Corte dei Conti – Giudizi di responsabilità amministrativa per danno erariale – Sezione Giurisdizionale Lazio – Sentenza n. 1560 del 29 ottobre 2007 – Azione revocatoria promossa dalla Procura Contabile Regionale – Difetto di giurisdizione – Insussistenza

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Con la sentenza di cui in epigrafe, la Sezione Giurisdizionale della regione Lazio della Corte dei conti, si pronuncia positivamente in merito alla legittimità dell’azione revocatoria promossa dal PM contabile in sede di giudizio erariale.
I giudici respingono l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla controparte, ribadendo che l’art. 1, comma 174, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dispone che “Al fine di realizzare una più efficace tutela dei crediti erariali, l’art. 26 del regolamento di procedura di cui al r.d. 13 agosto 1933, n. 1038 si interpreta nel senso che il Procuratore regionale della Corte dei conti dispone di tutte le azioni a tutela delle ragioni del creditore previste dalla procedura civile, ivi compresi i mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale di cui al libro VI, titolo III, capo V, del codice civile”.
Secondo il collegio, ai sensi della predetta norma, il P.M. contabile è autorizzato ad agire in giudizio con l’azione revocatoria; azione che rientra tra i mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale alla pari del sequestro conservativo; trattasi, quindi, di un potere che in via interpretativa il legislatore – in presenza di una giurisprudenza orientata in senso negativo (Sez. Giur. Piemonte n. 434/1998; I Sez. App. n. 84/2001) – ha inteso espressamente attribuire al P.M. contabile, con riferimento alla citata disposizione del 1933.
L’azione revocatoria, sottolinea l’A.G. Contabile, rientrando tra i mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale, ha carattere strumentale rispetto all’azione di danno esercitata dalla Procura; la medesima istanza, infatti, non è diretta ad accertare la responsabilità di terzi estranei al giudizio di responsabilità, ma è soltanto finalizzata all’esercizio dell’azione di responsabilità e, in particolare, al buon esito della fase esecutiva, mediante la dichiarazione di inefficacia relativa alle alienazioni in frode.
La ratio di tale disposizione va ravvisata nella considerazione che, ove detta azione non rientrasse nella giurisdizione della Corte, il giudizio di responsabilità potrebbe rimanere completamente vanificato negli effetti concreti cui tende – di reintegrazione del patrimonio dell’Erario – dagli atti di disposizione patrimoniale compiuti nelle more dell’espletamento del processo.
Ancora, sotto il profilo del difetto di giurisdizione, il Collegio giudicante ritiene infondata la questione relativa alla natura giuridica della situazione legittimante sottesa che appaleserebbe un presunto contrasto con gli artt. 25, 102 e 103 della Costituzione, ove sono stabilite le competenze attribuite ai vari organi giurisdizionali.
E’ irrilevante, infatti, la denuncia di lesione di diritti soggettivi di terzi (acquirenti e donatari) estranei al giudizio erariale che andrebbe accertata – secondo il collegio difensivo – dinanzi all’A.G. ordinaria quale giudice naturale dei diritti soggettivi; a tal proposito, il Collegio fa presente come la Corte dei conti, nelle materie attribuite alla sua competenza abbia cognizione su diritti soggettivi, in quanto l’azione di responsabilità amministrativo-contabile, al pari delle altre esperibili nelle materie di sua competenza, non è che una domanda di risarcimento danni e la natura civilistica del mezzo non è di ostacolo, quindi, alla giurisdizione della Corte dei conti per la sua naturale vocazione a giudicare su diritti soggettivi.
In ordine poi alla vexata quaestio dell’inerenza dell’azione revocatoria alle “materie di contabilità pubblica” di cui all’art. 103, co. 2, Cost., la Corte laziale osserva che la natura dell’azione revocatoria, quale mezzo di conservazione della garanzia patrimoniale, come già ribadito, è strettamente funzionale, al pari del sequestro conservativo, alla effettiva realizzazione del credito che va a garantire; cioè detta strumentalità non va intesa come rivolta all’accertamento della responsabilità contabile alla quale risultano estranei i partecipanti all’atto di disposizione, ma è diretta a garantire il buon fine concreto ed effettivo della azione di responsabilità, nella fase esecutiva.
D’altra parte, la Corte costituzionale, in proposito, ha affermato la tendenziale espansione della giurisdizione contabile – ove sussista identità di materia e di interesse tutelato e in carenza di diversa regolamentazione da parte del legislatore – lasciando così intendere che l’”interpositio legislatoris” non sia necessaria per radicare la giurisdizione della Corte dei conti nei settori tradizionalmente compresi nella locuzione “materie di contabilità pubblica” (C. Cost., 30 dicembre 1987, n. 641; id., 7 luglio 1988, n. 773; id. 29 gennaio 1993, n. 24; id., 5 novembre 1996, n. 385).
Con riferimento alla mancanza dei presupposti per l’esperibilità dell’azione in discorso in quanto il credito vantato dalla parte attorea, appare eventuale ovvero sottoposto a condizione sospensiva o risolutiva o finanche controverso, il collegio osserva come, ai fini dell’esperimento dell’azione avverso l’atto di disposizione sia sufficiente l’esistenza di una ragione di credito, ancorché non accertata giudizialmente ( vedasi in termine Cass. civ. Sez. I, 14 novembre 2001, n. 14166, Giust. Civ. Mass. 2001, 1924; Cass. Civ. Sez. III, 18 marzo 2003, 3981, in Giust. Civ. Mass. 2003, 3; Cass. Civ. III 17 ottobre 2001, 12678 ed altre ancora).
