Corte dei Conti – Giudizi di responsabilità amministrativa per danno erariale – Sezione Giurisdizionale Trentino Alto Adige – Sentenza n. 22/2006 – Danno da ritardo per prolungata sospensione dei lavori – Configurabilità – Colpa grave degli amministratori

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La sezione giurisdizionale trentina esamina fra le diverse questioni quella concernente il rapporto che intercorre tra giudizio arbitrale e giudizio erariale.
In particolare, i giudici ribadiscono la completa autonomia del giudizio contabile così come avviene parimenti in relazione ai giudizi penale, civile e amministrativo.
Deve ricordarsi, infatti che, ancorché concernenti uno stesso comportamento illecito addebitato come causa di danni cagionati da agenti dell’amministrazione a terzi (e, quindi, in definitiva, alla stessa amministrazione di appartenenza), il giudizio arbitrale ed il giudizio contabile sono reciprocamente autonomi cosicché il giudice contabile non può conoscere di doglianze concernenti la pronuncia arbitrale – che vanno appropriatamente proposte innanzi al giudice ordinario – ma può, autonomamente, valutare l’illiceità dei comportamenti dei soggetti innanzi a lui convenuti (Corte dei conti, Sez. II c.le, n. 218/A/2001).
Con riferimento poi al decorso del termine quinquennale di prescrizione entro il quale   va proposta l’azione di responsabilità da aprte della Procura contabile competente, il collegio precisa che, secondo consolidata giurisprudenza, il dies a quo” dell’azione di responsabilità amministrativa per danni indiretti verificatisi a seguito di risarcimento corrisposto ad appaltatore di opera pubblica e riconosciuti con giudizio arbitrale va individuato nel momento in cui viene pubblicato il lodo arbitrale (ex plurimis, Corte dei Conti – Sez. II c.le, n. 210/A/2002).
Particolare attenzione va poi riposta all’analisi che i giudici fanno in merito alla natura del giudizio contabile in relazione al principio del giusto procedimento che deve informare tale giudizio specialmente nel momento della formazione ed utilizzazione delle prove.
Il collegio – premettendo che con sentenza n. 392/A del 10 settembre 2003, la Sez. III centrale della Corte dei Conti, riferendosi a motivi di censura basati su pretesa violazione dei principi del giusto processo, per essere stata la prova posta a fondamento della condanna acquisita in difetto di contraddittorio con la parte convenuta, ha puntualizzato che il regime probatorio vigente nel processo di responsabilità amministrativo/contabile risente tuttora del c.d. principio di sindacatorietà che, nel previgente sistema, permeava di sé l’intero procedimento, attribuendo al giudice contabile un complesso di poteri, prevalentemente istruttori, ma non solo, del tutto sconosciuti al giudice civile – fa presente che tale principio permane nell’attuale sistema, sia pure in un più contenuto ambito applicativo, che sostanzialmente ne riduce la portata al solo regime di acquisizione e valutazione delle prove.
Non è indispensabile, secondo i giudici, quindi, che la prova sia formata esclusivamente nel corso del pubblico dibattimento, nel contraddittorio delle parti in causa, essendo il processo contabile basato essenzialmente su documenti già esistenti, forniti dalle parti, nel quale l’udienza pubblica è finalizzata alla discussione orale sul materiale già acquisito al fascicolo processuale; nel corso di questa, infatti – acquisita, attraverso la relazione introduttiva, la cognizione degli elementi di valutazione portati all’esame del Collegio giudicante – le parti si limitano alla riproposizione di argomenti contenuti negli atti scritti, eventualmente sviluppando ed integrando particolari aspetti che, in base all’andamento della discussione, siano ritenuti meritevoli di maggiore approfondimento e chiarificazione.
Circa le ulteriori determinazioni nel merito, i giudici concludono condannano per colpa grave ritenendo illegittima e ingiustificata la sospensione dei lavori meglio descritti nella pronuncia che segue che ha dato origine all’illecito contestato per la cui determinazione i giudici ricorrono, limitatamente ad alcune quote, al potere riduttivo previsto dall’art. 52 del R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 .
 
 
 
 
 
* A cura dell’Ufficio Stampa
 
SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER IL TRENTINO – ALTO ADIGE CON SEDE IN TRENTO
Presidente: *********** – Relatore: ***********
PREMESSO IN FATTO
Con atto di citazione del 15 luglio 2005, la Procura presso questa Sezione giurisdizionale ha convenuto nel presente giudizio i **********, C., C., D., F., F., G., G., N., T., V., V., V., Z., Z., D., come in epigrafe rappresentati e difesi, per sentirli condannare al pagamento, in favore del Comune di Segonzano (TN), della somma di €. 289.071,03 (duecentoottantanovemilasettantuno/03), da ripartire per quote uguali e senza vincolo di solidarietà, oltre interessi, rivalutazione monetaria e spese di procedimento.
Espone l’atto predetto che, con deliberazione n. 85 del 25 ottobre 1989, il Consiglio comunale di Segonzano (TN) approvava il progetto relativo ai lavori di costruzione del secondo lotto della strada di collegamento delle frazioni di Luch e ****** alla strada provinciale n. 71. Il 28 marzo 1990 veniva sottoscritto, dopo l’espletamento della procedura di licitazione privata, il contratto di appalto, per l’importo netto di L. 606.404.000, fra il Comune di Segonzano e la ditta OMISSIS S.r.l., con sede in Condino (TN), aggiudicataria dei lavori. Secondo l’art. 37 del capitolato speciale, l’ultimazione delle opere si stabiliva in 370 giorni dalla consegna dei lavori, effettuata con processo verbale del 2 aprile 1990, sottoscritto dall’Ing. ***********, quale direttore dei lavori e dal rappresentante legale dell’impresa.
Il 7 maggio 1990, lo stesso Ing. D., sempre nella precitata qualità, ordinava la sospensione dei lavori di cui sopra a causa “della mancata approvazione della perizia di variante e suppletiva in corso di elaborazione”.
Il Consiglio comunale di Segonzano affidava allo stesso Ing. D. l’incarico della direzione e contabilità dei lavori con deliberazione n. 52 del 22 agosto 1990 e, con deliberazione n. 91 del 23 dicembre 1991, conferiva, altresì, al medesimo professionista l’incarico della predisposizione del progetto esecutivo della perizia di variante e suppletiva ai lavori per la costruzione del suindicato lotto, atteso che, con deliberazione consiliare n. 59 del 25 settembre 1987, questi era già stato affidatario dell’originario incarico di progettazione dell’opera e che i lavori per la sua esecuzione erano stati consegnati e poco dopo sospesi, in quanto, già in sede di riunione con i proprietari dei fondi interessati e anche in occasione della redazione degli stati di consistenza degli immobili da occupare, i suddetti proprietari avevano avanzato richieste e suggerimenti migliorativi dell’opera che l’Amministrazione comunale aveva ritenuto di far propri, decidendo, perciò, di elaborare apposita perizia di variante e suppletiva.
Con la deliberazione n. 84 del 28 ottobre 1992, sempre quel Consiglio comunale conferiva, poi, al predetto professionista l’ulteriore incarico di redazione della perizia di variante e suppletiva di cui sopra, in quanto, nel frattempo, si era rivelata vana la progettazione, già effettuata a livello di studio di fattibilità, della bretella di collegamento della parte alta di ******, perché alla corale richiesta di una sua realizzazione era subentrata la totale opposizione di alcuni censiti sui cui fondi essa avrebbe dovuto realizzarsi; il che, evidentemente, veniva a comportare una riconsiderazione globale della progettazione fin lì eseguita. Al surriferito quadro della situazione va aggiunto l’intervenuto mutamento – con il D.Lgs. 19 dicembre 1991, n. 406, che recepiva la direttiva n. 89/440/CEE – della legislazione in materia di lavori pubblici con il vincolo generale per il quale (art.9) le perizie non potevano, di norma, superare il 30% dell’importo dell’opera originaria e all’impresa appaltatrice non potevano essere affidati lavori di importo superiore al 50% di quelli inizialmente contemplati in contratto.
Il medesimo Consiglio comunale, con la propria deliberazione n. 94 del 30 novembre 1992, disponeva, poi, la revoca della precedente deliberazione n. 91 del 23 dicembre 1991, giustificata dalle suesposte precisazioni rese con la suddetta delibera consiliare n. 84 del 28 ottobre 1992.
La Giunta comunale, a sua volta, con deliberazione n. 35 dell’8 febbraio 1993, concedeva all’Ing. D. la proroga fino al 20 febbraio 1993 del termine per la presentazione degli elaborati di progetto, inizialmente fissato al 27 gennaio 1993.
L’Impresa OMISSIS S.r.l., dal suo canto, sottoscriveva con riserva lo schema dell’atto di sottomissione per i lavori di variante e formulava contestazioni sulla sospensione dei lavori, rinviando anche alle richieste risarcitorie già prodotte con lettera raccomandata pervenuta al Comune il 12 marzo 1993.
La perizia di variante e suppletiva era approvata dalla Giunta comunale in linea tecnica con deliberazione n. 343 del 15 novembre 1993 ed in via definitiva con deliberazione n. 53 del 7 marzo 1994.
I lavori, pertanto, venivano ripresi il 6 aprile 1994 ed il relativo processo verbale era sottoscritto, sempre con riserva, dall’impresa appaltatrice. A fronte delle pretese risarcitorie di quest’ultima – espresse in undici riserve trascritte nel registro di contabilità per l’ammontare complessivo di L. 510.945.057, oltre ***, rivalutazione monetaria ed interessi – la Giunta comunale di Segonzano, avvalendosi delle indicazioni contenute nella relazione riservata resa dalla Commissione di collaudo, nominata con la delibera di Giunta n. 372 del 14 dicembre 1994, ne proponeva la definizione mediante il pagamento dell’importo di L.12.587.013, oltre ***, con contestuale richiesta di rimborso di L. 3.303.934 per i danni conseguenti alla rottura delle condotte acquedottistiche pubbliche e private, oltre ai danni arrecati alla viabilità comunale durante l’esecuzione dei lavori.
L’Impresa OMISSIS S.r.l., in data 22 marzo 1995, notificava al Comune di Segonzano domanda di arbitrato per l’integrale riconoscimento delle riserve iscritte in contabilità.
I lavori commissionati venivano intanto ultimati il 9 agosto 1995 e la Commissione di collaudo approvava le opere eseguite con certificato del 19 febbraio 1996. Con deliberazione n.174 dell’11 giugno 1996, la Giunta comunale, a sua volta, approvava gli atti di contabilità finale, redatti dal direttore dei lavori, nonché la relazione di collaudo, decidendo, a conferma dell’orientamento precedentemente assunto, di liquidare le riserve e le richieste di risarcimento dei danni, formulate dall’impresa, in L. 12.587.013, oltre ***, con la detrazione di L.3.303.934 per i danni come sopra subiti dall’Amministrazione committente.
La ditta appaltatrice, con atto notificato al Comune il 27 luglio 1996, poi reiterato in data 27 aprile 2001, confermava la propria precedente richiesta di arbitrato. L’Amministrazione comunale resisteva e nominava il proprio arbitro.
Il Collegio arbitrale, con lodo depositato in data 10 luglio 2002, dichiarava che la sospensione dei lavori, disposta dal Comune di Segonzano dal 7 maggio 1990 al 6 aprile 1994, costituiva inadempimento della stazione appaltante agli obblighi contrattuali, con la detrazione dei 180 giorni, ritenuti quale tempo tecnico accettabile per la predisposizione e l’approvazione della perizia di variante e suppletiva. Il Comune di Segonzano, pertanto, era condannato al pagamento, in favore dell’Impresa, della complessiva somma di €.132.120,12, oltre rivalutazione monetaria, quantificata in €.126.596,83, nonché al rimborso delle spese di giudizio e delle spese di funzionamento del Collegio e al pagamento degli onorari degli arbitri nella misura di due terzi.
Successivamente, l’impresa OMISSIS, nel frattempo posta in liquidazione, assentiva alla composizione amichevole in ordine alla quantificazione del credito vantato nei confronti del Comune ed accettava la riduzione della somma riconosciuta dal lodo fino alla concorrenza di €.219.909,41. Il Comune, da parte sua, si impegnava, inoltre, a corrispondere alla precitata Impresa la somma di €.16.320,00, pari ai due terzi delle spese difensive e a rimborsare le spese di funzionamento del Collegio arbitrale e gli onorari degli arbitri nella misura di due terzi. Le somme ai titoli predetti venivano successivamente quantificati in complessivi €.36.521,62 e così liquidati con determinazione del Segretario comunale n. 97 del 19 giugno 2003.
