Corte dei Conti – Giudizi di responsabilità amministrativa per danno erariale – Sezione Giurisdizionale Sicilia – Sentenza n. 578/2007 – Ente comunale – Tardiva presa in consegna di opere pubbliche in appalto – Sentenza civile di condanna per risarcimento

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Con la decisione in esame la Corte dei conti – Sezione Giurisdizionale per la Sicilia – in tema di realizzazione di opere di urbanizzazione e risanamento aree, condanna il Direttore dei lavori e l’Ingegnere Capo a corrispondere le somme versate dal Comune a favore dell’impresa appaltatrice a seguito di pronuncia civile risarcitoria di condanna.
Secondo i giudici, i tecnici predetti, in palese dispregio della disciplina in materia di appalti pubblici, hanno colpevolmente aggravato il procedimento amministrativo determinando un ingiustificato prolungamento dei lavori di esecuzione dell’opere appaltate.
D’altro canto, la conseguente mancata consegna nei tempi contrattualmente previsti ha fatto si che i relativi oneri di custodia dei manufatti anticipati dalla ditta venissero addebitati all’ente locale attraverso l’iscrizione di tale posta fuori bilancio a cura del consiglio comunale.
Preliminarmente il collegio disattende l’eccezione di prescrizione sollevata dai convenuti, sul rilievo che in caso di danno indiretto del tipo in questione, il debito nei confronti del terzo danneggiato diviene certo, liquido ed esigibile nel momento in cui passa in giudicato la sentenza di condanna dell’Amministrazione al pagamento di una somma di denaro.
Difatti, il debito entra come elemento negativo nel patrimonio dell’Amministrazione causandone il depauperamento, essendo i crediti e i debiti tra gli elementi costitutivi del patrimonio.
In applicazione di tali coordinate ermeneutiche, evidenziano i giudici, il termine iniziale di decorrenza della prescrizione del diritto dell’Amministrazione al risarcimento del danno erariale nei confronti dei soggetti, cui il danno è riferibile come conseguenza del loro comportamento gravemente colposo in violazione degli obblighi di servizio, non può che essere fissato alla data del passaggio in giudicato della sentenza di condanna.
Quale logico corollario dei su estesi principi, il termine iniziale di prescrizione dell’azione di responsabilità amministrativa non può che decorrere dalla data di passaggio in giudicato della sentenza in cui il debito è tale da essere perfettamente percettibile e riconoscibile dall’Amministrazione nei confronti dei terzi e non, come ipotizzato dai convenuti, dalla mera data di deposito della sentenza civile, essendo le statuizioni di condanna di tale sentenza comunque suscettibili di riforma finché non avviene il passaggio in giudicato.
Prima di tale momento, il danno non sarebbe, ovviamente, certo ed attuale.
Nel merito, i giudici contabili hanno accertato che la fattispecie erariale di danno indiretto si è maturata per una serie di sfavorevoli condizioni riconducibili agli imputati: p. es. è stata disposta erroneamente dal direttore dei lavori una perizia di variante senza interessare l’organo consultivo legittimamente preposto, e tale incongruo adempimento ha determinato uno slittamento significativo, oltre che ingiustificato, del calendario dei lavori; è pur vero, si osserva, che l’autorità tecnica, una volta interpellata, si è pronunciata intempestivamente – il parere infatti è stato rilasciato dopo oltre cinque mesi dalla richiesta – ma tale circostanza, di cui l’A.G. contabile tiene conto opportunamente in fase di applicazione del proprio potere riduttivo dell’addebito, non può costituire idonea deminutio di colpevolezza.
Parimenti, gli stessi magistrati valutano fattivamente l’apporto causale di ciascun autore nell’osservanza del principio di parziarietà della colpa così come sancito all’art. 1, comma 1 quater, della L. 20/94.
Su tali presupposti viene allora individuata un’ipotesi di grave culpa in vigilando a carico dell’Ingegnere capo sul quale incombe l’obbligo di vigilare sull’operato del direttore dei lavori, evitandone i ritardi colpevoli nel rispetto della tempistica contrattuale.
Inoltre, rilevato che nessuna incidenza può avere in sede erariale la presunta erroneità della sentenza emanata nel giudizio civile, né la presunta omissiva negligenza di chi avrebbe dovuto gravare di appello la sentenza e non lo fece, il Collegio siciliano non può che concludere per la condanna degli evocati in giudizio al risarcimento, in favore del Comune, di una somma di danaro corrispondente al pregiudizio accertato da ascrivere – nella misura del 70 % al Direttore dei lavori e per il 30% all’Ingegnere capo – conformemente a quanto prospettato dalla Procura attorea, oltre alla rivalutazione monetaria.
Qui la sentenza.
 
* A cura dell’Ufficio Stampa
 
                                                                         
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA
composta dai magistrati:
Dott. Pino Zingale                 Presidente f.f.
Valter Del Rosario                 Consigliere
Guido   Petrigni                      Primo Referendario relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA 578/2007
nel giudizio di responsabilità, iscritto al n. 43025 del registro di segreteria, promosso dal Procuratore Regionale nei confronti di:
XXXXX nato a XXXXX il XXXXX e residente a XXXXX, in qualità di Progettista e Direttore dei lavori dell’opera, rappresentato e difeso dall’Avvocato Salvatore Fricano ed elettivamente domiciliato presso il suo studio (studio Avv. Marisa Oliveri ) in Palermo, viale Croce Rossa n. 18;
       XXXXX nato il XXXXX ed ivi residente, in qualità di Ingegnere Capo, rappresentato e difeso dal Prof. Avvocato Giuseppe Amenta ed   elettivamente domiciliato presso il suo studio in Palermo via Salesio Balsamo n. 19.
 Esaminati gli atti e documenti di causa.
Uditi, nella pubblica udienza del 13 dicembre 2006, il relatore dott. Guido Petrigni ,il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale, dott. Salvatore Chiazzese, e l’ avvocato Salvatore Fricano per il convenuto XXXXX XXXXX.
   Fatto
Con delibera n. 105/03 il Consiglio Comunale di XXXXX riconosceva un debito fuori bilancio di € 40.372,67 derivante dalla sentenza del Tribunale di XXXXX, sezione civile, n. 184/00 ( depositata il 13 maggio 2000 e notificata in forma esecutiva il 17 aprile 2001 al Comune di XXXXX).
Dalla lettura della predetta sentenza si evince che il giudice civile, accogliendo, sul punto, la domanda dell’impresa appaltatrice (XXXXX) ) del primo stralcio dei lavori di realizzazione delle opere di urbanizzazione e risanamento delle zone “ Mariano ecc.” di XXXXX, accertava che “ secondo il contratto e il relativo capitolato, l’opera avrebbe dovuto essere presa in consegna dal Comune di XXXXX entro otto mesi dalla ultimazione dei lavori, avvenuta il 28.3. 1992 (recte: il 27.6.1991), mentre invece la consegna avveniva il 28.10.1992”; conseguentemente il Comune veniva condannato al pagamento degli oneri di custodia sostenuti dall’impresa, calcolati equitativamente in £. 42.000.000 oltre oneri accessori (a seguito della correzione effettuata il 28 gennaio 2002 dell’errore di calcolo indicato nel dispositivo originario).
