Il Correttivo ter che riforma il Codice della Crisi

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Professionisti della Crisi d’Impresa: ruoli chiave e nuove normative per il risanamento aziendale
Il Decreto Legislativo n. 14 del 12 gennaio 2019, conosciuto come Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (CCII), ha segnato un punto di svolta nella regolamentazione delle procedure di gestione delle crisi aziendali in Italia. Recentemente, il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto correttivo che introduce importanti modifiche al CCII. Queste modifiche rafforzano il ruolo degli esperti indipendenti e dei gestori della crisi, fornendo strumenti più flessibili e chiari per affrontare le difficoltà finanziarie delle imprese. Di seguito, una disamina approfondita dei requisiti per questi professionisti e delle principali innovazioni normative apportate dal correttivo.
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Testo a fronte Correttivo

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Indice

1. Requisiti per l’esperto Indipendente

-nella lettera n) si sostituisce la parola “albo” con quella “elenco” per coordinarla con le modifiche apportate, nello stesso senso, all’articolo 356 CCII. Come si dirà meglio di seguito si vuole eliminare una possibile confusione tra gli albi, che contraddistinguono l’organizzazione delle attività organizzate in ordini professionali, e lo strumento in questione, previsto per la raccolta e gestione delle professionalità necessarie per la conduzione degli strumenti di risoluzione della crisi e dell’insolvenza, tra le quali non vi sono solo professioni ordinistiche;
-la nozione di “professionista indipendente” di cui alla lettera o) è modificata al fine di puntualizzare le caratteristiche di indipendenza che devono contraddistinguerla e di chiarire che, oltre ad essere iscritto al registro dei revisori ed all’elenco dei gestori della crisi, si deve trattare di professionista iscritto agli albi di avvocati, commercialisti ed esperti contabili nonché consulenti del lavoro (o di società o studi associati tra professionisti dei medesimi ordini), come già previsto nella legge fallimentare. L’assenza di riferimenti alle professioni ordinistiche, unita al fatto che possono essere iscritti all’”albo”, ora “elenco” anche coloro che hanno svolto funzioni di direzione e controllo in società, porta infatti con sé, rispetto al passato, minori garanzie in ordine alla preparazione e formazione strettamente necessaria rispetto alle funzioni attribuite al professionista indipendente;

L’esperto indipendente è una figura centrale nelle procedure di composizione negoziata della crisi. La sua competenza e la sua imparzialità sono cruciali per facilitare le trattative tra il debitore e i creditori. I requisiti per assumere il ruolo di esperto indipendente sono rigorosi e mirano a garantire la massima professionalità e affidabilità.
Iscrizione agli albi professionali e nel Registro dei Revisori Legali
Gli esperti indipendenti devono essere iscritti agli albi professionali degli avvocati, dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, o dei consulenti del lavoro. Questa iscrizione garantisce una solida base di conoscenze legali e contabili, indispensabile per affrontare le complessità della crisi d’impresa.
In aggiunta, l’esperto deve essere iscritto nel registro dei revisori legali. Questo requisito assicura che l’esperto possieda le competenze necessarie per attestare la veridicità e la fattibilità dei piani di risanamento, conferendo un elevato livello di fiducia e trasparenza al processo.
Esperienza documentata e rilevante
Per assumere il ruolo di esperto, è necessario dimostrare un’esperienza pratica significativa negli ultimi cinque anni in qualità di attestatore, curatore, commissario giudiziale o liquidatore giudiziale. Questa esperienza deve essere maturata in contesti di gestione di crisi aziendali, fornendo all’esperto le competenze necessarie per affrontare situazioni complesse e delicate.
L’esperienza documentata in questi ruoli garantisce che l’esperto abbia una profonda comprensione dei processi di risanamento e sia capace di applicare soluzioni pratiche ed efficaci.
Indipendenza e assenza di conflitti di interesse
La normativa richiede che l’esperto sia completamente indipendente e non abbia conflitti di interesse che possano compromettere la sua imparzialità. L’indipendenza è regolata dall’art. 358, comma 1, lett. a) e b) del CCII, che specifica le condizioni di incompatibilità per garantire che le valutazioni e le decisioni dell’esperto siano obiettive e orientate al miglior interesse del processo di risanamento.
Questo include l’assenza di rapporti professionali o personali con il debitore o con i creditori che possano influenzare il giudizio dell’esperto. L’indipendenza è essenziale per mantenere la fiducia dei creditori e garantire l’integrità del processo di risanamento.
Formazione continua
L’obbligo di formazione continua, ridotto a 18 ore annuali, è progettato per garantire che gli esperti rimangano aggiornati sulle migliori pratiche e sugli sviluppi normativi. Questo requisito è essenziale per assicurare che gli esperti siano sempre preparati a fronteggiare le nuove sfide nel campo della gestione delle crisi aziendali.
La formazione continua permette agli esperti di affinare costantemente le loro competenze e di adottare le tecniche più moderne ed efficaci nella gestione della crisi.
Capacità di valutazione e implementazione dei Piani di Risanamento
Gli esperti devono essere in grado di valutare piani di risanamento complessi e di suggerire e implementare strategie efficaci per stabilizzare l’impresa. Questa capacità richiede non solo una conoscenza approfondita delle dinamiche aziendali, ma anche la competenza per negoziare con varie parti interessate e mantenere il focus sugli obiettivi di risanamento a lungo termine.
L’abilità di analizzare e giudicare la fattibilità e la sostenibilità dei piani di risanamento è fondamentale per il successo del processo.

