Corte di Giustizia UE: bocciata la legge nazionale che non tiene conto a fini retributivi dell’anzianità maturata nei contratti a termine

Redazione 19/10/12
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Lucia Nacciarone

Con la sentenza nelle cause riunite da C-302/11 e C-305/11, del 18 ottobre 2012 la sesta sezione della Corte di Giustizia ha negato l’efficacia della norma italiana (contenuta nella finanziaria per il 2007, L. 296/2006), che prevede la possibilità, quando si assume personale nel pubblico impiego, di ignorare le precedenti assunzioni effettuate con contratti a tempo determinato.

L’attuale normativa consente quindi, con fini di contenimento dei costi della amministrazione pubblica, di non prendere in considerazione tutti i periodi di servizio compiuti nell’ambito di contratti a tempo determinato per il calcolo della retribuzione, una volta intervenuta la stabilizzazione nel pubblico impiego.

La previsione normativa, ad avviso dei giudici europei, risulta sproporzionata rispetto agli obiettivi di contenimento dei costi, ed, anzi, si pone contro i principi europei di non discriminazione del lavoratore a tempo determinato.

L’esclusione assoluta del pregresso, continuano i giudici di Lussemburgo, si fonda sull’errato presupposto che la durata indeterminata del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici giustifichi di per sé una differenza di trattamento rispetto agli altri assunti a tempo determinato, ponendosi, tra l’altro, contro i principi della direttiva Ue e dell’accordo quadro in tema di contratti a tempo determinato. Spetta quindi al giudice del rinvio verificare se sussistono ragioni oggettive che giustifichino tale differenza di trattamento.

Sebbene gli stati UE godano di un margine di discrezionalità nell’organizzazione delle loro amministrazioni e nella disciplina delle condizioni di accesso al pubblico impiego, l’applicazione dei criteri deve essere effettuata in modo trasparente e deve poter essere controllata: compito dei giudici deve essere quello di impedire qualsiasi trattamento sfavorevole del lavoratori a tempo determinato, sulla sola base della durata dei contratti di lavoro che giustificano la loro anzianità e la loro esperienza professionale.

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