In buona sostanza, la citata giurisprudenza ha ritenuto che la norma accoglie una nozione molto lata del credito comprensiva della ragione o aspettativa e addirittura dei crediti litigiosi e quindi per propria natura in contestazione, coerentemente con la funzione propria dell’azione, la quale non persegue fini restitutori, bensì mira a conservare la garanzia generica sul patrimonio del debitore in favore di tutti i creditori, compresi quelli eventuali; la norma quindi non pone alcuna differenza tra credito eventuale e credito controverso, essendo sufficiente una ragione di credito. 
Infine, la Corte rammenta come la stessa giurisprudenza abbia chiarito che il giudizio promosso con l’azione revocatoria non è soggetto a sospensione necessaria per la pendenza di una controversia sull’esistenza del credito, in quanto la definizione di quest’ultima non costituisce antecedente logico-giuridico del primo ( Css. Civ. Sez. I, 14 nove. 2001, n. 14166, in Foro Amm. 2002, 1, 1451;Cass. Sez. II, 30 luglio 2001, n. 10414, in Giust. Civ. 2002,1,1625; cass. Civ. Sez. III n.7452/2000, in Giust. Civ. 2001,714).
 
Qui la pronuncia.
 
 
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO
Presidente.: ********** – Relatore: ***********
 
FATTO 
        Con l’atto di citazione del 30 gennaio 2007, ritualmente notificato, il Vice Procuratore Generale dr.ssa *********** ha convenuto in giudizio i sigg. C. M., N. A., C. S. e C. A., per sentire dichiarare, per la quota parte di proprietà ( 50%) riferibile a C. M., l’inefficacia dei seguenti atti di donazione, nei confronti dell’Erario (Regione Lazio, Azienda ASL.RM/C, Azienda ASL. RM/B) e della Procura Regionale della Corte dei Conti parte attrice, ai sensi dell’art. 2901 c.c., dei seguenti atti di donazione:
1) atto di donazione di ********) e N. A. (XX) (moglie), datato 17.12.2004, rep. 49183 – racc. 13930 , notaio *************** di Roma, nei confronti di figlie: C. A., nata a XX) e C. S., nata a XX), dei seguenti immobili:
– immobile sito in Terracina (LT) – Strada San Felice Circeo, 9,500 km – piano terra – foglio 133 – particella 2077 – sub. 1 – cat. A/7 – cl. 2 vani 6; rendita catastale €. 991,60 (+ maggiorazione 5% ex lege 23.12.1996 n.662) €. 1041,18;
– immobile sito in Terracina (LT) – Strada San Felice Circeo – piano S1 – foglio 133 – particella 2077 – sub. 2 – cat. A/7- cl.2 vani 4,5; rendita catastale €. 627,50 (+ maggiorazione 5% ex lege 23.12.1996 n.662) €. 658,88;
– terreno sito in Terracina (LT) – foglio 133 – particella 1217 – vigneto di are 07,07; rendita dominicale €. 11,68 e rendita agraria 6,39;
2) atto di donazione di C. M. (XX) e N. A. (XX) (moglie), datato 17.12.2004, rep. 49182 – racc. 13929, notaio *************** di Roma, nei confronti di C. A., nata a XX dell’immobile sito nel comune di Roma – Via Delle Cave di Pietralata n.60 int. 7., con accesso in via Marcotti n. 6, – mq. 52 – cat. C/1 (NEGOZIO) – foglio 602, particella 1585 – sub. 7 – zona 5 – cl. 7; rendita catastale €. 2.583,82 (+ maggiorazione 5% ex lege 23.12.1996 n.662) €. 2.712,70.
      A tal riguardo fa presente la Procura che il C. M., ************************ della ASL RM/C ed I. P., dipendente amministrativo, con mansioni connesse alla predisposizione dei mandati di pagamento per prestazioni sanitarie, alle dirette dipendenze del primo, entrambi provenienti dall’Azienda ASL RM/B, associati tra loro e con amministratori di alcune società, hanno perpetrato numerosi reati contro il patrimonio, contro la fede pubblica ( falsi mandati di pagamento prodotti negli anni 2002-2005, nella gestione della ASL RM/C ) ed altri reati e che per tali fatti sono stati condannati dal GUP del Tribunale Penale di Roma ( p.p. 9465 ) con sentenza n. 1907/06, ai sensi dell’art. 442 c.p.p., ( inf. ******* del 27 giugno 2006).
     A seguito di tale condanna la Procura ha provveduto a citare in giudizio i medesimi per danni all’Erario per la complessiva somma di euro 8.170.461,11 ( il relativo giudizio recante il n. 65466 diverso da quello intentato per i fatti qui di seguito esposti è fissato per l’udienza del 14 gennaio 2008 ) ed ha già ottenuto dalla Sezione in data 19 luglio 2006 il sequestro conservativo “ante causam” di alcuni beni rinvenuti nella disponibilità dei convenuti.
     Espone sempre la Procura che, successivamente, a seguito di ulteriori indagini svolte in sede penale, gli stessi C. e I., sono stati imputati per aver emesso ulteriori falsi mandati di pagamento, sottoscritti dal C. e predisposti dall’I., a favore delle ******à OMISSIS e OMISSIS, fondati su fatture, non rinvenute presso la ASL RM/C, né presso le società; privi, quindi, di qualsiasi giustificazione, sia perché trattavasi di società non operanti, sia perché le medesime non erano autorizzate ad operare in regime di riabilitazione ex art. 26 della legge n. 833/1978. Le somme così sottratte ammontano ad euro 38.572.122,97, di cui euro 22.608.583 riconducibili alla predetta ASL RM/C.
