttivo in particolare:

  • novella l’art. 11 (Attribuzione della giurisdizione), statuendo che, fatte salve  le convenzioni internazionali e la  normativa  UE,  la giurisdizione italiana sulla domanda di accesso a  uno  strumento  di regolazione della crisi  e  dell’insolvenza, o  a  una  procedura  di insolvenza disciplinati  dal Codice della crisi d’impresa e d’insolvenza, sussiste  quando  il debitore ha in Italia il centro  degli  interessi  principali  o  una dipendenza, e che avverso  il  provvedimento  di  accesso  a  uno  strumento   di regolazione della crisi  e  dell’insolvenza  o  a  una  procedura  di insolvenza è ammessa impugnazione per difetto di giurisdizione da chiunque vi abbia  interesse, precisando che si applica il procedimento di cui all’articolo 51 del medesimo Codice, e che è sempre ammesso il ricorso per cassazione, come pure che la giurisdizione italiana sussiste  anche  per le azioni che derivano direttamente dalla procedura;
  • novella la disciplina sulla adeguatezza delle misure e degli assetti che devono essere adottati dall’imprenditore, individuale e collettivo, in funzione della rilevazione tempestiva della crisi d’impresa, con indicazione di peculiari segnali di allarme;
  • introduce, nel nuovo articolo 64-bis del Codice, il “Piano di ristrutturazione soggetto a omologazione”, tramite il quale l’imprenditore può prevedere il soddisfacimento dei creditori anche in deroga agli articoli 2740 e 2741 c.c. e alle disposizioni che regolano la graduazione delle cause legittime di prelazione, a condizione che la proposta sia approvata dall’unanimità delle classi di creditori;
  • prevede, per le imprese con più di 15 dipendenti, obblighi di informazione e consultazione coi sindacati nelle ipotesi in cui gli stessi non risultino specificamente previsti dalla legge o dai contratti collettivi.

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3. Composizione negoziata della crisi

La parte relativa alle modifiche alla procedura della composizione negoziata della crisi, prevede:

  • al nuovo articolo 4 del Codice, rubricato “Doveri delle parti”, l’inserimento dei doveri di buona fede e correttezza per le parti coinvolte (al comma I: “Nella composizione negoziata, nel corso delle trattative e dei procedimenti  per  l’accesso  agli strumenti di regolazione della crisi e  dell’insolvenza,  debitore  e creditori devono comportarsi secondo buona fede e correttezza”);
  • la prededucibilità di ulteriori crediti (nuovo articolo 6 del Codice) , oltre ai crediti in tal modo espressamente qualificati dalla legge: quelli i crediti relativi a spese e compensi per le prestazioni rese dall’organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento; quelli professionali sorti in  funzione  della  domanda  di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti o del piano di ristrutturazione soggetto a omologazione e per la richiesta delle misure protettive, nei limiti del  5%  del  credito  accertato  e  a condizione che gli accordi o il piano siano omologati; i crediti professionali sorti in funzione della  presentazione della domanda di concordato preventivo nonché del  deposito  della relativa proposta e del piano che la correda, nei limiti del 75%  del credito accertato e a condizione che la procedura sia aperta ai sensi dell’articolo 47; i crediti legalmente sorti durante  le  procedure  concorsuali per la gestione  del  patrimonio  del  debitore  e  la  continuazione dell’esercizio dell’impresa, il compenso degli organi preposti  e  le prestazioni professionali richieste dagli organi medesimi. Viene precisato che la prededucibilità permane anche nell’ambito delle successive procedure esecutive o concorsuali;
  • la rivisitazione dei compensi dovuti agli esperti indipendenti, attraverso la previsione di scaglioni già individuati in un range compreso tra un minimo e un massimo,
  • che l’imprenditore, al momento della presentazione dell’istanza, dovrà inserire all’interno della piattaforma telematica (disciplinata al nuovo articolo 13) anche un progetto di piano di risanamento (nuovo articolo 17 del Codice), oltre ai bilanci degli ultimi tre esercizi, e l’elenco dei creditori che vantano crediti scaduti e diritti di garanzia;
  • la possibilità di riproporre l’istanza risultata incompleta e non integrata, nel termine di 30 giorni;
  • l’implementazione dei requisiti di esperienza professionale per la nomina dell’esperto indipendente, rispetto alle quali l’Ordine di appartenenza dovrà compilare una scheda sintetica relativa alle competenze ed esperienze utili alla nomina (nuovo articolo 13);
  • la variazione del termine per l’istanza di conferma o di modifica delle misure protettive (nuovo articolo 18) e la circostanza che, tramite l’istanza, l’imprenditore può chiedere che l’applicazione delle misure protettive sia limitata a determinate iniziative intraprese dai creditori a tutela dei propri diritti, o a determinati creditori, o categorie di creditori, al contempo la novella escludendo tuttavia, dalle stesse misure protettive, i diritti di credito dei lavoratori.

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D.Lgs. 17.06.2022 n. 83, pubblicato in G.U. il 1° luglio e in vigore dal 15 luglio 2022

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Avv. Biarella Laura

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