Corte dei Conti – Giudizi di responsabilità amministrativa per danno erariale – Sezione Giurisdizionale Basilicata – Sentenza n. 79 del 7 giugno 2007 – Illecito erariale per assenza arbitraria dall’ufficio – Configurabilità – Dolo dell’autista di un uffi

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Con la sentenza n. 79/2007, la Sezione Giurisdizionale Basilicata, condanna un autista in servizio presso un ufficio giudiziario a rimborsare quanto percepito a titolo di retribuzione durante alcuni periodi di assenza per malattia.
Era emerso infatti in sede penale (giudizio conclusosi con sentenza di patteggiamento ex art. 444 c.p.p.) che le assenze erano state giustificate dal lavoratore attraverso la produzione di false certificazioni.mediche.
Il Collegio reputa che la condotta osservata dal dipendente e consistente in ripetute ed ingiustificate assenze dal servizio – a fronte delle quali lo stesso ha comunque percepito il corrispettivo retributivo stipendiale – abbia cagionato all’erario un danno ingiusto e certo, pari alla somma delle retribuzioni da questi percepite in assenza di prestazione lavorativa.Ciò in conformità di costante orientamento giurisprudenziale contabile.
L’ assentarsi dal servizio producendo false certificazioni mediche configura una condotta dell’autista dolosamente illecita ove il dolo erariale è assimilabile a quello penale ex art. 43 c.p. .
Pertanto, la responsabilità amministrativa del convenuto va ragguagliata alle retribuzioni indebitamente percepite al lordo degli oneri riflessi.
D’altro canto, l’assenza di ogni deduzione e la mancata costituzione in giudizio dello stesso conducente precludono l’accertamento di eventuali motivi o ragioni di giustificazione.          
Qui la pronuncia.
 
* A cura dell’Ufficio Stampa
 
SEZIONE GIURISDIZIONALE DELLA BASILICATA
Presidente: ***************** – Relatore: **************
 
FATTO
 
In data 3.10.2006 l’ufficio della locale Procura Regionale della Corte dei conti depositava presso la Segreteria di questa Sezione Giurisdizionale per la Basilicata atto di citazione – preceduto da rituale invito a dedurre ex art.5, comma 1 della legge n.19 del 1994 – nei confronti del sig. F. C., al quale veniva contestata la perpetrazione di un danno, pari ad € 3.559,55, patito dalla Procura della Repubblica di ******* presso la quale questi prestava servizio in qualità di autista, e derivante dalle assenze per periodi continuativi dagli uffici della stessa sede della Procura per simulati motivi di salute, L’iniziativa risarcitoria intrapresa dalla locale Procura Regionale traeva origine da una nota informativa del 25.2.2002 con la quale la Procura della Repubblica presso il Tribunale di ******* informava il locale organo requirente della Corte dei conti di aver esercitato l’azione penale verso il C. al quale veniva contestato il reato di falso ideologico e truffa.
Il relativo procedimento penale si concludeva con sentenza di “patteggiamento” ai sensi dell’art.444 c.p.p.
Dalle risultanze degli atti acquisiti dalla istruttoria penale emergeva, con tutta evidenza, la commissione da parte dell’odierno convenuto dei fatti che gli venivano contestati. 
La Procura Regionale evidenziava come un danno causato dal comportamento fraudolento del C. fosse comunque stato cagionato al pubblico erario: tale danno veniva quantificato nella somma di € 3.559,55 pari alle competenze lorde liquidate all’odierno convenuto per il periodo di assenza ingiustificata – ed illecita – dal servizio e riferite ai periodi 18.6.2001-27.7.2201 e 10.8.2001- 3.9.2001, il tutto incrementato di rivalutazione monetaria e interessi legali.
Le suddette contestazioni venivano formalizzate all’odierno convenuto attraverso specifico invito a dedurre, rimasto privo di riscontro alcuno, e successivamente tradotte in formale atto di citazione in giudizio, nel quale ultimo, peraltro, il C. non si costituiva.
Si svolgeva, quindi, l’odierna udienza di discussione in assenza di parte convenuta nel corso della quale, il Pubblico Ministero ribadiva quanto sostenuto nell’atto di citazione.
 All’esito della discussione, quindi, la causa veniva trattenuta per la decisione.    
   
DIRITTO
 
Il Collegio reputa che la descrizione della vicenda, sì come articolata nella parte “in fatto”, dimostri, senza alcun dubbio, che la condotta serbata dal C. – odierno convenuto – consistente in ripetute ed ingiustificate assenze dal servizio, a fronte delle quali lo stesso ha comunque percepito il corrispettivo retributivo stipendiale, abbia cagionato all’erario un danno ingiusto e certo, pari alla somma delle retribuzioni da questi percepite in assenza di prestazione lavorativa.
Risulta, infatti, dagli atti acquisiti al fascicolo che il C. si è assentato dal servizio in modo ripetuto e continuativo senza porre a base delle proprie assenze alcuna valida giustificazione, in tal modo cagionando un danno economico-finanziario esattamente corrispondente alle somme comunque percepite a titolo di controprestazione retributiva.
L’approfondimento istruttorio svolto in sede di accertamento di responsabilità penale – accertamento conclusosi con sentenza di c.d. “patteggiamento della pena” – ha infatti dimostrato che i motivi di salute addotti dall’odierno convenuto per “giustificare” le proprie assenze fossero simulati e “falsi”, e tali da indurre in errore i medici che pure avevano provveduto a certificare gli stessi come validi.
Il C., così, risulta essersi assentato dal servizio producendo false certificazioni mediche, in tal modo connotando la propria condotta non solo da illiceità, ma, ancor più, da vera e propria fraudolenza.
Pertanto, lo stesso deve rispondere, a titolo di responsabilità amministrativa dolosa, delle intere retribuzioni in tal modo indebitamente percepite.
Il danno arrecato al pubblico erario, sì come sopra configurato, è stato esattamente quantificato dalla Direzione provinciale del Tesoro di ******* con comunicazione dell’1.6.2006 (acquisita al fascicolo processuale) e risulta essere pari ad € 3.559,55, somma esattamente corrispondente alle competenze lorde liquidate al convenuto odierno per il periodo di assenza illecita dal servizio, periodo consumato lungo l’arco temporale 18.6.2001/27.7.2001, e durante l’altro arco temporale 10.8.2001/3.9.2001.
La predetta somma, da questo Collegio valutata come comprensiva della sola rivalutazione monetaria, va addebitata al comportamento evidentemente fraudolento dell’impiegato convenuto odierno.
L’assenza di ogni deduzione e la mancata costituzione in giudizio dello stesso convenuto non consentono, peraltro, a questo Giudice di esaminare eventuali motivi o ragioni di giustificazione.          
Le spese seguono la soccombenza.
         
P.Q.M.
 
 La Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Basilicata, ogni contraria domanda ed eccezione respinte:
a)       condanna il sig. F. C. al risarcimento del danno in favore dell’erario determinato in                         € 3.559,55, somma comprensiva di rivalutazione monetaria e maggiorata degli interessi legali dalla pubblicazione della sentenza e fino al soddisfo;
b)       le spese seguono la soccombenza e vengono determinate nella misura di €. 192,56 =________________________
            (Euro centonovantadue/56)= ____________________________
 Così deciso in Potenza, nella Camera di Consiglio del 13 marzo 2007.
 
Depositata in Segreteria il 07/06/2007

Crucitta Giuseppe – Francaviglia Rosa

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