In relazione ai fatti suesposti e alla luce delle prove documentali acquisite nell’espletamento dell’istruttoria, il Procuratore Regionale sottolineava che, dopo appena 35 giorni dall’avvenuta consegna dei lavori per la costruzione del lotto di cui trattasi, l’Ing. D. – peraltro formalmente nominato direttore dei lavori solo con la deliberazione consiliare n.52 del 22 agosto 1990, di gran lunga successiva alle date di consegna e sospensione dei lavori – aveva adottato, in data 7 maggio 1990, detto provvedimento sospensivo motivandolo con la “mancata approvazione della perizia di variante e suppletiva in corso di elaborazione”. L’esame degli atti evidenziava, altresì, che il conferimento dell’incarico di predisporre il progetto esecutivo della precitata perizia era avvenuto con la deliberazione consiliare n.91 del 23 dicembre 1991, cioè dopo ben 596 giorni dalla adottata sospensione dei lavori. La Procura rimarcava ancora che il Collegio arbitrale, chiamato a pronunciarsi sulla controversia insorta con l’impresa appaltatrice, aveva rilevato nel proprio lodo come il tempo impiegato nella elaborazione di tale perizia “abbia travalicato i limiti del sacrificio accollabile all’appaltatore”, aggiungendo che detta perizia, per il modesto importo dei lavori aggiuntivi (L.46.056.000), avrebbe potuto richiedere un tempo complessivo stimabile in 180 giorni dalla data del verbale di sospensione. Lo stesso lodo escludeva parimenti che le ragioni per le quali si era resa necessaria l’elaborazione di una perizia di variante e la conseguente sospensione dei lavori non potevano inquadrarsi nella fattispecie delle esigenze di pubblico interesse o di pubblica necessità di cui all’art.30, comma 2, del D.P.R. n.1063 del 1962. Affermava, pertanto, il Procuratore che la maggiore spesa, pari ad €. 289.071,03, a fronte delle legittime e più che fondate riserve della ditta OMISSIS S.r.l., si manifestava quale danno ingiusto per il bilancio pubblico. Tale danno, “qualificato dal requisito della “evitabilità”, a condizione che il Direttore dei lavori e gli Amministratori comunali avessero programmato, elaborato ed approvato la perizia suppletiva e di variante in conformità alla normativa vigente e alle clausole negoziali stipulate”, è, secondo lo stesso Procuratore, imputabile alle persone che avevano adottato i seguenti atti, i quali assumevano rilevanza eziologica di danno nel periodo dell’illecita sospensione dei lavori dal 7 maggio 1990 fino al 6 aprile 1994: 1 – processo verbale di consegna dei lavori in data 2 aprile 1990, sottoscritto dall’Ing. ***********; 2 – processo verbale di sospensione dei lavori in data 7 maggio 1990, sottoscritto dall’Ing. ***********; 3 – deliberazione consiliare n. 52 del 22 agosto 1990, di conferimento dell’incarico di direzione dei lavori; 4 – deliberazione consiliare n. 91 del 23 dicembre 1991, di affidamento dell’incarico di progettazione della perizia di variante e suppletiva; 5 – deliberazione consiliare n. 84 del 28 ottobre 1992, di conferimento dell’ulteriore incarico di redazione della perizia di variante e suppletiva; 6 – deliberazione consiliare n. 94 del 30 novembre 1992, di revoca della delibera consiliare n. 91 del 1991; 7 – deliberazione di Giunta n. 35 dell’8 febbraio 1993, di proroga del termine per la presentazione, da parte del professionista incaricato, del progetto di variante; 8 – deliberazione di Giunta n. 343 del 15 novembre 1993, di approvazione in linea tecnica della perizia di variante; 9 – deliberazione di Giunta n. 53 del 7 marzo 1994, di approvazione in via definitiva della perizia di variante; 10 – processo verbale di ripresa dei lavori in data 6 aprile 1994, sottoscritto dall’Ing. D..
 Pertanto, i predetti interessati, con apposito atto del 17 marzo 2005, ritualmente notificato, venivano costituiti in mora ed invitati a produrre, nei termini di legge, le proprie deduzioni in ordine alle contestazioni formulate a loro carico, significative di una condotta che aveva cagionato al Comune di Segonzano un danno patrimoniale di complessivi €.289.071,03.
a – In ordine agli addebiti come sopra contestati, i **********, C., F., T., V. e V., come in epigrafe rappresentati e difesi, esponevano, mediante allegazione di documentazione, lo svolgimento cronologico del fatto di gestione per evidenziare che la predisposizione delle perizie di variante era riconducibile ad interessi generali della collettività di Segonzano e alle esigenze di pubblica utilità. Gli stessi evidenziavano, altresì – oltre che il comportamento poco corretto della ditta – l’irragionevolezza dell’atteggiamento tenuto dall’ente locale nella definizione del procedimento di transazione bonaria della lite, intrapreso prima dell’intervento del lodo; il che, se non altro, avrebbe consentito il pagamento di un importo minore rispetto a quello effettivamente addebitato a seguito del giudizio arbitrale. Nel manifestare la disponibilità ad essere sentiti personalmente, gli stessi interessati chiedevano l’archiviazione degli addebiti o, in via subordinata, la riduzione della somma indicata, non senza aver previamente eccepito che l’atto di contestazione è stato loro comunicato ben oltre cinque anni dagli atti approvati dai deducenti e che sarebbero stati causativi del danno di cui si controverte.
b – Con l’assistenza dei propri predetti difensori, i **********, D., F., G., G., N., V., Z. e Z. deducevano, a loro volta, con argomentazioni fondate sull’ambito delle competenze di natura politica, e non tecnica, esercitate nel caso di specie ed eccepivano, inoltre, l’insufficienza del lodo arbitrale a fungere da presupposto esclusivo del giudizio di responsabilità amministrativa, anche per la eterogeneità delle componenti di danno patrimoniale esaminate nel giudizio arbitrale. A loro dire, altresì, in linea di fatto, “alcune circostanze poste a fondamento della decisione arbitrale sono in effetti indimostrate o contrarie al vero” – Evidenziavano, infine, il difetto di colpa grave discendente dalla necessità di valutare le condotte con criterio di prognosi postuma e chiedevano, pertanto, l’archiviazione del presente procedimento.
c – Nel prospettare le proprie deduzioni, l’Ing. D., per il tramite del proprio suddetto difensore, rappresentava, infine, la legittimità della sospensione dei lavori e l’effettività delle prestazioni professionali per l’elaborazione delle perizie di variante commissionategli dal Comune. Eccepiva che la motivazione del lodo arbitrale – incentrata, tra l’altro, sulla eccessiva durata della sospensione rispetto al modesto importo dei lavori aggiuntivi – non gli era opponibile, non essendo egli stato parte in detto giudizio. In quanto direttore dei lavori per conto del Comune, non aveva poteri dispositivi sulle istruzioni ricevute in ordine al modo di procedere dei lavori, dei quali rispondeva solo dal punto di vista tecnico. L’ordine di sospensione dei lavori fu impartito su direttive del Comune per motivi estranei ad insufficienze progettuali ma rinvenibili nell’intendimento di quell’Amministrazione di rispettare al massimo la volontà dei censiti. Chiedeva il proscioglimento da ogni addebito e, in via cautelare, la prescrizione per addebiti eventuali relativi a fatti anteriori al quinquennio.
d – Riferendosi alle argomentazioni addotte dagli interessati, l’Ufficio inquirente esprime l’avviso che le stesse non abbiano “efficacia idonea ad escludere la sussistenza degli elementi costitutivi della responsabilità amministrativa”.
Infatti, la asserita distinzione tra profili di competenza tecnica e profili di competenza amministrativa e/o politica è inidonea a discriminare le condotte individuali, ”poiché nella specie la decisione di sospendere i lavori per la elaborazione della perizia di variante è riconducibile alle scelte convergenti della direzione dei lavori e degli organi rappresentativi dell’ente locale”.
L’esame, poi, della successione cronologica delle decisioni amministrative adottate su tale perizia evidenzia “l’uso abnorme di tale strumento, al di fuori dei limiti consentiti dalla normativa vigente, ed in palese violazione delle clausole negoziali stipulate con l’Impresa aggiudicataria dei lavori”.
Lo stesso Ufficio inquirente – dopo aver espresso il parere che le prospettate deduzioni difensive finiscano con l’assumere “anche rilevanza ammissiva e confessoria” – prosegue osservando che l’omessa definizione del procedimento di transazione bonaria della lite non pone in essere profili in grado di spiegare effetti interruttivi della “eziologia dannosa discendente dalla sospensione dei lavori in tempo immediatamente successivo alla consegna” e che la quantificazione del danno erariale si basa sulle componenti liquidate dal giudice arbitrale per effetto della sospensione dei lavori protrattasi per il periodo eccedente i 180 giorni e sugli oneri economici accessori e connessi.
Quanto all’accertamento della colpa grave con prognosi postuma, l’Ufficio inquirente eccepisce che lo stesso “non può mai prescindere dai vincolanti parametri normativi che definiscono i modelli di condotta conformi ai principi di legalità contrattuale e finanziaria”.
Relativamente, infine, al presunto automatismo processuale tra giudizio arbitrale e giudizio di responsabilità amministrativa, viene sottolineato dalla Procura come “le risultanze probatorie siano state ricostruite, valutate e ponderate in una prospettiva autonoma, anche se collegata ed interdipendente dal lodo arbitrale, che costituisce comunque presupposto indefettibile della fattispecie di danno erariale”.
La medesima Procura conclude affermando, quindi, la responsabilità amministrativa degli interessati, la cui condotta viene qualificata come connotata da colpa grave.
In relazione al conseguente atto di citazione a loro notificato, i medesimi interessati – per il tramite dei rispettivi difensori – si sono costituiti con apposite, distinte memorie, nelle quali formulano le argomentazioni che di seguito si riepilogano.
A – I **********, C., F., *********, ********** e ********, come sopra rappresentati e difesi, articolano le proprie considerazioni difensive, quanto al fatto, su cinque punti, ciascuno avente ad oggetto una specifica tematica.
 Relativamente al primo punto – riferito all’approvazione del progetto e alle vicende che ne hanno imposto la variazione – vengono riportati analiticamente, nella loro successione cronologica, i vari passi operativi (ivi compresi quelli indirizzati al reperimento delle necessarie risorse finanziarie), posti in essere dall’Amministrazione comunale fino a pervenire – quasi in concomitanza con la richiesta di approvazione del Piano delle espropriazioni, rivolta dal Sindaco di Segonzano al Presidente della Giunta provinciale di Trento con la nota n.1176 del 21 marzo 1990 – al verificarsi “di una circostanza del tutto imprevedibile, che rischiava di pregiudicare la realizzazione dell’opera, e, comunque, di esporre l’Amministrazione a gravissimi pregiudizi economici”, costituita dalla sollevazione dei ben sessanta censiti coinvolti dalle espropriazioni. Dinanzi a tale stato di cose – rispetto al quale l’Amministrazione comunale si era trovata nella alternativa di rigettare del tutto le richieste degli interessati, con la prospettiva di dare origine ad un elevato numero di impugnazioni, o di tentare di accedere alle richieste, attraverso una revisione progettuale che, per la natura delle modifiche, non avrebbe dovuto impegnare molto tempo – è stata preferita quest’ultima soluzione, individuata come l’unica in grado di scongiurare ogni forma di resistenza da parte della collettività. Da tali premesse scaturisce la sospensione dei lavori il cui verbale veniva sottoscritto dall’impresa senza riserva alcuna; il che induceva il Comune a confidare, anche sulla base di convergenti orientamenti giurisprudenziali, “che l’appaltatore non avrebbe potuto proporre alcuna domanda risarcitoria in relazione alla disposta sospensione”. Con questa soluzione, quindi – secondo la difesa – il Comune era stato in grado di dimostrare, da un lato, l’avvio della esecuzione dei lavori, necessario ai fini dei contributi ottenuti, e i censiti, dall’altro, hanno omesso, tranne due sole eccezioni, di contestare le indennità di esproprio.