Le acquisizioni istruttorie offerte dal Pubblico Ministero contabile consentono di ripercorrere le vicende salienti dell’appalto, così calendandole :
       20/7/1988: veniva stipulato il contratto dei lavori di cui sopra, tra il Comune di XXXXX e la ditta XXXXX XXXXX, aggiudicataria dell’appalto di lavori per la realizzazione delle opere di urbanizzazione e risanamento delle Contrade Giarratana , Mariano e Cicione;
       8/4/1988: con delibera n. 251 della Giunta Municipale di XXXXX , veniva nominato ingegnere capo dei lavori l’ing. XXXXX Castenze;
       23/4/1988: con delibera n. 124 della Giunta Municipale di XXXXX, veniva nominato Direttore dei lavori e Progettista l’ingegnere XXXXX XXXXX;
       14/10/1988: veniva redatto il processo verbale di consegna dei lavori tra il Comune di XXXXX e la ditta appaltatrice;
       10/8/1990: veniva redatto tra la ditta appaltatrice ed il Comune di XXXXX un atto di sottomissione e concordamento nuovi prezzi – variante al contratto iniziale;
       9/7/1991:in contraddittorio, veniva redatto il certificato di ultimazione dei lavori tra la ditta appaltatrice, il Direttore dei Lavori e l’Ing. Capo, con il quale si certificava che i lavori erano stati ultimati il 27/6/1991;
       7/10/1992: con nota n. 12527 il Commissario pro- tempore del Comune di XXXXX, invitava i funzionari dell’Ufficio Tecnico del predetto Comune e l’impresa appaltatrice a procedere alla consegna anticipata delle opere già realizzate;
       28/10/1992: veniva redatto verbale di anticipata consegna delle opere eseguite ai sensi dell’art. 27.40 del Capitolato Speciale di Appalto;
       15/3/1994: la Commissione di Collaudo redigeva la Relazione ed il Certificato di Collaudo.
Rammenta il Procuratore Regionale che l’art. 20 del capitolato speciale onerava l’appaltatore della custodia e manutenzione delle opere sino al loro definitivo collaudo, che doveva intervenire , ai sensi dell’art. 19.3 capitolato speciale, entro 9 mesi dall’ultimazione dei lavori.
Espone il Requirente che i lavori erano stati consegnati per esplIcita richiesta dell’Amministrazione di XXXXX ben prima del colIaudo finale, ma comunque ben oltre il termine di nove mesi dall’ultimazione dei lavori, avvenuta il 27 giugno 1991, con conseguente soccombenza del Comune nel giudizio civile sulla domanda di ristoro avanzata dall’impresa per gli oneri di custodia dell’opera nel periodo successivo ai termini contrattuali previsti per l’ultimazione del collaudo.
Prosegue il Pubblico Ministero contabile ricordando che la fase dell’esecuzione del contratto di appalto si conclude con il collaudo dell’opera e la redazione del certificato di collaudo (art. 19.3 capitolato speciale e art. 104 R.D. 350/1895) da parte della commissione di collaudo; ma nessun collaudo definitivo può essere svolto se dopo la certificazione dell’ultimazione dei lavori (art. 19.1 capitolato speciale e art. 62 R.D. 350/1895), il direttore dei lavori non redige il conto finale (art. 19.2 capitolato speciale e art. 63 R.D. 350/1895).
Secondo la prospettazione attorea, dopo i nove mesi a far data dall’ultimazione dei lavori (certificata per il 27.6.1991), si sarebbe verificata una situazione di ritardo nella fase della definizione dell’appalto, casualmente imputabile ad un’inescusabile negligenza del direttore dei lavori, Ing. XXXXX XXXXX, e , per culpa in vigilando, dall’ingegnere capo, Ing.XXXXX XXXXX.
Ed invero l’art. 23 l.r. 21/1985, nel testo all’epoca vigente, nel disciplinare le “perizie di variante” ne prevedeva due tipologie:
1.       una prima nella piena disponibilità del direttore dei lavori laddove opera “nei limiti d’importo contrattuale e delle somme a disposizione dell’amministrazione a qualsiasi titolo previste, nonché del ribasso d’asta ( comma1);
2.       una seconda, ove si fossero superati i limiti del comma 1, curata sempre dal direttore dei lavori, ma soggetta al parere tecnico “ dello stesso organo che ha espresso parere sul progetto principale ( commi 8 e 9).
 L’esercizio di tali attribuzioni non è soggetto ad alcuna autorizzazione o ratifica, salvo il parere dell’ingegnere capo (comma 3).
Nell’esecuzione dell’opera in parola, soggiunge il PM., il direttore dei lavori ha redatto due perizie di variante: la prima in data 10.8.1990, la seconda in data 8.8.1991.
Il direttore di lavori, nonostante la prima variante prevedesse un maggior importo contrattuale, aumento ammontante “al netto   a £. 1.457.762.990” , ha ritenuto di adottarla, come variante nella piena disponibilità del direttore dei lavori, ai sensi del comma 1 dell’art. 23 cit., omettendone, in un primo momento, l’inoltro al XXXXX competente a rendere il parere tecnico richiesto dal citato comma 8 dell’art. 23.
In seguito, dopo l’ultimazione dei lavori, il direttore dei lavori ha redatto, in data 8.8.1991, una seconda perizia di variante, inoltrata, unitamente alla prima del 10.8.1990, al XXXXX competente per il parere.
Seconda l’ipotesi accusatoria la necessità di recuperare il corretto procedimento di approvazione di una variante, la prima che non poteva essere adottata ai sensi dell’art. 23 co. 1 cit., e la redazione di una seconda variante, addirittura dopo la ultimazione dei lavori, ha comportato uno slittamento in avanti della tempistica contemplata nel capitolo speciale , all’art. 19.2., secondo cui il direttore dei lavori doveva redigere il conto finale entro quattro mesi dalla certificata ultimazione dei lavori; in concreto il conto finale è stato redatto dal direttore dei lavori il 28 gennaio 1993.
La causale del ritardo viene individuata dall’organo requirente nelle erronee valutazioni svolte dal direttore dei lavori, il quale, nonostante avesse redatto una perizia di variante, la prima del 10.8.1990, con modifiche dell’importo contrattuale (aumentato, al netto, di £. 1.457.762.990), non aveva , inizialmente, richiesto il parere tecnico del XXXXX, in violazione del citato art. 23 che sottrae al parere tecnico solo le perizie di variante previste nel comma 1, quelle, cioè, che non modificano l’importo contrattuale e le somme a disposizione.