    Per tali fatti gli stessi sono stati rinviati a giudizio, unitamente ad altri Dirigenti della ASL RM/B ed RM/C — che pure hanno svolto un ruolo determinante nel sodalizio criminoso — dal GIP in data 28 luglio 2006 e tale procedimento penale ( p.p.n. 3829/06, inf. ******* del 8 novembre 2006) è attualmente in fase dibattimentale.
     In relazione a questi ultimi fatti accertati in sede penale e a seguito di informative della Guardia di Finanza ( del 1 dicembre 2006 e del 6 dicembre 2006 ) la Procura ha chiesto ed ottenuto il sequestro conservativo (ante causam) dei beni immobili oggetto della azione revocatoria introdotta con il presente atto, anche ai fini della diversa azione revocatoria, da intentare eventualmente nei confronti degli eventuali terzi acquirenti, ai sensi dell’art. 2905, comma 2, c.c.. Il sequestro è stato convalidato con Ordinanza 246/07 dal giudice designato e confermato, a seguito di reclamo, dal Collegio con ordinanza n. 509/2007.      Successivamente, in data 28 giugno 2007, è stato anche emanato per gli stessi fatti atto di citazione nei confronti del C. e di altri dipendenti e funzionari delle ASL RM/B ed RM/C che erano implicati a vario titolo nelle azioni delittuose, per il danno subito dalle predette ASL; il relativo giudizio reca il n. 66329.
     In particolare in ordine ai falsi mandati di pagamento sottoscritti dal C. questi è stato citato in solido con P. I. per un danno ammontante complessivamente ad euro 6.392.616,70 subito dalla ASL RM/C, oltre ad una ulteriore somma a titolo di danno all’immagine .
     A sostegno dell’azione revocatoria la Procura fa presente che considerata l’entità del danno causato all’Erario sussiste un elevato rischio di perdita della garanzia patrimoniale per tale credito; e tale rischio trova fondamento nella circostanza che il C.   ha alienato in frode all’Erario, con gli atti di donazione in discorso, quota parte dei beni immobili a favore delle figlie.
   Tali contratti di donazione, invero, sono stati stipulati in data 17 dicembre 2004, a distanza di appena un mese da quando il Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza ha provveduto, in data 23 novembre 2004, all’acquisizione di documentazione presso la ASL RM/B, dove il C. all’epoca dei fatti contestati (1998-2001) era Responsabile della Unità Organizzativa Dipartimento risorse economiche.
   Secondo la Procura sussistono tutti gli elementi richiesti per l’azione revocatoria di cui al presente giudizio:
1) Innanzitutto sussiste la giurisdizione della Corte, ai sensi dell’art. 2901 c.c. e dell’art. 1, comma 174, della legge 266/2005, essendo evidente che con tale ultima legge, avente portata interpretativa, la Corte dei Conti è giudice dell’azione in discorso, mentre non può ritenersi – in mancanza di una espressa previsione normativa — che la norma all’esame abbia legittimato la Procura contabile ad agire davanti ad altra giurisdizione.
2) Il credito erariale deriva da evidenti illeciti contabili, perpetrati dal C. —   prima della stipula degli atti di donazione in argomento — negli anni 1998 – febbraio 2002, presso la ASL RM/B, ove svolgeva le funzioni di Responsabile del Dipartimento delle Risorse Economiche, e successivamente, fino al 2005 presso la ASL RM/C. Da tali fatti è evidente che scaturisce una ragione di credito dell’Erario, sufficiente di per sè a concretare il requisito previsto dall’art. 2901 c.c., anche in mancanza di una pronuncia giurisdizionale.
3) E’ pur vero, rileva la Procura, che alla data della stipula degli atti di donazione in discorso al C. non era stata contestata alcuna responsabilità, ma è tuttavia comprovato che egli, alla data degli atti 17 dicembre 2004, era a conoscenza dell’avvio dell’attività di Polizia Giudiziaria presso la ASL RM/B, ( iniziata il 23 nov.2004 e comunicata il 30 dic.2004 ) ed era consapevole delle probabili pretese erariali nei suoi confronti collegate agli illeciti commessi ( Inform. della ******* del 1 dicembre 2006 e 23 gennaio 2007). Senza tener conto, poi, delle dichiarazioni spontanee rese dal C. al P.M. in sede penale ove ha precisato, in data 12 dicembre 2005, di aver effettuato numerose operazioni di prelievo di disponibilità sui conti correnti della moglie e delle figlie per tutelare il patrimonio familiare e sottrarlo ad eventuali azioni di responsabilità della Corte dei Conti.
4) In relazione alla successione dei fatti sopra descritti, secondo la Procura, deve ritenersi che le donazioni in argomento siano state dolosamente preordinate a sottrarre i beni alla garanzia patrimoniale dell’Erario.    
   Sussiste altresì, secondo la Procura, l’ulteriore requisito del rischio di incapienza dei beni del debitore al soddisfacimento del credito, ove si consideri che il valore dei beni di proprietà del C., per effetto degli atti di donazione in argomento, è diminuito di circa euro 380.000,00 ( vedasi prospetto dimostrativo esposto nella citazione )
       Conclude, quindi, la Procura, affinché la Sezione, come già detto, dichiari per la quota parte di proprietà riferibile al C. M., l’inefficacia nei confronti dell’Erario, e per esso nei confronti delle ASL/RMB ed RM/C, e della Procura attrice, degli atti summenzionati.