 Il secondo punto – concernente la vicenda relativa all’approvazione della perizia di variante – riporta altrettanto particolareggiatamente le cause che – a fronte di un differimento nell’esecuzione delle opere, ragionevolmente contenibile entro limiti temporali fisiologici (poiché non ingeneranti aggravio del corrispettivo di appalto ) dell’ordine di 5 o 6 mesi per la predisposizione delle modifiche e per un definitivo confronto con gli interessati e di altri 4 o 5 mesi per l’adozione dei provvedimenti formali e per l’acquisizione dei prescritti pareri – hanno in seguito determinato il protrarsi di dette attività per complessivi 1430 giorni. Tra queste, oltre ai reiterati rifacimenti della perizia di variante e suppletiva per adeguarla, non solo alle richieste presentate dai censiti , ma anche alle indicazioni, del tutto imprevedibili, provenienti da altri enti od organi, viene annoverata la novità, anch’essa imprevedibile, rappresentata dal D.Lgs. 19 dicembre 1991, n.406, di recepimento della direttiva 89/440/CEE, secondo il quale (art.9) “all’esecutore dell’opera principale non potevano essere affidate varianti per un importo superiore al 50% dell’appalto”. Per effetto di tale novità normativa, il Comune non aveva potuto acquisire immediata certezza che essa fosse applicabile anche a lavori, come quello di cui trattasi, al di sotto della soglia di rilevanza comunitaria, poiché solo dopo alcuni mesi gli uffici della Provincia di Trento manifestarono un orientamento in questo senso nonostante l’esistenza di una diversa legislazione provinciale. Nel presente contesto, la difesa evidenzia, altresì, l’atteggiamento ostruzionistico dell’appaltatore, a motivo del quale, onde evitare causidiche contestazioni, il progettista era stato incaricato di predisporre ulteriori stesure della perizia di cui sopra, l’ultima delle quali scindeva “in due parti la perizia di variante consegnata pochi mesi prima: ciò al fine di enucleare una serie di lavori eseguibili subito, senza superare il limite del quinto d’obbligo, inserendo il resto in un “progetto di completamento” da realizzarsi come un’opera a parte”. Acquisito il contributo provinciale necessario a fronteggiare il conseguente maggior onere finanziario e ricevuta l’autorizzazione a contrarre il relativo mutuo decennale, aveva luogo la definitiva approvazione della perizia di variante (marzo 1994) e si rendeva possibile, quindi, la ripresa dei lavori, nel cui verbale, peraltro, l’impresa iscriveva, comunque, apposita riserva.
Nella parte concernente i rapporti contenziosi con l’impresa OMISSIS, i suddetti interessati pongono in evidenza come, nonostante la mancata sottoscrizione con riserva del verbale di sospensione dei lavori, l’impresa stessa abbia pervicacemente insistito per vedere soddisfatte le proprie pretese. In proposito, viene partitamene menzionata la relazione resa dalla Commissione di collaudo in ordine alla riserva formulata da detta controparte, relazione che ne confermava argomentatamente la non accoglibilità alla luce delle disposizioni di cui agli artt.16 del Capitolato generale d’appalto, approvato con D.P.R. n.1063 del 1962, e 30 del R.D. 25 maggio 1895, n.350.
Nel punto afferente la gestione della lite, viene posto in evidenza come – a fronte delle rivendicazioni avanzate dall’impresa per ottenere il risarcimento dei danni patiti, a suo dire, a causa della prolungata sospensione dei lavori e per conseguire il corrispettivo riferito alle lavorazioni aggiuntive – la nuova maggioranza, subentrata alla precedente, abbia assunto un comportamento improntato principalmente a dissociazione dalle iniziative intraprese dalla precedente gestione ed ispirato, perciò, ad ambiguità. Ne è riprova, secondo i convenuti, il fatto che, mentre, in un primo momento, quando non era intervenuto il lodo arbitrale, sembrava acquisita la disponibilità dei nuovi amministratori ad aderire alla proposta transattiva, condivisa da controparte ed imperniata sul riconoscimento, in favore di quest’ultima, di un credito pari a 250 milioni di lire – orientamento suffragato dalla predisposizione di proposte di deliberazione consiliare in questo senso e da apposita corrispondenza di analogo segno – tale atteggiamento, all’improvviso, veniva radicalmente modificato, cosicché si perveniva al rifiuto di addivenire alla prospettata transazione bonaria e si ritornava, quindi, alle primitive conclusioni, scaturite dalla Commissione di collaudo, in base alle quali si riconosceva alla impresa OMISSIS solo la somma di L.12.587.013, oltre ***, previa la detrazione della somma di L.3.303.934, *** inclusa, da quest’ultima dovuta a titolo risarcitorio “dei danni conseguenti alla rottura delle condotte acquedottistiche pubbliche e private e arrecati alla viabilità comunale durante l’esecuzione dei lavori di costruzione”.
L’ultima parte della memoria difensiva è riservata alla puntuale confutazione delle premesse e delle stesse conclusioni adottate dal Collegio arbitrale, al quale i convenuti di cui sopra addebitano di avere obliterato “le vere ragioni che avevano imposto all’Amministrazione di modificare il tracciato della strada attraverso la perizia di variante; le ragioni della protrazione inconsueta del periodo di sospensione (normativa cogente intervenuta; mancata collaborazione dell’impresa); il comportamento dell’impresa non ispirato a buona fede nell’esecuzione”, non senza riconoscere, peraltro, che la stessa pronunzia arbitrale, piuttosto che essere frettolosamente accettata, avrebbe meritato, invece, di essere contestata su più punti, quali: “1) la carente ricostruzione dei fatti e l’errata qualificazione della sospensione dei lavori; 2) l’erroneità del rigetto dell’eccezione di decadenza dalla domanda risarcitoria per mancata apposizione della riserva; 3) l’errata determinazione del periodo di illecita sospensione, poiché solo in data 3 marzo 1993 l’impresa aveva contestato la sospensione; 4) l’erroneità della quantificazione del danno, in quanto causato anche dal comportamento dell’imprenditore, in evidente malafede”.
Alla luce delle surriferite considerazioni in fatto, gli interessati predetti, in via principale, tornano ad eccepire, in punto di diritto, in primo luogo, “l’intervenuto decorso del termine di prescrizione quinquennale dall’adozione degli atti approvati dai comparenti che sarebbero stati, nella ricostruzione di parte avversa, causativi del danno di cui oggi si controverte”. Eccepiscono, ancora, che “viene richiesta una somma che non corrisponde, ed è certamente maggiore, all’esborso che il Comune è stato tenuto ad affrontare in conseguenza di quella che viene assunta come l’illegittima azione contestata, ossia la sospensione dei lavori con protrazione dei tempi di esecuzione”. Osservano, inoltre, che, alla stregua della documentazione rassegnata, sussiste la prova “per considerare la sospensione ascrivibile all’ipotesi di cui all’art.30, II comma, dell’allora vigente Capitolato generale delle opere pubbliche” e che, quindi, la fattispecie “non integra gli estremi del danno erariale (omissis), poiché con detta determinazione sono stati conseguiti vantaggi suscettibili di diretta ed indiretta valutazione economica, ben superiori all’esborso effettuato a distanza di ben 13 anni”. Né, per le medesime ragioni, viene condivisa l’affermazione sulla “evitabilità del danno”, in quanto, al tempo, “gli amministratori potevano solo rappresentarsi l’esigenza di scongiurare un danno ingente, mettendo in conto solo il rischio di ritardare di qualche mese l’esecuzione dei lavori. E ciò attraverso l’esercizio di un potere previsto dalla legge: la sospensione per ragioni di pubblico interesse”. Ma, anche se l’esborso fosse configurabile quale danno, “esso non sarebbe comunque in concreto imputabile ai comparenti”, poiché conseguente “ad una determinazione (quella di sospendere i lavori) e ad un’azione successiva che integrano una scelta discrezionale”; nessun rilievo, in siffatto contesto, possono assumere tanto la modesta entità della variante quanto il lungo tempo imprevedibilmente trascorso. Infine, viene eccepita l’insussistenza di alcuno degli elementi che, sulla scorta della giurisprudenza della magistratura contabile, integra la colpa grave, intesa come “macroscopica negligenza ed imprudenza nella gestione della spesa contrattuale”. A supporto della esigenza che la valutazione sia operata in rapporto al momento in cui i soggetti hanno posto in essere i fatti a loro contestati, viene richiamata la sentenza della Suprema Corte, Sez. I, n.5135 dell’11 aprile 2002, la quale, dopo aver dato atto che l’approvazione di una perizia di variante “costituisce il caso più frequente e controverso di applicabilità della previsione di cui al comma II dell’art.30” del Capitolato generale delle opere pubbliche al tempo vigente, ribadisce che il criterio guida da seguire è quello di verificare se “detta emergenza non sia ricollegabile ad alcuna forma di negligenza e/o imperizia nella predisposizione e nella verifica del progetto da parte dell’Ente appaltante, il quale è tenuto, prima dell’indizione della gara, a controllarne la validità in tutti i suoi aspetti tecnici e ad impiegare ogni cura volta ad eliminare il rischio di impedimenti alla realizzazione dell’opera come progettata”. In questo quadro, quindi, nessun rilievo possono assumere alcune irregolarità formali (quale quella rinvenibile nell’ordine di sospensione dei lavori, impartito dall’ing. D., pur in difetto del pregresso formale incarico di Direttore dei lavori, “perché il 7 maggio 1990 il Consiglio comunale era scaduto e non poteva approvare l’incarico”) o l’iterazione di provvedimenti (necessitata non da “perplessità di volere dell’Amministrazione” ma dai “plurimi accadimenti verificatisi indipendentemente dalla volontà degli organi comunali”, quali l’entrata in vigore del d.lgs. n.406 del 1991 e le resistenze frapposte dall’appaltatore).
In via del tutto subordinata, i convenuti rappresentano che, in primo luogo, l’esborso a loro imputato ”non può corrispondere, integralmente, a quello rifuso dal Comune all’Impresa per l’accoglimento delle riserve connesse al protrarsi della sospensione, tenuto conto che gran parte del tempo di sospensione è dipeso dall’insorgenza di eventi non prevedibili né evitabili”. In ultimo, gli stessi chiedono che “possa essere esercitato il potere di riduzione dell’addebito nella misura massima e cioè sino alla concorrenza dell’intero danno (Corte dei Conti, Sez. I, n.291 del 5 ottobre 2001)”.
L’Avv. **********, in data 10 gennaio 2006, depositava presso la Segreteria di questa Sezione, nell’interesse dei propri assistiti, due ulteriori documenti, consistenti, rispettivamente, nella dichiarazione degli interessati agli espropri e nella dichiarazione dei censiti.
B – A loro volta, con altra memoria difensiva, i ******************, D., F., G., *******, **********, **********; ********* e ********, come sopra rappresentati e difesi, richiamate le proprie precedenti deduzioni, evidenziano i profili ritenuti utili ai fini di una pronuncia assolutoria nei propri confronti facendo riferimento, in primo luogo, alla complessa vicenda concernente l’indisponibilità dei proprietari ad accedere al ventilato esproprio dei loro terreni sulla base del progetto originariamente apprestato e delle lunghe e travagliate trattative concretizzatesi con l’adesione dell’Amministrazione comunale a talune delle richieste migliorative avanzate dai medesimi. In tale quadro, viene puntualizzato, altresì, che, nell’estate del 1990, un gruppo di censiti residenti nella parte alta della frazione di ******, avevano richiesto “la realizzazione di una bretella di collegamento fra la costruenda strada e le loro abitazioni”, rispetto alla quale la Giunta comunale aveva comunicato agli interessati la propria disponibilità ad accoglierla purché sussistesse un accordo unanime in tal senso; presupposto, questo, che, però, non si era più concretizzato nell’apposita riunione all’uopo convocata. Altra causa del ritardo viene indicata dagli interessati nelle difficoltà incontrate dall’Amministrazione comunale nel determinare la stima dei terreni da espropriare, nella qual occasione – con la sola eccezione di tre censiti che hanno interposto ricorso conclusosi con sentenze di condanna per il Comune – si era reso finalmente possibile conseguire un accordo transattivo con tutti gli altri numerosi opponenti. Il contenzioso di cui sopra, comunque, resta, secondo gli stessi, come “inequivocabile prova di quali sarebbero state le conseguenze nel caso in cui l’Amministrazione comunale non si fosse fatta carico di tentare, nei limiti del possibile, una mediazione tra le esigenze dei censiti e quelle del Comune”. In ordine alla quantificazione del danno eventualmente esistente, la memoria dei predetti interessati si richiama alla possibilità di transazione che si era manifestata prima dell’intervento del lodo arbitrale, sulla base del versamento all’impresa dell’importo di 250 milioni di lire, sottolineando, al riguardo, che l’adesione alla transazione in quei termini “avrebbe limitato sostanzialmente alla metà il danno del quale oggi si discute”. In una tale prospettiva, quindi, anche nell’ipotesi in cui si ritenesse sussistente una loro responsabilità, i suddetti convenuti ritengono che “la condanna a loro carico dovrà necessariamente essere contenuta nei limiti della somma che a suo tempo l’Amministrazione comunale avrebbe avuto l’opportunità di versare all’impresa per definire la controversia; la mancata conclusione dell’accordo transattivo, infatti, non può essere addebitata agli odierni imputati che, all’epoca, non erano parte della Giunta”.
