Corte di giustizia UE: la possibilità per un consumatore di convenire in giudizio un commerciante straniero dinanzi ai giudici nazionali non richiede che il contratto controverso sia stato concluso a distanza

Redazione 10/09/12
Scarica PDF Stampa

Anna Costagliola

Il consumatore può convenire dinanzi ai giudici nazionali il commerciante con il quale ha concluso un contratto, anche quando tale commerciante sia residente in un altro Stato membro, e ciò qualora siano soddisfatte due condizioni: occorre, in primo luogo, che il commerciante eserciti la propria attività commerciale o professionale nello Stato membro di residenza del consumatore ovvero che, con qualsiasi mezzo (ad esempio attraverso l’utilizzo di Internet), egli diriga le sue attività verso tale Stato membro e, in secondo luogo, che il contratto oggetto della controversia rientri nell’ambito di detta attività.

Lo ha stabilito la Corte di giustizia dell’Ue con la sentenza 6 settembre 2012 nella causa C-190/11, in coerenza con una interpretazione del diritto dell’Unione che mira a tutelare il consumatore, quale parte contraente più debole, nelle controversie transfrontaliere, agevolandone l’accesso alla giustizia, in particolare, mediante una prossimità geografica con il giudice competente.

La sentenza ha riconosciuto le ragioni di una cittadina austriaca che si era recata ad Amburgo per acquistare un’automobile dopo aver letto delle relative offerte sul web. Rientrata in Austria, tuttavia, l’acquirente aveva constato che il veicolo acquistato era viziato da alcuni difetti sostanziali per cui si era rivolta alla concessionaria per la riparazione del veicolo. Non mostrando quest’ultima alcuna intenzione di provvedere alla riparazione, l’acquirente aveva adito i giudici nazionali chiedendo la risoluzione per vizi occulti del contratto, il rimborso del prezzo di vendita e il risarcimento dei danni. Dal canto suo, la concessionaria convenuta contestava la competenza giurisdizionale internazionale dei giudici austriaci, sostenendo che della controversia avrebbero dovuto essere investiti i giudici tedeschi.

La Corte suprema austriaca risolveva la questione della competenza ritenendo che i convenuti avevano effettivamente diretto le loro attività commerciali verso l’Austria, dal momento che il loro sito Internet era accessibile in tale Stato. Tuttavia, permaneva il dubbio se la possibilità di adire i giudici nazionali fosse legata alla conclusione a distanza del contratto tra consumatore e professionista.

Sul punto, i Giudici di Lussemburgo hanno chiarito che la possibilità per un consumatore di convenire in giudizio, dinanzi ai giudici del suo Stato membro, un commerciante residente in un altro Stato membro non è subordinata alla condizione che il contratto sia stato concluso a distanza. Si precisa, infatti, nella sentenza che, se è vero che la normativa europea esigeva sino al 2002 che il consumatore dovesse aver compiuto nello Stato membro di residenza gli atti necessari per la conclusione del contratto, la normativa attuale non prevede più detta condizione. Con tale modifica, il legislatore dell’Unione ha inteso assicurare una migliore tutela dei consumatori.

Il requisito essenziale cui è subordinata l’applicazione di tale normativa è quello connesso all’attività commerciale o professionale diretta verso lo Stato di residenza del consumatore. Al riguardo, sia l’avvio di contatti a distanza, sia l’ordine di un bene o di un servizio a distanza o, a fortiori, la conclusione a distanza di un contratto stipulato con un consumatore costituiscono indizi di riconducibilità del contratto ad un’attività di tal genere.

Pertanto, qualora a) il commerciante residente in un altro Stato membro eserciti la propria attività commerciale o professionale nello Stato membro di residenza del consumatore ovvero, con qualsiasi mezzo, diriga le sue attività verso lo Stato membro medesimo e b) il contratto controverso rientri nell’ambito di detta attività, il consumatore può convenire il commerciante dinanzi ai giudici del proprio Stato membro, anche quando il contratto non sia stato concluso a distanza in quanto sottoscritto nello Stato membro del commerciante.

Redazione

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento