Nuova responsabilità dei sindaci: parametrizzazione al compenso e retroattività della norma

La responsabilità dei sindaci alla luce del nuovo art. 2407 c.c.: profili di parametrizzazione al compenso e retroattività della norma.

A cura di Maria Vergallito e Yael Piperno
Il 12 marzo 2025, il Senato ha approvato all’unanimità il disegno di legge 1155, presentato nel mese di luglio del 2023, che ha modificato l’art. 2407 c.c., introducendo un criterio di proporzionalità della responsabilità rispetto al compenso percepito dal sindaco.
Si tratta di una novità importante in quanto, come rilevato dai senatori intervenuti nelle dichiarazioni finali (Fregolent, Petrenga, Cucchi, Zanettin, Lopreiato, Stefani, Bazoli e Rastrelli), sarà fondamentale per: i) risolvere il paradosso dei professionisti come “bersaglio facile” nelle azioni risarcitorie; ii) ridurre il timore del danno reputazionale e patrimoniale che ha caratterizzato il ruolo di sindaco in questi anni;, evitando sanzioni eccessive e favorendo l’assunzione di incarichi; iii) evitare che la responsabilità dei sindaci coincida con quella richiesta agli amministratori, tenuto conto della diversità dei poteri e della differente conoscenza della struttura societaria.
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Indice

1. Il nuovo art. 2407 c.c. sulla responsabilità dei sindaci: principali novità


La riforma dell’art. 2407 c.c. ha introdotto un criterio di responsabilità dei sindaci che tiene conto del compenso percepito, allineandosi a un principio di proporzionalità già previsto dalla raccomandazione 2008/473/CE e presente in altri ordinamenti.
In particolare, la norma mantiene invariato il contenuto del primo e del terzo comma dell’art. 2407 c.c. – che attengono agli obblighi e ai doveri generali dei sindaci – e, invece, ne riscrive il secondo comma al fine di introdurre un sistema di limitazione di responsabilità che, allo stato, è fortemente connessa a quella degli amministratori in quanto basata sul criterio della solidarietà rispetto ai fatti e alle omissioni di questi ultimi. Sul punto, vengono fissati tre scaglioni che definiscono i “[…] limiti di un multiplo del compenso annuo percepito secondo i seguenti scaglioni: per i compensi fino a 10.000 euro, quindici volte il compenso; per i compensi da 10.000 a 50.000 euro, dodici volte il compenso; per i compensi maggiori di 50.000 euro, dieci volte il compenso”.
Alla luce di quanto precede, la nuova formulazione dell’art. 2407, c.c., calibrando la misura del risarcimento rispetto al compenso percepito, introduce un principio di equità tra il beneficio economico derivante dall’incarico e la responsabilità dei sindaci.  
Si tratta di una rilevante novità, tenuto conto del fatto che l’attuale sistema della responsabilità dell’organo di controllo ha spesso determinato azioni quasi automatiche verso i sindaci, avvinti dal vincolo di solidarietà con gli amministratori che, tuttavia, hanno differenti poteri e conoscenze della società. Dunque, tale responsabilità è spesso risultata caratterizzata dall’anomalia di colpire nella medesima misura e nella medesima pretesa risarcitoria, sia chi ha commesso il fatto sia chi avrebbe dovuto vigilare.
Con riferimento all’introduzione dei menzionati scaglioni, la norma ha però fatto sorgere taluni dubbi interpretativi. In primo luogo, l’attuale previsione degli scaglioni prevede, a titolo esemplificativo, che al sindaco che percepisce un compenso pari a euro 50 mila, sia applicata una sanzione pari a massimo euro 600 mila, laddove se il sindaco percepisse un compenso pari a euro 55 mila sarebbe sanzionato per un massimo di euro 550 mila. D’altro canto, non è chiaro se la somma massima sanzionabile debba riferirsi a ciascuna categoria di soggetti danneggiati (società, soci, creditori, terzi) ovvero all’esborso complessivo in capo a ciascun sindaco.
Ulteriore elemento di novità riguarda la modifica del termine di prescrizione; al riguardo, la nuova formulazione dell’ultimo comma dell’articolo 2407 c.c. stabilisce, come già previsto dall’art. 15 d.lgs 39/2010 per i revisori contabili, che l’azione di responsabilità contro i sindaci si prescrive in cinque anni dal deposito della relazione di cui all’art. 2429 c.c., ossia il termine per esercitare quest’ultima non decorre dal momento in cui si riscontra la violazione, ma dal deposito della relazione sul bilancio relativo all’esercizio in cui si è verificato il danno.
Tale previsione garantisce che i sindaci: i) siano sanzionati solo per ciò che hanno effettivamente compiuto od omesso sulla base di elementi e fatti conosciuti in quello specifico momento; ii) fornisce un tempo congruo per rilevare eventuali irregolarità; iii) evita prescrizioni troppo lunghe, che potrebbero generare incertezza per i sindaci e rendere difficile l’acquisizione delle prove in ipotesi di giudizio.
Come specificato, il termine di prescrizione introdotto con l’ultimo comma dell’art. 2407 c.c. si adegua alla normativa vigente per i revisori contabili; tuttavia, pur essendo valido il viceversa, non è chiaro se l’introduzione della limitazione della responsabilità per i sindaci – sia che esercitino attività di controllo di legalità, sia che svolgano l’attività di revisione legale – possa essere estendibile anche ai c.d. revisori esterni, ossia alle società esterne che svolgono per la società l’attività di revisione. Il “Formulario commentato del nuovo processo civile – Aggiornato ai correttivi Cartabia e mediazione” di Lucilla Nigro offre un supporto pratico e operativo per affrontare ogni fase del contenzioso civile