2. Modifiche al Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza


Il decreto correttivo introduce numerose modifiche al CCII, migliorando e chiarendo vari aspetti della normativa. Queste modifiche sono mirate a rendere il processo di risanamento più efficace e trasparente. Di seguito, le principali innovazioni analizzate in ordine cronologico:
Art. 16, comma 5 – Doveri delle Banche nella Composizione Negoziata
Le banche sono obbligate a mantenere le linee di credito esistenti durante la procedura di composizione negoziata della crisi e non possono sospenderle o revocarle semplicemente a causa dell’avvio della procedura. Questa disposizione è cruciale per garantire che le aziende in crisi possano continuare a operare senza interruzioni finanziarie, mantenendo la liquidità necessaria per il funzionamento quotidiano.
Art. 18 – Misure Protettive
Le misure protettive vengono automaticamente estese a tutti i creditori, a meno che non sia specificato diversamente. Questo garantisce una protezione uniforme per facilitare le negoziazioni e ridurre il rischio di azioni esecutive individuali che potrebbero compromettere il processo di risanamento. Le misure protettive sono essenziali per mantenere la stabilità durante le trattative e prevenire che i creditori agiscano in modo che possa danneggiare il processo complessivo.
Art. 23 – Estensione della Transazione Fiscale
La possibilità di proporre un accordo transattivo con l’Agenzia delle Entrate (AdE) è estesa ai Piani di Ristrutturazione Soggetti a Omologazione (PRO). Questa modifica amplia le opzioni per le imprese in crisi, offrendo maggiore flessibilità nella gestione dei debiti fiscali e migliorando le opportunità di risanamento. La transazione fiscale può includere la definizione di accordi con le autorità fiscali che prevedano il pagamento parziale o il dilazionamento dei debiti, garantendo così una maggiore capacità di negoziazione e recupero per l’impresa.
Art. 25-octies – Segnalazione dell’Organo di Controllo
La segnalazione tempestiva delle condizioni di crisi diventa obbligatoria anche per i revisori legali, con un termine di 60 giorni dalla scoperta della crisi. Questo obbligo mira a garantire una pronta identificazione e gestione delle crisi aziendali, incoraggiando una risposta tempestiva alle prime avvisaglie di difficoltà finanziarie. La segnalazione tempestiva è essenziale per prevenire il deterioramento della situazione finanziaria e per avviare tempestivamente le misure di risanamento necessarie.
Art. 25-sexies – Concordato Semplificato
Viene introdotta la possibilità di soddisfare parzialmente i creditori con privilegi o ipoteche. Questa misura facilita il processo di concordato semplificato, evitando la liquidazione completa dei beni aziendali e consentendo una ristrutturazione più rapida e meno onerosa. Questa disposizione è particolarmente importante perché permette alle imprese di preservare parte del loro patrimonio produttivo, essenziale per la continuità operativa e per generare future entrate necessarie al risanamento.
Art. 57 e ss – Accordi di Ristrutturazione dei Debiti
Le percentuali minime di soddisfacimento per i creditori erariali e previdenziali sono state aumentate, facilitando la ristrutturazione dei debiti. Queste modifiche permettono alle aziende di negoziare più efficacemente con i creditori pubblici, assicurando che vi sia un livello minimo di soddisfazione per i creditori e rendendo più credibili e sostenibili i piani di risanamento presentati. La misura mira a garantire che anche i creditori fiscali e previdenziali ricevano una parte equa dei pagamenti, aumentando la probabilità di accettazione dei piani di risanamento.