Peraltro, aggiunge parte attrice, non essendo la prima perizia idonea a coprire le somme a disposizione, il direttore dei lavori ha dovuto redigere, a lavori ultimati, una seconda perizia di variante, in data 8.8.1991; solo ad ultimazione dei lavori avvenuta il 27.6.1991 e, per detta data, certificata il 9.7.1991, entrambe le perizie, la prima e la seconda sono state contestualmente trasmesse al XXXXX per il parere tecnico, con conseguente ritardo nella procedura di definizione dell’appalto.
Per quanto concerne la posizione dell’ingegnere capo evocato in giudizio, il PM rammenta come, prevedendo l’art. 23, comma 3 cit, che l’Ing. Capo esprimesse parere sulle attribuzioni della direzione dei lavori, incombeva sul medesimo l’obbligo di correggere, anzichè avallarla, la scelta del direttore dei lavori di adottare, in mancanza dei presupposti, la prima perizia di variante ai sensi dell’art. 23, co. 1.
Sempre al medesimo incombeva l’obbligo di vigilare sull’operato del direttore dei lavori, evitandone i ritardi colpevoli nel rispetto della tempistica contrattuale.
La fattispecie che ne occupa, secondo parte attrice, è connotata da colpa grave facilmente intuibile, da un canto, dalla chiarezza del dettato normativo, per cui non era necessario richiedere parere tecnico, dall’altro, dalla natura delle norme in materia di appalti pubblici la cui violazione è di per se espressiva di negligenza inescusabile da parte dei trasgressori.
I convenuti già in sede di controdeduzioni hanno fornito elementi a discolpa.
La Procura tuttavia, non ritenendo esaurientemente giustificative le argomentazioni difensive dagli stessi addotte, ha e­messo nei confronti degli stessi l’atto di citazione sud­detto esplicitando le ragioni poste a fondamento dell’azione coltivata nei confronti degli odierni convenuti e, operandosi in regime di responsabilità parziaria, ha stimato il danno in € 40.372,67, imputando il 70% di detto danno al Direttore dei lavori, il 30% all’Ingegnere capo.
Con memoria depositata in data 18 Settembre 2006, l’ingegnere XXXXX XXXXX ha osservato che:
       l’unico soggetto responsabile è il Comune di XXXXX per non avere formulato idonee difese nella vertenza giudiziaria civile avverso le richieste avanzate dalla ditta Ing. XXXXX XXXXX; in particolare, a fronte della dichiarazione effettuata dalla stessa appaltatrice, la quale non ha dimostrato l’esistenza del danno e, in ogni caso, per non aver appellata la sentenza del Tribunale di Caltanisetta;
       l’unico soggetto abilitato a prendere in consegna i lavori appaltati era il Comune di XXXXX;
       non risulta provato l’ammontare richiesto dal Procuratore a titolo di risarcimento del danno e viene chiesta, quindi, la riduzione a quanto statuito dalla sentenza del Tribunale; 
       in ogni caso ingiustificata appare l’attribuzione di responsabilità al XXXXX nella misura del 30%;
       in subordine viene postulata l’applicazione del potere riduttivo.
Con memoria depositata in data 19 settembre 2006, l’ingegnere XXXXX XXXXX ha dedotto :
       la prescrizione dell’azione di responsabilità amministrativa che deriva da danno indiretto;
       la mancanza del nesso causale per effetto della interruzione costituita dal ritardo nell’esecuzione del collaudo statico, propedeutico all’accettazione dell’opera pubblica da parte dell’amministrazione;
       la mancanza di colpa grave .
L’udienza fissata per il giorno 20 settembre 2006 veniva rinviata su richiesta dei difensori (per l’astensione dalle udienze proclamata dalla classe forense).
 Con ulteriore memoria versata in atti il 22 novembre 2006 la difesa dell’ingegnere XXXXX XXXXX ha dedotto :
1.            la prescrizione dell’azione , nel riflesso che la sentenza del Tribunale civile è stata depositata il 13 maggio 2000, mentre la prima contestazione nei confronti del convenuto è avvenuta il 14 febbraio 2006 e, peraltro, con il novellato art. 282 c.p.c. è stata prevista l’esecutività delle sentenze di primo grado;
2.       il nesso eziologico della ritardata consegna non può essere scorto nella variante erroneamente effettuata dalla direzione dei lavori che ha necessitato di una seconda variante.
In merito al secondo punto la difesa ha osservato:
                     come non sia stata dimostrata la relazione sussistente tra le varianti ed il collaudo statico;
       che le varianti sono state determinate dalla richieste della municipalità che ha deliberato la rielaborazione del piano particolareggiato di recupero imponendo l’effettuazione della variante definita erronea in quanto non sottoposta al vaglio del XXXXX;
       all’atto della consegna dei lavori , il XXXXX avrebbe comunque dovuto esprimere la propria valutazione;
       il parere del XXXXX n. 19273 del 6.9.1991 era conosciuto dal Comune di XXXXX già il 25 settembre 1991 e, dunque, ove la Municipalità avesse comunicato in tempo al collaudatore statico, già nominato con delibera del 4.4.1991, di espletare l’incarico , si sarebbe potuti pervenire alla consegna dei lavori ben sette mesi prima, senza incorrere nel presunto periodo di guardiania;
       non era necessario attendere il testo del parere per conferire l’incarico al collaudatore statico;
       non è affatto “ragionevole” il periodo dal 26.2.1992 al 24.2.1992 ( esattamente due mesi) perché il Comune conferisse l’incarico al collaudatore statico sebbene ciò fosse stato deliberato un anno prima;
       non appaiono neppure congrui gli oltre quattro mesi ( 24.4.1992/9.9.1992 per espletare il collaudo statico e la stasi dell’amministrazione comunale dal 9.9.1992 (data di consegna del collaudo statico) al 28.10.1992 (data della consegna);
       dal voto positivo del XXXXX sulle varianti trascorrono oltre 13 mesi ( 9.9.1991/28.10.1992) prima di effettuare la consegna dei lavori ;
       non v’è dubbio che, quantomeno, siano coinvolti nella attribuzione della responsabilità i responsabili del Comune, gli uffici del XXXXX ed ancora il responsabile della municipalità, non potendosi attribuire al direttore dei lavori e all’ingegnere capo ogni inefficienza che sia verificata, pur se cagionata da altri.
La difesa del XXXXX ha , altresì, osservato che :
3.            nel giudizio ordinario l’impresa non ha dimostrato di avere effettuato la vigilanza del cantiere e, dunque, la quantificazione equitativa posta in essere da quel decidente per stimare il danno subito dall’Impresa per il protrarsi della vigilanza non ha alcun fondamento;
4.       l’illogicità della statuizione postulava come obbligatorio per il Comune di XXXXX proporre appello avverso la decisione del Giudice ordinario e tale comportamento omissivo dei responsabili del Comune non è attribuibile al convenuto XXXXX;
5.       la condanna riportata dalla sentenza emessa dal giudice ordinario è pari a £. 42.000.000 e quindi € 21.691,19, mentre parte attrice, senza motivo alcuno, chiede la condanna in € 40.372,67 (pari a £. 78.172.389);
6.       ove ritenuta per assurdo la responsabilità ed ove non ripartito od addossato ad altri responsabili il danno di cui si discute, la eventuale percentuale di responsabilità va imputata all’ingegnere capo nella misura del 10%, percentuale, questa, che trova conforto nell’art. 7 comma 5 della l.r.s. 21/85.;
7.       in estremo subordine viene chiesta l’applicazione del potere riduttivo .
