Corte di Cassazione, Sezione III penale, sentenza numero 2205/06: patate di provenienza olandese, presenza di pesticidi oltre il limite stabilito dalla legge, reato di cui alla lettera h) della l. 283/62, posizione dell’importatore, applicabilità dell’e

sentenza 31/05/07
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Suprema Corte di Cassazione
Sezione III Penale
 
 
Pres. Lupo, est. Fiale, ric. *****
 
 
Sentenza n. 2205/06 del 4.10.05
 
 
Massima: patate di provenienza olandese, presenza di pesticidi oltre il limite stabilito dalla legge, reato di cui alla lettera h) della l. 283/62, posizione dell’importatore, applicabilità dell’esimente di cui all’art. 19 l. 283/62, esclusione. Violazione dell’art. 28 TCE, esclusione. Applicabilità della eccezione di cui all’art. 30 Tce, tutela della salute. Sussistenza.
 
 
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
 
 
Con sentenza del 9.12.2004 il Tribunale di Asti, in composizione monocratica, affermava la penale responsabilità di M. F. in ordine al reato di cui:
 
          all’art. 5, lett. h), legge 30.4.1962, n. 283 (per avere, quale rappresentante legale della s.r.l. "S. di M. F. &. C.", importato dall’Olanda e venduto patate nelle quali veniva riscontrata una quantità di principio attivo "Clorprofam" superiore ai limiti consentiti – acc. in Asti, il 4.4.2001);
 
e, riconosciute circostanze attenuanti generiche, lo condannava alla pena di euro 4.000,00 di ammenda, disponendo la pubblicazione della sentenza.
 
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il M., il quale lamenta:
 
a) manifesta illogicità della motivazione, in punto di affermazione della responsabilità, non essendo stato tenuto in conto che egli (alla stregua dei coimputati assolti dall’accusa di avere successivamente commercializzato il medesimo prodotto, da lui acquistato) si era trovato nella impossibilità oggettiva di verificare la rispondenza delle patate alle prescrizioni di
legge, "posto che, trattandosi di prodotto deperibile, sottoponendole a lunghi accertamenti, ne avrebbe pregiudicato la commestibilità";
 
b) la insussistenza a suo carico, per la qualità di importatore, di obblighi di più intensa diligenza, in quanto la provenienza delle patate dall’area comunitaria lo parifica ad un qualsiasi altro "commercializzatore" di prodotti nazionali;
 
e) la violazione dell’art. 19 della legge n. 283/1962, in quanto le patate erano state importate dall’Olanda in sacchetti da 10 kg. ciascuno, confezionati all’origine dal produttore, sicché egli, non potendo manomettere le confezioni originali, non aveva la possibilità di controllare la qualità e le condizioni del prodotto.
 
MOTIVI DELLA DECISIONE
 
Il ricorso deve essere rigettato, perché le doglianze anzidette sono infondate.
 
1. L’art. 12 della legge 30.4.1962, n. 283 dispone, al 1° comma, che "è vietata l’introduzione nel territorio della Repubblica di qualsiasi sostanza destinata all’alimentazione non rispondente ai requisiti prescritti dalla presente legge".
Viene affermata così l’illiceità dell’introduzione sul territorio nazionale, a fine di commercio, di prodotti alimentari confezionati all’estero e che si rivelino difformi dai requisiti prescritti dalla normativa di cui alla legge n. 283/1962.
 
Gli obblighi dell’importatore sono sostanzialmente parificati a quelli che gravano sui produttori nazionali e, quindi, sono decisamente più "consistenti" di quelli gravanti sui rivenditori.
 
In tale prospettiva l’art. 72 del Regolamento di esecuzione (D.P.R. 26.3.1980, n. 327), come sostituito dall’art. 11 del D.P.R. 8.5.1985, n. 254, dispone, a sua volta, che "gli importatori di sostanze alimentari sono responsabili della natura, del tipo, della quantità, dell’omogeneità, dell’origine dei prodotti presentati all’importazione nonché della rispondenza dei requisiti
igienico-sanitari previsti dalle vigenti disposizioni in materia di sostanze alimentari", facendo salva "l’osservanza delle modalità prescritte da altre leggi o regolamenti speciali, nonché da convenzioni internazionali concernenti particolari sostanze alimentari".
 
