Il gruppo di imprese rappresenta un fenomeno economico-giuridico in cui una pluralità di società, pur mantenendo ciascuna la propria soggettività giuridica, è collegata da un rapporto di controllo o di direzione e coordinamento, che le conduce a operare in modo unitario, come se fossero un’unica entità economica.
Indice
1. Definizione e natura giuridica del gruppo d’imprese
Nel diritto italiano, non esiste una definizione unitaria di “gruppo d’imprese” con valore generale, ma il concetto è riconosciuto in diverse norme settoriali, tra cui:
- l’art. 2497 c.c. (responsabilità da direzione e coordinamento);
- l’art. 2359 c.c. (nozione di società controllata e collegata);
- il D.Lgs. 58/1998 (Testo Unico della Finanza);
- il D.Lgs. 209/2005 (Codice delle Assicurazioni);
- le discipline fiscali (consolidato fiscale nazionale e mondiale).
L’elemento strutturale del gruppo è la presenza di una società capogruppo (holding o controllante), che esercita un’influenza dominante su una o più società controllate, attraverso rapporti partecipativi o contrattuali, determinando scelte strategiche comuni.
2. Il controllo: tipi e strumenti
Il concetto di controllo assume un ruolo centrale nella configurazione del gruppo. L’art. 2359 c.c. distingue tra:
- Controllo di diritto: quando una società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria di un’altra società.
- Controllo di fatto: quando, anche in assenza della maggioranza, sussiste un’influenza dominante per effetto di particolari vincoli contrattuali o della partecipazione significativa al capitale sociale.
- Controllo contrattuale: nei casi in cui l’influenza dominante deriva da patti parasociali, accordi di direzione o contratti specifici.
A questi si aggiungono forme di influenza notevole (società collegate) e l’esercizio di una direzione unitaria, che può comportare conseguenze giuridiche significative, soprattutto in materia di responsabilità.
3. Direzione e coordinamento e responsabilità ex art. 2497 c.c.
La direzione e coordinamento è disciplinata dall’art. 2497 c.c. e seguenti. Si configura quando una società esercita, direttamente o indirettamente, un potere direttivo sistematico su un’altra, indirizzandone le scelte imprenditoriali.
Il legislatore riconosce il fenomeno e ne legittima l’esercizio, ma lo sottopone a un regime di responsabilità specifico, volto a tutelare:
- gli interessi della società eterodiretta,
- gli interessi dei soci di minoranza,
- i creditori sociali.
In particolare, la società o l’ente che esercita attività di direzione e coordinamento risponde in caso di danno arrecato alla società eterodiretta per atti compiuti in esecuzione di tale attività, salvo prova che il danno sia stato successivamente eliminato o compensato.
La responsabilità può essere solidale con gli amministratori della società eterodiretta, qualora abbiano partecipato al compimento dell’atto dannoso.
4. Pubblicità e obblighi informativi
Per garantire la trasparenza del fenomeno, l’art. 2497-bis c.c. impone precisi obblighi di pubblicità e informazione. In particolare:
- gli amministratori delle società sottoposte a direzione e coordinamento devono indicarlo negli atti e nella corrispondenza;
- l’esistenza di tale attività deve risultare nel registro delle imprese;
- la relazione sulla gestione deve contenere un’analisi dei rapporti intercorsi con la società capogruppo, ai sensi dell’art. 2497-bis, comma 3, c.c.
In mancanza di tale pubblicità, si presume che la società eserciti direzione e coordinamento sulle proprie controllate, salvo prova contraria.
5. Trattamento fiscale e disciplina speciale
Sotto il profilo fiscale, l’ordinamento riconosce i gruppi d’imprese attraverso strumenti come il consolidato fiscale nazionale e mondiale (artt. 117 ss. TUIR), che consentono di determinare un’unica base imponibile complessiva.
In ambito fallimentare, il Codice della crisi d’impresa (D.Lgs. 14/2019) riconosce la possibilità di trattare i gruppi in crisi in maniera coordinata, attraverso il concordato preventivo di gruppo e l’amministrazione straordinaria di gruppo, con obiettivi di semplificazione e trattamento unitario del dissesto.
Particolare attenzione è riservata ai gruppi in ambito bancario e assicurativo, dove le autorità di vigilanza esercitano poteri di controllo e richiedono obblighi informativi estesi, in ossequio al principio della sana e prudente gestione su base consolidata.
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