Con ulteriore memoria depositata in data 11 dicembre 2006, l’ingegnere XXXXX XXXXX ha osservato che:
        la prima perizia si rese obbligatoria in quanto il Comune di XXXXX ad appalto assegnato ed in corso procedette alla rielaborazione del Piano particolareggiato di recupero,approvato dal Consiglio Comunale con atto n. 370 del 28 novembre 1990;
       la seconda fu resa necessaria come conseguenza della prima per adeguare i piani particellari di esproprio , modificati dalla rielaborazione del PRR, come richiesto dal Comune di XXXXX con nota del 22.5.1991, prot. 6593;
       sino al giorno 25 del mese di maggio 1991 ( ad un mese dall’ultimazione dei lavori avvenuto il 27 giugno 1991) il Comune di XXXXX invitò il progettista e Direttore dei lavori alla rielaborazione del paino particellare di esproprio e tale adempimento costrinse il professionista ad attendere sino ai primi giorni del mese di agosto 1991 per l’invio delle due perizie al XXXXX;
       con lettera 21 ottobre 1998 all’indirizzo dell’ing. XXXXX, l’impresa XXXXX, esecutrice dei lavori, escluse che il cantiere potesse necessitare di custodia e, conseguentemente, nessun danno, come viceversa ritenuto dal Tribunale civile, ebbe a ricevere l’impresa.
 All’odierna udienza dibattimentale il Pubblico Ministero ha insistito nella domanda attrice; il difensore intervenuto ha ulteriormente illustrato e sviluppato il contenuto dei rispettivi atti scritti e ha insistito nelle domande già ivi formulate.
Diritto
In via preliminare, il Collegio deve esaminare l’eccezione di prescrizione sollevata dai convenuti sigg. XXXXX XXXXX e XXXXX XXXXX.
Su tale questione, deve in primo luogo osservarsi come il danno contestato ai convenuti sia rappresentato dalle somme corrispondenti al risarcimento, pronunciato in sede civile a carico del Comune di XXXXX ed a favore dell’impresa XXXXX.
Si tratta di una tipica ipotesi di c.d. “danno indiretto”, la cui realizzazione coincide – per un consolidato indirizzo giurisprudenziale, al quale il Collegio intende uniformarsi (in conformità alla sentenza delle Sezioni Riunite della Corte dei conti n.3/2003/QM del 30 ottobre 2002 – 15 gennaio 2003) – col momento di insorgenza dell’obbligo giuridico di risarcire il terzo, divenendo in tale data certa la diminuzione patrimoniale per la Pubblica Amministrazione e perfezionata la fattispecie illecita produttiva di danno erariale; da tale momento, in assenza di ostacoli giuridici all’esercizio del diritto (art.2935 del codice civile), ha inizio il decorso della prescrizione ai fini dell’esercizio dell’azione di responsabilità nei confronti dei responsabili del danno.
Nella specie, il debito nei confronti del terzo danneggiato diviene certo, liquido ed esigibile nel momento in cui passa in giudicato la sentenza di condanna dell’amministrazione al pagamento di una somma di denaro.
Il debito entra come elemento negativo nel patrimonio dell’amministrazione causandone il depauperamento, essendo i crediti e i debiti tra gli elementi costitutivi del patrimonio.
In applicazione di tali coordinate a ermeneutiche il termine iniziale di decorrenza della prescrizione del diritto dell’amministrazione al risarcimento del danno erariale nei confronti dei soggetti, cui il danno è riferibile come conseguenza del loro comportamento gravemente colposo in violazione degli obblighi di servizio, non può che essere fissato alla data del passaggio in giudicato della sentenza di condanna.
Quale logico corollario dei su estesi principi, il termine iniziale di prescrizione dell’azione di responsabilità amministrativa non può che decorrere dalla data di passaggio in giudicato della sentenza in cui il debito è tale da essere perfettamente percettibile e riconoscibile dall’amministrazione nei confronti dei terzi e non, come ipotizzato nella memoria difensiva dei convenuti, dalla mera data di deposito della sentenza civile n. 184/2000 (ossia il 13 maggio 2000), essendo le statuizioni di condanna di tale sentenza comunque suscettibili di riforma finchè non avviene il passaggio in giudicato.
Prima di tale momento, il danno non sarebbe, ovviamente, certo ed attuale.
Ciò premesso non si è maturata alcuna prescrizione, atteso che la sentenza è stata sì depositata il 13 maggio 2000, ma notificata all’Amministrazione il 17 aprile 2001. Da tale data decorrono i 30 gg. ( termine breve) previsti dal codice di procedura civile per l’eventuale gravame; non essendo stata appellata , la sentenza è passata in giudicato nel maggio 2001 e, conseguentemente, nessuna prescrizione si è avverata.
In ogni caso non va sottaciuto che i convenuti hanno avuto notificato invito a dedurre e l’invito a dedurre, se contiene gli elementi di cui agli art. 1219 e 2943 c.c., (come nella fattispecie), si configura come atto di costituzione in mora idoneo ad interrompere la prescrizione dell’azione contabile (Corte Conti, sez. I, 10 gennaio 2005, n. 3/A) .
Passando al merito deve rilevarsi che l’azione coltivata dalla Procura regionale trae le mosse dalla delibera n. 105/03 con cui il Consiglio Comunale di XXXXX riconosceva un debito fuori bilancio di € 40.372,67 derivante dalla sentenza del Tribunale di XXXXX, sezione civile, n. 184/00.
Con detta pronuncia il giudice civile, accogliendo, sul punto, la domanda dell’impresa appaltatrice del primo stralcio dei lavori di realizzazione delle opere di urbanizzazione e risanamento delle zone “ Mariano ecc.” di XXXXX, accertava che “ secondo il contratto e il relativo capitolato, l’opera avrebbe dovuto essere presa in consegna dal Comune di XXXXX entro otto mesi dalla ultimazione dei lavori, avvenuta il 28.3. 1992 (recte: il 27.6.1991), mentre invece la consegna è avvenuta il 28.10.1992”; conseguentemente il Comune veniva condannato al pagamento degli oneri di custodia sostenuti dall’impresa, calcolati equitativamente in £. 42.000.000. Come già riferito l’oggetto del giudizio riguarda un’ipotesi di danno erariale indiretto donde, ai fini che qui interessano, assume carattere prioritario ed assorbente l’accertamento degli esatti termini in cui è avvenuto nella causa civile il riconoscimento a favore della ditta XXXXX del diritto al risarcimento del danno del quale l’amministrazione comunale di XXXXX è stata ritenuta responsabile.
