Corte di Giustizia, la locazione del bene immobile e dei servizi ad esso relativi costituisce prestazione unitaria ai fini IVA

Redazione 01/10/12
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Lilla Laperuta

Nella sentenza resa nella causa C-392/11, depositata il 27 settembre 2012, la Corte di giustizia europea affronta la questione pregiudiziale sottopostole dal giudice di rinvio in ordine al seguente nodo tematico: stabilire se i servizi forniti dai locatori in base a un contratto di locazione con i loro locatari devono essere considerati un elemento di un’unica prestazione di un contratto di locazione di immobili perché i detti servizi formano oggettivamente un’unica prestazione economica indissociabile con la locazione o perché essi sono accessori alla locazione, che costituisce la prestazione principale. Nel decidere tale questione, la Corte di Giustizia ha chiarito che:

a) gli oneri locativi sono accessori alla locazione dell’immobile anche se riferiti a servizi forniti non dal locatore;

b) un contratto di locazione che preveda la fornitura di acqua, energia elettrica, copertura assicurativa, servizi condominiali, si considera ai fini IVA come un’unica operazione, avente ad oggetto la locazione dell’immobile;

c) se la locazione è esente dall’imposta, lo saranno anche i corrispettivi versati per le prestazioni accessorie sopra citate.

In particolare, nella conclusione la Corte precisa che la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretata nel senso che una locazione di beni immobili e le prestazioni di servizi ad essa collegate, possono costituire una prestazione unica sotto il profilo dell’imposta sul valore aggiunto. Al riguardo, la facoltà concessa al locatore nel contratto di locazione, di risolverlo nel caso in cui il locatario non paghi gli oneri locativi, costituisce un indizio che milita a favore dell’esistenza di una prestazione unica, sebbene essa non costituisca, necessariamente, l’elemento determinante ai fini della valutazione dell’esistenza di siffatta prestazione. Per contro, la circostanza che talune prestazioni di servizi, devono essere fornite da un terzo, non permette di concludere che queste ultime non possano costituire una prestazione unica.

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