Nel giudizio hanno prodotto atti di intervento “ad adiuvandum” le ASL RM/B ed ASL RM/C.
 Quest’ultima rappresentata e difesa dall’avv. *************** a sostegno della azione revocatoria intentata dalla Procura — della quale condivide ogni argomentazione — insiste per l’accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate. In proposito ha richiamato i vari procedimenti penali pendenti a carico del C. ed i danni subiti per i fatti sinteticamente sopra richiamati nell’atto di citazione ed ha fatto presente di essersi costituita parte civile in tutti i diversi procedimenti penali pendenti. In particolare ha poi osservato che nell’ambito del procedimento penale conclusosi con la sentenza di condanna del C. n. 1907/06, questi ancor prima della sua definizione, ha versato, all’udienza del 13 luglio 2006, “banco iudicis”, con assegni circolari la somma di euro 311.500,00, nei termini di una accettazione parziale della offerta risarcitoria proposta.   Inoltre ha rammentato anche che per i fatti di cui al procedimento penale ( n. 9465/06), conclusosi con la sentenza di condanna n. 1907/06, è tuttora pendente a stralcio, con rito ordinario il procedimento n. 10930/06 a carico delle figlie del C., A. e S. e della moglie dello stesso A. N., chiamate a rispondere del reato di associazione a delinquere,   la cui udienza dibattimentale è fissata per il prossimo 16 ottobre 2007.
   La difesa si è soffermata, quindi, ad illustrare gli ingenti danni subiti dalla ASL RM/C per i fatti addebitati al C. ed ad altri impiegati della ASL RM/C e lo stato del procedimento a carico del C. n. 3829/06 che ora ha preso il n. 19539/07, la cui udienza dibattimentale si terrà il 11 dicembre 2007. Ha rilevato che dai vari procedimenti 9465/06, 3829/06 e 46614/06 ( comprendente uno stralcio del n. 3829/06, per il quale altri imputati degli stessi fatti dipendenti della stessa ASL sono stati condannati con sentenza n. 1201/2007 ) si desume un danno di euro 24.121.729,62 ,oltre i maggiori danni conseguenti alla mancata disponibilità delle somme sottratte.
   Analoghe considerazioni sono state svolte nell’intervento adesivo della ASL RM/B — già costituitasi parte civile nei processi penali sopra indicati — la quale ha lamentato un danno, conseguente ai fatti illeciti commessi dal C. e altri imputati, ammontante a circa euro 32.179.606,27; in conclusione ritiene che nel giudizio all’esame sussistono tutte le condizioni per procedere all’accoglimento della azione revocatoria intentata dalla Procura della Corte, così come da questa sostenuto nell’atto di citazione.
       Con memoria di costituzione in giudizio la difesa dei convenuti eccepisce, in via pregiudiziale, il difetto di giurisdizione della Corte dei conti.
      Osserva al riguardo che l’art. 1, comma 174, della legge 23 dicembre 2005 n. 266 non può ampliare la potestà giurisdizionale della Corte, ma semmai la facoltà del Procuratore ********, al quale la norma si riferisce esclusivamente, al fine di legittimarlo ad agire agli stessi effetti davanti l’A.G.O.. Qualsiasi interpretazione diversa si rivelerebbe costituzionalmente illegittima per contrasto con gli artt. 25,103 e 108 della Costituzione. Ciò è tanto vero ove si consideri che la norma si riferisce espressamente all’art. 26 del R.D. 1038/1933, cioè ad una norma diretta a disciplinare la procedura dei giudizi davanti alla Corte e quindi per sua natura non può contenere alcuna attribuzione di potestà giurisdizionali.
       La totale assenza di giurisdizione trova conferma nella circostanza che l’azione revocatoria incide immediatamente su posizioni soggettive di terzi, estranei al giudizio, in cui si controverte di responsabilità contabili.
   Nel merito la difesa osserva che, in realtà mancano i presupposti per l’accoglimento dell’azione attorea.
 Ha rilevato al riguardo:
 -che manca la concreta sussistenza del credito vantato dall’attore, in quanto la sentenza penale di condanna pronunciata in sede penale n. 1907/06, è stata appellata ed il secondo procedimento penale, cui fa riferimento la Procura, versa ancora in fase dibattimentale;
-che alla stregua di quanto sopra rilevato il credito non è “eventuale”, come richiesto dall’art. 2901, nel senso di una sua efficacia sottoposta a condizione sospensiva o risolutiva, ma trattasi di credito controverso;
-che pertanto non essendovi ragioni creditorie da tutelare è preclusa l’azione revocatoria ovvero il giudizio va sospeso ai sensi dell’art. 295 c.p.c., in attesa che detto credito sia accertato ( cass. Civ. 960/1996, Cass. Civ. Sez. 2°,n. 10414/01 );
– che in mancanza di ragioni creditorie non sussiste l’”eventus damni” requisito per l’azione stessa;
-che difetta altresì la prova dell’ulteriore requisito, richiesto per l’esperibilità della azione, della dolosa preordinazione degli atti posti in essere in pregiudizio delle ragioni creditorie. Invero la data della contestazione e della consumazione dei presunti illeciti penali è successiva agli atti di donazione in argomento. E così pure, sotto il profilo civilistico, rileva, sempre la difesa, che, una dolosa preordinazione poteva sussistere solo in quanto il C. avesse avuto contezza e percepibilità del presunto credito erariale; ma tale contezza è sorta soltanto dalla data di trasmissione del fascicolo del procedimento penale n. 3829/2006 alla Procura della Corte;
-che i beni oggetto delle donazioni sono stati acquistati con disponibilità familiari nel 1979, e cioè molto prima dei fatti imputati.      Conclude quindi chiedendo il rigetto della domanda attorea.