L’XXXXX s.p.a , già impresa XXXXX, conveniva in giudizio il Comune di XXXXX, con cui aveva stipulato un contratto di appalto relativo a lavori di realizzazione di opere di urbanizzazione e risanamento dei piani particolareggiati di recupero delle zone Giarratana, Cicione e Mariano dello stesso comune.
Ora, poiché il capitolato speciale di appalto prevedeva la presa in consegna dell’opera entro otto mesi dalla sua conclusione, avvenuta il 28 marzo 1992 ( rectius, 27 giugno 1991), mentre invece la consegna è avvenuta il 28 ottobre 1992, il Giudice civile ha accertato che v’è stato ritardo da parte del Comune , che ha comportato un onere di custodia da parte delle imprese attrici.
La quantificazione di onere di custodia , in mancanza di criteri certi, è stato in via equitativa stimato dal Giudice (civile) in £. 21.0000, oltre rivalutazione ed interessi e poi in £. 42.000.000, a seguito della correzione effettuata dal Giudice in data 28 gennaio 2002.
La mancanza di efficacia vincolante nel giudizio di responsabilità amministrativa della sentenza civile ( il cui oggetto era la domanda di risarcimento dei danni esercitata dalla impresa appaltatrice dei lavori nei confronti della amministrazione appaltante), non impedisce al giudice contabile di utilizzare il materiale probatorio raccolto in sede civile, specie per quanto attiene ai fatti accertati, salva beninteso la propria autonoma ed eventualmente diversa valutazione degli stessi.
Nella specie la condanna dell’amministrazione comunale e i conseguente esborsi sostenuti per ottemperarvi, rilevano come presupposto dell’azione di rivalsa dell’ente condannato in sede civile nei confronti dei suoi organi.
 Orbene, ritiene il Collegio che l’azione di responsabilità mossa nei confronti degli odierni convenuti appare in parte qua fondata.
Non v’è dubbio che, a seguito della sentenza civile di condanna emessa dal Tribunale civile di XXXXX, sezione civile n. 184/00, il Consiglio Comunale di XXXXX riconosceva un debito fuori bilancio di € 40.372,67, ricevendone un danno senza alcuna utilità.
Il danno sussiste ed appare ampiamente provato.
Non condivisibili appaiono sul punto le censure mosse dalla difesa dei convenuti XXXXX XXXXX e XXXXX XXXXX, nel duplice riflesso che il Giudice civile sarebbe incorso in errore nel valutare , in via equitativa, un danno che , invece, non sussisteva e che il Comune di XXXXX aveva l’obbligo di censurare una statuizione così fragile.
Orbene, vero è che le risultanze probatorie del processo civile possono essere oggetto di autonoma valutazione da parte del giudice contabile ( Corte dei conti, Sez., II centrale 26.6.2002 n. 210/A), ma ciò rileva ai fini di valutare se la condanna patita dall’amministrazione in sede civile sia imputabile o meno ad una condotta funzionale connotata da colpa grave di tecnici legati da rapporto di servizio con l’ente condannato in sede civile.
Nessuna refluenza può avere, pertanto, in questa sede la presunta erroneità della sentenza emanata nel giudizio civile, né la altresì presunta omissiva negligenza di chi avrebbe dovuto gravare di appello la sentenza e non lo fece.
La prima obiezione muove dalla nota con la        quale la ditta XXXXX , in data 21 ottobre 1988 comunicò all’ing. XXXXX che non   riteneva, allora, di sottoporre a custodia il cantiere e dunque, se la stessa ditta – osserva la difesa (XXXXX XXXXX)- non riteneva che il cantiere bisognasse di custodia non si intuisce a quale titolo la ditta XXXXX sia stata ritenuta meritevole di risarcimento per l’asserito danno subito.
Invero, senza voler entrare nel merito della decisione statuita dal Tribunale civile, dalle carte compulsate nel fascicolo processuale , si evince che la ditta XXXXX, prima di adire il Giudice ordinario   ebbe a sottoporre all’attenzione del Comune di XXXXX e dell’ odierno convenuto le seguenti circostanze:
       in data 15 giugno 1991 riferiva che alcuna strade interessate dalla edificazione dei lotti adiacenti ai lavori di urbanizzazione e risanamento dei piani particolareggiati di recupero, erano state danneggiate;
       in data 25 luglio 1992 riferiva che,a causa dei continui danni alle opere già realizzate si vedeva costretta a chiudere le strade impedendone l’uso alla collettività;
       in data 1 agosto 1991 riferiva che uno scavo dell’Enel aveva vieppiù danneggiato le opere eseguite.
       in data 29 maggio 2002 chiedeva che le fossero corrisposti i maggiori oneri per la manutenzione ordinaria e straordinaria nonché per la custodia delle opera nei periodi non previsti nel contratto;
       in data 29 settembre 1992 informava che ignoti continuavano a danneggiare le opere eseguite.
Tali circostanze sono state valutate favorevolmente dal Giudice civile per ritenere meritevole la domanda formulata , in quella sede, dalla ditta XXXXX.
Prive di pregio appaiono, poi, le censure svolte sempre dalla difesa del XXXXX in ordine alla quantificazione del danno come operata da parte attrice.
Al riguardo non risulta al vero che il Procuratore abbia chiesto la condanna degli odierni convenuti al doppio di quanto il Comune sia stato costretto a versare.
Se basta solo un cenno, nel prestare attenzione alla delibera del Consiglio Comunale n. 105 del 29 dicembre 2003, si rileva che è stato riconosciuto , appunto, il debito fuori bilancio di che trattasi nella misura di € 40.372,67 , e precisamente: € 21.691, 19 per condannatorio; € 13.701,60 per interessi legali sulla predetta somma di € 21.691,19 dal 28 ottobre 1992 al 31 dicembre 2002; 111,04 per ½ delle spese di registrazione sentenza; € 521,15 per spese e diritti della copia esecutiva della sentenza corretta; 9,45 per spese di notifica ; 4.338,24 per I.V.A. al 20% sull’importo di € 21.691,19.
Da quanto cennato si evince agevolmente che la somma riconosciuta dal Consiglio Comunale di XXXXX è la medesima per la quale parte attrice ha chiesto la refusione del danno 
 Il Collegio deve darsi carico ora di valutare la sussistenza degli altri elementi imprescindibili perchè possa predicarsi la responsabilità amministrativo-contabile, ossia:la sussistenza di un nesso di causalità tra l’evento dannoso e la condotta imputabile ai soggetti medesimi in quanto connessa allo svolgimento delle rispettive funzioni e posta in essere in violazioni di obblighi di servizio, un comportamento doloso o di colpa grave addebitabile a soggetti legati alla pubblica amministrazione da un rapporto di impiego o di servizio.