C – L’Ing. ***********, infine, con la memoria rassegnata dal proprio difensore, conferma integralmente il contenuto delle deduzioni precedentemente rassegnate – e testualmente reiterate – osservando, altresì, che il profilo di colpevolezza consistente nella “usurpazione di funzioni” – contestatogli perché, sebbene non ancora formalmente nominato direttore dei lavori, egli ne aveva disposto la sospensione – non ha rilievo ai fini che qui interessano, atteso che “l’atto iniziale di sospensione non genera alcun danno, in quanto la sospensione, se contenuta nei termini di legge, è senz’altro un diritto del committente, e tale atto inoltre appariva assolutamente ragionevole e giustificato, essendo necessaria una perizia di variante”. Tanto più che il Collegio arbitrale, ritenendo non dovuta l’apposizione di una riserva al verbale di sospensione dei lavori, con il proprio lodo (pag. 20), aveva precisato che, all’epoca, l’appaltatore nulla aveva a pretendere. Sostiene comunque il convenuto che “il danno è stato ritenuto aver fondamento per il protrarsi della sospensione dei lavori, e non certo per la sospensione in sé”. Infatti, “non è la decisione della sospensione che fu generatrice di danno, bensì il protrarsi della sospensione stessa”. E’ chiaro, quindi, che “egli non aveva veste per interloquire sulla approvazione delle varie varianti, né sul merito delle richieste di varianti che man mano gli venivano sottoposte” e che, pertanto, “la sua azione non ebbe assolutamente efficacia causale nel protrarsi della sospensione generativa dell’asserito danno”. L’interessato chiede conclusivamente il rigetto della domanda attrice.
Nel corso della odierna pubblica udienza, le parti hanno ulteriormente illustrato e sostanzialmente confermato nel merito le rispettive posizioni che sopra sono state riportate. 
      
CONSIDERATO IN DIRITTO
 
1 – In relazione alle disposizioni di cui all’art.1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, nel testo integrato con la legge 20 dicembre 1996, n.639 (di conversione del d.l. 23 ottobre 1996, n.543), il presente giudizio è finalizzato a definire il comportamento tenuto dai convenuti indicati in epigrafe nel corso dell’annosa vicenda concernente la realizzazione del secondo lotto della strada di collegamento delle frazioni di Luch e Stedro, del Comune di Segonzano, alla strada provinciale n. 71: i primi 15, nella loro qualità di amministratori comunali e l’ultimo, quale libero professionista affidatario dell’incarico della direzione e contabilità dei lavori di costruzione della relativa opera, in quanto già incaricato della predisposizione dell’originario progetto e della successiva perizia di variante e suppletiva.
Il deferimento al giudizio di questo Collegio si connette agli argomenti del lodo del 21 maggio 2002, deliberato dall’apposito Collegio arbitrale nella controversia insorta tra l’impresa appaltatrice OMISSIS S.r.l. ed il Comune di Segonzano (TN) per la definizione delle pretese risarcitorie dalla prima azionate a causa dei pregiudizi subìti per effetto della prolungata sospensione, dal 7 maggio 1990 al 6 aprile 1994, dei lavori predetti, da eseguire in base al contratto stipulato il 28 marzo 1990; il Collegio arbitrale pronunziava, infatti, la condanna del suddetto Comune al pagamento in favore della impresa OMISSIS di complessivi €.132.120,12 oltre la rivalutazione monetaria (quantificata in €.126.596,83), nonché al rimborso delle spese sia di giudizio sia di funzionamento del Collegio e al pagamento degli onorari degli arbitri, nella misura di due terzi. Successivamente, peraltro, le parti predette concordavano la composizione amichevole della vertenza sulla base della riduzione della somma dovuta, che la Procura Regionale, nell’atto di citazione, determina complessivamente in €. 289.071,03.
2 – Va esaminata preliminarmente l’eccezione concernente l’intervenuto decorso del termine quinquennale per l’esercizio, da parte del Giudice contabile, dell’azione risarcitoria.
La questione si incentra, pertanto, sull’individuazione del “dies a quo”.
Sul punto si osserva che, ai sensi dell’art. 2 della menzionata legge 14 gennaio 1994, n. 20, la prescrizione decorre dalla data in cui si è verificato il fatto dannoso, costituito dalla condotta e dall’evento ed in conformità all’indirizzo giurisprudenziale che individua il danno da risarcire nell’effettivo depauperamento sofferto nel momento del pagamento della somma dovuta (SS.RR., n. 3/QM del 15 gennaio 2003; ****** Emilia – Romagna, n. 1832 del 25 agosto 2003 e ****** Calabria,n. 2 del 12 gennaio 2004).
 Alla luce delle risultanze documentali offerte, rispettivamente: dalla nota raccomandata a.r. del 9 dicembre 2002, rimessa al Comune di Segonzano dalla impresa OMISSIS ed acquisita dal destinatario al prot. n. 6305 del 10 dicembre 2002; dalla deliberazione consiliare n. 2 del 6 febbraio 2003 nonché dalla determinazione del Segretario comunale n. 7 del 19 giugno 2003, nel caso di specie, la liquidazione della somma complessivamente concordata in sede di composizione amichevole della controversia è da intendersi operata in data compresa fra il 6 febbraio 2003 e tutto il giugno 2003, mentre la notifica dell’atto di citazione agli odierni convenuti, seguita all’antecedente invito a dedurre, ha avuto luogo fra i giorni 1° e 3 ottobre 2005. Pertanto, rispetto a tale arco temporale, il precitato termine quinquennale non risulta essersi in alcun modo compiuto.
A conclusioni sostanzialmente analoghe si perviene anche applicando i criteri indicati da consolidata giurisprudenza (per tutte, Corte dei Conti – Sez. II c.le, n. 210/A del 26 giugno 2002), secondo la quale il “dies a quo” dell’azione di responsabilità amministrativa per danni indiretti verificatisi a seguito di risarcimento corrisposto ad appaltatore di opera pubblica e riconosciuti con giudizio arbitrale va individuato nel momento in cui viene pubblicato il lodo arbitrale: in questo caso, fermo restando il suddetto “dies ad quem”, l’inizio del termine verrebbe anticipato al 10 luglio 2002, data del deposito presso la Segreteria della Camera arbitrale per i lavori pubblici del relativo lodo.
L’eccezione di sopravvenuta prescrizione, pertanto, è da giudicare infondata e, conseguentemente, l’azione di responsabilità si configura come tempestivamente esercitata.
3 – Andando ad esaminare, ancora in via pregiudiziale, nel più ampio ambito dei rapporti tra i vari giudizi, quello tra il giudizio di responsabilità amministrativo – contabile ed il giudizio arbitrale, si segnala che la giurisdizione penale e quella civile risarcitoria, da un lato, e la giurisdizione amministrativo – contabile, dall’altro, sono reciprocamente indipendenti nei profili istituzionali, anche quando investono un medesimo fatto materiale, dal momento che l’interferenza può avvenire tra i giudizi ma non fra le giurisdizioni; l’azione di responsabilità incontra, quindi, un limite di procedibilità, per difetto di interesse originario o sopravvenuto, solo allorquando le ragioni di credito erariale siano già state integralmente soddisfatte mediante gli accordi transattivi con l’amministrazione danneggiata (Sez. g.le Lombardia, n. 197 del 23 febbraio 2004). Si tenga, inoltre, presente (Sez. II c.le appello, n.215/A del 1° luglio 2004) che il principio pacifico, affermato dalle SS.UU. della Cassazione con la sentenza n. 933 del 22 dicembre 1999, secondo il quale la giurisdizione della Corte dei Conti è esclusiva – nel senso che è l’unico organo giudiziario che può decidere sulle materie devolute alla sua cognizione – porta ad escludere una concorrente giurisdizione del giudice ordinario adito secondo le regole normali applicabili in tema di responsabilità e di rivalsa.
Sul piano particolare, deve ricordarsi, poi, (Sez. II c.le, n. 218/A del 20 giugno 2001) che, ancorché concernenti uno stesso comportamento illecito addebitato come causa di danni cagionati da agenti dell’amministrazione a terzi (e, quindi, in definitiva, alla stessa amministrazione di appartenenza), il giudizio arbitrale ed il giudizio contabile sono reciprocamente autonomi cosicché il giudice contabile non può conoscere di doglianze concernenti la pronuncia arbitrale – che vanno appropriatamente proposte innanzi al giudice ordinario – ma può, autonomamente, valutare l’illiceità dei comportamenti dei soggetti innanzi a lui convenuti. Questi precedenti giurisprudenziali – con specifico riferimento alle asserite incongruità e lacune del lodo arbitrale, prospettate in sede difensiva – consentono di focalizzare nei corretti termini l’azione che, nella presente sede, il giudice contabile è chiamato a svolgere in ordine alle risultanze del lodo arbitrale, rispetto alle quali, peraltro, non è, in via di principio, legittimato ad esercitare il benché minimo sindacato, trattandosi di aspetti che, non essendo stati, a loro volta, oggetto di impugnativa nella competente sede istituzionale, risultano sostanzialmente consolidati nella loro intrinseca essenza; ferma ed impregiudicata restando, comunque, la possibilità di una loro autonoma valutazione per la fattispecie che qui occupa, propria della specifica competenza del giudice contabile.
Va menzionata, infine, per completezza, la sentenza n. 392/A del 10 settembre 2003, con la quale la Sez. III centrale della Corte dei Conti – riferendosi a motivi di censura basati su pretesa violazione dei principi del giusto processo, per essere stata la prova posta a fondamento della condanna acquisita in difetto di contraddittorio con la parte convenuta – ha puntualizzato che il regime probatorio vigente nel processo di responsabilità amministrativo/contabile risente tuttora del c.d. principio di sindacatorietà che, nel previgente sistema, permeava di sé (a ragione della rilevanza pubblica degli interessi in gioco), l’intero procedimento, attribuendo al giudice contabile un complesso di poteri, prevalentemente istruttori, ma non solo, del tutto sconosciuti al giudice civile. Tale principio permane nell’attuale sistema, sia pure in un più contenuto ambito applicativo, che sostanzialmente ne riduce la portata al solo regime di acquisizione e valutazione delle prove. Non è indispensabile, quindi, che la prova sia formata esclusivamente nel corso del pubblico dibattimento, nel contraddittorio delle parti in causa, essendo il processo contabile basato essenzialmente su documenti già esistenti, forniti dalle parti, nel quale l’udienza pubblica è finalizzata alla discussione orale sul materiale già acquisito al fascicolo processuale. Nel corso di questa, infatti – acquisita, attraverso la relazione introduttiva, la cognizione degli elementi di valutazione portati all’esame del Collegio giudicante – le parti si limitano alla riproposizione di argomenti contenuti negli atti scritti, eventualmente sviluppando ed integrando particolari aspetti che, in base all’andamento della discussione, siano ritenuti meritevoli di maggiore approfondimento e chiarificazione.
Per concludere, il giudice contabile può, quindi, legittimamente, formare il proprio convincimento su elementi desunti da altri giudizi, ovvero acquisiti, su suo impulso, al processo.
4 – Relativamente al merito della presente vicenda, il Collegio reputa necessario soffermarsi sul fatto dannoso prendendo le mosse dalla fase di progettazione dell’opera, seguita dalla aggiudicazione dei lavori e, poi, dalla sospensione nonché dalla prolungata sospensione di essi.
4a – Dalla delibera n. 59 del 25 settembre 1987 – concernente il conferimento all’Ing. *******’incarico della progettazione dei lavori in questione, in quanto lo stesso “aveva già redatto il progetto generale di massima ed eseguito la progettazione e la direzione dei lavori del I lotto“ – e dalla relazione illustrativa resa dal progettista il 2 settembre 1987 è dato di rilevare che le esecuzioni dei lavori concernenti i due lotti sono in rapporto di evidente integrazione e completamento non solo perché i rispettivi progetti risalgono allo stesso professionista ma soprattutto perché, per esplicita affermazione da questi resa nella relazione, per l’elaborazione del secondo progetto sono stati considerati “tutti i criteri tecnici adottati nel tronco del 1° lotto” e perché il progetto attinente al secondo lotto insiste in un progetto di massima già elaborato in occasione della progettazione esecutiva del primo lotto e, ancora, perché “le caratteristiche esecutive della costruzione della strada in questione sono quelle di uso comune nella zona e di quelle già conseguite nella realizzazione del 1° lotto”.
4b – La delibera consiliare n. 85 del 25 ottobre 1989 – che approva definitivamente il progetto dei lavori, decidendo, altresì, di affidarne l’esecuzione con il metodo della licitazione privata e di delegare la Giunta comunale a procedere, sentito il progettista, all’individuazione delle ditte da invitare all’appalto nonché alla fissazione della data di esperimento della gara – dichiara “la pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori in oggetto a termini dell’art.21 della L.P. 3 gennaio 1983, n.2 e s.m.”.
Deve segnalarsi che quest’ultima dichiarazione non risulta supportata, almeno in relazione a quel dato momento, da alcun inequivocabile elemento documentale idoneo a comprovare se e quale iniziativa di previa verifica della complessiva situazione fosse stata eseguita, apprestata o, almeno, comunque programmata dagli amministratori, con conseguente individuazione di possibili situazioni di problematicità, sul versante del prevedibile impatto che i lavori, nella configurazione desumibile dal progetto, avrebbero potuto ingenerare presso la popolazione interessata, soprattutto sotto il profilo dei sacrifici che l’esecuzione dell’opera avrebbe in concreto comportato a carico di taluni censiti per effetto dei conseguenti espropri.