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2. La questione della retroattività


Nel silenzio della norma, una delle principali tematiche emerse in seguito all’approvazione del disegno di legge 1155 concerne l’applicabilità della stessa ai processi in corso o agli incarichi svolti in data antecedente all’approvazione del nuovo testo dell’art. 2407 c.c. Al riguardo, parte della dottrina sostiene che i limiti risarcitori introdotti non sarebbero applicabili nei giudizi in corso ai sensi dell’art. 11 Preleggi, il quale prevede che “La legge non dispone che per l’avvenire: essa non ha effetto retroattivo”.
Tuttavia, con riferimento a due disposizioni in particolare (i.e. artt. 1784, 2486 c.c.), la Cassazione (Cass. 3231/1987; Cass. 1638/1996; Cass. 5252/2024) ha già previsto l’applicazione dei limiti risarcitori anche ai giudizi in corso; pertanto, sarà interessante comprendere l’orientamento della giurisprudenza in sede di prima applicazione del novellato art. 2407 c.c.
L’aspetto relativo alla retroattività della norma, secondo un’analisi del Sole 24 Ore, costituisce (e costituirà) un aspetto chiave anche per le compagnie di assicurazione che, alla luce della nuova disciplina, potrebbero modificare le condizioni contrattuali delle polizze assicurative per la responsabilità civile dei sindaci introducendo clausole specifiche per limitare il rischio derivante da eventuali controversie sulla retroattività.

3. Implicazioni pratiche per la governance societaria


L’introduzione di un limite massimo ai fini della determinazione della responsabilità dei sindaci potrebbe avere effetti significativi sulla governance delle società, incentivando professionisti qualificati ad accettare l’incarico senza il timore di esposizioni economiche sproporzionate. Inoltre, la riforma potrebbe altresì comportare un ripensamento dei modelli organizzativi e dei sistemi di compliance interni alle società, generando la possibilità di rafforzare le procedure di controllo interno e, dunque, mitigare il rischio di responsabilità. In assenza di tale ultima condizione, infatti, la novità normativa potrebbe incentivare i sindaci, tenuto conto della limitazione della responsabilità, ad adottare condotte negligenti.

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4. Conclusioni


La riforma dell’art. 2407 c.c. introduce un principio di equità nella responsabilità dei sindaci, calibrando la misura del risarcimento rispetto al compenso percepito. Tuttavia, come anche rilevato dal presidente dell’Associazione nazionale commercialisti, Marco Cuchel, occorre “gettare le basi per finire il lavoro e cioè ottenere le modifiche in ordine al calcolo del limite massimo del risarcimento danni, alla retroattività della norma e all’estensione ai revisori legali
Pertanto, sarà fondamentale monitorare i futuri sviluppi applicativi per comprendere le reali implicazioni della riforma sulla responsabilità dei sindaci e, conseguentemente, sulla governance societaria nel suo complesso.
Alla luce delle prime analisi dottrinali e delle interpretazioni giurisprudenziali emergenti, il dibattito sulla portata della nuova disciplina resta acceso. La comunità professionale e accademica continuerà a interrogarsi sugli effetti di lungo periodo di questa riforma e sulle modifiche normative che potrebbero (e potranno) ulteriormente ridefinire il ruolo e la responsabilità dei sindaci nelle società italiane.

Maria Vergallito

Yael Piperno

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