Al fine di scrutinare tali elementi, si rammenta che l’art. 23 l.r. 21/1985, nel testo all’epoca vigente, nel disciplinare le “ perizie di variante”, ne prevedeva due tipologie:
       una nella piena disponibilità del direttore dei lavori laddove opera “ nei limiti d’importo contrattuale e delle somme a disposizione dell’amministrazione a qualsiasi titolo previste, nonché del ribasso d’asta ( comma1);
       una seconda, ove si fossero superati i limiti del comma 1, curata sempre dal direttore dei lavori, ma soggetta al parere tecnico “ dello stesso organo che ha espresso parere sul progetto principale ( commi 8 e 9).
 L’esercizio di tali attribuzioni non era soggetto ad alcuna autorizzazione o ratifica, salvo il parere dell’ingegnere capo (comma 3 ).
Nell’esecuzione dell’opera in parola, il direttore dei lavori, ossia l’ingegnere XXXXX XXXXX, ha redatto due perizie di variante: la prima in data 10.8.1990, la seconda in data 8.8.1991.
Il direttore di lavori, nonostante la prima variante prevedesse un maggior importo contrattuale, aumento ammontante “al netto    a £. 1.457.762.990” , ha ritenuto di adottarla, come variante nella piena disponibilità del direttore dei lavori, ai sensi del comma 1 dell’art. 23 cit., omettendone, in un primo momento, l’inoltro al XXXXX competente a rendere il parere tecnico richiesto dal citato comma 8 dell’art. 23.
In seguito, dopo l’ultimazione dei lavori, il direttore dei lavori ha redatto, in data 8.8.1991, una seconda perizia di variante, inoltrata, unitamente alla prima, del 10.8.1990, al XXXXX competente per il parere.
Non v’è dubbio che la necessità di recuperare il corretto procedimento di approvazione di una variante, la prima che non poteva essere adottata ai sensi dell’art. 23 co. 1 cit., e la redazione di una seconda variante, addirittura dopo la ultimazione dei lavori, abbia comportato uno slittamento in avanti della tempistica contemplata nel capitolo speciale , all’art. 19.2. capitolato speciale, e art. 63 R.D. 350/1895), secondo cui il direttore dei lavori doveva redigere il conto finale entro quattro mesi dalla certificata ultimazione dei lavori; in concreto il conto finale è stato redatto dal direttore dei lavori il 28 gennaio 1993.
Non può, pertanto, revocarsi in dubbio, che il suddetto comportamento sia non solo in contrasto con norme e principi giuridici di piana applicazione ma espressione di un atteggiamento di assoluta noncuranza per l’interesse finanziario dell’Amministrazione, connotandosi, pertanto, in termini di minima negligenza e come tale censurabile.
Tali circostanze hanno inciso in maniera determinante nella considerazione dell’elemento psicologico sotto il profilo dell’imperizia professionale e della grave negligenza, supportate dalla violazione di norme imperative e di elementari doveri di servizio del progettista-direttore di lavori, che ha dato seguito ad un progetto di variante senza richiederne preventivo parere al XXXXX e, in seguito, avendo previsto un secondo progetto di variante, per non avere considerato ragionevolmente le modifiche previste per la revisione contrattuale dei prezzi.
Del pari biasimevole appare il comportamento dell’ingegnere capo, ossia XXXXX XXXXX, che ha approvato il (primo) progetto di variante, senza che fosse stato acquisito il necessario “ parere” del XXXXX .
Per quanto concerne quest’ultimo, l’art. 23, comma 3 cit, prevedeva espressamente che l’Ing. Capo formulasse parere sulle attribuzioni della direzione dei lavori, incombendo sul medesimo l’obbligo di correggere, anzichè avallare la scelta del direttore dei lavori di adottare , in mancanza dei presupposti, la prima perizia di variante ai sensi dell’art. 23, co. 1.
Sempre allo stesso incombeva l’obbligo di vigilare sull’operato del direttore dei lavori, evitandone i ritardi colpevoli nel rispetto della tempistica contrattuale.
Come è noto, ai sensi dell’art. 1, R.D. 25.5.1895, n. 350, ancora in vigore all’epoca dell’esecuzione dei lavori in questione (sostituito con D.P.R. 21.12.1999, n. 554), l’Ingegnere Capo ha il compito di vigilare sui lavori pubblici, che si eseguono sotto la sua diretta responsabilità. Ai sensi del successivo art. 3, il Direttore dei lavori ha la speciale responsabilità dell’accettazione dei materiali, della buona e puntuale esecuzione dei lavori in conformità ai patti contrattuali ed agli ordini dell’ingegnere capo.
Nel caso in esame, si configura sicuramente la colpa grave dell’ingegnere XXXXX XXXXX, che ha violato tutte le norme poste dall’ordinamento al fine di assicurare la buona esecuzione dei lavori, ponendo in essere un comportamento contrario alle più elementari regole deontologiche, non avendo vigilato per nulla sulla attività posta in essere dal direttore dei lavori.
La violazione degli obblighi di servizio, da parte degli attuali convenuti, appare in tutta la sua gravità se rapportata alle chiare disposizioni (di legge, di capitolato generale e speciale e di contratto) in materia.
 Trattasi di norme rigide, che non lasciano spazio a scelte discrezionali la cui consapevolezza non può essere messa in dubbio da parte di soggetti in possesso di una professionalità specifica e di precise responsabilità istituzionali.
Fatti che hanno cagionato una protrazione dei tempi per la presa in consegna delle opere da parte dell’amministrazione comunale di XXXXX e quindi, in via giudiziale, la condanna in sede civile dell’amministrazione al risarcimento del danno cagionato all’appaltatore.
In ordine all’elemento soggettivo, quindi, la Sezione ritiene che la condotta degli odierni chiamati in giudizio, valutata alla stregua dell’elevazione della soglia minima di intensità richiesta dall’articolo 1 della legge n. 20 del 1994, come recentemente novellato dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639, risulta inescusabile e non sorretta da alcuna ragione o giustificazione legittima, tenuta in negligente e reiterata violazione di precisi obblighi di servizio, sanciti da norme di legge o contrattuali assolutamente chiare, inequivocabili, di non incerta interpretazione o applicazione, causativa di ben prevedibili e rilevanti danni all’erario comunale.
Invero, nessun dubbio può prospettarsi sulla sussistenza del nesso di causalità tra la condotta posta in essere dagli odierni convenuti ed il danno esborso, in quanto questo non si sarebbe verificato in mancanza di quella.
Ovviamente, nel caso in specie, non potrebbe non operare il principio di equivalenza di cause, alla stregua del quale gli antecedenti di un evento si considerano causa di esso se ne costituiscono una conditio sine qua, se non interviene altra causa ex se adeguata ed efficiente.
Del resto non v’è ombra di dubbio sulla sussistenza del nesso eziologico tra la condotta omissiva e il danno cagionato conseguente alla sentenza emessa dal Giudice civile con la quale il Comune di XXXXX veniva condannato al pagamento degli oneri di custodia sostenuti dall’impresa che aveva eseguito i lavori.