5 – La documentazione riferibile alla fase sia di aggiudicazione dei lavori sia di sospensione consente di delineare ancor meglio i fatti e di procedere, pertanto, ad una prima valutazione dei sottostanti comportamenti nei termini che nel seguito si espongono.
5a – L’atto di affidamento dei lavori alla Impresa OMISSIS S.r.l., sottoscritto il 28 marzo 1990 dal Sindaco pro tempore, **************** dal *************, legale rappresentante della stessa, esplicita che, all’esito dell’espletamento della gara svoltasi il 16 febbraio 1990, l’impresa precitata è stata dichiarata aggiudicataria con il ribasso percentuale del 4,05% sull’importo a base d’asta di L.632.000.000 (conseguentemente rideterminato in L.606.400.000) sotto l’espresso impegno ad iniziare gli stessi “al più tardi entro il 2 aprile 1990”.
5b – Il successivo processo verbale di consegna dei lavori, datato 2 aprile 1990 e sottoscritto, nella qualità di Direttore dei lavori, dall’Ing. *********** e dal *******, per l’impresa, evidenzia, a sua volta, che le opere affidate dovranno compiersi entro 370 giorni consecutivi dalla data di consegna e, quindi, entro il 6 aprile 1991.
5c – Il processo verbale di sospensione dei lavori, sottoscritto il 7 maggio 1990 dagli stessi Ing. D. e *******,   afferma, invece, che “a causa della mancata approvazione della perizia di variante e suppletiva in corso di elaborazione, i lavori non possono procedere utilmente a regola d’arte”; dal che consegue l’indicazione impartita all’impresa di sospenderli “fino a nuovo ordine, senza che tale sospensione possa dare luogo a maggiori compensi per il ritardo del collaudo”.
5d – Quanto agli atti di cui sub 5a, 5b e 5c, non può non rilevarsi, anzitutto, la brevissima durata del periodo di tempo intercorso tra la data di consegna dei lavori (2 aprile 1990) e quella della loro sospensione (7 maggio 1990), imputata alla mancata approvazione della perizia di variante e suppletiva che si afferma essere in corso di elaborazione. Una enunciazione, questa, che, stando alle risultanze documentali, non è rispondente al reale stato dei fatti e che, per contro, appare così formulata quasi a voler indurre la percezione di un evento imminente mentre, invece, in quel frangente, si connotava addirittura come eventuale e ancora da definire. Ciò, oltretutto, sembra idoneo a spiegare perché il rappresentante dell’impresa OMISSIS, all’atto della sottoscrizione del verbale di sospensione dei lavori, non abbia ritenuto di controdedurre in via cautelativa circa l’esclusione di maggiori compensi per il ritardo del collaudo; una sorta di acquiescenza, questa, che sorprende non poco se non interpretata alla stregua di detta chiave di lettura che faceva confidare in un periodo di sospensione di breve durata.
5e – La deliberazione consiliare n. 52 del 22 agosto 1990 – con la quale si affida all’Ing. D. l’incarico formale della direzione, assistenza e contabilità dei lavori – viene inserita dal Collegio nel novero degli atti riferiti alla fase della consegna e successiva sospensione dei lavori stessi proprio in ragione della sua peculiarità, costituita dal fatto che essa interviene in tempi sensibilmente differiti rispetto al momento in cui sarebbe stata da collocare logicamente e cronologicamente.
E’, altresì, singolare – e merita di esser segnalato – che, nonostante la sua data di gran lunga posteriore all’accadimento di altri e rilevanti eventi (come la avvenuta consegna dei lavori e la successiva loro sospensione) – rispetto ai quali, peraltro, si configura addirittura come naturalmente prodromica – detta delibera, nelle premesse, si limiti, invece, a far constare soltanto l’avvenuto esperimento della gara per l’individuazione dell’impresa affidataria dei lavori e la conseguente loro aggiudicazione: forse per giustificare l’affidamento, solo in apparenza fisiologico, della direzione dei lavori mentre la verifica, in senso logico e cronologico, ne mette immediatamente in risalto la sostanziale patologia consistente nella omessa indicazione degli altri precedenti eventi, nel verosimile intendimento di affrancarsi dal dover dare contezza dei motivi di un così consistente ed anomalo ritardo.
Resta conclusivamente assodato, comunque, che il formale affidamento della direzione dei lavori, nei fatti, fu deliberato in epoca incontrovertibilmente dilazionata rispetto alle antecedenti operazioni di consegna dei lavori e di sospensione degli stessi – a loro volta scientemente (o per mera negligenza) non menzionate nell’apposita delibera – in occasione delle quali, peraltro, il destinatario di tale atto di conferimento ha svolto un ruolo determinante nel porre in essere le relative situazioni; la qual cosa, in buona sostanza, altera sensibilmente la linearità e trasparenza delle suddette operazioni, oltre ad inficiarne in modo rilevante la stessa portata contenutistica.
5f – L’esiguo periodo di tempo intercorso tra consegna e sospensione dei lavori – oltre a contraddire l’urgenza sottostante tanto alla apposizione del termine del 2 aprile 1990 (come data ultima entro la quale iniziare gli stessi) quanto alla fissazione del termine di 370 giorni, dalla consegna, per portarli a compimento – induce il Collegio ad accertare documentalmente se e quali novità così determinanti fossero insorte perché l’originario, complessivo panorama di affidabilità, in ordine alla esistenza di tutti i possibili ed indispensabili presupposti per procedere all’assegnazione dei lavori, potesse essersi repentinamente tramutato in una prospettiva caratterizzata, invece, da incertezza talmente consistente da indurre, in tempi così ravvicinati, alla loro improvvisa sospensione giustificata, per di più, con una motivazione totalmente non rispondente alla effettiva portata della situazione.
L’obiettivo di sciogliere un così fondamentale nodo è stato perseguito, pertanto, attraverso l’esame delle risultanze documentali provenienti dagli atti disponibili, integrato, ove necessario, con gli elementi esplicativi presenti nella memoria difensiva di riferimento, a suo tempo prodotta, per conto dei propri patrocinati, dall’Avv. ********** in risposta all’invito a dedurre.
Al riguardo, infatti, è certo che il Comune di Segonzano, con la lettera prot. n.77 dell’8 gennaio 1990, a firma del Sindaco B.e riprodotta per ciascuno degli interessati destinatari – nell’informare che, con la deliberazione consiliare n.85 del 25 ottobre 1989, integrata con la delibera di Giunta n.374 del 28 dicembre 1989, era stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in questione – rappresentava a ciascun destinatario la decisione “di avviare la procedura espropriativa necessaria per la realizzazione dell’opera” e che “essendo imminente l’appalto dei lavori, si renderà necessario dar corso all’occupazione d’urgenza del terreno di sua proprietà”. Ogni interessato, onde ricevere preventiva informazione “in ordine al tracciato previsto nel progetto e alla superficie di terreno interessata all’esproprio”, veniva invitato, quindi, all’apposita riunione con la Giunta Comunale e con il Direttore dei lavori, indetta per “mercoledì17.01.1990 ad ore 20.00”.
Non v’è alcun atto di data certa che riporti gli esiti di questo incontro ma, se pur priva di data che possa consentirne la inequivocabile collocazione temporale, è presente nel fascicolo una petizione, indirizzata al Sindaco di Segonzano e sottoscritta da tredici firmatari, finalizzata ad ottenere la realizzazione di “un accesso carrabile alla parte alta dell’abitazione di Stedro”, zona in quel momento “servita da una mulattiera ripida e dissestata, transitabile solo con piccoli mezzi agricoli”.
Idonea documentazione comprova, invece, che, con atto prot. n. 237 del 19 gennaio 1990, il Sindaco – ai sensi dell’art. 22 della L.P. 30 dicembre 1972, n. 31 e successive modificazioni, concernente “norme sull’espropriazione per pubblica utilità” – rendeva noto che, presso la Segreteria del Comune, si trovava depositata, per l’avvio della procedura espropriativa, la relazione esplicativa dei lavori, corredata dalla prescritta documentazione e faceva presente che “gli interessati possono, entro il termine di 15 giorni dalla data della notifica, prendere visione di quanto depositato e proporre osservazioni scritte da depositare nella Segreteria del Comune stesso”.
Con riferimento proprio a quest’ultimo adempimento, la precitata memoria deduttiva rappresenta che “proprio in concomitanza di tale diligente e sollecita attività si verificava una circostanza del tutto imprevedibile che rischiava di pregiudicare la realizzazione dell’opera e comunque di esporre l’Amministrazione a gravi pregiudizi economici. Si verificava una vera e propria sollevazione dei censiti, sia quelli interessati direttamente dai futuri provvedimenti espropriativi, sia quelli proprietari di aree limitrofe. Sotto minaccia di contestazioni e di future azioni giudiziarie, veniva contestato il tracciato dell’opera e si chiedevano a gran voce modifiche e ampliamenti della medesima. Queste contestazioni, accese e ben determinate, furono proposte prevalentemente per le vie brevi, come è tipico in ogni piccola comunità, dove le persone vivono a costante e continuo contatto e di certo non ricorrono all’uso della raccomandata per far conoscere le proprie rimostranze. Di esse si trova indiscutibile prova in più di un documento”(al riguardo, é espressamente indicata, come allegato n.7, proprio la petizione priva di data, di cui poco sopra si è detto) “e, comunque, possono essere agevolmente dimostrate con ogni mezzo di prova”.
Per compiutezza va aggiunto, poi, che, con decreto prot. n.2025/2-C5 del 10 maggio 1990, il Presidente della Giunta Provinciale di Trento autorizzava il Comune di Segonzano all’esecuzione del piano delle espropriazioni all’uopo pubblicate.
Tutto quanto è stato or ora circostanziato chiarisce in modo certo che nessuna causa di tale rilevanza ed entità è insorta a cavallo del periodo intercorrente tra la consegna e la sospensione dei lavori per essersi essa verificata, invece, prima ancora della consegna degli stessi: il che, di conseguenza, viene ad incidere radicalmente sulla tesi difensiva propugnata in via principale e fondata sulla imprevedibilità ed inevitabilità degli eventi in questione, addotta dagli interessati qui convenuti nella loro qualità di amministratori e della quale si tratterà più diffusamente nel paragrafo 7. 
6 – Per quel che concerne la documentazione riconducibile al periodo di durata della sospensione dei lavori – nel corso del quale è stata apprestata, tra l’altro, la perizia di variante e suppletiva – l’esame è stato indirizzato verso le deliberazioni consiliari n. 91 del 23 dicembre 1991 e n. 84 del 28 ottobre 1992 oltre che verso la relazione tecnica illustrativa del gennaio 1993, sottoscritta dal progettista, nonché nei confronti delle delibere di Giunta n. 35 dell’8 febbraio 1993, n. 80 del 20 marzo 1993, n. 343 del 15 novembre 1993 e n. 53 del 7 marzo 1994.
6a – L’esame della deliberazione consiliare n. 91 del 23 dicembre 1991 – che conferisce all’Ing. D. l’incarico della predisposizione del progetto esecutivo della perizia in questione – permette di confermare, intanto, se ve ne fosse bisogno, che la motivazione posta a base della intervenuta sospensione dei lavori non era in alcun modo rispondente alla reale situazione, ove si consideri che solo con questa delibera si procede ad avviare, mediante il conferimento dell’apposito incarico, l’iter per la redazione della perizia di variante e suppletiva, la quale, quindi, con la motivazione all’uopo adottata, non poteva assurgere, all’atto della sospensione dei lavori, a motivo inequivocabilmente impeditivo della loro prosecuzione.
Va osservato, altresì, che il conferimento dell’incarico all’Ing. D. risulta adottato a formalizzazione di pregresse iniziative poste in essere dalla Giunta comunale e risalenti, addirittura, al luglio del precedente anno 1990; il che reitera una linea comportamentale che non può non destare perplessità. Gli aspetti or ora evidenziati restano, comunque, quali significativi segnalatori di situazioni non del tutto lineari, nonostante che la suddetta deliberazione n. 91 del 23 dicembre 1991 sia stata successivamente revocata con la deliberazione consiliare n. 94 del 30 novembre 1992 motivata, tra l’altro, dal fatto che, in sede di adozione della delibera n. 84, “nella seduta del 28 ottobre u.s. sono stati precisati tutti i vincoli sopravvenuti che hanno imposto una riconsiderazione globale della progettazione di perizia fin qui eseguita”.