   Alla odierna udienza il Vice Procuratore ******** si riporta alle considerazioni e conclusioni di cui all’atto di citazione. In particolare, sul difetto di giurisdizione, si richiama la giurisprudenza della Corte in materia, ed a sostegno della tesi cita il disposto dall’art. 76 del R.D. 1038/1933    da cui si desume la facoltà del P.M. contabile di intervenire in qualsiasi giudizio ove risulti leso l’interesse dello Stato; ed ovviamente la sede naturale per proporre tali azioni è la Corte dei Conti presso cui esercita le sue funzioni. Rileva, altresì, che la competenza della A.G.O. in tema di esecuzione delle sentenze di condanna si profila solo allorquando trattasi di crediti certi, liquidi ed esigibili e non nel caso di crediti ancora non definiti. Nel merito osserva come il C. abbia avuto la consapevolezza di aver procurato, con gli atti di disposizione all’esame, una diminuzione delle garanzie patrimoniali, nel momento stesso in cui ha commesso i fatti illeciti imputatigli. 
    Il prof. Papanti-********* per la ASL RM/B si associa alle considerazioni svolte dal P.M. ed insiste sulla osservazione che la giurisdizione della Corte nella materia in esame è piena e, per forza attrattiva, comprende tutte le azioni tese al soddisfacimento del credito erariale; azioni che ove non rientrassero nella sua giurisdizione, vanificherebbero l’eventuale credito accertato. Aggiunge, altresì, che le norme all’esame fanno sistema tra loro, sicchè la competenza in materia è strettamente strumentale al buon fine della azione di responsabilità. Nel merito osserva come il dolo e la consapevolezza di recare un pregiudizio alle ragioni creditorie da parte del C., sono sorti al momento stesso della commissione dei fatti illeciti, e non certo al momento della “scoperta” dei medesimi.
    L’avv. *************** per la ASL RM/C si associa alle considerazioni svolte dal P.M. e dal *********************** e si riporta alle considerazioni ed alle conclusioni dell’atto di intervento, sottolineando come per effetto dei giudizi penali, ancora in corso di svolgimento, il danno sopportato dalla sola Asl RM/B ammonta ad euro 24.000.000 circa.
   La difesa dei convenuti si riporta alle considerazioni ed alle conclusioni di cui agli scritti difensivi.
   In particolare l’avv. ***** insiste sulla eccezione di difetto di giurisdizione della Corte. Rileva al riguardo che dalle norme citate non può in via interpretativa     desumersi una estensione della giurisdizione della Corte alla controversia all’esame, per sua natura riservata alla competenza della A.G.O., incidendo sui diritti di terzi, estranei al giudizio di responsabilità.
   Nello stesso ordine di considerazioni l’avv. *************** richiama l’attenzione del Collegio sul carattere speciale della giurisdizione della Corte rispetto a quella della A.G.O. . La norma interpretativa, di cui all’art. 1, comma 174 della legge 266/2005 citata amplia i poteri del P.M. contabile e lo autorizza eventualmente ad agire davanti a detta Autorità giurisdizionale, ma non legittima la Corte a giudicare tali controversie.      Sotto tale profilo osserva che l’azione revocatoria non è certo finalizzata ad accertare la responsabilità del convenuto, ma soltanto ad assicurare le garanzie patrimoniali per il soddisfacimento dell’eventuale credito; sicchè non può assolutamente parlarsi di una strumentalità dell’azione rispetto al giudizio di responsabilità, per sostenere che tale azione rientra nelle materie attribuite alla giurisdizione della Corte.
       Inoltre la predetta interpretazione estensiva si rivelerebbe in contrasto con la riserva di legge stabilita dall’art. 102 e non potrebbe provenire dalla stessa Corte dei Conti , per cui i dubbi di costituzionalità di una siffatta tesi interpretativa fanno ritenere non manifestamente infondata la questione, ai fini del rinvio alla Corte costituzionale per una espressa pronuncia in merito.
    Analoghe considerazioni sono svolte dall’avv. ********* il quale insiste sulla necessità che vi siano regole certe sull’attribuzione di poteri giurisdizionali, che in via generale spettano alla A.G.O. e solo in via speciale alla Corte, onde occorre evitare che tra i vari poteri giurisdizionali si verifichino delle inammissibili intrusioni, in spregio alla divisione delle competenze. 
 
DIRITTO
 
 A)    In ordine al difetto di giurisdizione l’eccezione è infondata, in conformità del resto alla prevalente giurisprudenza della Corte ( Sez. Lombardia nn 635/06 e 712/06; Sez. Puglia n.615/06).
      Si osserva al riguardo che l’art. 1, comma 174° della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dispone che “Al fine di realizzare una più efficace tutela dei crediti erariali, l’art. 26 del regolamento di procedura di cui al r.d. 13 agosto 1933, n. 1038 si interpreta nel senso che il Procuratore regionale della Corte dei conti dispone di tutte le azioni a tutela delle ragioni del creditore previste dalla procedura civile, ivi compresi i mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale di cui al libro VI, titolo III, capo V, del codice civile”.