      Non appaiono (del tutto) conducenti, infatti, le argomentazioni difensive rassegnate dai convenuti XXXXX e XXXXX per giustificare il loro colposo comportamento addebitando all’Amministrazione Comunale di XXXXX la responsabilità per il ritardo nella consegna dell’opera pubblica dovuta al ritardo nella esecuzione del collaudo statico propedeutico all’accettazione dell’opera.
Le difese si soffermano sulle seguenti circostanze :
        le perizie furono obbligatorie e determinate dal Comune di XXXXX che procedette alla rielaborazione dei piani particolareggiati di Recupero , approvato dal Consiglio Comunale;
       la comunicazione dell’approvazione delle due perizie fu inviata al Comune di XXXXX dal XXXXX già il 16-25 settembre 1991 e non solo il 22 febbraio 1992 e, comunque, il Comune ne era certamente a conoscenza il 18 novembre 1991, allorchè scrisse all’ingegnere XXXXX la nota n. 14177 per richiedere ulteriori modifiche ed integrazioni ai lavori in corso di esecuzione con il 2° stralcio;
       appare strano che l’Ing. XXXXX nominato con deliberazione 4.4.1991 fosse investito del collaudo soltanto il 24 aprile 1992;
       sino al giorno 25 del mese di maggio 1991 il Comune di XXXXX invitò il progettista e Direttore dei Lavori alla rielaborazione del piano particellare di esproprio;
       il ritardo nella presa in consegna delle opere da parte dell’Amministrazione è addebitabile esclusivamente al ritardato collaudo statico delle strutture.
Dalle risultanze processuali emerge, invero, che la prima perizia di variante fu redatta in data 10 agosto 1990, la seconda in data 8 agosto 1991.
Orbene, il convenuto XXXXX, nonostante avesse redatto una perizia di variante, la prima del 10.8.1990, con modifiche dell’importo contrattuale (aumentato, al netto, di £. 1.457.762.990), non richiese, inizialmente, il parere tecnico del XXXXX, in violazione del citato art. 23 che sottrae al parere tecnico solo le perizie di variante previste nel comma 1, quelle, cioè, che non modificano l’importo contrattuale e le somme a disposizione.
Non essendo la prima perizia idonea a coprire le somme a disposizione, il direttore dei lavori ha dovuto redigere , a lavori ultimati, una seconda perizia di variante, in data 8.8.1991; solo ad ultimazione dei lavori avvenuta il 27.6.1991 e, per detta data, certificata il 9.7.1991, entrambe le perizie, la prima e la seconda sono state contestualmente trasmesse al XXXXX per il parere tecnico, con conseguente ritardo nella procedura di definizione dell’appalto.
Non appare revocabile in dubbio che l’antecedente causale del ritardo sia costituito dalle erronee valutazioni del direttore dei lavori il quale non chiese, per la prima perizia, il parere tecnico al XXXXX, redigendo una seconda perizia di variante, non essendo la prima idonea a coprire le somme a disposizione.
Non condivisibili appaiono poi le notazioni svolte dalla difesa di entrambi i convenuti ed incentrate sul fatto che:
1. il ritardo è imputabile al Comune di XXXXX che attribuì incarico all’ing. XXXXX a distanza di 9 mesi dall’ultimazione dei lavori;
2. il voto del XXXXX nulla aveva a che vedere con il collaudo statico dell’opera;
3. il Comune di XXXXX era a conoscenza del parere reso dal XXXXX già nel settembre 1991 e al più tardi il 18 novembre 1991.
Le pur articolate deduzioni non sembrano cogliere nel segno.
Quanto al dedotto ritardo dell’Amministrazione nella procedura per il collaudo statico, si rileva che detto ritardo è stato determinato dall’omesso invio della prima perizia di variante al XXXXX e dalla redazione di una seconda perizia a lavori ultimati.
Non si ritiene che l’Amministrazione potesse dare incarico al collaudatore statico finchè non potesse intervenuta approvazione della perizia di variante in linea amministrativa (delibera di giunta dn. 133 dell’11 Marzo 1992).
Né si ritiene che l’incarico potesse essere dato prima dell’approvazione delle varianti espressa dal XXXXX.
Non persuasive appaiono peraltro le argomentazioni tese, da un canto, a ritenere che il Comune già nel settembre 1991 fosse a conoscenza del parere ( favorevole) espresso dal XXXXX, al più tardi nel novembre 1991 e comunque irragionevole il tempo trascorso per la conoscenza completa da parte del Comune di XXXXX del suddetto parere.
Dagli atti processuali inferisce il Collegio che, in data 25 settembre 1991, il Comune di XXXXX ricette una mera nota da parte del XXXXX, nella quale il segretario del suddetto organo comunicava sic et simpliciter che il XXXXX, nel corso della seduta del 6 settembre 1991, aveva espresso sulla pratica “ XXXXX -Lavori di realizzazione delle opere di urbanizzazione e di risanamento dei piani di recupero nelle contrade Giarratana , Mariano e Cicione, il seguente parere: “ si approvano le perizie con modifiche”.
Né appare plausibile ritenere, dalla lettura della nota 14177 del 18 novembre 2001 inviata all’Ing. XXXXX dal Comune di XXXXX , che detto Comune avesse piena contezza delle determinazioni assunte dal XXXXX.
Solo con la trasmissione del parere del XXXXX in data 26 febbraio 1992, il Comune di XXXXX potè avere contezza esatta delle determinazioni ( necessarie) svolte dall’organo tecnico sulle perizie di variante.
Alla stregua delle considerazioni svolte possono dirsi realizzati condizioni e presupposti per affermare la responsabilità amministrativa dei convenuti ai sensi del combinato disposto degli artt. 82 r.d. 18.11.1923, n. 2440, 52 r.d. 12.7.1934, l.14.1.1994, n. 20, come modificato dal d.l. 13.10.1996, n.543, convertito nella l. 20.12.1996 n. 639.
Occorrerà, però, quantificare il danno che ragionevolmente può postularsi ascrivibile ai convenuti, come sarà nel prosieguo sviluppato.
Non è men vero che necessita sempre individuare il nesso eziologico scorgendo eventuali cause che possano rivelarsi determinanti per la produzione del danno.
Nella specie non può non rilevarsi la concomitanza di fattori che certo non sono direttamente ascrivibili ai convenuti e che, quand’anche legati ad essi indirettamente, non ritiene il Collegio che siano ad essi direttamente ascrivibili.
Sulla base di tutte le circostanze che emergono dagli atti del giudizio, la Sezione ritiene che debbano essere presi in considerazione alcuni elementi, che non possono certamente essere ignorati da questo giudice, ai fini della esatta determinazione della quota di danno che, sulla base di una obiettiva e pacata valutazione di giustizia e di equità, va posta a carico degli odierni convenuti.