L’importatore, pertanto, ha l’obbligo di introdurre in Italia solo sostanze destinate all’alimentazione rispondenti ai requisiti igienico-sanitari previsti dalle vigenti disposizioni in materia e dall’inottemperanza a siffatto dovere deriva una responsabilità dello stesso a titolo di colpa, configurabile ancora prima dell’effettiva messa in commercio del prodotto alimentare sul territorio nazionale.
 
Trattasi di un obbligo di particolare peso, per l’osservanza del quale la legge pone indubbiamente a carico dell’importatore l’assunzione di cautele e di controlli di rilevante difficoltà connessi ad una pregnante verifica delle caratteristiche intrinseche degli alimenti. La giurisprudenza, però, non ha mancato di rilevare, in proposito, che non può in alcun modo parlarsi di responsabilità oggettiva, poiché l’importatore, conoscendo a priori siffatto rigoroso dovere, non può
non assumersi i rischi derivanti dallo svolgimento delle sua attività. Ciò comporta che l’importatore, se non è in
grado di garantire la conformità del prodotto estero alla normativa sanitaria nazionale, deve rinunziare ad
importarlo.
 
Nella fattispecie in esame, comunque, con argomentazione logica, il giudice del merito ha rilevato che "la patata non è un prodotto deperibile nel brevissimo periodo e, quindi, posto che le analisi avrebbero richiesto circa una settimana, i controlli non avrebbero inciso sulla commerciabilità del prodotto".
 
2. Quando si tratta di prodotti alimentari confezionati in Paesi dell’Unione Europea, vige il principio della libera circolazione delle merci che dal 1° gennaio 1993 è pienamente operante nel settore dei prodotti alimentari e che prevede la liceità del prodotto alimentare sul territorio di un Paese membro, a condizione che sia rispondente alle prescrizioni che per quella determinata sostanza alimentare sono in vigore nel Paese di produzione. Tale principio si correla a quello del "mutuo riconoscimento", fondato in sostanza sulla fiducia nella capacità degli altri Stati membri di fabbricare e produrre merci destinate a circolare liberamente in tutta l’Unione. Un limite a tale libertà di circolazione dei prodotti alimentari resta pur sempre desumibile, in ogni caso, dalle prescrizioni poste, nei singoli Paesi, a salvaguardia della salute pubblica, secondo quanto espressamente stabilito dall’art. 30 (già art. 36) del Trattato dell’Unione Europea (in tal senso è orientata la giurisprudenza della Corte di giustizia europea, a partire dalla sentenza 20.2.1979, causa 120/78, Rewe).
E’ opportuno evidenziare, comunque, che – nella specie – il ricorrente non è stato ritenuto responsabile della contravvenzione di cui all’art. 12 della legge n. 283/1962, bensì di una violazione al precedente art. 5, la quale ben può configurarsi anche in relazione ad un prodotto alimentare comunitario.
 
3. L’art. 19 della legge 30.4.1962, n. 283 stabilisce che le sanzioni previste da quella legge "non si applicano al commerciante che vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo prodotti in confezioni originali, qualora la non corrispondenza alle prescrizioni della legge stessa riguardi i requisiti intrinseci o la composizione dei prodotti o le condizioni interne dei recipienti e sempre che il commerciante non sia a conoscenza della violazione, o la confezione originale non presenti segni di alterazione".
 
Va ribadita, però, in proposito, la giurisprudenza di questa Corte Suprema secondo la quale tale esimente speciale non opera quando il prodotto alimentare sia stato confezionato all’estero, provenga cioè da un produttore straniero il quale non sia obbligato ad osservare tutte le prescrizioni imposte dalla legge italiana per prevenire il pericolo di frode o di danno alla
salute del consumatore: in tale ipotesi, infatti, colui che commercia il prodotto sul territorio nazionale non può ritenersi legittimato a presumere l’adempimento di obblighi giuridicamente inesistenti a carico del produttore (vedi Cass. Sez. III 26.3.1999, n. 6323 e 30.7.1997, n. 7700). L’importatore-commerciante all’ingrosso o al dettaglio che opera sul territorio nazionale è tenuto a verificare, pertanto, la conformità del prodotto o dei componenti di esso alla normativa sanitaria con controlli tali da garantire la qualità del prodotto anche se importato in confezioni originali (vedi Cass.. Sez. III: 20.12.2004. **********; 17.6.l998, n. 7214
 
4. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
 
P.Q.M.
 
la Corte Suprema di Cassazione,
 
visti gli artt. 607, 615 e 616 c.p.p.,
 
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
 

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