Per arma impropria deve intendersi qualsiasi oggetto, anche di uso comune e privo di apparente idoneità all’offesa, che sia in concreto utilizzato per procurare lesioni personali.
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Indice
1. La questione
Il Tribunale di Cagliari aveva condannato un imputato alla pena di euro 1.000,00 di ammenda, in ordine al reato di porto di armi od oggetti atti a offendere, ai sensi dell’art. 4 legge 18 aprile 1975, n. 110, perché, senza giustificato motivo, aveva portato fuori dalla propria abitazione un bastone di legno con un’estremità spezzata e lungo circa 50 cm.
Ciò posto, avverso questo provvedimento proponeva ricorso per Cassazione la difesa dell’accusato che denunciava inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione della sentenza impugnata, perché, secondo il difensore, il Tribunale avrebbe omesso di accertare il fatto che l’imputato avesse portato fuori dalla propria abitazione il bastone sequestrato, sicché vi sarebbe stata la carenza di uno degli elementi costitutivi del reato in esame; dalla lettura del fascicolo, dato che non vi sarebbe stata prova circa le modalità dell’impossessamento dell’oggetto, perché risultava solo che l’imputato si era diretto verso la propria abitazione e al successivo controllo era risultato in possesso del bastone.
Il giudice di merito, inoltre, sempre ad avviso del legale, avrebbe affermato in maniera errata che il bastone fosse appuntito e, subito dopo in modo contraddittorio che il bastone non fosse appuntito, ma che fosse spezzato in una estremità, circostanza che avrebbe dovuto indurre il giudicante ad accertare il fatto che l’oggetto non fosse idoneo all’offesa alla persona.
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2. La soluzione adottata dalla Cassazione sulla nozione di arma impropria
Il ricorso suesposto era ritenuto infondato sulla scorta di quell’orientamento nomofilattico secondo il quale, per arma impropria, deve intendersi qualsiasi oggetto, anche di uso comune e privo di apparente idoneità all’offesa, che sia in concreto utilizzato per procurare lesioni personali, giacché il porto dell’oggetto cessa di essere giustificato nel momento in cui viene meno il collegamento immediato con la sua funzione per essere utilizzato come arma (Sez. 5, n. 46482 del 20/06/2014).
Difatti, proprio in relazione a tale criterio ermeneutico, gli Ermellini ritenevano come il giudice di merito avesse accertato in modo plausibile che l’imputato si era allontanato dalla propria abitazione dopo un violento litigio con il proprio padre (tanto da aver indotto la madre a chiamare i Carabinieri per un pronto intervento) e che stava per fare rientro nell’abitazione con il bastone sequestrato, del cui possesso in luogo aperto non aveva saputo fornire una giustificata ragione circa il possesso.
Il Tribunale, pertanto, per il Supremo Consesso, aveva fornito sul punto una motivazione ineccepibile, ritenendo provata la responsabilità penale dell’imputato, in considerazione del fatto che la detenzione o il possesso di un’arma o di un oggetto atto ad offendere in luoghi diversi dall’abitazione e dalle sue appartenenze sono puniti, anche se non preceduti da una amotio o da una ablatio da un luogo di privata dimora (Sez. 1, n. 35662 del 17/07/2013).
Orbene, in forza di quanto sopra, il ricorso era rigettato e il ricorrente veniva condannato al pagamento delle spese del procedimento ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
3. Conclusioni
La decisione in esame desta un certo interesse essendo ivi chiarito cosa deve intendersi per arma impropria.
Si afferma difatti in tale pronuncia, sulla base di un pregresso indirizzo interpretativo, che, per arma impropria, deve intendersi qualsiasi oggetto, anche di uso comune e privo di apparente idoneità all’offesa, che sia in concreto utilizzato per procurare lesioni personali, giacché il porto dell’oggetto cessa di essere giustificato nel momento in cui viene meno il collegamento immediato con la sua funzione per essere utilizzato come arma.
Questo provvedimento, quindi, ben può essere preso nella dovuta considerazione ogni volta si debba appurare se un oggetto possa considerarsi tale.
Ad ogni modo, il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, proprio perché contribuisce a fare chiarezza su siffatta tematica giuridica sotto il versante giurisprudenziale, non può che essere che positivo.
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