      Da tale norma si desume chiaramente che il P.M. contabile è autorizzato ad agire in giudizio con l’azione revocatoria; azione che rientra tra i mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale alla pari del sequestro conservativo.
     Trattasi, quindi, di un potere che in via interpretativa il legislatore — in presenza di una giurisprudenza orientata in senso negativo (************ Piemonte 434/1998; I Sez. App. n.84/2001 ) — ha inteso espressamente attribuire al P.M. contabile, con riferimento all’art. 26 del regolamento di procedura di cui al r.d. 13 agosto 1933, n. 1038.
          Dovendo, quindi, individuare l’autorità giurisdizionale competente nella materia in esame, deve ritenersi che questa non possa essere che la Corte dei Conti.
 Invero giova considerare che il Procuratore ******** rappresenta il Pubblico Ministero presso la Corte dei conti (art. 1, comma 3, R.D. n. 1214/1934) e le sue funzioni sono esercitate soltanto presso le sezioni giurisdizionali regionali o centrali di questa Corte (art. 2, comma 2, D.L. 15 novembre 1993, n. 453, convertito nella legge 14 gennaio 1994, n. 19). Onde per ritenere che il Procuratore regionale sia abilitato ad esercitare le sue funzioni presso l’A.G.O., occorrerebbe una espressa previsione legislativa idonea a modificare le sue attribuzioni ed a dargli il potere di agire anche davanti detta Autorità, ove tra l’altro già esiste altro P.M.. Ma sotto tale profilo va considerato che le norme del processo civile sono rimaste immutate per effetto della citata disposizione; e del resto il P.M. contabile non agisce mai come un mero sostituto processuale dell’Amministrazione — di talchè potrebbe farsi rappresentare in seno al giudizio davanti alla A.G.O. —   ma resta sempre organo di giustizia imparziale, a tutela dell’interesse generale oggettivo della gestione finanziaria e patrimoniale di questa, e non può certo abdicare a tale funzione attribuendola ad altri.
Pertanto tale legittimazione non può che riferirsi all’esercizio dell’azione davanti alla stessa autorità giurisdizionale, presso la quale il medesimo è autorizzato a svolgere le sue funzioni, nell’ambito del giudizio di responsabilità contabile attribuito alla competenza della Corte stessa.
A sostegno di tale tesi va osservato che in definitiva la revocatoria, rientra tra i mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale, sicchè è strumentale rispetto all’azione di danno esercitata dalla Procura. La medesima cioè non è certo diretta ad accertare la responsabilità di terzi estranei al giudizio di responsabilità, ma è soltanto finalizzata all’esercizio dell’azione di responsabilità ed in particolare al buon esito della fase esecutiva, mediante la dichiarazione di inefficacia relativa alle alienazioni in frode.
Non può al riguardo non considerarsi che, ove detta azione non rientrasse nella giurisdizione della Corte, il giudizio di responsabilità potrebbe rimanere completamente vanificato negli effetti concreti cui tende — di reintegrazione del patrimonio dell’Erario — dagli atti di disposizione patrimoniale compiuti nelle more dell’espletamento del processo.
 Ne consegue, quindi, che attraverso una interpretazione sistematica delle norme citate — art. 26 del R.D. 1938/1933, rafforzato dalla interpretazione autentica, formulata dallo stesso legislatore con il citato art. 1, comma 174, della legge 266/205 — l’ambito di giurisdizione della Corte, deve necessariamente comprendere siffatte controversie strumentali, al pari del sequestro conservativo, al giudizio di responsabilità.
La revocatoria del resto è strumentale anche rispetto all’altro mezzo di conservazione della garanzia patrimoniale, quale il sequestro conservativo, riservato espressamente dalla legge alla competenza giurisdizionale della Corte.
Le considerazioni dianzi esposte portano ad escludere la fondatezza delle osservazioni mosse dalla difesa dei convenuti, riguardanti l’incidenza dell’azione su diritti soggettivi di terzi estranei al giudizio di responsabilità , come tale, riservato alla cognizione del giudice naturale dei diritti soggettivi ( e cioè il giudice ordinario) ed il presunto contrasto che, tale tesi determinerebbe con gli artt. 25, 102 e 103 della Costituzione, ove sono stabilite le competenze attribuite ai vari organi giurisdizionali.
 Entrambi i profili evidenziati non appaiono fondati.
Sotto il primo aspetto il Collegio rileva che la Corte dei conti, nelle materie attribuite alla sua competenza ha cognizione su diritti soggettivi, in quanto l’azione di responsabilità amministrativo contabile, al pari delle altre materie attribuite alla sua competenza, non è che una domanda di risarcimento danni e la natura civilistica del mezzo non è di ostacolo, quindi, alla provvista di giurisdizione della Corte dei conti per la sua naturale vocazione a giudicare su diritti soggettivi.
   In ordine poi alla inerenza dell’azione revocatoria alle “materie di contabilità pubblica” di cui all’art. 103, co. 2, Cost., si rileva che la natura dell’azione revocatoria, quale mezzo di conservazione della garanzia patrimoniale, come già detto, è strettamente funzionale, al pari del sequestro conservativo, alla effettiva realizzazione del credito che va a garantire. Cioè detta strumentalità non va intesa come rivolta all’accertamento della responsabilità contabile alla quale risultano estranei i partecipanti all’atto di disposizione, ma è diretta a garantire il buon fine concreto ed effettivo della azione di responsabilità, nella fase esecutiva.