Infatti, le circostanze in cui si è sostanziato l’apporto causale nella determinazione del danno da parte dei convenuti, giustificano ampiamente, nei loro confronti, l’esercizio del potere riduttivo previsto dagli articoli 83, primo comma, del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, e 52, secondo comma, del R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, in considerazione della più equa valutazione cui deve condurre l’esame della effettiva incidenza dell’apporto volitivo dei convenuti su tutti gli elementi causativi del danno di cui si discute.
Infatti è convincimento di questo giudice, prevenendo l’indicazione circa l’uso del potere riduttivo che la legge gli concede, di tener conto del contributo causale riferibile al comportamento dell’Amministrazione comunale di XXXXX , che continuò a chiedere modifiche all’ingegnere XXXXX inducendolo ad attendere sino ai primi mesi di agosto 1991 per l’invio delle due perizie al XXXXX.
Non può omettersi poi di considerare che, nel corso della vicenda, sono intervenuti fattori estranei al comportamento dei convenuti, che hanno influito sul protrarsi della guardiania da parte della ditta XXXXX e quindi sul danno per il comune di XXXXX.
Nella specie il XXXXX, riunitosi nella seduta del 6 settembre 1991, ebbe a comunicare soltanto in data 26 febbraio 1992 (e dunque, dopo oltre cinque mesi) il parere richiesto.
Ancora, pur convenendo con la tesi attorea di ragionevolezza del lasso temporale ( 2 mesi) perché il Comune conferisse l’incarico al collaudatore statico non può omettersi di rilevare che, dalla data di consegna del collaudo statico 9.9.1992 (data di consegna del collaudo statico) al 28 ottobre 1992 (data della consegna) l’amministrazione comunale lasciò trascorrere oltre un mese.
Il magistrato contabile può (recte,deve) tener conto delle concorrenti, eventuali, omissioni di altri soggetti, anche se non chiamati in giudizio, nonché del concorso nella causazione dell’illecito amministrativo – contabile di tutti i soggetti comunque coinvolti, anche se non convenuti o non convenibili in giudizio (Sez. II Centr. 22 febbraio 2001 n. 80).
 Gli elementi che caratterizzano la responsabilità amministrativa, quali la parziarietà e la personalità, impongono, infatti, al giudice di valutare ed eventualmente condannare ciascun concorrente esclusivamente per l’efficienza causale che il personale comportamento ha assunto nella produzione del danno, a prescindere da quelli di ipotetici corresponsabili.
Al riguardo recita espressamente la legge 14 gennaio 1994 n. 20 al comma 1 quater “ se il fatto dannoso è causato da più persone, la Corte dei conti, valutate le singole responsabilità, condanna ciascuno per la parte che vi ah preso”.
In tal senso, la giurisprudenza di questa Corte ha affermato che “ in applicazione del principio generale del concorso di colpa del creditore ex art. 1227 c.c., il giudice contabile, secondo il suo prudente apprezzamento, può fare uso del potere riduttivo dell’addebito… imputando al pubblico dipendente una parte del danno e facendo permanere in capo all’amministrazione il rischio della inadeguata organizzazione del servizio che può favorire il determinismo della volontà colpevole (cfr, Corte dei conti, Sez. I Sez. n. 478 del 12 ottobre 1985).
 Nel caso in esame, il Collegio ritiene, appunto, che la prospettazione del danno esposta da parte attrice e di cui si è dato conto in narrativa, debba essere ridotta, in considerazione della argomentazioni difensive prospettate dalla difesa dei convenuti circa i comunque accertati ritardi nell’invio di richiesta di parere al XXXXX, stante le nuove istanze formulate dall’Amministrazione di XXXXX, nella trasmissione del parere, nella attribuzione dell’incarico al collaudatore, nell’espletamento dell’incarico medesimo, nei tempi ritenuti necessari dal collaudo alla consegnai ( fisiologici o meno).
 Nella specie, si ribadisce che tali ritardi non si possono ascrivere alla condotta dei prevenuti, pur rinvenendo il loro antecedente causale nel loro agire ( o non agire) .
Nessun pregio assume infine, ad avviso di quest’organo giudicante, la circostanza addotta dalla difesa circa il compenso attribuito, in virtù della legge regionale 21/85, pari al 10% del compenso percepito dal direttore dei lavori nel riflesso che,in caso di condanna, solo ed esclusivamente tale percentuale sarebbe da attribuire.
Ciò premesso, la Sezione, ritiene che, nel prudente apprezzamento di tutte le riferite circostanze, la voce del danno recato alle casse del comune di XXXXX ed individuato da parte attrice in € 40.372,67, imputando il 70% di detto danno al Direttore dei lavori, il 30% all’Ingegnere capo, sia ascrivibile “ in parte qua” ai convenuti, valutando di rideterminare equitativamente l’importo con una riduzione del 40% e dunque in € 24.223,602.
In adesione alla prospettazione attorea, i medesimi vanno condannati al risarcimento, in favore del Comune di XXXXX, della complessiva somma di € 24.223,60, da ascrivere, come prospettato dall’attore, nella misura del 70 % all’ingegnere XXXXX XXXXX ( e dunque € 16.956,52) e per il 30% all’ingegnere XXXXX XXXXX, ingegnere capo (e dunque € 7.267,08), oltre alla rivalutazione monetaria da calcolarsi secondo l’indice ISTAT di cui all’art. 150 delle disposizioni d’attuazione del codice di procedura civile, a decorrere dalla data dell’esborso e fino all’effettiva pubblicazione della presente sentenza.
Da tale data e sino al soddisfo sono dovuti gli interessi legali.
 Le spese del giudizio seguono la soccombenza secondo le stesse percentuali.
P.Q. M.
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA,
definitivamente pronunciando, nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 43025 del registro di Segreteria, respinta ogni contra­ria istanza, deduzione ed eccezione, accoglie la domanda attrice e, per l’effetto, condanna in favore del Comune di XXXXX : XXXXX XXXXX al pagamento della somma di € 16.956,56; XXXXX XXXXX al pagamento della somma di € 7.267,08), oltre alla rivalutazione monetaria da calcolarsi secondo l’indice ISTAT di cui all’art. 150 delle disposizioni d’attuazione del codice di procedura civile, a decorrere dalla data dell’esborso e fino all’effettiva pubblicazione della presente sentenza.
Li condanna inoltre al pagamento, in favore dell’ Erario statale, delle spese del presente giudizio, da ripartirsi in parti eguali, che si liquidano € 306,76 (euro trecentosei/76).
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio del giorno 13 dicembre 2006.
 
    L’estensore                                                   Il Presidente ff
F.to Guido Patrigni                                         F.to Pino Zingale     
 
Depositata oggi in Segreteria nei modi di legge.
 
Palermo, 05 marzo 2007
 
Il Funzionario di Cancelleria
F.to Dott.ssa Rita Casamichele
 

Crucitta Giuseppe – Francaviglia Rosa

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