Corte di Giustizia Europea, causa n. C-443/09, sentenza 19 aprile 2012: diritto camerale annuale compatibile con la normativa comunitaria

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Facendo seguito all’articolo dal titoloDiritto camerale e compatibilità con la normativa comunitaria: rinvio alla Corte di Giustizia Europea” (che trovate qui http://mediazione_civile.diritto.it/docs/33278-diritto-camerale-e-compatibilit-con-la-normativa-comunitaria-rinvio-alla-corte-di-giustizia-europea ) si ritiene opportuno segnalare che in data 19 aprile 2012 la Corte di Giustizia della Comunità Europea ha depositato la sentenza relativa alla causa C-443/09 (avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte dal Tribunale di Cosenza, con ordinanze del 5 novembre 2009 e del 13 settembre 2010 nel procedimento tra Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Cosenza contro Fallimento….S.r.l.) nella quale è stata affermata la piena compatibilità del diritto camerale italiano con la Direttiva Ue 2008/7 ed in particolare con l’ art. 5, comma 1, lett. c) relativo al divieto d’imposizione indiretta, sotto qualsiasi forma, per la registrazione o per ogni altra formalità preliminare all’esercizio di un’attività alla quale una società di capitali può essere sottoposta in ragione della sua forma giuridica.

La Corte afferma che l’articolo 5, paragrafo 1, lettera c) della Direttiva sopra citata, in linea di principio, deve essere interpretato estensivamente, nel senso che esso comprende non solo le procedure preliminari all’esercizio dell’attività di una società di capitali, ma anche le formalità che condizionano l’esercizio e la prosecuzione dell’attività della società stessa.

Per la Corte di Giustizia, è rilevante il fatto che il tributo sia dovuto dalle imprese per l’iscrizione nell’apposito Registro, a prescindere dalla loro forma giuridica.

Infatti, a parere della Corte, la norma non pone alcun divieto all’istituzione di un’imposta, quale quella italiana, dovuta annualmente in ragione dell’iscrizione di un’impresa presso una Camera di Commercio, in quanto il fatto generatore del tributo consiste non nella registrazione della società o della persona giuridica titolare di un’impresa, ma nella registrazione dell’impresa, prescindendo dalla forma giuridica assunta dalla stessa. Infatti, il diritto camerale italiano prescinde dalla qualificazione giuridica dell’ente titolare dell’impresa, assoggettando, pertanto, all’obbligo di pagamento del tributo sia le imprese aventi la forma di società di capitali, sia quelle con un’altra forma giuridica (ad es. le imprese individuali).

Lecce, 10 maggio 2012

Avv. Villani Maurizio

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