La deliberazione in esame, inoltre, interviene in tempi di gran lunga lontani (oltre diciotto mesi) dalla data (7 maggio 1990) di sospensione dei lavori. Inoltre, pur prendendo doverosamente atto della suddetta revoca, il riferimento alle forti proteste intervenute da parte degli amministrati, addotto a motivo della sospensione dei lavori, non esplicita ancora una volta – e trattasi di punto non secondario – se tali proteste si siano manifestate in tempi anteriori o successivi rispetto alla data di consegna dei lavori. Ad una simile lacuna si è ovviato con le argomentazioni espresse nel precedente punto 5f, orientate a propendere, in ragione delle esplicite risultanze documentali, per l’avvenuta insorgenza di dette proteste in tempi antecedenti rispetto alla data di consegna dei lavori.
Il già evidenziato stacco temporale tra la data di sospensione dei lavori e quella della esaminata delibera n. 91 rende, infine, problematica la collocazione nel tempo, per meglio inquadrarne i rispettivi accadimenti, anche di quant’altro viene riferito nella medesima delibera; di guisa che é coerentemente arguibile che, nel corso di questo pur lungo periodo di tempo, i fatti salienti intervenuti risultano essere stati –   oltre che le proteste delle quali si è detto – le assicurazioni che, in data 18 luglio 1990, il Comune ha ricevuto dalla Provincia di Trento circa l’ammissione al finanziamento della perizia fatta elaborare, sull’onda della protesta e, ancora una volta, in via meramente fattuale, dal precitato professionista, il quale, da parte sua, ha consegnato gli elaborati cartografici volti a consentire all’Amministrazione di attivarsi per ottenere tutti i visti e le autorizzazioni, così da poter affermare, in quella sede deliberativa, il quasi avvenuto completamento dell’iter. Pertanto, solo a questo punto gli amministratori reputano finalmente maturo il tempo per procedere, a mezzo di detta delibera, al formale affidamento dell’incarico. Alla stregua delle risultanze desumibili dalla consultazione degli atti successivi è dato affermare, poi, che il tempo così consistentemente impiegato è stato utilizzato, altresì, nella ulteriore ricerca di soluzioni volte a rimediare alle iniziali carenze operative ed organizzative d’insieme, oltre che di concezione progettuale, verso le quali si erano incentrate le proteste e lamentele della popolazione interessata.
6b – Relativamente alla deliberazione consiliare n. 84 del 28 ottobre 1992 – che torna a conferire all’Ing. D. l’incarico della progettazione esecutiva della perizia di variante e suppletiva secondo le caratteristiche conseguenti alle richieste e suggerimenti provenienti dai proprietari dei fondi interessati – va segnalato, oltre al fatto che la stessa, a non considerare quella poi revocata, è lontana di ben 29 mesi dalla sospensione dei lavori, che essa, per la prima volta, con generici richiami, incastona tra i contrattempi ostativi dell’iter, anche il mutamento intervenuto nella legislazione in materia di lavori pubblici, segnalato ora come principale, se non unico, responsabile della globale riconsiderazione della progettazione e, quindi, dell’ulteriore conferimento di incarico all’Ing. D.. Infatti, la circostanza che detta delibera accenni ancora a taluni aspetti delle variazioni da apportare alla originaria configurazione dell’opera, in quanto risultanti correlati alle modalità già seguite nella costruzione del primo lotto, non può non indurre ad interrogarsi sui motivi che abbiano dato luogo ad una loro originaria diversificazione, poi inevitabilmente riconsiderata in sede di perizia di variante, piuttosto che ad una loro iniziale progettazione già nei suddetti termini.     
6c – La relazione tecnica illustrativa, sottoscritta dall’Ing. D., recante la data del gennaio 1993, con riferimento alla originaria versione del progetto per la realizzazione del secondo lotto dei lavori in questione, riferibile al settembre 1987, afferma che “durante le operazioni di consegna dei lavori si è manifestata la necessità di considerare alcune variazioni ed integrazioni rispetto alle previsioni e alle modalità costruttive previste nel progetto principale. Ciò al fine di adeguarsi, per quanto possibile, alle strutture realizzate nel primo lotto dei lavori ed in dipendenza di una migliore esecuzione dell’opera, finalizzata a consentire una più agevole comunicazione, sia pedonale che di mezzi meccanici, in transito tra la frazione di ******, la frazione di Luch e la S.P. n.71”. Tale atto fornisce, poi, una specifica degli aspetti caratterizzanti la conseguente originaria perizia di variante e suppletiva, temporalmente riferita al giugno 1991, per passare a significare, quindi, che “le recenti disposizioni legislative relative ai limiti ed alle procedure da osservare nelle perizie suppletive e di variante hanno reso necessaria l’elaborazione di una nuova perizia intesa come elaborato tecnico modificativo del progetto originario che servirà da base per una distinta appendice del contratto principale nonché la redazione di un progetto di completamento tale da dare luogo ad un distinto rapporto contrattuale. Tutto questo, unitamente all’importo massimo del finanziamento concesso per la realizzazione dell’opera, ha fatto ripensare il progetto che, nella rielaborazione, è stato ricondotto essenzialmente al progetto originario del 1987con le complessive 10 variazioni ivi specificamente indicate. In proposito, l’atto predetto puntualizza, infine, che l’opera “verrà realizzata presumibilmente in due fasi relative ad altrettanti e distinti rapporti contrattuali conformemente alla più recente legislazione in materia di lavori pubblici e, precisamente: una prima fase relativa all’esecuzione dei lavori che possono essere affidati all’esecutore del primo appalto mediante atto aggiuntivo al contratto principale, nell’importo limite di spesa che non superi il 50% dell’importo del contratto originario….; una seconda fase relativa all’esecuzione dei lavori di completamento che saranno oggetto di un nuovo rapporto contrattuale”.
Deve osservarsi, intanto, come la parte di tale relazione che riferisce della necessità di prendere in considerazione, rispetto alle originarie previsioni, alcune variazioni venute a manifestarsi “durante le operazioni di consegna dei lavori”, resti smentita dalle conclusioni riportate nel paragrafo 5f, nel quale si è accertato che le iniziali, significative proteste sono insorte prima della consegna dei lavori. Né, comunque, si ritiene possa assumere portata dirimente quel che, in proposito, l’Ing. D. rappresenta nella precitata relazione, perché il collocare “durante le operazioni di consegna dei lavori” il manifestarsi della “necessità di considerare alcune variazioni ed integrazioni rispetto alle previsioni ed alle modalità costruttive previste nel progetto principale” – almeno sul piano concettuale e pur dando atto del lodevole tentativo di edulcorarne la vera causa efficiente – mal si concilia con i tempi contenuti entro i quali l’operazione di consegna dei lavori, in sé considerata, era stata eseguita.
Il dato certo che, in ogni caso, traspare è costituito, perciò, da una ingiustificata ed eccessiva frettolosità nel partire con i lavori, i quali, a loro volta – oltre alle inspiegabili sfasature logiche e cronologiche che, nella loro connotazione progettuale, sono state sopra segnalate – proprio per carenze varie, poste in essere a monte, hanno finito, per effetto delle reazioni determinatesi, con l’essere sottoposti a consistente revisione critica sul piano delle scelte adottate.
Ed è sintomatico il fatto che gli stessi amministratori, quasi a voler fare anche ammenda, verso gli amministrati, del proprio affrettato ed avventato comportamento iniziale, abbiano finito con il condividere, poi, buona parte delle richieste degli stessi amministrati che, per come traspare dalle precisazioni riportate dal professionista elaboratore nonché in altre parti, dianzi citate, della documentazione, consentivano di adeguare, per quanto possibile, l’esecuzione dei lavori del secondo lotto alle strutture realizzate nel primo lotto; il che permetteva di recuperare anche, sia pure parzialmente, una più complessiva funzionalità ed unitarietà dell’opera nel suo insieme considerata.
6d – La delibera di Giunta n. 35 dell’8 febbraio 1993 accoglie la richiesta di proroga al 20 febbraio 1993 dei tempi di consegna, da parte dell’Ing. D., degli elaborati relativi sia alla perizia suppletiva e di variante che al progetto di completamento dei lavori noti. A fondamento della proroga si adducono non meglio esplicitate “difficoltà di interpretazione giuridica della vigente normativa in materia nonché di impostazione amministrativa in parte connessa con i necessari contati con l’Impresa appaltatrice”. Altrettanto laconicamente, nelle premesse della suddetta deliberazione si valuta “che effettivamente sussistono difficoltà di impostazione giuridica della perizia in relazione alle recenti disposizioni provinciali in materia di perizie suppletive”. Il che non può non corroborare i dubbi sulla congruità del tempo ulteriormente concesso al professionista in relazione alla prospettata entità delle questioni ancora “in fieri”.
6e Nel presente ambito, torna utile menzionare, inoltre, la delibera di Giunta n. 80 del 29 marzo 1993, che conferisce all’Ing. ******** – funzionario del Servizio opere igienico-sanitarie della Provincia autonoma di Trento – l’incarico del collaudo e della revisione tecnico-contabile dei lavori, nella considerazione, espressa in premessa, che “il tecnico è in procinto di consegnare all’Amministrazione i relativi elaborati per cui a breve si potrà dar corso all’inizio dei lavori”, rispetto alla qual evenienza si ritiene, quindi, “di dover procedere fin d’ora alla nomina di un collaudatore al fine di poter avere il necessario supporto tecnico-amministrativo già in questa fase di definizione della perizia nonché nel corso dell’esecuzione dei lavori”.
Il Collegio considera questa iniziativa, quanto meno, prematura, perché – a prescindere dalla discutibile fondatezza di previsioni, al riguardo, formulate soltanto sull’apodittico presupposto del ravvicinato inizio dei lavori – le motivazioni poste alla base di essa poco e mal si conciliano con la palese lontananza del termine, quasi tutto ancora da compiersi, per la definitiva consegna dei lavori eseguiti; e ciò, inoltre, a non volere rimarcare l’improprietà dell’utilizzo delle prestazioni tecnico – amministrative da richiedere ad un soggetto terzo nella fase di definizione della perizia nonché nel corso dell’esecuzione dei lavori. 
6f – Ad onta delle originarie ottimistiche previsioni che hanno supportato talune determinazioni in materia, risultate ex post, a dir poco affrettate, la contorta storia dell’iter concernente la perizia di variante e suppletiva vive, secondo quanto consta dalla delibera di Giunta n. 343 del 15 novembre 1993, un ulteriore tormentato momento, costituito, alla luce delle sue premesse, dal fatto che gli elaborati tecnici, “datati gennaio 1993”, predisposti dal professionista, “indicano, solo sotto il profilo puramente grafico, l’intero assetto che in futuro potrà assumere la strada a seguito della nuova impostazione, comprendendo quindi sia la parte relativa al II lotto in senso stretto sia quella relativa ad un futuro progetto di completamento, il cui sviluppo e realizzazione veniva rimandato ad un momento successivo”.
La lettura degli ulteriori passi della suddetta delibera, condotta alla luce delle precisazioni contenute nella relazione tecnica illustrativa del più volte citato professionista, datata novembre 1993, consente di approdare, relativamente al progetto di perizia di variante e suppletiva riferito al gennaio 1993, alle utili acquisizioni per le quali dalla precitata edizione, puramente grafica, del progetto di perizia – mentre era in corso l’assunzione dei vari visti e/o pareri ivi enumerati, taluni (Commissione provinciale tutela paesaggistico-ambientale, Commissione edilizia comunale) contenenti rilievi o prescrizioni specifiche, propedeutici rispetto alla definitiva concessione ad edificare, poi rilasciata dal Sindaco di Segonzano con atto n. 1574 dell’8 novembre 1993 – “dopo i necessari approfondimenti di carattere tecnico-amministrativo effettuati presso i competenti uffici provinciali al fine di interpretare correttamente i nuovi indirizzi in materia di elaborazione e affidamento di perizie”, si perveniva alla predisposizione della perizia di variante e suppletiva “vera e propria”, datata luglio 1993, che è, appunto, quella approvata in linea puramente tecnica con la delibera di Giunta n. 343, per un complessivo ammontare di spesa di L.1.010.000.000, rispetto a quella di L.845.000.000, originariamente prevista. La delibera di cui sopra considera, da un lato, che “la perizia è stata redatta prevedendo l’esecuzione dei lavori entro il limite del quinto in più dell’importo contrattuale” e, dall’altro,che “mediante un progetto di completamento e sulla base di un distinto rapporto contrattuale saranno compiutamente realizzati i lavori di costruzione del tronco stradale in esame secondo le previsioni complessive della perizia datata gennaio 1993”.
6g – Con la successiva delibera di Giunta n. 53 del 7 marzo 1994, interviene, infine, la definitiva approvazione della perizia suppletiva e di variante; nella circostanza, e come già fatto nella delibera consiliare n. 85 del 25 ottobre 1989 (v. sub 4b), si torna a dichiarare, ai sensi dell’art.21 della L.P. 3 gennaio 1983, n.2 e successive modificazioni, “la pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori a ragione della natura dell’opera prevista”. La ripresa dei lavori avviene in data 6 aprile 1994, come dall’apposito verbale in pari data, sottoscritto con riserva dall’impresa.