E giova rilevare che la Corte costituzionale in proposito ha affermato la tendenziale espansione della giurisdizione contabile – ove sussista identità di materia e di interesse tutelato e in carenza di diversa regolamentazione da parte del legislatore – lasciando così intendere che l’”interpositio legislatoris” non sia necessaria per radicare la giurisdizione della Corte dei conti nei settori tradizionalmente compresi nella locuzione “materie di contabilità pubblica” (C. Cost., 30 dicembre 1987, n. 641; id., 7 luglio 1988, n. 773; id. 29 gennaio 1993, n. 24; id., 5 novembre 1996, n. 385).
 Da ultimo il Collegio non può fare a meno di sottolineare che in questa sede, quand’anche fossero fondati i dubbi di costituzionalità, giammai potrebbe essere investita la Corte costituzionale della legittimità della norma più volte citata. Infatti rientra proprio nelle attribuzioni dell’organo giudicante interpretare le norme sulle quali si fonda la questione sottoposta al suo giudizio e soltanto ove tale interpretazione univoca e rientrante nel “diritto vivente” si ponga in contrasto con la Costituzione, nonchè appaia rilevante per la decisione di specie, si possa rimettere la questione all’Alto consesso. Ma nel caso di specie l’interpretazione di cui si discute, ad avviso del Collegio, non viola le norme costituzionali invocate, onde in presenza di un dubbio interpretativo prospettato dalla difesa non appare possibile la sospensione del giudizio e la rimessione degli atti alla Corte costituzionale. 
       B) Nel merito ritiene la difesa dei convenuti che mancano i presupposti per l’esperibilità dell’azione ed in proposito fa presente che il credito vantato dalla parte attorea, lungi dall’essere “eventuale “e cioè sottoposto a condizione sospensiva o risolutiva, è addirittura controverso.
In proposito, però, basta osservare che, ai fini dell’esperimento dell’azione avverso l’atto di disposizione è sufficiente l’esistenza di una ragione di credito, ancorché non accertata giudizialmente ( vedasi in termine Cass. civ. Sez. 1°, 14 novembre 2001, n. 14166, Giust. Civ. Mass. 2001, 1924; Cass. Civ. Sez. 3°, 18 marzo 2003, 3981, in Giust. Civ. Mass. 2003, 3; Cass. Civ. 3à17 ottobre 2001, 12678 ed altre ancora).
In buona sostanza la giurisprudenza ha ritenuto che la norma accoglie una nozione molto lata del credito comprensiva della ragione o aspettativa e addirittura dei crediti litigiosi e quindi per propria natura in contestazione, coerentemente con la funzione propria dell’azione, la quale non persegue fini restitutori, bensì mira a conservare la garanzia generica sul patrimonio del debitore in favore di tutti i creditori, compresi quelli eventuali. Sicchè è da concludere sull’argomento che la norma non pone alcuna differenza tra credito eventuale e credito controverso, essendo sufficiente una ragione di credito. 
La stessa giurisprudenza ha chiarito che il giudizio promosso con l’azione revocatoria non è soggetto a sospensione necessaria per la pendenza di una controversia sull’esistenza del credito, in quanto la definizione di quest’ultima non costituisce antecedente logico-giuridico del primo ( Css. Civ. Sez. 1, 14 nove. 2001, n. 14166, in Foro Amm. 2002, 1, 1451;Cass. Sez. 2°, 30 luglio 2001, n. 10414, in Giiust. Civ. 2002,1,1625; cass. Civ. Sez. 3° n.7452/2000, in Giust. Civ. 2001,714).
Alla stregua della giurisprudenza dianzi citata, pienamente condivisibile da questo Collegio, è da ritenere che le considerazioni svolte dalla difesa in proposito, non appaiono fondate.
In ordine alle ragioni di credito vantate dalla parte attorea, il C. è stato rinviato a giudizio in sede penale per una serie di reati che hanno prodotto consistenti ammanchi nella gestione delle Aziende Sanitarie RM/B ed RM/C. Tale danno, oltre ad essere ipotizzato dalla Procura, è stato confermato dalle stesse Aziende con le memorie prodotte nel presente giudizio ed in ordine a tali fatti ed al conseguente danno la Procura ha già citato in giudizio con atto del 28 giugno 2007 il C. insieme ad altri dipendenti delle predette Aziende.
Pertanto, la circostanza che il giudizio in sede penale versa tuttora in fase dibattimentale non appare alla Sezione motivo valido per ritenere che le ragioni di credito invocate dalla Procura non siano sufficientemente sussistenti per la fondatezza dell’azione introdotta con il presente giudizio. Senza poi considerare che il giudizio contabile ha una sua autonomia rispetto a quello penale, per la diversità dei presupposti e delle responsabilità collegate ai fatti illeciti commessi, anche quando entrambi i giudizi vertono sugli stessi fatti, .
 B) Né la recisa contestazione mossa dal C. all’asserito credito erariale, basato sulle risultanze delle indagini svolte in sede penale, fa venir meno l’ulteriore requisito dell’”eventus damni”.
L’azione della Procura si fonda sulle condotte illecite del C. e degli altri iimpiegati delle predette ASL, emerse in sede penale, ed a conferma del supposto danno appaiono abbastanza probanti le considerazioni svolte in questo giudizio dalle Aziende intervenienti.      Queste, invero, sulla base delle risultanze processuali hanno illustrato ampiamente il danno subito con riferimento ai diversi giudizi penali pendenti, tra i quali figurano anche quelli a carico dei familiari dello stesso C.. Tanto è che nell’ambito del procedimento penale conclusosi con la sentenza di condanna del C. n. 1907/06, questi ancor prima della sua definizione ha versato, all’udienza del 13 luglio 2006, “banco iudicis”, con assegni circolari la somma di euro 311.500,00, nei termini di una accettazione parziale della offerta risarcitoria proposta, come rilevato dalla ASL RM/B intervenuta nel presente giudizio.