Art. 63 – Cram Down Fiscale e Previdenziale
Nei contesti degli Accordi di Ristrutturazione dei Debiti, le percentuali di soddisfacimento minimo per i creditori fiscali e previdenziali sono state innalzate. Inoltre, è ora obbligatoria l’attestazione sulla convenienza e la relazione del revisore legale, garantendo una maggiore trasparenza e affidabilità dei piani di risanamento. Questa disposizione assicura che i creditori fiscali ricevano un trattamento adeguato e giusto, aumentando la probabilità che essi accettino i piani di ristrutturazione proposti.
Art. 64-bis – Piano di Ristrutturazione Soggetto a Omologazione (PRO)
L’ambito di applicazione della transazione fiscale e previdenziale è esteso ai Piani di Ristrutturazione Soggetti a Omologazione (PRO), consentendo la presentazione di una proposta unitaria di transazione per le procedure di gruppo. Questa modifica facilita la gestione delle crisi nei gruppi di imprese, offrendo un approccio più coerente e integrato alla ristrutturazione del debito. Le imprese appartenenti a un gruppo possono così coordinare meglio le loro strategie di risanamento, aumentando le probabilità di successo dell’intera operazione. Questo è particolarmente utile per i gruppi di imprese che necessitano di un approccio unitario per risolvere le loro crisi finanziarie.
Art. 87, comma 1, lett. p-bis – Concordato Preventivo
È introdotto l’obbligo di creare un fondo rischi per i finanziamenti garantiti dallo Stato, limitando le previsioni di soddisfacimento del credito. Questo assicura che i creditori siano adeguatamente protetti in caso di escussione delle garanzie statali, aumentando la fiducia nel processo di concordato preventivo. Il fondo rischi garantisce che vi siano risorse disponibili per coprire eventuali perdite, riducendo il rischio per i creditori e facilitando la concessione di finanziamenti a imprese in difficoltà.
Art. 90 – Proposte Concorrenti
È sufficiente il 5% dei crediti per presentare una proposta concorrente di concordato preventivo, incoraggiando l’introduzione di proposte alternative durante le negoziazioni. Questa modifica favorisce un confronto più equo e competitivo tra le varie opzioni di risanamento, aumentando le probabilità di successo del processo. Le proposte concorrenti stimolano la presentazione di soluzioni innovative e migliorative, offrendo ai creditori più opzioni tra cui scegliere e favorendo una competizione sana e costruttiva nel processo di risanamento.
Art. 112, comma 2, lett. d – Cross Class Cram Down
Il tribunale deve considerare se l’adesione di una classe di creditori è determinante ai fini del raggiungimento della maggioranza, assicurando che le decisioni riflettano accuratamente il consenso delle varie classi di creditori. Questa modifica garantisce che il processo di omologazione sia più equo e rappresentativo degli interessi di tutti i creditori coinvolti. Il cross class cram down permette di superare l’opposizione di alcune classi di creditori, a condizione che il piano sia approvato dalla maggioranza delle classi, rendendo più flessibile e praticabile il processo di risanamento.
Art. 166 – Finanziamenti Garantiti dallo Stato
Per i concordati preventivi, è obbligatorio stanziare fondi rischi per i finanziamenti garantiti dallo Stato, specialmente in caso di escussione delle garanzie. Questa previsione tutela i creditori e garantisce che ci siano fondi sufficienti per coprire eventuali perdite nel caso in cui le garanzie statali vengano richieste. Questo rende il processo di risanamento più sicuro per tutti i creditori coinvolti e aumenta la fiducia nel sistema di garanzia pubblica.