Ad avviso del Collegio, nel complessivo svolgimento della tortuosa vicenda, il reiterato richiamo alla pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori, al di là della sostanziale contraddizione con i ritardi così a lungo concretamente accumulatisi, sembra voler legittimare il perpetuarsi di una totale disattenzione verso l’impresa contraente, ponendo su un piano di conseguente, implicita secondarietà la posizione di difficoltà dalla stessa segnalata, alla quale non viene, perciò, riservato alcun sia pur minimo accenno.
Quanto alle concrete implicazioni del precitato art.21, va precisato, poi, che, se è vero che il comma 1 prevede come l’approvazione dei progetti esecutivi di opere pubbliche da parte dei competenti organi equivalga “a dichiarazione di pubblica utilità e di urgenza ed indifferibilità” è altrettanto vero, però, ai sensi del successivo comma 3, che “gli effetti della dichiarazione di pubblica utilità e di urgenza ed indifferibilità cessano se le opere non hanno avuto inizio nel triennio successivo all’approvazione”. Il che, nei fatti, risulta puntualmente avvenuto per effetto dell’ampio decorso del prescritto triennio; invero, a fronte della consegna dei lavori, avvenuta il 2 aprile 1990 e della loro sospensione, intervenuta il 7 maggio 1990, la loro ripresa ha avuto luogo solo il 6 aprile 1994, con conclusione in data 9 agosto 1995.
7 – Il Collegio – dopo aver documentalmente accertato, nel precedente punto 5f, che le prime, consistenti manifestazioni di protesta da parte dei cittadini interessati, si erano evidenziate anteriormente al 2 aprile 1990 (data di consegna dei lavori) – passa ora a pronunciarsi, sciogliendo le riserve in precedenza formulate, sulla fondatezza o meno delle tesi difensive, opposte dagli amministratori comunali convenuti, ed incentrate, in primo luogo, sulla imprevedibilità ed inevitabilità dei suddetti eventi e di tutto ciò che si è successivamente verificato (ivi compresa la intervenuta modifica normativa) nonché sulla ascrivibilità della sospensione dei lavori alla fattispecie di cui all’art. 30, comma 2, del D.P.R. 16 luglio 1962, n.1063, concernente l’allora vigente Capitolato generale delle opere pubbliche.
7a – Sul primo dei predetti assunti difensivi, una risposta non può che essere di contenuto negativo, atteso che – grazie agli esperiti accertamenti documentali – per effetto delle proteste insorte già prima della consegna dei lavori, gli amministratori erano stati preventivamente posti nelle condizioni di conoscere e soppesare adeguatamente l’incidenza di questo aspetto problematico sull’iter da seguire e decidere, quindi, sulla base di una valutazione ispirata a criteri di accorta prudenza, nel senso di soprassedere, intanto, alla consegna dei lavori stessi per il tempo necessario ad appianare le complicazioni e contrapposizioni sopravvenute.
Una siffatta soluzione, oltretutto, sarebbe stata utile a contenere e ad attenuare il malcontento con ciò consentendo ai medesimi amministratori, anche sul versante della gestione strategica della complessa vicenda, di “pilotare”, in un contesto più decondizionato e meno conflittuale, la conclusiva definizione dello “status quo”.
Quanto sopra, a non voler considerare che, in linea di principio, sarebbe stato addirittura più rispondente a criteri di prudente e corretta gestione se la verifica sul concreto impatto presso gli amministrati delle iniziative in corso di adozione da parte del Comune fosse stata operata in tempo debito e, comunque, congruamente anticipato, in conformità alle indicazioni formulate dalla Sez. I della Corte di Cassazione nella sentenza n. 5135 dell’11 aprile 2002 – per di più menzionata dalla stessa difesa – secondo la quale l’ente appaltante, “addirittura prima dell’indizione della gara”, è tenuto a controllare la validità di tutti gli aspetti tecnici del progetto e “ad impiegare ogni cura volta ad eliminare il rischio di impedimenti alla realizzazione dell’opera come progettata“.
Deve osservarsi, ancora, che il ricorso alla predisposizione di una perizia di variante dei lavori inizialmente progettati non implica necessariamente, in linea di principio, l’automatica soluzione della sospensione dei lavori ma impone, se mai, di procedere anzitutto alla previa verifica della compatibilità esistente fra l’opera nel suo insieme progettata e le modifiche contemplate sì da valutare se sussistano, o meno, le condizioni per procrastinare la sospensione dei lavori, almeno, fino al tempo in cui sussista tale stato di compatibilità. Ovviamente, nel caso di specie – e ciò non può non costituire un’aggravante – non si è reso concretamente possibile adeguarsi ad un siffatto criterio perché, paradossalmente, all’atto della sospensione dei lavori, le modifiche da apportare al progetto originario non erano conoscibili perché ancora di là da essere compiutamente approfondite, concordate e definite. Il che, per altra via, comprova, da un lato, la imprevidenza del comportamento assunto e, dall’altro, e ancora una volta, la inattualità della motivazione posta a base della sospensione dei lavori.
L’avere, invece, privilegiato la soluzione adottata – consistente nella messa in atto, in tempi così ravvicinati, di comportamenti inspiegabilmente contraddittori – palesa non una capacità di azione sorretta da una seria ed accorta programmazione ma la tendenza verso linee di azione scollegate ed estemporanee – peraltro ampiamente comprovata dalle anomalie procedurali reiteratamente riscontrate – che ha finito con il riverberarsi negativamente anche sul versante della gestione strategica della complessa e delicata vicenda. Nel contesto venuto così a connotarsi, l’amministrazione comunale si è trovata nella posizione di dover gestire i conseguenti aspetti critici in una posizione di estrema ed evidente fragilità contrattuale che l’ha portata a confrontarsi in modo disorganico e frammentario con le varie richieste provenienti dai censiti, con conseguente, sproporzionato e spropositato dispendio di tempo, inevitabilmente impiegato anche nella definizione dei connessi rapporti con le altre strutture territoriali per taluni aspetti coinvolti nella specifica procedura.
Ulteriore riprova che controindica rispetto agli assunti difensivi è data dalla inconciliabilità concettuale, oltre che temporale, fra il piano delle espropriazioni, approvato dalla Giunta provinciale di Trento il 10 maggio 1990, e il comprovato perdurante stato di pendenza delle ulteriori varianti a causa del quale ha continuato a protrarsi sensibilmente il periodo di sospensione dei lavori.
In questo quadro d’insieme, incidenza relativa finisce con l’assumere la intervenuta modifica normativa che si connota come effetto secondario insorto solo in ragione del complessivo contesto indotto dalla situazione, come sopra, inizialmente posta in essere.
Né può acquisire determinante valenza di segno diverso la prospettata distinzione tra profili di competenza tecnica e profili di competenza amministrativa e/o politica, in quanto la decisione di procedere alla sospensione dei lavori esclusivamente motivata con l’elaborazione della perizia di variante si riconduce alle scelte convergenti degli organi rappresentativi del Comune e della Direzione dei lavori.
7b – In ordine alla tesi difensiva concernente la ascrivibilità della sospensione dei lavori all’ipotesi di cui all’art. 30, comma 2, del D.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063, relativo all’allora vigente Capitolato generale delle opere pubbliche, il Collegio premette che, ai sensi del 1° comma della precitata disposizione di legge, la sospensione dei lavori disposta dall’Amministrazione fino al venir meno delle cause che l’hanno provocata è da riconnettersi al verificarsi di “cause di forza maggiore, condizioni climatologiche e altre simili circostanze speciali”. In una tale fattispecie, com’è evidente, si versa in una situazione caratterizzata dall’insorgere di una facoltà non discrezionale della Pubblica Amministrazione, subordinata, comunque, al presupposto della sussistenza di uno specifico evento, naturale o meno, rispetto al quale l’adempimento si connota come temporaneamente non eseguibile, senza colpa alcuna dell’obbligato.
Il secondo comma, invocato dalla difesa dei convenuti, contempla, a sua volta, la possibilità che la sospensione sia disposta in presenza di ”ragioni di pubblico interesse o necessità. In questo caso, si è, invece, in presenza di un potere discrezionale della Pubblica Amministrazione, esercitabile a fronte di particolari circostanze tecniche, non tassativamente elencabili in via preventiva, ma apprezzabili di volta in volta alla stregua dell’interesse pubblico e senza possibilità di sconfinare nel mero arbitrio. La dottrina e la giurisprudenza (vedasi la citata sentenza della Sez. I civile della Corte di Cassazione n. 5135 dell’11 aprile 2002) hanno concordemente indicato che, ai fini dell’applicazione di quest’ultima disposizione normativa, le ragioni di siffatta natura che “valgano a legittimare l’ordine di sospensione dei lavori vanno identificate in esigenze pubblicistiche oggettive e sopravvenute, non previste e non prevedibili dall’Amministrazione con l’uso della ordinaria diligenza – analogamente a quanto si richiede per le circostanze speciali esemplificativamente indicate nel primo comma dello stesso art.30 – così che le stesse non possono essere invocate per porre rimedio a negligenza o imprevidenza dell’Amministrazione medesima”. Conseguentemente, il Collegio è dell’avviso che non possa valere ad integrare il presupposto del “pubblico interesse” l’intendimento dell’Amministrazione di ovviare ad un suo anteriore comportamento, in quanto la ragione della necessità, sia pure discrezionalmente apprezzata, deve attenere a situazioni di natura oggettiva e tecnica e non può riferirsi a situazioni causate, come nel caso di specie, da grave e macroscopica imprevidenza dell’Amministrazione. L’assenza del presupposto della necessità, come sopra inteso, non consente, pertanto, al provvedimento di sospensione di acquisire carattere di legittimità. In altri termini, la sospensione in questione, in quanto motivata dall’esigenza di attendere la predisposizione ed approvazione della perizia di variante e suppletiva è da ritenersi illegittima, perché la causa invocata non risulta sussumibile, per i motivi sopra esposti, fra quelle previste dall’art. 30 del predetto D.P.R. n. 1063 del 1962.
A definitiva ed ulteriore riprova della fondatezza della conclusione sopra evidenziata, si segnala che già lo stesso atto di sospensione dei lavori non fa – come riconosciuto dalla stessa difesa – menzione alcuna delle ragioni di pubblico interesse.
8 – Passando a trattare, quindi, della posizione dell’Ing. D. – avente il compito della direzione e contabilità dei lavori, affidatogli in ragione del precedente incarico della progettazione iniziale dell’opera da realizzare, cui ha fatto seguito quello della predisposizione dell’apposita perizia di variante e suppletiva – il Collegio rinviene aspetti di responsabilità del precitato professionista, il quale, in ragione della titolarità dell’incarico di direttore dei lavori e del conseguente rapporto di sia pur temporanea immedesimazione organica, oltre che funzionale, con l’ente, ha concorso a porre in essere le situazioni all’origine del presente giudizio; situazioni rispetto alle quali, per sua stessa ammissione, si è attenuto alle indicazioni dell’Amministrazione scientemente astenendosi, invece, dall’apportare – a motivo della sua esperienza e specifica professionalità – il proprio contributo critico richiesto dalle circostanze nelle quali era direttamente coinvolto. Così è stato, infatti, nelle occasioni della consegna dei lavori e della loro sospensione – nel corso delle quali, con la propria acritica acquiescenza, ha avallato, non solo l’esercizio di attribuzioni rilevanti sotto il profilo tecnico e giuridico (peraltro, per qualche tempo fattuali, poiché prive di atto formale) ma ha anche condiviso condizioni (ad esempio, l’impegno  ad iniziare i lavori entro il 2 aprile 1990) o motivazioni (quella a base della ravvicinata sospensione dei lavori), che, come sopra è stato provato, già inizialmente non trovavano possibilità di riscontro alcuno con l’effettivo stato delle cose.
Né – al fine di escluderne il coinvolgimento – può valere   eccepire, come fatto dalla difesa, la distinzione fra la sospensione dei lavori e la eccessiva durata della stessa, perché tale obiezione, sul piano concreto, non collima con le non veritiere motivazioni del provvedimento di sospensione (ex se illegittimo) ma, per la loro provata inattualità, aventi già “in nuce” tutti i presupposti per comportarne una dilazione non predeterminabile.
Analogamente dicasi in ordine alla eccezione di inopponibilità all’Ing. D. della motivazione del lodo arbitrale, giustificata dal fatto che egli non era stato parte in quel giudizio.