Sicchè il danno ipotizzato dalla Procura, seppure contestato, in mancanza di una sentenza di condanna di questa Corte, appare a questa Sezione molto probabilmente esistente; e tanto basta per concretare quell’” eventus damni”, altro requisito legiittimante l’azione revocatoria.
 Sembra poi del tutto superfluo soffermarsi sugli effetti degli atti in discussione sulla riduzione del patrimonio del debitore rispetto all’entità dell’ipotetico danno di cui è stato chiamato a rispondere, come precisato nell’atto di citazione.
 C) in ordine poi all’altro requisito dell’azione e cioè la dolosa preordinazione degli atti di disposizione per vanificare le garanzie del supposto credito, va rilevato, come esposto dalla Procura nell’atto introduttivo, che in data 23 novembre 2004 il Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza procedeva all’avvio delle indagini, presso la ASL RM/B, acquisendo una parte della documentazione relativa ai pagamenti effettuati per prestazioni sanitarie ad alcune ditte. L’avvio di tali indagini, che proseguivano nel mese di dicembre per gli opportuni approfondimenti, non potevano non essere noti al C., che all’epoca dei fatti contestati (1998 – 2001) era Responsabile dell’Unità Organizzativa , Dipartimento Risorse Economiche della ASL RM/B.
Ma al di là di tale rilievo, come esposto nella discussione odierna, il C. era ben consapevole degli illeciti commessi e cioè di aver sottrato somme di denaro alle ASL, in quanto il comportamento doloso tenuto dal C., risale al momento della commissione delle azioni delittuose compiute e non certo al momento in cui tali fatti sono stati evidenziati nel corso delle indagini penali. Sicchè proprio in ragione dei fatti commessi il medesimo — in previsione dell’eventuale accertamento del danno causato all’Erario — ha inteso, con gli atti di disposizione in argomento a favore delle figlie, sottrarre quota parte dei proprii beni alla eventuale pretesa creditoria da parte dello Stato.
A riprova di tale atteggiamento, come indicato dalla Procura, risultano le dichiarazioni spontanee rese dal C. in sede penale, quando, seppure successivamente, e cioè in data 12 dicembre 2005, ha precisato al P.M., di aver effettuato numerose operazioni di prelievo di disponibilità sui conti correnti della moglie e delle figlie per tutelare il patrimonio familiare e sottrarlo ad eventuali azioni di responsabilità della Corte dei Conti.
Le su esposte considerazioni inducono, pertanto, il Collegio a ritenere fondata la domanda attorea.
 
P.Q.M.
La Sezione Giursdizionale della Corte dei Conti per il Lazio:
 
accoglie la domanda attorea e per l’effetto dichiara, per la quota parte di proprietà ( 50%) riferibile a C. M. , l’inefficacia nei confronti dell’Erario (Regione Lazio, Azienda ASL.RM/C, Azienda ASL. RM/B e della Procura Regionale della Corte dei Conti parte attrice, ai sensi dell’art. 2901 c.c., dei seguenti atti di donazione:
1) atto di donazione di C. M. (XX) e N. A. (XX) (moglie), datato 17.12.2004, rep. 49183 – racc. 13930 , notaio *************** di Roma, nei confronti di figlie: C. A., nata a XX) e C. S., nata a XX), dei seguenti immobili:
– immobile sito in Terracina (LT) – Strada San Felice Circeo, 9,500 km – piano terra – foglio 133 – particella 2077 – sub. 1 – cat. A/7 – cl. 2 vani 6; rendita catastale €. 991,60 (+ maggiorazione 5% ex lege 23.12.1996 n.662) €. 1041,18;
– immobile sito in Terracina (LT) – Strada San Felice Circeo – piano S1 – foglio 133 – particella 2077 – sub. 2 – cat. A/7- cl.2 vani 4,5; rendita catastale €. 627,50 (+ maggiorazione 5% ex lege 23.12.1996 n.662) €. 658,88;
– terreno sito in Terracina (LT) – foglio 133 – particella 1217 – vigneto di are 07,07; rendita dominicale €. 11,68 e rendita agraria 6,39;
2) atto di donazione di C. M. (XX) e N. A. (XX) (moglie), datato 17.12.2004, rep. 49182 – racc. 13929, notaio *************** di Roma, nei confronti di C. A., nata a XX) dell’immobile sito nel comune di Roma – Via Delle Cave di Pietralata n.60 int. 7., con accesso in via Marcotti n. 6, – mq. 52 – cat. C/1 (NEGOZIO) – foglio 602, particella 1585 – sub. 7 – zona 5 – cl. 7; rendita catastale €. 2.583,82 (+ maggiorazione 5% ex lege 23.12.1996 n.662) €. 2.712,70.
condanna i convenuti al pagamento delle spese di giudizio, da liquidarsi a cura della Segreteria in euro 2.167,04
(duemilacentosessantasette,04)
 –manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.
          Così deciso in Roma , nella camera di consiglio dell’11
 ottobre 2007.
Depositata in data 29/10/2007               
 

Crucitta Giuseppe – Francaviglia Rosa

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