3. Ulteriori modifiche e implicazioni su CNC


Il decreto correttivo apporta anche altre modifiche significative al CCII, mirate a migliorare la gestione delle crisi aziendali e a chiarire vari aspetti normativi. Queste modifiche includono:
Misure protettive estese
Le misure protettive saranno applicabili automaticamente a tutti i creditori, salvo specifica limitazione. Questa misura garantisce una protezione uniforme e facilita le negoziazioni, riducendo il rischio di azioni esecutive individuali che potrebbero compromettere il risanamento. Le misure protettive estese offrono un ambiente più stabile e prevedibile per la negoziazione dei piani di risanamento, proteggendo l’azienda dalle azioni dei creditori che potrebbero compromettere la continuità operativa.
Incentivi per la Composizione Negoziata
Viene enfatizzata la necessità di una tempestiva segnalazione delle condizioni di crisi da parte dei revisori legali, con un termine di 60 giorni dalla conoscenza della crisi. Questo obbligo mira a garantire una pronta identificazione e gestione delle crisi aziendali, incoraggiando una risposta tempestiva alle prime avvisaglie di difficoltà finanziarie. La segnalazione tempestiva è essenziale per prevenire il deterioramento della situazione finanziaria e per avviare tempestivamente le misure di risanamento necessarie.
Requisiti Documentali per l’Accesso alla Composizione Negoziata
Le imprese devono presentare bilanci approvati degli ultimi tre esercizi o, in mancanza, un progetto di bilancio o una situazione economico-patrimoniale e finanziaria aggiornata. Questo requisito assicura che la documentazione fornita sia esaustiva e attendibile, facilitando una valutazione accurata della situazione finanziaria dell’impresa. Una documentazione accurata e aggiornata è cruciale per la credibilità del piano di risanamento e per ottenere il supporto dei creditori. Questo requisito garantisce che tutte le informazioni rilevanti siano disponibili per le parti interessate, permettendo una valutazione completa e trasparente della situazione dell’impresa.
Revoca dell’Esperto
Le condizioni per la revoca dell’esperto sono chiarite, prevedendo che la sostituzione possa avvenire su segnalazione dell’imprenditore o di due o più parti, non di una sola. Questa modifica mira a garantire che la revoca sia giustificata e basata su una valutazione condivisa delle parti coinvolte. La possibilità di revoca su base collettiva assicura che l’esperto mantenga la fiducia di tutte le parti interessate, prevenendo abusi e garantendo che l’esperto possa svolgere il proprio ruolo con il supporto unanime delle parti coinvolte.

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Il percorso formativo oltre a fornire gli elementi per individuare quali sono i protocolli idonei da seguire per trovare le soluzioni che mirano al salvataggio dell’impresa in stato di difficoltà economica-finanziaria, consente altresì di preparare l’impresa al cambiamento, per prevenire o rispondere ad eventuali segnalazioni da parte dei creditori (siano esse banche, amministrazione tributaria o previdenziale); per strutturare gli adeguati assetti; per essere compliance alla normativa comunitaria e al nuovo CCII.
Il corso garantisce l’acquisizione del requisito formativo, con obbligo di effettiva frequenza di 40 ore, per l’iscrizione all’Albo dei Curatori, Gestori, Liquidatori e Commissari giudiziali, di cui agli artt. 356-358 CCII.
In particolare, il corso si propone di dotare i professionisti delle specifiche competenze teoriche e tecnico pratiche necessarie per l’esercizio di attività di consulenza, assistenza legale e amministrativa agli imprenditori in stato di pre-crisi e di crisi (o ai debitori insolventi) e di consulenza aziendale e programmazione di soluzioni stragiudiziali per la composizione della crisi d’impresa.
Il corso è aggiornato alle novità del terzo Correttivo al CCII: l’organizzazione e il Comitato Scientifico si impegnano ad aggiornare il corso alle novità che dovessero sopravvenire in itinere.
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Avv. Monica Mandico

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