Una tesi non condivisibile se si considera che il lodo arbitrale ha affermato talune responsabilità solo a carico del Comune di Segonzano. In effetti, nessuno dei soggetti qui convenuti era parte diretta in quel giudizio ma ha finito con l’essere chiamato a rispondere delle inadempienze ivi accertate a carico del Comune a motivo, anche in questo caso, del menzionato rapporto di immedesimazione organica e funzionale, quale amministratore (Sindaco, ***************é Consigliere comunale) e, quindi, in ragione della titolarità di una o più delle funzioni connesse alle suddette cariche. Analogamente può dirsi per l’Ing. D. la cui chiamata, per le motivazioni espresse, ha luogo in relazione alle responsabilità connesse all’avvenuto esercizio delle funzioni di direttore dei lavori, alle quali la normazione di diritto pubblico collega un complesso di poteri non solo di controllo tecnico sulla esecuzione delle prestazioni ma anche di vigilanza e certificazione amministrativa sulla tenuta ed annotazione della contabilità delle opere, con evidente investitura di funzioni autoritative nell’interesse dell’Amministrazione preponente (v. Corte dei Conti, ******, n.817 del 4 gennaio 1993; Corte dei Conti, Sez.Giur. Sicilia, n. 111/1993 e n. 399/1995).
9 – Ciò premesso, il Collegio ritiene di poter affermare che il comportamento posto in essere da tutti i succitati convenuti, nella varietà delle posizioni rispettivamente rivestite, non risulta in alcun modo improntato alle dovute regole di indispensabile diligenza e prudenza, che sarebbe stato lecito attendersi e/o pretendere da soggetti i quali agivano in nome e per conto dell’Amministrazione comunale di Segonzano nel portare a compimento la realizzazione dell’opera programmata.
E’ assai grave, infatti, la noncuranza con cui tutti (compreso il Direttore dei lavori, meglio in grado, proprio per l’incarico assolto, di percepirne la discrasia dal normale iter) hanno gestito la complessa vicenda: nessuno di costoro ha mai avvertito l’esigenza di farsi interprete della opportunità, per la varia consistenza degli interessi in gioco, di cautelare l’amministrazione con appropriate e tempestive iniziative di preventiva conoscenza e valutazione del grado di (prevedibile) condivisione/reazione, da parte degli amministrati, alla realizzazione del progetto apprestato specie per il concreto sacrificio da sopportarsi.
Né alcuna cautela è stata spiegata allorquando – venute a manifestarsi, dopo la riunione con gli interessati (indetta dal Sindaco il 17 gennaio 1990 e del successivo “rende noto” dello stesso Sindaco, datato 19 gennaio 1990), le prime negative reazioni dei cittadini contro i programmati interventi espropriativi – sarebbe stato prudente ed accorto soprassedere o, comunque, rinviare la consegna dei lavori, al fine di gestire con imparziale equilibrio la forte protesta che andava montando in modo preoccupante, piuttosto che – come, invece, avvenuto – insistere e proseguire nella consegna dei lavori – che ha contribuito ad acuire tale tensione – e nella loro sospensione.
Negligenze, quelle sopra evidenziate, che – per il ruolo di amministratore locale, in varie forme e circostanze rivestito dalla quali totalità dei convenuti e per il composito contributo di competenza a tutela degli interessi locali, legittimamente atteso anche dal restante convenuto – vengono a configurarsi in tutta la loro macroscopica rilevanza e gravità con ciò determinando, pertanto, il concretizzarsi del presupposto della responsabilità per colpa grave. Responsabilità che – per quanto evidenziato e diversamente dalla richiesta della Procura Regionale – il Collegio ritiene di dover ascrivere in modo differenziato a carico dei soggetti qui escussi, atteso che diversificata fu la modalità dei comportamenti in concreto tenuti, nelle circostanze causative del danno, dal Sindaco, ******** dall’Ing. D., da una parte, e dai rimanenti convenuti, dall’altra: il primo dei due precitati convenuti, perché regista della complessiva vicenda; il secondo, in quanto Direttore dei lavori, principale elemento di riferimento tecnico ed operativo; tutti gli altri, a loro volta, nella qualità di componenti degli organi collegiali che, con il partecipare alle rispettive deliberazioni, hanno concorso, nel tempo, al determinarsi del danno.
La rilevata diversificazione trova adeguata rispondenza, a giudizio del Collegio, nell’accollo a carico dei primi due, in parti uguali, di una quota pari ad 1/5 della sola somma dovuta a titolo risarcitorio dell’onere sopportato dal Comune di Segonzano quale importo riconosciuto dal lodo arbitrale per le riserve avanzate in corso d’opera. I restanti 4/5 vanno, invece, accollati in parti uguali, a tutti gli altri convenuti. Altri eventuali importi, invece, sono da ripartire in quote uguali fra tutti i predetti convenuti.
10 – Relativamente alla quantificazione del danno effettivamente sofferto dal Comune di Segonzano, indicato dalla Procura Regionale in €.289.071,03, il Collegio ha preso a riferimento, quale allegato alla deliberazione consiliare n. 2 del 6 febbraio 2003, la lettera raccomandata A.R. del 9 dicembre 2002, assunta dal Comune di Segonzano al protocollo n. 6305 del 10 dicembre 2002, con la quale l’Impresa OMISSIS confermava “la volontà di accettare una composizione amichevole della pendenza”, indicando le modalità di composizione dei rispettivi oneri all’uopo convenuti tra le parti. Tale operazione ha condotto alla quantificazione di una somma complessivamente pari a €.272.751,03, dovuta e corrisposta dal Comune di Segonzano alla impresa OMISSIS S.r.l. in liquidazione e costituita dai seguenti addendi: 1 – €.219.909,41, a titolo di ammontare riconosciuto dal lodo per le riserve avanzate in corso d’opera, comprensivi di interessi e rivalutazione monetaria e della applicata riduzione del 15%; 2 – €.16.320,00, comprensivi di I,V.A. e C.P.A. e pari ai 2/3 delle spese difensive; 3 – €. 36.521,62, pari ai 2/3 delle spese di funzionamento del Collegio arbitrale e dei relativi onorari.
Così definita la consistenza della suddetta somma, il Collegio – in adesione, anche, alle prospettazioni della difesa dei convenuti – non può, in questa fase, non segnalare che, secondo le risultanze offerte da apposito carteggio esistente in atti, già in tempi antecedenti all’intervento del lodo arbitrale (e, precisamente, negli anni 1996 e 1997), le parti avevano condotto una trattativa finalizzata a conseguire una composizione della vertenza. Quando la transazione sembrava (come dalla lettera prot. n.1280 del 3 aprile 1997 del Sig. ******************, Sindaco pro tempore di Segonzano), vicina a concludersi – sulla base di una proposta di accettarne la definizione transattiva per un importo di L.250.000.000, tutto compreso, da erogarsi alla impresa OMISSIS entro il maggio 1997 – la stessa subiva, però, una interruzione, ufficializzata dal medesimo Sindaco con lettera n. 2366 del 29 maggio 1997, con la quale si rappresentava l’impossibilità di accettare “la prospettata transazione a fronte di una proposta di definizione delle riserve e richieste di risarcimento danni avanzate dall’Impresa OMISSIS di L.12.587.013 + Iva 10%”, in quanto il Servizio Enti locali, allo scopo interpellato, “ritiene che una diversa soluzione (omissis) ben difficilmente supererebbe senza rilievi il necessario, successivo riscontro da parte della Corte dei Conti in sede di esame del conto consuntivo” e atteso che “per pagare un qualsiasi altro importo superiore alle predette L. 12.587.013 +Iva, il Comune deve necessariamente disporre di una pronunzia giurisdizionale”.
Alla luce di questo significativo precedente, si è posto il problema se sussistano le condizioni per fare uso del potere riduttivo del danno, previsto dall’art. 52 del R.D. 12 luglio 1934, n. 1214. Al riguardo, il Collegio – dopo aver rilevato che tra le due diverse configurazioni della responsabilità amministrativa con le quali la dottrina, lungo il tempo, ne ha evidenziato, rispettivamente, da un lato, il carattere sanzionatorio ed il profilo pubblicistico e, dall’altro, invece, una specie, sia pure particolare, della comune responsabilità civile per danno – ritiene di dover aderire, anche in questa evenienza, all’orientamento giurisprudenziale (cfr. Sez. III Centrale di appello, n. 10 del 16 gennaio 2002), che, pur conservando alla responsabilità amministrativa natura fondamentalmente patrimoniale, ha preso atto che il giudizio contabile, accanto all’esigenza riparatoria, deve perseguire – proprio sulla base dell’intestazione al giudice contabile del potere riduttivo dell’addebito da porre a carico del responsabile del danno, contemplato dal già citato art. 52 D.P.R. n. 1214/1934 – anche esigenze più squisitamente sanzionatorie. Da qui deriva, ad avviso del Collegio, come corollario non sempre esplicito, una ricostruzione del potere riduttivo in termini di potere di graduazione della sanzione – in relazione al caso e alle circostanze concrete – facendo talvolta ricorso, in mancanza di un modello normativo proprio della responsabilità amministrativa, anche ad altri criteri suscettibili di assumere valore equitativo (cfr. Sez. I centrale di appello, n. 105/A del 18 marzo 2003).
Di conseguenza, il Collegio ritiene che la situazione sopra evidenziata possa esser presa in considerazione, ai fini precitati, non nell’intera sua consistenza complessiva ma solo per la componente strettamente risarcitoria, pari a €.219.909,41, la quale sarebbe stata suscettibile di riduzione in caso di (eventuale) perfezionamento della trattativa; gli altri addendi, infatti, per il titolo che li caratterizza come riferiti a rimborso di quote di spesa effettiva, esulano dall’esercizio del potere riduttivo.
Ciò premesso, il Collegio unanimemente decide, quindi, di rideterminare in €.125.000,00 – comprensivi di interessi e rivalutazione monetaria – la originaria somma di €.219.909,41 dovuta al Comune di Segonzano quale risarcimento dell’onere, a suo tempo, sostenuto nei confronti dell’impresa OMISSIS a titolo di ammontare riconosciuto dal lodo per le riserve avanzate in corso d’opera. Il restante importo di complessivi €.52.841,62 – risultante dalla sommatoria di €.16.320,00 e di €.36.521,62 – viene confermato nella intera consistenza, anch’essa comprensiva di interessi e rivalutazione monetaria.
Quanto alla ripartizione delle due surriportate somme, si richiamano i criteri in proposito definiti nel paragrafo 9. Pertanto, mentre la somma di €.125.000,00, nella misura di 1/5 del suo ammontare (pari ad €. 25.000,00), è da accollare in quote uguali ai ********** e D., i restanti 4/5 (pari ad €.100.000,00) vanno addebitati per quote uguali agli altri soggetti convenuti **********, F., T., V., V., C., D., F., G., ******, N., **********, Z. e *********.
La somma di €.52.841,62 va, invece, interamente accollata, per quote uguali, a tutti i suddetti convenuti. 
Il riparto come sopra eseguito evidenzia il seguente esito sotto il profilo della somma da addebitare a ciascun interessato:
– al ******* e all’Ing. D., €.12.500,00 + €.3.302,60 = €.15.802,60 arrotondati in €.15.800,00 pro capite;
– ai **********, F., T., V., V., C., D., F., G., ******, N., **********, Z. e *********, €.7.142,85 + €. 3.302,60 = €.10.445,45, arrotondati in €.10.440,00 pro capite.
 
PER QUESTI MOTIVI
 
La Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale regionale per il Trentino – Alto Adige, sede di Trento, respinta ogni contraria istanza ed eccezione,                      
 – condanna i **********, nato XX e D., nato a XX, al pagamento, in favore del Comune di Segonzano, della somma di €. 15.800,00 (diconsi euro. quindicimilaottocento/00) ciascuno, comprensiva di interessi e rivalutazione monetaria, tranne che per quanto dovuto al detto titolo dalla data di pubblicazione della presente sentenza e fino al soddisfo;
– condanna, altresì, i **********, nato a XX; F., nato a XX; T., nato a XX; V., nato a XX B; V., nato a XX; C., nato a XX; D., nato a XX; F., nato a XX; G., nato a XX; G., nato a XX; N., nato a XX; V., nato a XX; Z., nato a XX; Z., nato a XX, al pagamento, in favore del Comune di Segonzano, della somma di €. 10.440,00 (diconsi euro. diecimilaquattrocentoquaranta/00) ciascuno, comprensiva di interessi e rivalutazione monetaria, tranne che per quanto dovuto al detto titolo dalla data di pubblicazione della presente sentenza e fino al soddisfo.
Le spese di giustizia seguono la soccombenza e vengono complessivamente liquidate in € 2.345,39 (diconsi euro duemilatrecentoquarantacinque/39), da suddividere in parti uguali.  
Trento, Camera di Consiglio del 12 gennaio 2006.
 Depositata in Segreteria il 8 marzo 2006

Crucitta Giuseppe – Francaviglia Rosa

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