A cura di Karin Tayel, Legal Director DLA Piper
Lo scorso 12 aprile è entrata in vigore la legge n. 35/2025 (ne abbiamo parlato in questo articolo), con cui il legislatore ha introdotto delle modifiche all’art. 2407 c.c., prevedendo: dei tetti alla responsabilità dei sindaci sulla base del compenso percepito; il decorso del termine di prescrizione di cinque anni per l’esercizio dell’azione di responsabilità decorrente dal deposito della relazione dei sindaci allegata al bilancio dell’esercizio in cui si è verificato il danno. Di seguito analizziamo alcuni dubbi interpretativi che la novella ha posto e l’ordinanza recentemente emessa dal Tribunale delle Imprese di Bari. Il “Formulario commentato del nuovo processo civile – Aggiornato ai correttivi Cartabia e mediazione” di Lucilla Nigro offre un supporto pratico e operativo per affrontare ogni fase del contenzioso civile, acquistabile su Shop Maggioli e su Amazon. Abbiamo anche organizzato il corso di formazione “Il nuovo processo civile dalla Riforma Cartabia alla Corte costituzionale 96/2024”
Indice
1. La novella della responsabilità dei sindaci
Lo scorso 12 aprile è entrata in vigore la legge n. 35/2025 con cui il legislatore ha modificato l’art. 2407 c.c. che ha previsto:
- dei tetti alla responsabilità dei sindaci sulla base del compenso percepito e
- il decorso del termine di prescrizione di cinque anni per l’esercizio dell’azione di responsabilità dal deposito della relazione dei sindaci allegata al bilancio dell’esercizio in cui si è verificato il danno.
Come noto, la novella ha posto diversi dubbi interpretativi, tra questi, in particolare, l’applicazione retroattiva. Il “Formulario commentato del nuovo processo civile – Aggiornato ai correttivi Cartabia e mediazione” di Lucilla Nigro offre un supporto pratico e operativo per affrontare ogni fase del contenzioso civile, acquistabile su Shop Maggioli e su Amazon.
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2. Il caso
Il caso di cui all’ordinanza in esame riguarda un sequestro conservativo richiesto dal Fallimento di una società nei confronti di amministratori e sindaci. Secondo la tesi del Fallimento la società si trovava in stato di decozione sin dal 2017: gli amministratori avevano illecitamente proseguito l’attività sociale per anni, violando l’obbligo di rappresentazione veritiera e corretta nei bilanci dal 2017 con particolare riferimento al valore delle partecipazioni, al valore dei crediti e dei debiti sociali. I sindaci, dal canto loro, nonostante le irregolarità accertate sin dal 2015, non avevano correttamente assolto ai loro obblighi di vigilanza, non ricorrendo alla denuncia ex art. 2409 c.c. e non chiedendo lo scioglimento della società ai sensi dell’art. 2485 c.c.
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3. L’ordinanza
Nell’accogliere il ricorso per sequestro conservativo proposto dalla Curatela, il Tribunale di Bari ha rilevato quanto segue quanto al novellato art. 2407 c.c.:
- quanto ai tetti alla responsabilità dei sindaci “… si ritiene che il nuovo testo del comma 2 dell’art. 2407 c.c. si applichi anche ai fatti pregressi all’entrata in vigore della legge medesima, trattandosi di previsione latu sensu procedimentale perché si limita ad indicare al Giudice un criterio di quantificazione del danno (tetto massimo), senza che una tale interpretazione incida sulla permanenza stessa del diritto stesso al risarcimento del danno, limitando solo il quantum rispetto a soggetti comunque responsabili in solido con gli amministratori“.
- nel calcolare il tetto alla responsabilità dei sindaci, il riferimento della legge 35/2025 ai compensi “percepiti” si intende al compenso annuo netto ricevuto dal sindaco;
- quanto alla prescrizione, è stata esclusa l’applicazione retroattiva, in quanto “… la disposizione sulla prescrizione disciplina un istituto di diritto sostanziale e non è stata prevista dal legislatore alcuna disposizione che preveda l’applicabilità della nuova normativa ai giudizi pendenti…”. Peraltro, l’art. 11 delle disposizioni sulla legge in generale, prevede che “la legge non dispone che per l’avvenire“. Del resto, sarebbe in conflitto con l’art. 24 Costit. un’interpretazione della predetta disposizione che, pendente la precedente disciplina (codicistica) sulla decorrenza della prescrizione, applicando la quale il diritto al risarcimento non è ancora estinto, determini l’estinzione di detto diritto quale effetto dell’entrata in vigore della nuova legge, poiché alla data di tale entrata in vigore, è ormai decorso il termine di prescrizione decorrente dal deposito della relazione dei sindaci.
4. Il dibattito parlamentare
In seguito all’entrata in vigore del nuovo art. 2407 c.c. diversi interpreti si sono chiesti se tale disposizione potrà applicarsi anche ai revisori contabili. Sono in discussione emendamenti su tale punto così come sull’applicazione retroattiva della nuova disposizione.
L’Ordine del giorno G/1155/1/2 (testo 2), “accolto” dalla Commissione Giustizia del Senato, ha impegnato il Governo a valutare l’opportunità di dettare per il solo nuovo art. 2407 co. 2 c.c. una disciplina transitoria rispetto ai giudizi pendenti.
Inoltre, il disegno di legge n. 1426, presentato in Senato (ed all’esame delle competenti Commissioni in sede redigente), all’art. 2 prevede: “La disciplina sulla responsabilità dei revisori legali … e quella sulla responsabilità dei componenti del collegio sindacale, di cui al secondo comma dell’articolo 2407 del codice civile si applicano anche ai giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge”.
5. Conclusioni
La eventuale approvazione di questo disegno di legge, quindi, renderebbe applicabile anche ai giudizi pendenti alla data della nuova legge la sola disciplina sulla limitazione della responsabilità dei sindaci, di cui all’art. 2407 co. 2 c.c., ma non quella sulla prescrizione, di cui all’art. 2407 co. 4 c.c.
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