Testo Unico delle società a partecipazione pubblica – Scheda di Diritto

Il Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica è una delle riforme più rilevanti attuate nell’ambito della riorganizzazione delle PA.

Redazione 02/04/25

Il Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica, introdotto con il D.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, è una delle riforme più rilevanti attuate nell’ambito della riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche prevista dalla legge delega n. 124/2015 (cd. Legge Madia). L’obiettivo principale è stato quello di razionalizzare, semplificare e rendere più efficiente la gestione delle partecipazioni pubbliche, rafforzando nel contempo i meccanismi di controllo, trasparenza e contenimento della spesa pubblica.

Indice

1. Ambito di applicazione del Testo Unico


Il Testo Unico si applica a:

  • Società a controllo pubblico: in cui una o più amministrazioni pubbliche esercitano poteri di controllo ai sensi dell’art. 2359 c.c.
  • Società partecipate pubbliche: società di capitali, anche quotate, in cui una pubblica amministrazione detiene una partecipazione, anche non di controllo.
  • Società in house: società interamente partecipate da pubbliche amministrazioni e dotate di requisiti per l’affidamento diretto di servizi pubblici (controllo analogo e attività prevalente).

Sono escluse, salvo espressa previsione, le fondazioni, le associazioni, le aziende speciali e gli enti pubblici economici.

2. Finalità e principi


Il D.lgs. 175/2016 si fonda su alcuni principi fondamentali:

  • Divieto di partecipazioni inutili: le PA possono partecipare solo a società che perseguano fini istituzionali e coerenti con le finalità pubbliche.
  • Efficienza ed economicità: le società partecipate devono essere gestite secondo criteri di economicità, efficacia e trasparenza.
  • Contenimento dei costi: viene limitata la creazione di nuove società pubbliche e previsto un regime stringente per i compensi degli amministratori.
  • Rafforzamento del controllo analogo: in caso di società in house, le PA devono esercitare un controllo simile a quello esercitato sui propri servizi interni.
  • Separazione tra attività amministrative e attività imprenditoriali: la PA può agire secondo il modello societario, ma mantenendo la distinzione tra le proprie funzioni pubbliche e l’attività d’impresa.

3. Costituzione e acquisto di partecipazioni


Ai sensi dell’art. 4, le pubbliche amministrazioni possono costituire società o acquisire partecipazioni solo nei seguenti casi:

  • produzione di beni e servizi strumentali all’attività amministrativa;
  • gestione di servizi pubblici locali a rilevanza economica;
  • realizzazione di opere pubbliche mediante finanza di progetto;
  • gestione di farmacie comunali e servizi di trasporto pubblico locale.

È inoltre previsto un obbligo di revisione periodica delle partecipazioni pubbliche (art. 20), da effettuarsi annualmente entro il 31 dicembre, con l’obiettivo di dismettere partecipazioni non necessarie.

4. Organi societari e governance


Il decreto pone limiti e requisiti stringenti alla composizione degli organi societari:

  • riduzione del numero degli amministratori;
  • compensi soggetti a tetti e riduzioni;
  • obbligo di nomina tramite procedure trasparenti e selettive;
  • possibilità di istituire organi di controllo interni.

Le società devono inoltre rispettare i vincoli del Codice degli Appalti (in caso di affidamenti pubblici) e gli obblighi di trasparenza previsti dal D.lgs. 33/2013, come ad esempio la pubblicazione di bilanci, incarichi e compensi.

5. Razionalizzazione e dismissione delle partecipazioni


L’art. 24 prevede che, a seguito della revisione periodica, le PA debbano procedere alla dismissione delle partecipazioni:

  • non coerenti con le finalità istituzionali;
  • prive dei requisiti previsti dall’art. 4;
  • economicamente non sostenibili (perdite strutturali negli ultimi esercizi).

Le società oggetto di razionalizzazione devono essere liquidate o alienate entro 12 mesi, salvo motivata proroga.

6. Personale delle società partecipate


Il personale delle società partecipate non è soggetto al regime del pubblico impiego, ma il decreto introduce regole per:

  • contenimento della spesa per il personale (art. 19);
  • divieto di assunzioni a tempo indeterminato in caso di bilanci in perdita;
  • obbligo di applicare contratti collettivi del settore privato;
  • limiti alle retribuzioni complessive.

Inoltre, viene richiesto il rispetto delle disposizioni in materia di anticorruzione e trasparenza, con estensione delle misure previste per le pubbliche amministrazioni.

7. Norme speciali per le società quotate


Alle società partecipate quotate nei mercati regolamentati, comprese le loro controllate, si applicano solo alcune disposizioni del decreto, nel rispetto della normativa di settore e delle regole del mercato finanziario. In particolare:

  • non si applicano i limiti ai compensi degli amministratori;
  • non si applicano le regole sulle modalità di nomina;
  • restano in vigore le norme del TUF e del Codice Civile.

8. Sanzioni e controlli


La Corte dei Conti esercita il controllo sui piani di razionalizzazione, e può segnalare irregolarità o violazioni. È prevista anche la responsabilità erariale per gli amministratori o dirigenti che non rispettano gli obblighi di revisione o di dismissione delle partecipazioni non legittime.

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